La Ferrovia federale germanica provvede alla manutenzione e all’esercizio degli impianti, compresi i veicoli, conformemente alle norme di costruzione e d’esercizio delle ferrovie principali.
La Ferrovia federale germanica comunica all’autorità federale di vigilanza delle ferrovie le modifiche e le soppressioni di impianti esistenti e la creazione di nuovi impianti, ad eccezione dei lavori di manutenzione, e sottopone a detta autorità, nella misura richiesta, i progetti di costruzione ai sensi degli articoli 3 e 40 del trattato del 1852 .
La Ferrovia federale germanica invia all’autorità federale di vigilanza delle ferrovie, di regola, alla fine di ogni quinquennio civile, l’elenco degli investimenti relativi alle nuove costruzioni da sottoporre al Consiglio federale; il primo termine scade il 31 dicembre 1955. In quest’occasione saranno comunicati anche gli investimenti relativi alle costruzioni che, in seguito agli avvenimenti bellici e post-bellici, non sono stati ancora riconosciuti da parte svizzera.
La Ferrovia federale germanica costituisce in territorio svizzero una riserva appropriata di materiale da costruzione e per l’esercizio, tale da assicurare l’esercizio in caso di perturbazioni o incidenti.
La Ferrovia federale germanica disporrà di una adeguata riserva di valuta svizzera tale da poter coprire per un periodo di due mesi le spese della sua amministrazione e del suo esercizio in Svizzera, compresi gli stipendi, i salari, le prestazioni sociali, le pensioni e le prestazioni assicurative in caso di malattia o di infortuni. Se necessario, adatte misure saranno prese in Germania per il trasferimento immediato in Svizzera di valuta svizzera.