Nel presente Regolamento:
- il termine «nave» designa i veicoli di ogni tipo destinati allo spostamento sull’acqua e nell’acqua;
- il termine «nave motorizzata» designa ogni nave mossa dai propri mezzi meccanici di propulsione, eccettuate le navi il cui motore è utilizzato solo per piccoli postamenti (nei porti o nei luoghi di carico o di scarico), oppure per aumentare la manovrabilità quando sono rimorchiate o spinte;
- 3 il termine «moto d’acqua» designa un’unità da diporto destinata ad attività sportive e ricreative con lunghezza dello scafo inferiore a 4 metri che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi, o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno (direttiva 2013/53/UE4) (altre designazioni con lo stesso significato: scooter d’acqua, jet ski e jet bike);
- 5 il termine «apparecchio con propulsione a idrogetto» designa un apparecchio che per spostarsi al di sopra dell’acqua e nell’acqua utilizza la reazione di un getto d’acqua come propulsione. L’elemento meccanico che genera la reazione necessaria per lo spostamento può essere incorporato nell’apparecchio stesso o sostenuto da una costruzione galleggiante;
- 6 il termine «veliero» designa un’imbarcazione che naviga a vela, anche se è munita di mezzi meccanici di propulsione, a condizione tuttavia che gli stessi non vengano usati;
- cbis.7 il termine «kite surf» (tavola ad aquilone) designa un veliero con uno scafo compatto e rimorchiato da attrezzature per il volo non motorizzate (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi analoghi); l’attrezzatura per il volo è fissata mediante un sistema di cavi alla persona presente sul kite surf;
- cter.8 il termine «tavola a vela» designa un veliero con uno scafo compatto senza timone e dotato di uno o parecchi alberi che si possono abbattere e far rotare di 360°;
- il termine «nave in servizio regolare» designa le navi per il trasporto di passeggeri che garantiscono un servizio regolare secondo un orario pubblicato;
- dbis.9 il termine «nave passeggeri prioritaria» designa le navi in servizio regolare e le navi per passeggeri che beneficiano di una precedenza autorizzata dall’autorità competente e vengono segnalate come tali;
- 10 il termine «nave passeggeri» designa una nave utilizzata per il trasporto di più di 12 persone a scopo professionale;
- il termine «mercantile» designa le navi con più di 50 tonnellate di carico utile;
- 11 il termine «nave a remi» designa una nave che può essere mossa soltanto mediante remi, pedivelle o manovelle, pagaie oppure con un sistema di trasmissione simile alla forza umana;
- 12 il termine «imbarcazione da diporto» designa un’unità da diporto di qualsiasi tipo, escluse le moto d’acqua, destinata ad attività sportive e ricreative con lunghezza dello scafo compresa tra 2,5 e 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione (direttiva 2013/53/UE);
- il termine «apparecchio galleggiante» designa le costruzioni galleggianti provviste di attrezzature meccaniche e destinate ad essere adoperate sul lago o nei porti (draghe, elevatori, bighe, gru, ecc.); salvo disposizione contraria gli apparecchi galleggianti sono assimilati alle navi;
- 13 il termine «impianto galleggiante» designa qualsiasi costruzione non abitabile o qualsiasi struttura assemblata galleggiante prevista per stazionare su un lungo periodo in un luogo fisso, quali banchine, moli, pontili d’approdo o rimesse per battelli;
- il termine «giorno» designa l’intervallo fra il sorgere ed il calare del sole;
- il termine «notte» designa l’intervallo fra il calare ed il sorgere del sole;
- una nave è «stazionante»o«in stazionamento» qualora sia direttamente o indirettamente ormeggiata all’ancora o attraccata;
- una nave «fa rotta» oppure «naviga» quando, direttamente o indirettamente, non è ormeggiata all’ancora, attraccata o in secco;
- 14 il termine «trasporto professionale» designa ogni trasporto di persone effettuato per realizzare un utile; è considerato un utile l’accettazione di denaro o di prestazioni in natura oppure l’acquisizione di altri vantaggi economici;
- 15 il termine «fuoco splendente» designa un fuoco con un ritmo regolare di almeno 40 lampeggiamenti al minuto; i periodi di luce devono essere nettamente inferiori a quelli di oscurità;
- 16 il termine «fuoco intermittente» designa un fuoco con un ritmo di almeno 20 lampeggiamenti al minuto; i periodi di luce si ripetono a intervalli regolari; essi devono essere nettamente inferiori a quelli di oscurità;
- 17 il termine «fuoco a lampi raggruppati» designa un fuoco intermittente per il quale si succedono a intervalli regolari gruppi formati da un numero determinato di lampeggiamenti;
- 18 il termine «fuoco ad intervalli d’oscurità regolari» designa un fuoco intermittente la cui durata totale dei periodi di luce è nettamente superiore alla durata totale dei periodi d’oscurità e i cui intervalli d’oscurità sono regolari.