La navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano è libera subordinatamente all’osservanza delle norme contenute nella presente Convenzione e nel Regolamento annesso.
Sulle acque di entrambi i laghi non è obbligatorio esporre bandiere nazionali.
0.747.225.1
RU 2000 1958; FF 1993II 663
Testo originale
Conclusa il 2 dicembre 1992
Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 19931
Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 1997
(Stato 5 dicembre 2017)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica italiana,
qui di seguito denominati Stati contraenti,
nell’intento di adeguare la regolamentazione della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano alle nuove esigenze e all’evoluzione del traffico e della tecnica,
hanno convenuto quanto segue:
La navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano è libera subordinatamente all’osservanza delle norme contenute nella presente Convenzione e nel Regolamento annesso.
Sulle acque di entrambi i laghi non è obbligatorio esporre bandiere nazionali.
Gli Stati contraenti esercitano l’alta sorveglianza in materia di navigazione sulle acque comprese nei propri confini politici, vigilando sul rispetto delle norme della presente Convenzione e del Regolamento ed in particolare su quelle riguardanti la sicurezza della navigazione.
Ferma restando l’osservanza delle convenzioni esistenti o future in materia di protezione dell’ambiente, i Governi degli Stati contraenti possono adottare le misure adeguate per la salvaguardia dell’ambiente nell’ambito delle attività comunque connesse con la navigazione, tenuto conto delle esigenze della navigazione stessa.
Eventuali particolari misure in materia formeranno oggetto di decisione da adottarsi di comune accordo fra i Governi degli Stati contraenti, sentita la Commissione mista.
Gli Stati contraenti, limitatamente alle acque situate nel proprio ambito territoriale e ai propri natanti, potranno adottare, nel caso in cui le condizioni locali lo esigano, misure che deroghino al Regolamento, nell’interesse della protezione dell’ambiente. Il provvedimento dovrà essere comunicato tempestivamente alla Commissione mista.
Ai fini della presente Convenzione per natanti si intendono: i battelli, i galleggianti e simili, come meglio definiti nel Regolamento, ad esclusione dei mezzi militari.
Le costruzioni, le attrezzature, l’equipaggio e tutto quanto concerne le ispezioni, le visite e le prove per l’accertamento dell’idoneità tecnica, le condizioni di sicurezza e il loro mantenimento nel tempo, dovranno essere conformi alle prescrizioni del Regolamento e della normativa nazionale vigente nel luogo d’iscrizione del natante o, in mancanza, in quello del suo stazionamento abituale.
Per la navigazione nelle acque territoriali dei due Stati contraenti i natanti di lunghezza superiore a metri 2,50 devono essere muniti dei documenti di bordo e contrassegni secondo i relativi articoli del Regolamento, fatte salve le eccezioni in esso previste. 2
I documenti ed i contrassegni rilasciati da ciascuno degli Stati contraenti sono validi senza restrizioni su ambedue i laghi.
Per i natanti che non stazionano abitualmente né in Svizzera né in Italia, lo Stato competente in materia è quello del luogo in cui il natante è messo in acqua.
In caso di cambiamento del luogo di stazionamento abituale del natante dal territorio di uno degli Stati contraenti al territorio dell’altro Stato, sono necessari nuovi documenti e contrassegni da rilasciare dalle competenti autorità del rispettivo Stato secondo la legislazione nazionale.
Nel caso di natanti a motore il rilascio dei documenti e dei contrassegni di cui al punto 3° comma secondo dell’articolo precedente è subordinato alla stipulazione di un’assicurazione per la responsabilità civile che copra i danni che possono derivare dall’impiego del natante e dall’eventuale rimorchio di attrezzature sportive.
In ogni altro caso si applica la normativa vigente dello Stato di appartenenza.
Gli Stati contraenti si impegnano a riconoscere reciprocamente i certificati rilasciati dalle compagnie d’assicurazione autorizzate ad esercitare questo ramo d’attività secondo la legislazione nazionale di ciascuno Stato.
In materia di abilitazione, il conduttore e i membri dell’equipaggio, se previsto, sono sottoposti alle disposizioni della legislazione nazionale dello Stato contraente sul cui territorio essi hanno la propria residenza. In mancanza di tale residenza, la competenza spetta allo Stato contraente sui cui territorio il natante è immatricolato o staziona abitualmente.
