Le Ferrovie federali austriache s’impegnano a eseguire i lavori previsti nell’articolo 2 nel termine di quattro anni a contare dall’entrata in vigore della presente convenzione.
0.742.140.316.321
Convenzione tra le Ferrovie federali svizzere e le Ferrovie federali austriache concernente la sistemazione della linea dell’Arlberg (Buchs‑Salzburg) Conchiusa il 22 luglio 1957 Data dell’entrata in vigore: 21 ottobre 1957
RU1957 935
Traduzione
(Stato 21 ottobre 1957)
Visto l’accordo del 22 luglio 1957 1 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente il finanziamento della sistemazione della linea dell’Arlberg (Buchs‑Salzburg),
le Ferrovie federali svizzere
e
le Ferrovie federali austriache
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
Il mutuo sarà adoperato, nei limiti del programma austriaco di sistemazione della linea dell’Arlberg (Buchs‑Salzburg), per i lavori seguenti: Le Ferrovie federali austriache s’impegnano di eseguire tale programma di lavori, stabilito sul fondamento dei prezzi odierni, qualunque ne possa essere l’aumento del costo.
Milioni | Milioni | ||
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| 35,0 | 5,9 | |
| 5,0 | 0,8 | |
| 9,2 | 1,6 | |
| 25,0 | 4,2 | |
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| 327,0 | 55,0 | |
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Art. 3
Nei limiti del programma austriaco di sistemazione della linea dell’Arlberg (Buchs Salzburg), le Ferrovie federali austriache assegneranno, nello spazio di 4 anni, 200 (duecento) milioni suppletivi di scellini, singolarmente per il rifacimento della soprastruttura.
Art. 4
Le Ferrovie federali svizzere hanno la facoltà di compensare gli interessi e gli ammontari del mutuo alla Repubblica d’Austria, dovuti alla Confederazione Svizzera, con gli averi risultanti dal traffico ferroviario che le Ferrovie federali austriache possedessero presso le medesime.
Art. 5
Le Ferrovie federali svizzere e le Ferrovie federali austriache si impegnano:
- a prendere, quanto all’esercizio e alle tariffe, tutti i provvedimenti idonei ad accrescere il traffico ferroviario tra i due paesi e il traffico di transito per i valichi di confine di Buchs e di St.Margrethen e ad astenersi da qualunque misura che possa nuocere al traffico normale su tale tratto;
- a proseguire e a ravvivare, quanto al commercio, gli sforzi intesi a promuovere la celerità dei treni circolanti tra i due paesi.
Art. 6
A domanda di una delle due amministrazioni ferroviarie, sarà istituita una commissione incaricata di trattare i problemi del traffico ferroviario e di concorrenza che potessero sorgere tra i due Stati oppure derivare dall’applicazione della presente convenzione.
Art. 7
La presente convenzione dev’essere approvata dalle autorità ferroviarie svizzere e austriache ed entrerà in vigore contemporaneamente all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria, menzionato. Fatto a Vienna, in doppio esemplare, il 22 luglio 1957.
In nome Gschwind | In nome Schantl |