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Convenzione fra il Cantone di Basilea Città e il Granducato di Baden concernente l’ampliamento della stazione principale badese e la costruzione di una stazione di servizio e di riparazione sul territorio del Cantone di Basilea Città Conchiusa il 10 marzo 1870 Approvata dal Consiglio federale il 29 luglio 1870

CS 13 272

Traduzione1

La stazione della ferrovia badese a Basilea non bastando più ai cresciuti bisogni della circolazione, e lo stabilimento di una via ferrata di congiunzione tra le due stazioni in Grande e Piccola Basilea esigendo ulteriori ordinamenti e riforme,

il Governo del Cantone di Basilea Città,

rappresentato dai Signori:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

da una parte, e

il Ministero di Commercio del Granducato di Baden,

rappresentato dai Signori:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

dall’altra parte,

hanno conchiuso la Convenzione seguente:

Art. 1

Fra il ponte di Wiesen ed il Neuhaus sarà stabilita una stazione di servizio e di riparazioni, ed alla stazione principale si faranno diversi cambiamenti ed ampliazioni, come fu più dettagliatamente stabilito nei piani di situazione stati presentati.

Art. 2

L’attuale passaggio carreggiabile esistente sotto la diga della ferrovia sarà prolungato colle medesime dimensioni di sotto la nuova stazione di servizio e di riparazioni. Questo passaggio e l’acquedotto che d’ordinario è asciutto, saranno debitamente rischiarati dall’alto mediante pertugi ad inferriata.

Art. 3

La stazione di servizio e di riparazioni sarà isolata come d’uso.

Art. 42

Art. 5

I nuovi verroni alla stazione principale dovranno essere coperti e provveduti di accessi comodi al pubblico.

Art. 6

Invece del passaggio a livello esistente presso il Neuhaus si aprirà un passaggio sotto la strada, di sufficienti dimensioni per la circolazione di carri carichi, con adatti accessi e sufficiente scolo delle acque. Qualora risultasse dall’esame, che per causa dell’acqua non si possano ottenere le dimensioni necessarie, il passaggio sarà ristretto a dieci piedi di larghezza ed otto piedi d’altezza, nel qual caso però ben inteso, si dovrà mantenere anche il passaggio a livello.

Art. 7

Salvo in casi d’urgenza, non è permesso ai treni di manovrare o fermarsi sul passaggio a livello della strada di Friborgo.

Art. 8

L’Amministrazione della ferrovia badese si obbliga a sostituire all’attuale passaggio della Sperrstrasse una strada per pedoni (passerelle) in ferro, larga sei piedi, non appena potrà trasportare questo passaggio per il Bläsi Ringweg all’estremità occidentale della stazione principale.

Art. 9

Sul passaggio della strada di Riehen non è permesso il fermarsi dei treni e dei vagoni, eccetto i casi d’urgenza, ed il manovrare sul medesimo dovrà restringersi soltanto ai casi d’estrema necessità.

Art. 10

Le barriere di tutti i passaggi dovranno dopo ogni passaggio di treni, rispettivamente dopo ogni manovra, venir immediatamente riaperte.

Art. 11

È concesso lo stabilimento di una quarta e quinta rotaia a traverso la strada di Riehen; ma l’amministrazione della ferrovia badese si obbliga dal canto suo, qualora il Governo del Cantone costruisse la strada di Riehen (Riehen–Ringweg), a cedergli gratuitamente quella parte di terreno non ancora occupato da fabbricati vicino alla strada che è necessario per la costruzione di detto Ringweg. Parimenti riservasi il Governo di Basilea Città il diritto di esigere la apertura di una via pei pedoni (passerelle), qualora, dopo compite tutte le innovazioni, risultasse che queste non portano una notabile diminuzione del passaggio di Riehen.

Art. 12

I cambiamenti alla stazione dei viaggiatori e l’erezione della stazione di riparazioni e di servizio, in quanto che la costruzione di quest’ultima secondo il piano debba eseguirsi per la prima, saranno dall’Amministrazione ferroviaria badese effettuati entro il termine stabilito per la costruzione della ferrovia di congiunzione. Riguardo alle ulteriori costruzioni progettate per la stazione di riparazioni e di servizio, l’Amministrazione della ferrovia badese si riserva di eseguirle di mano in mano secondo il bisogno.

Art. 133

Art. 14

Le spese per l’esecuzione delle costruzioni e dei cambiamenti sopra detti saranno tutte a carico dell’Amministrazione della ferrovia badese.

Art. 15

Del resto rimangono ancora in vigore, in quanto non siano prive di scopo, le disposizioni del Trattato conchiuso tra il Granducato di Baden e la Confederazione Svizzera il 27 luglio e l’11 agosto 1852 4 , e quelle della Convenzione conchiusa tra il Granducato di Baden ed il Cantone di Basilea Città il 19 febbraio 1853 5 .

Art. 16

I plenipotenziari delle due Parti riservano la ratifica di questa Convenzione alle rispettive loro Autorità superiori. Se questa ratifica non segue per la fine di maggio di quest’anno, la presente Convenzione sarà considerata come nulla. Così fatto a Basilea, il 10 marzo 1870,

Köchlin‑Geigy
Consigliere di Stato

Muth
Referendario intimo

K. Sarasin
Consigliere di Stato

Turban
Consigliere di ministero

Stimm
Membro del Consiglio superiore
dei lavori pubblici