Per la navigazione nelle acque territoriali dell’altro Stato contraente con natanti di potenza superiore a 30 kW il permesso di condurre è richiesto in ogni caso. Le persone residenti in Stati terzi devono soddisfare i requisiti fissati dal relativo articolo del Regolamento. 3
Il conduttore di un natante motorizzato deve aver compiuto il 14° anno di età per i motori fino a 6 kW di potenza e i 18 anni per potenze superiori, salvo che non sia prescritta un’età minima maggiore di questa nei casi previsti dal Regolamento.
I permessi di condurre sono validi senza restrizioni su entrambi i laghi, salvo che si tratti di permessi rilasciati al personale di natanti adibiti al trasporto professionale e pubblico di persone; in questo caso gli stessi sono validi soltanto sul lago per il quale sono stati rilasciati.
Il rilascio, l’aggiornamento o il ritiro del permesso sono disciplinati nel Regolamento.
L’aggiornamento, la modifica o il ritiro del permesso sono di competenza dello Stato contraente che ha rilasciato il documento.
Qualora il conduttore cambi la residenza trasferendosi sul territorio dell’altro Stato, egli deve provvedere, entro un anno dal trasferimento, a sostituire il permesso di condurre senza che sia necessaria l’effettuazione di un esame.
La circolazione dei natanti è sottoposta alle disposizioni della presente Convenzione e del Regolamento. Gli Stati contraenti possono stabilire regole particolari per la navigazione dei natanti destinati a un servizio dello Stato.
Le manifestazioni nautiche che si svolgono sui laghi Maggiore e di Lugano e che interessano le acque territoriali dei due Stati contraenti possono aver luogo solo subordinatamente ad accordi tra le autorità competenti di ambedue gli Stati, sentite le imprese di navigazione concessionarie.
L’uso degli impianti di approdo e di quelli di stazionamento sottostanno alla legislazione dello Stato contraente in cui essi si trovano.
Le autorità competenti di ciascuno degli Stati contraenti possono temporaneamente limitare o vietare la navigazione nelle proprie acque territoriali per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. I divieti e le limitazioni vengono portati a conoscenza degli interessati mediante avvisi o adeguata segnaletica.
Le limitazioni permanenti alla navigazione o all’ammissione di determinati natanti oppure di determinati tipi di propulsione possono essere decise soltanto di comune accordo tra i Governi degli Stati contraenti.
La segnaletica diurna e notturna è disciplinata da ciascuno Stato contraente in conformità alle norme del Regolamento.
I Governi degli Stati contraenti devono comunicarsi reciprocamente per conoscenza i regolamenti interni, le prescrizioni e le eventuali modifiche emanati in materia di polizia dei porti e delle rade situate sul rispettivo territorio.
È considerato servizio regolare di linea quello esercitato dalle imprese di navigazione alle quali gli Stati contraenti hanno rilasciato una concessione. Le disposizioni contenute negli atti di concessione non possono essere in contrasto né con la presente Convenzione, né col Regolamento.
Il diritto di trasporto in esclusiva di persone con servizi regolari di linea sul lago Maggiore e sul lago di Lugano viene stabilito come segue:
Lago Maggiore L’esercizio del servizio pubblico di navigazione di linea è assicurato, sia nel bacino italiano sia in quello svizzero, da un’impresa italiana munita di atto di concessione italiano alla quale la Svizzera si impegna a rilasciare la concessione per il proprio bacino. 4
Lago di Lugano L’esercizio del servizio pubblico di navigazione di linea è assicurato, sia nel bacino svizzero sia in quello italiano, da un’impresa svizzera munita di atto di concessione svizzero alla quale l’Italia si impegna a rilasciare la concessione per il proprio bacino.
Si considerano servizi pubblici di linea anche quelli effettuati dall’impresa concessionaria con propri natanti fuori dall’orario e dalle rotte abituali.
Nei rispettivi atti di concessione degli Stati contraenti vengono stabilite le disposizioni a cui è sottoposto il servizio regolare di linea. L’atto è rilasciato sentite le competenti autorità dell’altro Stato contraente.
I conduttori ed i componenti l’equipaggio dei natanti dell’impresa di navigazione concessionaria dei servizi pubblici di linea per il lago di Lugano sono sottoposti, in materia di abilitazione, alla legislazione svizzera. Questo in deroga alle disposizioni generali di cui all’articolo 6 punti 1 e 7. Per l’impresa concessionaria dei servizi pubblici di linea sul lago Maggiore è invece riconosciuta la validità reciproca delle abilitazioni.
