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0.747.201

Convenzione sull’intavolazione delle navi della navigazione interna Conchiusa a Ginevra il 25 gennaio 1965 Approvata dall’Assemblea federale il 24 giugno 1971 Strumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 14 gennaio 1976 Entrata in vigore per la Svizzera il 24 giugno 1982

RU 1982 1256; FF 1970 II 1017

Traduzione1

(Stato 20 febbraio 2007)

Art. 1

Per l’applicazione della presente Convenzione

  1. la locuzione «ufficio d’intavolazione» designa qualsiasi ufficio che tiene un registro previsto nell’articolo 2 della presente Convenzione;
  2. sono assimilati alle navi gli idroscivolanti, i traghetti, come anche le draghe, le gru, gli elevatori e qualsiasi congegno o attrezzatura natante di analoga natura.

È inteso che il termine «proprietario» della nave, impiegato nella presente Convenzione, va compreso nel senso della legislazione nazionale della Parte contraente in un cui registro la nave è intavolata.

Art. 2

Le Parti contraenti s’impegnano a tenere dei registri per l’intavolazione delle navi della navigazione interna. I registri, attuati conformemente alla legislazione nazionale, devono corrispondere ai disposti della presente Convenzione.

Ciascuna Parte contraente determina le condizioni e gli obblighi d’intavolazione nei suoi registri, in quanto condizioni ed obblighi siffatti non siano stabiliti dalla presente Convenzione.

Chiunque lo richieda ha il diritto di farsi rilasciare, pagando l’importo delle spese, estratti certificati conformi delle iscrizioni fatte nel registro, come anche, in quanto le iscrizioni rimandino a documenti annessi depositati presso l’ufficio d’intavola-zione, estratti certificati conformi di tali documenti.

Art. 3

Una Parte contraente può ammettere l’intavolazione di una nave in un suo registro soltanto se è adempita almeno una delle condizioni seguenti:

  1. il luogo donde l’esercizio della nave è abitualmente diretto si trova sul territorio della Parte contraente;
  2. il proprietario della nave, se è una persona fisica, è cittadino della Parte contraente ovvero risiede abitualmente sul territorio di quest’ultima;
  3. il proprietario della nave, se è una persona giuridica o una società commerciale, ha la sede o la direzione principale degli affari sul territorio della Parte contraente;
  4. è inteso che, per una nave in comproprietà, le condizioni b) e c) surriferite non sono reputate adempite se le persone soddisfacenti a tali condizioni non hanno almeno la metà della proprietà della nave.

Ciascuna Parte contraente s’impegna a prescrivere che, riservati i disposti dell’articolo 4 paragrafi 1 e 2 della presente Convenzione, sia intavolata nei suoi registri ogni nave che soddisfaccia alle condizioni previste dalla sua legislazione in conformità dei disposti del paragrafo 1 del presente articolo. Quest’obbligo delle Parti contraenti non esiste tuttavia né per le navi adibite al trasporto mercantile con una portata lorda inferiore a 20 tonnellate metriche né per le altre navi con un dislocamento inferiore a 10 metri cubi.

Ciascuna Parte contraente s’impegna a prendere i provvedimenti necessari al fine di evitare che una nave venga a trovarsi intavolata contemporaneamente in più d’uno dei suoi registri. Questo disposto non si oppone tuttavia all’attuazione di registri centrali in cui siano riprodotte le iscrizioni dei registri locali.

Art. 4

La nave che soddisfa a condizioni tali da poter o dover, secondo le legislazioni nazionali, essere intavolata nei registri di più Parti contraenti può essere intavolata unicamente nei registri di una di queste e il proprietario ha la scelta del Paese in cui la nave sarà intavolata.

Nessuna Parte contraente può esigere l’intavolazione nei suoi registri di una nave che soddisfa alle pertinenti condizioni poste dalla sua legislazione se la nave è intavolata in un Paese non partecipe della presente Convenzione ed in detto Paese soddisfa ad una delle condizioni previste nell’articolo 3 paragrafo 1 della presente Convenzione.

