Allegato concernente l’arbitrato
1. A meno che le Parti in causa non dispongano altrimenti la procedura d’arbitrato è diretta conformemente alle disposizioni del presente allegato.
2. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Ognuna delle Parti in causa nomina un arbitro. I due arbitri così designati nominano di comune accordo il terzo arbitro che funziona come presidente del tribunale.
Se allo spirare dei due mesi a partire dalla nomina del secondo arbitro non è ancora stato designato il Presidente del Tribunale, il Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo procede alla sua nomina dietro richiesta della parte più diligente.
3. Se entro due mesi dalla ricevuta della richiesta una delle due parti in causa non ha proceduto alla nomina che le spetta di un membro del tribunale, l’altra parte può rivolgersi al Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che nomina il Presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Appena nominato, il Presidente del tribunale arbitrale chiede alla parte che non ha designato un arbitro di farlo entro due mesi. Trascorso questo termine, egli si rivolge al Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che procede a questa nomina entro un nuovo termine di due mesi.
4. Se, nei casi previsti nei paragrafi precedenti, il Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è impedito, oppure se è cittadino di una delle due parti in causa, la nomina del Presidente del tribunale arbitrale o la nomina dell’arbitro spetta al vicepresidente della Corte oppure al membro più anziano della Corte che non sia impedito e che non sia cittadino di una delle due parti in causa.
5. Le disposizioni precedenti sono applicabili, secondo il caso, a quanto concerne l’occupazione dei seggi vacanti.
6. Il tribunale arbitrale decide secondo le regola del Diritto internazionale ed in particolare del presente accordo.
7. Le decisioni del tribunale arbitrale, sia per quanto concerne la procedura sia per quanto riguarda la materia, vengono prese dalla maggioranza dei suoi membri, l’assenza o l’astensione di uno dei membri del tribunale nominati dalle parti non impediscono il tribunale di decidere. Nel caso di parità di voti decide il Presidente. Le parti sono vincolate dalle decisioni del tribunale. Esse si assumono le spese dell’arbitro che hanno nominato ed assumono le altre spese in parti uguali. Il tribunale arbitrale fissa autonomamente la procedura concernente gli altri punti.