Le imprese i cui natanti assicurano un servizio regolare di linea tra la Svizzera e l’Italia sottopongono alle autorità competenti di ciascuno degli Stati contraenti i progetti d’orario entro i termini fissati dalle rispettive autorità. Gli orari, approvati dall’autorità nazionale competente e le eventuali modifiche apportate durante il periodo di validità degli stessi, devono essere affissi a bordo dei natanti, in tutti i porti e negli impianti d’approdo regolarmente serviti.
Le imprese che esercitano un servizio pubblico di navigazione sono obbligate a trasportare gratuitamente gli agenti delle autorità incaricate di compiti di sorveglianza nell’esercizio delle loro funzioni.
I servizi non regolari di linea di trasporto persone, denominati servizi sottoposti ad autorizzazione o permesso oppure di noleggio di banchina, sono disciplinati dalle autorità competenti nelle proprie acque territoriali secondo la legislazione nazionale.
I natanti che effettuano i servizi di cui al punto precedente possono, di regola, svolgere il servizio stesso esclusivamente nell’ambito delle acque territoriali dello Stato che ha rilasciato l’autorizzazione. Tale autorizzazione può essere rilasciata purché il trasporto risponda ad un’esigenza effettiva e previo accertamento che le imprese pubbliche di navigazione non subiscano una notevole concorrenza.
Un’annotazione supplementare da riportare sull’autorizzazione è necessaria per effettuare corse nelle acque territoriali dell’altro Stato. Tale annotazione viene apposta dall’autorità competente, previo assenso dell’autorità dell’altro Stato.
I funzionari dell’autorità di sorveglianza debbono essere informati su tutte le questioni riguardanti il servizio; essi hanno il libero accesso ai natanti ed il diritto al trasporto gratuito.
Gli Stati contraenti provvedono affinché i servizi di dogana e di polizia siano espletati in modo da consentire il normale funzionamento dei servizi regolari di linea nonché l’esercizio dell’attività di pesca.
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano quelle previste da accordi internazionali in materia di controlli di dogana e di polizia.
I natanti che espletano servizi di dogana e di polizia non debbono, di norma, oltrepassare la frontiera politica dei rispettivi Stati, salvo nei casi di deroga previsti sia da specifici accordi bilaterali sia dalle ipotesi di cui al successivo punto 2.
Sul lago di Lugano i natanti italiani di dogana e di polizia possono, per esigenze di servizio, oltrepassare la propria frontiera politica per trasferirsi dal bacino di Porto Ceresio a quello di Porlezza e viceversa. Sempre per esigenze di servizio i natanti della dogana e di polizia hanno la facoltà di trasferirsi sia dal bacino di Porto Ceresio sia da quello di Porlezza nelle acque italiane prospicenti il comune di Campione d’Italia e viceversa. Tali trasferimenti possono aver luogo soltanto di giorno e senza soste nelle acque svizzere, previa comunicazione alla Direzione delle dogane svizzere a Lugano da dare al più tardi un giorno prima della loro effettuazione. Alle medesime condizioni può aver luogo sul lago di Lugano il passaggio degli agenti italiani di dogana e di polizia su natanti privati.
I natanti di cui al punto precedente non possono approdare in territorio svizzero, salvo casi di forza maggiore; gli agenti italiani di dogana e di polizia non possono comunque effettuare atti di potestà nelle acque territoriali svizzere.
Con l’entrata in vigore della presente Convenzione è costituita una commissione consultiva mista.
Ogni Parte contraente nomina i membri della propria delegazione il cui numero non deve essere superiore a tre. La commissione stabilisce il proprio regolamento interno.
I compiti della commissione consistono principalmente nel:
Ciascuna delle Parti contraenti adotta i provvedimenti necessari all’esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione e del Regolamento sul proprio territorio.
Le autorità competenti degli Stati contraenti possono avere rapporti bilaterali diretti sulle questioni che riguardano l’applicazione della presente Convenzione e del Regolamento.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 punto 6, in caso di infrazioni alle disposizioni della presente Convenzione e del Regolamento, ciascuno degli Stati contraenti applica le sanzioni e le misure amministrative previste dal proprio ordinamento.