Tuttavia, ciascuna Parte contraente ha il diritto d’esigere che le persone fisiche sue cittadine e le persone morali e società commerciali con sede sul suo territorio intavolino nei suoi registri le navi che loro appartengono per più della metà, se la residenza abituale ovvero, per le persone giuridiche o le società commerciali, la direzione principale degli affari si trova sul suo territorio.

Art. 5

Ogni Parte contraente ha facoltà di prevedere a quali condizioni una nave in costruzione sul suo territorio possa o debba essere intavolata nei suoi registri. L’articolo 8 della presente Convenzione non si applica ad intavolazioni siffatte.

Una nave in costruzione sul territorio d’una Parte contraente può essere unicamente intavolata nei registri di quest’ultima.

Art. 6

L’obbligo previsto nell’articolo 3 paragrafo 2 della presente Convenzione non concerne le navi che non sono state intavolate durante la costruzione in conformità dei disposti dell’articolo 5 della presente Convenzione e che, a costruzione ultimata, si recano nel Paese in cui dovranno essere intavolate.

L’obbligo previsto nell’articolo 3 paragrafo 2 della presente Convenzione non concerne nemmeno le navi provenienti da un Paese non partecipe della presente Convenzione e recantisi nel Paese in cui dovranno essere intavolate.

Art. 7

Tutte le iscrizioni concernenti una medesima nave devono trovarsi in uno stesso registro.

Ogni iscrizione in un registro deve essere datata; dicasi del pari anche se l’iscri-zione consiste in una modificazione o radiazione di un’iscrizione precedente.

Art. 8

L’intavolazione avviene a richiesta del proprietario della nave e questi è tenuto a presentare i necessari documenti giustificativi. La richiesta deve indicare che la nave non è intavolata altrove ovvero, se già è intavolata, l’ufficio corrispondente; essa deve inoltre indicare tutti gli eventuali uffici in cui la nave è stata precedentemente intavolata.

Ogni ufficio d’intavolazione iscrive le navi ch’esso intavola sotto un numero distinto; i numeri così assegnati devono formare una serie continua.

L’iscrizione nel registro deve comprendere almeno le indicazioni seguenti:

  1. nome o altra designazione della nave;
  2. tipo della nave, materiali di costruzione dello scafo, anno e luogo di costruzione e, per le navi a propulsione meccanica, anche ausiliaria, natura e potenza della macchina;
  3. portata lorda (in tonnellate metriche) o dislocamento (in metri cubi), quale indicato nel certificato di stazza, ovvero, se non è richiesto il certificato di stazza, quale risulta dalle indicazioni fornite e dal metodo di calcolazione della stazza applicato, in base a tali indicazioni, nel Paese dove l’intavolazione è richiesta;
  4. nome e indirizzo o domicilio del proprietario e, in caso di comproprietà, parte di ciascun comproprietario.

Art. 9

Se sopraggiungono mutamenti nei fatti oggetto d’iscrizione nel registro conformemente all’articolo 8 della presente Convenzione, il proprietario deve richiederne l’iscrizione all’ufficio d’intavolazione e presentare i necessari documenti giustificativi come anche il certificato previsto nell’articolo 12 della presente Convenzione e il duplicato eventualmente rilasciato.

Tuttavia, ogni Parte contraente può prevedere nella sua legislazione che, ove trattisi del trasferimento della proprietà di una nave, la modificazione dell’iscrizione può o dev’essere chiesta dall’acquirente.

In caso di perdita, demolizione o definitiva inattitudine della nave alla navigazione, il proprietario è tenuto a richiederne l’iscrizione all’ufficio di intavolazione; deve giustificare la richiesta e presentare il certificato previsto nell’articolo 12 della presente Convenzione come anche il duplicato eventualmente rilasciato.

Art. 10

Ogni Parte contraente stabilisce a quali condizioni si può o si deve procedere alla radiazione dell’intavolazione di una nave iscritta nei suoi registri.

