Ogni Parte contraente, scaduto che sia un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione, può, mediante notificazione al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza intesa alla revisione della presente Convenzione. Il Segretario generale notifica a tutte le Parti contraenti la richiesta ricevuta chiedendo loro di comunicargli, entro quattro mesi, se esse acconsentono o no alla convocazione richiesta; se il numero delle Parti contraenti che hanno richiesto la convocazione o che, nel termine di quattro mesi, hanno dato il loro consenso, raggiunge almeno un quarto del numero totale delle Parti contraenti, il Segretario generale convoca una conferenza di revisione.
Tuttavia, se nelle condizioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo, la convocazione di una conferenza è chiesta soltanto in considerazione della revisione del o dei Protocolli annessi alla presente Convenzione, la conferenza suddetta è convocata
- se il numero delle Parti contraenti che hanno chiesto la convocazione o che, nel termine di quattro mesi, hanno dato il loro consenso raggiunge almeno la metà del numero totale delle Parti contraenti
- ovvero se il numero delle Parti contraenti che sono vincolate dal o dai Protocolli di cui si tratta e che hanno chiesto la convocazione della conferenza o che, nel termine di quattro mesi, hanno dato il loro consenso è almeno di due e almeno uguale a un quarto del numero delle Parti contraenti vincolate da questo o da questi Protocolli.
Affinché una proposta d’emendamento di un Protocollo annesso alla presente Convenzione sia reputata accettata, basta che essa lo sia da tutte le Parti contraenti vincolate dal detto Protocollo.