Le divergenze fra gli Stati contraenti concernenti l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione che non possono essere composte dalla Commissione consultiva mista sono sottoposte, se gli Stati contraenti non dispongono altrimenti e su richiesta di uno di essi, ad un tribunale arbitrale. La composizione, le funzioni e le regole di procedura del tribunale arbitrale sono stabilite in un allegato alla presente Convenzione.
La presente Convenzione ed il Regolamento entrano in vigore il primo giorno del terzo mese che segue la reciproca comunicazione formale dell’avvenuto perfezionamento delle procedure costituzionali richieste in ciascuno dei due Stati contraenti.
2 Ogni Stato contraente può denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione che comunque rimarrà in vigore per un anno a decorrere da tale data.
3 La presente Convenzione abroga la Convenzione del 22 ottobre 1923 6 fra la Svizzera e l’Italia per la navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano.
Fatto sul lago Maggiore il 2 dicembre 1992 in due esemplari in lingua italiana.
Per il Adolf Ogi | Per il Governo Giancarlo Tesini |
La procedura d’arbitrato è disciplinata dalle disposizioni del presente allegato.
2 Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Ognuna delle Parti in causa nomina un arbitro. I due arbitri così designati nominano di comune accordo il terzo arbitro con funzione di presidente. Se allo spirare dei due mesi a partire dalla nomina del secondo arbitro non è ancora stato designato il terzo arbitro, il Presidente della Corte internazionale di giustizia procede alla sua nomina su richiesta della Parte più diligente.
3 Se entro due mesi a partire dalla richiesta una delle due Parti in causa non ha proceduto alla nomina che le spetta di un membro del tribunale, l’altra Parte può rivolgersi al Presidente della Corte internazionale di giustizia che nomina il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Appena nominato, il presidente del tribunale arbitrale chiede alla Parte che non ha designato un arbitro di farlo entro due mesi. Trascorso questo termine, egli si rivolge al Presidente della Corte internazionale di giustizia che procede a questa nomina entro un nuovo termine di due mesi.
4 Se nei casi previsti ai punti precedenti, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito, oppure se è cittadino di una delle due Parti in causa, la nomina del presidente del tribunale arbitrale o la nomina dell’arbitro spetta al vicepresidente della Corte oppure al membro più anziano della Corte che non sia impedito e che non sia cittadino di una delle due Parti in causa.
5 Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di sostituzione di uno degli arbitri designati.
6 Il tribunale arbitrale decide secondo le regole del diritto internazionale ed in particolare del presente accordo.
7 Le decisioni del tribunale arbitrale, sia per quanto concerne la procedura sia per quanto riguarda la materia, vengono prese a maggioranza dei suoi membri; l’assenza o l’astensione di uno dei membri nominati dalle Parti non impedisce al tribunale di decidere. Nel caso di parità di voti decide il presidente. Le Parti sono vincolate dalle decisioni del tribunale. Esse si assumono le spese dell’arbitro che hanno nominato e quelle per il presidente in parti uguali. Il tribunale arbitrale fissa autonomamente la procedura del giudizio.
Visto l’articolo 1 della Convenzione del 2 dicembre 1992 tra la Svizzera e l’Italia relativa alla navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano vengono emanate le disposizioni seguenti:
Nel presente regolamento:
Ogni natante in navigazione deve avere un conduttore responsabile, in possesso dell’idoneità necessaria o dell’abilitazione, ove prescritta. Ogni impianto galleggiante in servizio deve avere a bordo un responsabile.
È considerato conduttore la persona che detiene l’effettiva autorità di comando sul natante.
Non possono condurre natanti coloro che non siano in grado di farlo in modo sicuro, per malattia, infermità fisica o psichica, abuso di bevande alcooliche o per altre ragioni simili.
I membri dell’equipaggio devono eseguire gli ordini loro impartiti dal conduttore nell’ambito delle sue attribuzioni e contribuire all’osservanza del presente regolamento.
Ogni persona che si trovi a bordo è tenuta ad osservare gli ordini impartiti dal conduttore nell’interesse della sicurezza della navigazione e dell’ordine a bordo.
Anche in assenza di prescrizioni particolari nel presente regolamento, il conduttore deve prendere tutte le misure di precauzione che sono richieste dal dovere generale di vigilanza e dalle regole della pratica corrente, al fine di evitare:
Il conduttore deve accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo e deve adattare la rotta alle condizioni locali.