Tuttavia, se la nave è stata oggetto d’iscrizione in favore di terzi, si può procedere alla radiazione unicamente se nessun beneficiario delle iscrizioni suddette vi si opponga.

Art. 11

Una nave intavolata in un registro di una Parte contraente può essere intavolata in un registro di un’altra Parte contraente soltanto in conformità della seguente procedura di trasferimento d’intavolazione:

  1. l’ufficio d’intavolazione che riceve dal proprietario la richiesta della nuova intavolazione procede alle iscrizioni richieste, quelle in favore di terzi comprese, ma menziona nel registro che gli effetti di tali iscrizioni sono subordinati alla radiazione della precedente intavolazione della nave;
  2. l’ufficio d’intavolazione nel cui registro la nave era precedentemente intavolata procede alla radiazione su presentazione dell’estratto del registro della nuova intavolazione e rilascia un attestato di radiazione in cui è menzionata la data di quest’ultima. Eccetto il caso previsto nell’articolo 10 paragrafo 2 della presente Convenzione e quello in cui il trasferimento della intavolazione fosse incompatibile con le esigenze della pubblica sicurezza, l’ufficio suddetto può negare la radiazione soltanto se, in virtù dell’articolo 4 paragrafo 3 della presente Convenzione, la nave deve essere intavolata nel suo registro o in un altro registro del suo Paese;
  3. su presentazione dell’attestato di radiazione, l’ufficio della nuova intavolazione radia dal suo registro la menzione apposta conformemente al capoverso a) del presente paragrafo, vi iscrive la data della radiazione dell’intavolazione precedente e rilascia il certificato previsto nell’articolo 12 della presente Convenzione.

Per l’applicazione del presente articolo, gli uffici d’intavolazione delle Parti contraenti sono autorizzati a corrispondere direttamente fra loro. La corrispondenza può essere redatta nella lingua dell’ufficio mittente.

Art. 12

Perciascuna nave intavolata, l’ufficio d’intavolazione rilascia un certificato su cui riprodotte le iscrizioni fatte nel registro in applicazione dell’articolo 8 paragrafi 2 e 3 della presente Convenzione. In detto certificato è indicato l’ufficio che lo rilascia e la Parte contraente cui soggiace l’ufficio.

Se delle iscrizioni riprodotte sul certificato sono modificate nel registro, conformemente all’articolo 2 della presente Convenzione, il certificato va del pari modificato.

Il certificato deve poter esser presentato a richiesta delle autorità competenti.

Il certificato può essere sostituito con un eventuale duplicato rilasciato dall’ufficio d’intavolazione. Il duplicato va designato come tale e il suo rilascio va menzionato nel certificato.

Art. 13

La presente Convenzione non si applica alle navi adibite esclusivamente all’esercizio del pubblico potere.

Art. 14

Ogni Parte contraente prende i provvedimenti necessari per far sì che, allo spirare di un termine di un anno a contare dalla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore per quanto la concerne,

  1. le iscrizioni fatte nei suoi registri e i certificati rilasciati dai suoi uffici prima di tale data siano conformati ai disposti della presente Convenzione;
  2. le nuove intavolazioni e le radiazioni d’intavolazione derivanti dai disposti dell’articolo 3 della presente Convenzione siano ultimate.

A titolo transitorio, i certificati rilasciati da una Parte contraente prima dello spirare del termine menzionato nel paragrafo 1 del presente articolo per una nave intavolata nei suoi registri sono, fino allo spirare del termine suddetto, reputati equivalenti ai certificati previsti nell’articolo 12 della presente Convenzione.

Art. 15

Qualsiasi Paese può, al momento della firma della presente Convenzione o all’atto del deposito del suo istrumento di ratificazione o di adesione ovvero in qualsiasi momento successivo, dichiarare che accetta l’annesso Protocollo n. 1 concernente i diritti reali sulle navi della navigazione interna; al momento della dichiarazione suddetta o in qualsiasi momento successivo, può parimente dichiarare ch’esso accetta l’annesso Protocollo n. 2 relativo al sequestro conservativo e all’esecuzione forzata in materia di navi della navigazione interna.

