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Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente il finanziamento dei lavori di sistemazione del Reno tra Strasburgo/Kehl e Lauterburg/Neuburgweier Conchiusa il 22 luglio 1960 Approvata dall’Assemblea federale il 9 ottobre 1970 Entrata in vigore il 15 marzo 1971

RU 1971 418; FF 1970 I 362

Traduzione1

(Stato 15 marzo 1971)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica francese,

Considerato che la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania intendono procedere all’attuazione comune della sistemazione del Reno tra Strasburgo/Kehl e Lauterburg/Neuburgweier e che tali lavori permetteranno segnatamente di garantire in detto settore condizioni di navigazione, quanto alla profondità del fondale, per lo meno equivalenti a quelle che saranno conseguite a lavori ultimati tra Lauterburg/Neuburgweier e St. Goar;

considerato i vantaggi economici risultanti da sistemazione siffatta per le due Parti contraenti;

visto la Convenzione del 4 luglio 1969 tra la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania concernente detta sistemazione;

visto la risoluzione della Commissione centrale per la navigazione del Reno del 24 aprile 1969 in cui si costata che detta attuazione è urgente e nell’interesse di uno snellimento delle condizioni di navigazione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il Governo della Repubblica francese, per quanto lo concerne, s’impegna ad attuare in comune con il Governo della Repubblica federale di Germania la sistemazione del Reno tra Strasburgo/Kehl e Lauterburg/Neuburgweier secondo il progetto generale del settembre 1968, presentato dalle delegazioni francese e germanica alla Commissione centrale per la navigazione del Reno, come pure secondo la risoluzione approvata da quest’ultima il 24 aprile 1969.

Le opere di cui al capoverso 1 comprendono per l’essenziale:

  1. i lavori di costruzione di due salti d’acqua sul Reno a: Gambsheim/Freistett (salto di Gambsheim) e a Beinheim/Iffezheim (salto d’Iffezheim).
  2. Ognuno dei due salti sarà equipaggiato con installazioni di navigazione comprendenti due chiuse di 270 m x 24 m con le rimesse corrispondenti come anche gli altri dispositivi necessari alla navigazione;
  3. la sistemazione del Reno tra Beinheim/Iffezheim e Lauterburg/Neuburgweier in considerazione di:1.garantire da un canto che in detto settore la larghezza del canale navigabile corrisponda, a lavori ultimati, per lo meno alle condizioni presenti e che il fondale disponibile sia almeno uguale a 2,10 m sotto il livello di magra equivalente;2.evitare d’altro canto l’erosione dell’alveo e l’abbassamento corrispondente dello specchio d’acqua o porvi rimedio.

I lavori di cui al capoverso 2 a dovranno essere ultimati verso il 1980.

Art. 2

Il Consiglio federale svizzero concede al Governo della Repubblica francese un mutuo di 33 milioni di franchi svizzeri, come agevolazione per il finanziamento della parte francese nei lavori di sistemazione indicati nell’articolo 1 capoverso 2 lettere a e b numero 1.

Il mutuo sarà pagato in rate di tre milioni di franchi svizzeri al principio d’ogni anno civile, fermo stante la normale progressione dei lavori. La prima rata sarà pagata entro trenta giorni a contare dall’entrata in vigore della presente convenzione.

L’importo pagato frutterà un interesse annuo del cinque per cento, a contare dal 1° gennaio 1981. Per il pagamento degli interessi sarà accordata una dilazione. Non sarà chiesto alcun interesse composto.

Salvo patto contrario dei due Governi, la restituzione del mutuo e il pagamento degli interessi maturati saranno fatti in undici rate annue uguali, a contare dal 1° gennaio 1990.

Art. 3

I rappresentanti competenti dell’Ufficio federale dell’economia idraulica 2 e del «Ministère français de l’Equipement et du Logement» faranno, ogni primavera, un viaggio d’ispezione in comune al fine di esaminare lo stato dei lavori e le previsioni d’attuazione; ne redigeranno processo verbale.

Art. 4

La presente convenzione non stabilisce alcun precedente quanto a una futura partecipazione della Confederazione svizzera in favore d’una successiva sistemazione del Reno.

Art. 5

Gli obblighi del Governo della Repubblica francese per il pagamento degli interessi e la restituzione del mutuo cadono ove le Parti contraenti accertino, al più tardi nel 1990, mediante uno scambio di identiche dichiarazioni, che nel tratto renano fra Strasburgo/Kehl e Lauterburg/Neuburgweier la larghezza del canale navigabile corrisponda per lo meno alle condizioni presenti e che il fondale disponibile sia almeno uguale a m 2,10 sotto il livello di magra equivalente.

Art. 6

La presente Convenzione entrerà in vigore a una data stabilita di comune intesa dalle due Parti contraenti, dopo esecuzione delle procedure costituzionali previste in ognuno dei due Stati. Fatto a Parigi, in due esemplari originali, il 22 luglio 1969. (Si omettono le firme)