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Convenzione concernente l’ordinamento delle patenti di barcaiuolo del Reno approvata mediante il protocollo N. 43 del 14 dicembre 1922 dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno Approvata dal Consiglio federale il 26 settembre 1924 Strumento di ratificazione depositato il 4 ottobre 1924 Entrata in vigore per la Svizzera: 8 luglio 1925

RU 1956 1401

Traduzione1

Art. 1

Il diritto di condurre un naviglio sul Reno, a monte del ponte di Duisburg‑Hochfeld, spetta esclusivamente a un titolare della patente di barcaiuolo del Reno rilasciata dall’autorità competente di uno degli Stati contraenti. … 2

Art. 2

La patente è rilasciata per tutto il Reno o per determinati tratti di esso. Nella patente sono menzionate le parti della via navigabile alla quale si estende il permesso e le categorie di navigli che il titolare è abilitato a condurre. La patente conferisce il diritto di condurre qualsiasi naviglio delle categorie in essa indicate, qualunque sia lo Stato cui il naviglio appartiene.

Art. 3

Le condizioni alle quali le autorità indicate nell’articolo 1 sono tenute a rilasciare una patente di barcaiuolo sono definite nel regolamento stabilito di comune accordo.

Art. 4

Il titolare che in un modo qualsiasi permette che la patente rilasciatagli giunga nelle mani di una persona che non possiede un documento siffatto, allo scopo di metterla in grado di esercitare la navigazione sul Reno, è punito, secondo i casi, con il ritiro temporaneo o definitivo della patente. Le persone sprovviste di una patente propria che esercitano la navigazione sul Reno valendosi di una patente di barcaiuolo del Reno rilasciata a un’altra persona non possono, per un periodo di tempo da stabilire secondo le circostanze, ottenere una patente di navigazione.

Art. 5

La patente dovrà essere ritirata, dallo Stato che l’ha conferita, al titolare che avrà dimostrato un’incapacità costituente un pericolo per la navigazione o sarà stato condannato per ripetute infrazioni doganali o per grave reato contro la proprietà. La patente può essere ritirata anche per un periodo di tempo determinato. Il ritiro della patente sarà comunicato alle altre autorità competenti per il rilascio.

Art. 6

A contare dall’entrata in vigore della presente convenzione, sono abrogati gli articoli 15 a 21 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno del 17 ottobre 1868 3 e la convenzione del 4 giugno 1898.

Art. 7

La presente convenzione sarà ratificata il più presto possibile. Essa entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della chiusura del processo verbale di deposito delle ratificazioni. Il presente protocollo è tenuto provvisoriamente aperto.

Protocollo 22 del 22 dicembre 1923,
addizionale al protocollo 43 del 14 dicembre 1922

I membri sottoscritti della Commissione convengono nel dichiarare che le disposizioni previste nella convenzione del 14 dicembre 1922, con le interpretazioni stabilite nel protocollo 27 della prima sessione del 1923, saranno applicate provvisoriamente fino alla revisione generale della convenzione di Mannheim del 17 ottobre 1868 4 e che, nel termine massimo di due anni dall’entrata in vigore della presente convenzione, esse saranno nuovamente esaminate sul fondamento delle esperienze fatte in tale periodo. Nel frattempo, i commissari degli Stati contraenti forniranno alla Commissione tutte le informazioni utili concernenti l’applicazione di dette disposizioni e le conseguenze che ne sono derivate alla navigazione sul Reno.

È inoltre inteso, in deroga alla prescrizione dell’articolo 1 della convenzione, che durante tale periodo dette disposizioni saranno applicabili a monte del traghetto di Spijk (Spijksche Veer) e non soltanto a monte del ponte di Duisburg‑Hochfeld.

Fintanto che avrà effetto la deroga stipulata nel paragrafo che precede, non saranno applicate le disposizioni sul tonnellaggio stabilite nell’articolo 1 dell’ordinamento del 14 dicembre 1922.

Il presente protocollo sarà considerato parte integrante della convenzione del 14 dicembre 1922.

Campo d’applicazione della convenzione il 1° ottobre 1972

Stati partecipanti

Ratificazione

Entrata in vigore

Belgio

19 mag.

1924

8 lug.

1925

Francia

28 mag.

1924

8 lug.

1925

Germania

27 apr.

1925

8 lug.

1925

Gran Bretagna

8 giu.

1925

8 lug.

1925

Italia

15 dic.

1924

8 lug.

1925

Paesi Bassi

1° dic.

1924

8 lug.

1925

Svizzera

4 ott.

1924

8 lug.

1925