Il Protocollo n. 1 è considerato parte integrante della Convenzione nei rapporti fra le Parti contraenti che hanno fatto una dichiarazione in riguardo a detto Protocollo in applicazione dei disposti del paragrafo 1 del presente articolo; dicasi del pari per il Protocollo n. 2 nei rapporti fra le Parti contraenti che hanno fatto pure una dichiarazione in riguardo a questo Protocollo. Tuttavia, se la dichiarazione di un Paese è fatta dopo che detto Paese è divenuto Parte contraente della Convenzione, il Protocollo cui s’applica la dichiarazione è considerato parte integrante della Convenzione, nei rapporti fra questa Parte contraente e le altre Parti contraenti che hanno fatto la stessa dichiarazione, unicamente allo spirare del novantesimo giorno susseguente alla notificazione della dichiarazione presso il Segretario generale dell’Organizza-zione delle Nazioni Unite.

Qualsiasi Parte contraente che ha fatto una dichiarazione in applicazione dei disposti del paragrafo 1 del presente articolo può, in qualsiasi momento, ritirarla mediante notificazione al Segretario generale; il ritiro d’una dichiarazione fatta in riguardo al Protocollo n. 1 vale del pari come ritiro della dichiarazione eventualmente fatta in riguardo al Protocollo n. 2. Il o i Protocolli per i quali una Parte contraente notifica il ritiro della dichiarazione cessano d’essere in vigore, per quanto concerne detta Parte contraente, dodici mesi dopo la data della notificazione.

Art. 16

La presente Convenzione è aperta alla firma o all’adesione dei Paesi membri della Commissione economica per l’Europa e dei Paesi ammessi alla Commissione a titolo consultivo conformemente al paragrafo 8 del mandato di questa Commissione.

I Paesi che possono partecipare ad alcuni lavori della Commissione economica per l’Europa in applicazione del paragrafo 11 del mandato di detta Commissione possono divenire Parti contraenti della presente Convenzione aderendovi dopo la sua entrata in vigore.

La presente Convenzione è aperta alla firma fino al 31 dicembre 1965 incluso. A contare da questa data essa sarà aperta all’adesione.

La presente Convenzione sarà ratificata.

Gli istrumenti di ratificazione o d’adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 17

La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo che cinque Paesi fra quelli menzionati nell’articolo 16 paragrafo 1 avranno depositato il loro istrumento di ratificazione o di adesione.

Per ogni Paese che la ratificherà o vi aderirà dopo il deposito del quinto istrumento di ratificazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito dell’istrumento di ratificazione o di adesione del detto Paese.

Art. 18

Ogni Parte contraente può disdire la presente Convenzione mediante notificazione al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

La disdetta ha effetto dodici mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne ha ricevuto notificazione.

Art. 19

La presente Convenzione cessa di essere in vigore soltanto se il numero delle Parti contraenti si trova ridotto a meno di due.

Art. 20

Qualsiasi controversia fra due o più Parti contraenti, inerenti all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, che le Parti non hanno potuto comporre mediante negoziati o altro procedimento può, a richiesta d’una qualsiasi Parte contraente interessata, essere deferita alla Corte internazionale di Giustizia.

Art. 21

Qualsiasi Paese, al momento della firma della presente Convenzione o all’atto del deposito del suo istrumento di ratificazione o di adesione, può dichiarare:

  1. che non si considera vincolato dall’articolo 20 della presente Convenzione per quanto attiene al deferimento delle controversie alla Corte internazionale di Giustizia. Le altre Parti contraenti non sono vincolate dall’articolo 20 in riguardo alle Parti contraenti che hanno formulato riserva siffatta;
  2. che i suoi uffici d’intavolazione rilasceranno gli estratti definiti nell’articolo 2 paragrafo 3 della presente Convenzione soltanto ai richiedenti che dimostreranno verosimile l’esistenza di un loro interesse all’ottenimento degli stessi;
  3. che non applicherà la presente Convenzione alle navi circolanti sui laghi o sui tratti adiacenti di vie d’acqua e appartenenti alle amministrazioni nazionali delle ferrovie o adibite all’esercizio di servizi concessionati;
  4. che non applicherà la presente Convenzione alle navi adibite esclusivamente a un servizio governativo non commerciale.

Qualsiasi Paese che, in virtù dell’articolo 15 della presente Convenzione, dichiara di accettare l’annesso Protocollo n. 1 può formulare contemporaneamente la riserva autorizzata dallo stesso in riguardo al suo campo d’applicazione.

Eccettuate le riserve di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non è ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione. I Paesi che fanno una dichiarazione in virtù dell’articolo 15 della presente Convenzione non possono, eccettuata la riserva di cui al paragrafo 2 del presente articolo, formulare altre riserve sul o sui Protocolli annessi che dichiarano d’accettare.

Le Parti contraenti che hanno formulato una riserva conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo possono disdirla in qualsiasi momento mediante notificazione al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 22

Ogni Parte contraente, scaduto che sia un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione, può, mediante notificazione al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza intesa alla revisione della presente Convenzione. Il Segretario generale notifica a tutte le Parti contraenti la richiesta ricevuta chiedendo loro di comunicargli, entro quattro mesi, se esse acconsentono o no alla convocazione richiesta; se il numero delle Parti contraenti che hanno richiesto la convocazione o che, nel termine di quattro mesi, hanno dato il loro consenso, raggiunge almeno un quarto del numero totale delle Parti contraenti, il Segretario generale convoca una conferenza di revisione.

Tuttavia, se nelle condizioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo, la convocazione di una conferenza è chiesta soltanto in considerazione della revisione del o dei Protocolli annessi alla presente Convenzione, la conferenza suddetta è convocata

  1. se il numero delle Parti contraenti che hanno chiesto la convocazione o che, nel termine di quattro mesi, hanno dato il loro consenso raggiunge almeno la metà del numero totale delle Parti contraenti
  2. ovvero se il numero delle Parti contraenti che sono vincolate dal o dai Protocolli di cui si tratta e che hanno chiesto la convocazione della conferenza o che, nel termine di quattro mesi, hanno dato il loro consenso è almeno di due e almeno uguale a un quarto del numero delle Parti contraenti vincolate da questo o da questi Protocolli.

Affinché una proposta d’emendamento di un Protocollo annesso alla presente Convenzione sia reputata accettata, basta che essa lo sia da tutte le Parti contraenti vincolate dal detto Protocollo.

Art. 23

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica ai Paesi di cui all’articolo 16 paragrafo 1 della presente Convenzione, come anche ai Paesi divenuti Parti contraenti in applicazione dell’articolo 16 paragrafo 2:

  1. le dichiarazioni o notificazioni ricevute conformemente all’articolo 15 paragrafi 1 e 3;
  2. le ratificazioni e adesioni in virtù dell’articolo 16;
  3. le date in cui la presente Convenzione entra in vigore conformemente all’articolo 17;
  4. le disdette in virtù dell’articolo 18;
  5. l’abrogazione della presente Convenzione conformemente all’articolo 19;
  6. le dichiarazioni e notificazioni ricevute conformemente all’articolo 21 paragrafi 1, 2 e 4.

Art. 24

La presente Convenzione è fatta in un solo esemplare nelle lingue francese e russa, i due testi facenti ugualmente fede.

Al momento del deposito del suo istrumento di ratificazione o di adesione, ogni Paese può depositare presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite la traduzione del testo della Convenzione in una lingua diversa da quella francese o russa ovvero dichiarare ch’esso accetta una traduzione già depositata. Il deposito o la dichiarazione significa che, per il Paese o i Paesi che hanno depositato il testo di cui si tratta od hanno dichiarato di accettarlo, il testo in parola avrà valore di traduzione ufficiale ma, in caso di discordanza con i testi francese e russo, soltanto quest’ultimi faranno fede. Il Segretario generale notifica a tutti i Paesi che hanno firmato la presente Convenzione od hanno depositato il loro istrumento d’adesione i testi depositati ed i nomi dei Paesi che li hanno depositati od hanno dichiarato di accettarli.

Art. 25

Dopo il 31 dicembre 1965, l’originale della presente Convenzione sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti i Paesi di cui all’articolo 16 paragrafi 1 e 2 della presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il venticinque gennaio millenovecentosessantacinque.

(Si omettono le firme)

0.747.201

Campo d’applicazione della Convenzione il 28 giugno 20062

Stati partecipanti

Ratifica (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Austria*

26 agosto

1977

24 giugno

1982

Belarus*

30 agosto

2006 A

28 novembre

2006

Croazia*

31 luglio

2002 S

8 ottobre

1991

Francia*

13 giugno

1972

24 giugno

1982

Lussemburgo*

26 marzo

1982

24 giugno

1982

Paesi Bassi*

14 novembre

1974

24 giugno

1982

Montenegro*

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Serbia*

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Svizzera*

14 gennaio

1976

24 giugno

1982

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e le dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): http://treaties.un.org > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  2. Per il Regno in Europa.

Riserve e dichiarazioni

Svizzera

La Svizzera formula le riserve seguenti, giusta l’articolo 21 paragrafo 1 lettere b), c) e d) della convenzione:

ad b): 1 suoi uffici d’immatricolazione rilasceranno gli estratti di cui all’articolo 2 paragrafo 3 della convenzione soltanto ai richiedenti che renderanno verosimile un interesse da parte loro ad ottenere questi estratti;

ad c): Essa non applicherà la convenzione alle navi che navigano sui laghi o sulle sezioni contigue di idrovie e che appartengono alle amministrazioni nazionali di ferrovie o che assumono servizi concessionari;

ad d): Essa non applicherà la convenzione alle navi affiliate solo a un servizio governativo non commerciale.

La Svizzera dichiara di accettare il Protocollo n. 1 relativo ai diritti reali sulle navi di navigazione interna e dichiara che in virtù dell’articolo 19 del suddetto protocollo e dell’articolo 21 paragrafo 2 della convenzione, essa non applicherà, in caso di esecuzione forzata sul suo territorio, le disposizioni dell’articolo 14 paragrafo 2 alinea b) del suddetto protocollo.

Protocollo n. 1
concernenti i diritti reali sulle navi della navigazione interna

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1

Nel senso del presente Protocollo per «Parti contraenti» s’intendono le Parti contraenti della Convenzione sull’intavolazione delle navi della navigazione interna, vincolate da questo Protocollo.

Art. 2

Il presente Protocollo si applica ai diritti reali su tutte le navi della navigazione interna, quelle in costruzione, incagliate o affondate comprese, intavolate in un registro di una Parte contraente.

Art. 3

I soli diritti reali cui una nave può essere soggetta sono la proprietà, l’usufrutto, l’ipoteca e il privilegio, le Parti contraenti restando nondimeno libere di attribuire un effetto di diritto reale al sequestro conservativo.

Capitolo II Proprietà, usufrutto e ipoteche

Art. 4

Le Parti contraenti garantiscono l’iscrizione dei diritti di proprietà, di usufrutto e d’ipoteca su una nave nel registro d’intavolazione di quest’ultima.

Sono considerati parti di un registro d’intavolazione i registri tenuti separatamente per l’iscrizione di diritti reali sulle navi intavolate nel registro in parola a condizione che le iscrizioni concernenti ogni singola nave permettano dei riferimenti reciproci tra detti registri e il registro d’intavolazione.

Art. 5

Il diritto di proprietà, l’usufrutto e l’ipoteca iscritti in un registro di una Parte contraente sono riconosciuti, sul territorio delle altre Parti contraenti alle condizioni previste nel presente capitolo.

Art. 6

Le eventuali questioni circa la priorità dei diritti reali di cui al presente capitolo sono decise giusta l’ordine delle iscrizioni risultante dal registro.

Art. 7

Per quanto concerne l’ipoteca, l’iscrizione deve almeno indicare:

  1. l’importo dell’ipoteca e, se a questo si aggiungono gli interessi, il saggio di quest’ultimi;
  2. il nome e l’indirizzo o il domicilio dei creditore;
  3. le condizioni d’esigibilità o un rinvio al documento che le determina, depositato presso l’Ufficio d’intavolazione.

Art. 8

Se, conformemente alla legislazione della Parte contraente in un cui registro è stata iscritta un’ipoteca, il creditore ipotecario è stato immesso in possesso della nave in esecuzione d’una clausola, menzionata nel registro, dell’atto costitutivo dell’ipoteca, i diritti conferitigli da quest’immissione in possesso sul territorio di detta Parte contraente sono riconosciuti come un effetto dell’ipoteca sul territorio di tutte le altre Parti contraenti, in quanto l’immissione in possesso sia iscritta nel registro.

Art. 9

L’ipoteca si estende agli oggetti che, per il loro impiego, rimangono permanentemente in dotazione della nave ed appartengono al proprietario della nave; la legislazione del Paese d’intavolazione può nondimeno permettere convenzioni contrarie tra le parti.

Se, conformemente alla legislazione del Paese d’intavolazione, l’ipoteca si estende al nolo o alle indennità dovute in virtù d’un contratto di assicurazione della nave contro i rischi di perdita o d’avaria, essa sarà riconosciuta nel senso dell’articolo 5 del presente Protocollo come estesa al nolo o a dette indennità.

Il riconoscimento dell’ipoteca nel senso dell’articolo 5 del presente Protocollo si estende, oltre alla nave, soltanto agli elementi previsti nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 10

Le regole relative ai diritti reali di cui al presente capitolo sono determinate dalla legislazione del Paese d’intavolazione, eccettuate quelle stabilite dal presente Protocollo e quelle che si applicano al trasferimento di proprietà o all’estinzione d’altri diritti reali per effetto d’un’esecuzione forzata.

Capitolo III Privilegi

Art. 11

I seguenti crediti fruiscono sulla nave di un privilegio prevalente alle ipoteche:

  1. in caso di pignoramento o di sequestro, le spese di manutenzione a contare dall’inizio di tali provvedimenti, comprese quelle di raddobbo indispensabili alla conservazione della nave;
  2. i crediti derivanti dai contratti d’arruolamento del capitano o degli altri membri dell’equipaggio, fermo restando che i crediti su stipendi, salari o remunerazioni sono privilegiati soltanto fino ad un importo corrispondente ad un periodo semestrale;
  3. i crediti per assistenza o salvataggio, come anche le contribuzioni della nave alle avarie comuni.

Art. 12

Ogni Parte contraente può prevedere nella sua legislazione che, in caso di vendita forzata d’una nave, le spese di giustizia cagionate dal procedimento di vendita sono prelevate sul ricavo della vendita prima della ripartizione fra i creditori, anche se privilegiati o ipotecari; in queste spese di giustizia essa può includere le spese di custodia e quelle di ripartizione del ricavo della vendita, ma non quelle procedurali per l’ottenimento del titolo esecutivo.

Ogni Parte contraente può prevedere nella sua legislazione che se le autorità hanno fatto rimuovere, nel pubblico interesse, una nave incagliata, smantellata o affondata, le spese di rimozione, in caso di vendita della nave, sono prelevate sul ricavo della vendita prioritariamente ai diritti dei creditori, anche se privilegiati o ipotecari.

Art. 13

Ogni Parte contraente può prevedere nella sua legislazione che, altri crediti oltre a quelli enumerati nell’articolo 11 del presente Protocollo fruiscono sulle navi d’un privilegio prevalente alle ipoteche, ma

  1. per una nave intavolata in un suo registro, detti crediti fruiscono sul territorio di un’altra Parte contraente d’un privilegio prevalente alle ipoteche soltanto se fruiscono parimente di privilegio siffatto giusta la legislazione di questa;
  2. per una nave intavolata in un registro di un’altra Parte contraente, detti crediti fruiscono sul suo territorio d’un privilegio prevalente alle ipoteche soltanto se fruiscono parimente di privilegio siffatto giusta la legislazione di questa.

Art. 14

Se un credito è privilegiato conformemente all’articolo 11 del presente Protocollo, gli interessi del credito e le spese incorse per l’ottenimento di un titolo esecutivo fruiscono del medesimo privilegio.

I privilegi enumerati nell’articolo 11 del presente Protocollo si estendono

  1. a tutti gli oggetti che, per il loro impiego, rimangono permanentemente in dotazione della nave ed appartengono al proprietario della nave;
  2. alle indennità dovute per perdita della nave o per qualsiasi danno materiale cagionato alla nave e non riparato, compresa la quota, corrispondente a danno siffatto, delle rimunerazioni d’assistenza, di salvataggio o di ricupero ovvero delle indennità per avaria comune; dicasi del pari anche dopo trasferimento o costituzione in pegno delle indennità o rimunerazioni in causa; tuttavia, tali indennità non comprendono quelle eventualmente dovute in virtù d’un contratto d’assicurazione della nave contro i rischi di perdita o d’avaria.

Ogni Parte contraente può prevedere nella sua legislazione che in caso di vendita forzata sul suo territorio, i privilegi enumerati nell’articolo 11 del presente Protocollo si estendono al nolo.

Art. 15

I crediti privilegiati enumerati nell’articolo 11 del presente Protocollo prevalgono a quelli menzionati nell’articolo 13.

Il grado dei crediti privilegiati enumerati nell’articolo 11 del presente Protocollo si determina secondo l’ordine d’enumerazione dei medesimi; i crediti menzionati nell’articolo 11 capoverso c) sono graduati nell’ordine inverso alle date in cui sono sorti; se il ricavo da ripartire è insufficiente, la ripartizione fra i creditori dello stesso grado è fatta proporzionalmente all’importo dei loro crediti.

Art. 16

I crediti enumerati nell’articolo 11 del presente Protocollo sono privilegiati anche se sorti mentre la nave è esercita da una persona che non sia il proprietario, salvo che questi siasi trovato spossessato illecitamente ed il creditore non sia stato in buona fede.

Art. 17

I privilegi enumerati nell’articolo 11 del presente Protocollo si estinguono con lo spirare del termine di un anno salvo che il creditore privilegiato abbia fatto valere il suo diritto in giustizia. Il termine suddetto decorre dal giorno in cui il credito diviene esigibile. Tuttavia, ove trattisi di crediti per assistenza o salvataggio, decorre dal giorno in cui le operazioni sono terminate.

Il privilegio cessa con l’estinzione del credito.

Art. 18

La legislazione del Paese d’intavolazione disciplina:

  1. in caso di vendita volontaria della nave, le condizioni e le modalità dell’eventuale estinzione dei privilegi enumerati nell’articolo 11 del presente Protocollo;
  2. l’estensione, i gradi rispettivi e l’estinzione dei privilegi menzionati nell’articolo 13 del presente Protocollo;
  3. qualsiasi altra questione concernente i privilegi menzionati nell’articolo 11 o nell’articolo 13 che non sia disciplinata dal presente Protocollo.

Capitolo IV Riserve

Art. 19

In applicazione dell’articolo 21 paragrafo 2 della Convenzione, qualsiasi Paese può dichiarare che, in caso d’esecuzione forzata sul suo territorio, non applicherà i disposti dell’articolo 14 paragrafo 2 capoverso b) del presente Protocollo.