Per evitare un pericolo imminente, il conduttore deve prendere le misure necessarie, anche in deroga al presente regolamento.
Il carico o il numero di persone indicati nella licenza di navigazione non devono essere superati. Nel caso in cui esistano marche d’immersione o di bordo libero, il natante non deve essere caricato in modo da immergersi da fermo oltre il limite inferiore delle marche stesse.
Il carico deve essere disposto in modo da non mettere in pericolo la sicurezza del natante né da ostacolare la visuale necessaria per la condotta.
Sulle imbarcazioni da diporto, quando lo spazio lo permette, tre ragazzi di età inferiore a 12 anni possono essere contati come due adulti; su quelle con portata massima di due persone possono prendere posto un adulto e due ragazzi di età inferiore a 12 anni.
Nel caso in cui il numero di persone o il carico ammissibili non siano stati fissati, il natante dovrà essere caricato in modo da non compromettere la sicurezza.
Le autorità competenti per l’assegnazione della portata dei battelli per passeggeri da indicare nelle licenze applicano le regole previste dalla loro rispettiva normativa nazionale.
Sui natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, sia in servizio regolare di linea sia da noleggio, è affissa in luogo ben visibile una targa indicante la portata massima assegnata dall’autorità competente.
Se per un natante è prescritta una licenza o è necessario un documento analogo, questi documenti devono trovarsi a bordo ed essere esibiti ad ogni richiesta dell’autorità competente.
È proibito ormeggiarsi ai segnali della via navigabile, danneggiarli e renderli inadatti alla loro destinazione e funzione. Qualora un natante abbia spostato o danneggiato un segnale o un impianto di segnalazione della via navigabile, il conduttore deve avvertirne senza indugio la polizia. Lo stesso obbligo incombe ai conduttori che abbiano constatato eventuali guasti o danni ai segnali e agli impianti di segnalazione della via navigabile.
Qualora un natante danneggi un’opera d’arte (ponti, moli, ecc.), il conduttore ha l’obbligo di darne immediata comunicazione alla polizia.
È vietato compiere azione alcuna che possa provocare o costituire pericolo d’inquinamento delle acque.
È considerato inquinamento qualsiasi modificazione delle proprietà fisiche o chimiche dell’acqua che possa risultare di nocumento agli organismi in essa viventi o di pregiudizio ai suoi usi, in atto o possibili. In particolare sono considerati inquinanti i combustibili, i carburanti ed i lubrificanti.
Qualora sui natanti si verifichino fatti che possono costituire pericolo d’inquinamento per le acque, il conduttore deve provvedere in modo da evitare o contenere il pericolo o l’inquinamento e comunque avvertirne senza indugio la polizia o l’autorità competente.
Il conduttore che constati la presenza in acqua di carburante in quantità apprezzabile, di lubrificante, oppure di altre sostanze suscettibili di provocare inquinamento delle acque è tenuto ad avvertirne la polizia o l’autorità competente.
I rumori, il fumo, i gas di scarico e le esalazioni devono essere contenuti nei limiti compatibili con il normale funzionamento di un natante utilizzato secondo le regole.
In caso d’incidente il conduttore prende tutte le misure necessarie per la protezione o il salvataggio delle persone a bordo.
Dopo un incidente di navigazione, ogni persona coinvolta deve tenersi a disposizione affinché possano essere stabilite la sua identità, le caratteristiche del suo natante e la natura del suo coinvolgimento nell’incidente. È considerata come coinvolta in un incidente di navigazione la persona il cui comportamento possa aver contribuito all’incidente stesso.
Il conduttore è tenuto a prestare assistenza immediata alle persone o ai natanti in pericolo, nella misura compatibile con la sicurezza del proprio natante. In caso di bisogno egli chiede l’aiuto di terzi.
Se vi sono feriti, morti o dispersi occorre avvertire immediatamente la polizia.
Il responsabile di un danno, in assenza del danneggiato, deve avvisare l’interessato al più presto possibile.
Qualora un natante sia arenato, incagliato o affondato in modo da costituire un pericolo per la sicurezza della navigazione, il conduttore dello stesso è tenuto ad esporre i segnali previsti agli articoli 29 e 31 e a prendere immediatamente la misure necessarie per evitare il pericolo. In caso d’impossibilità dovrà essere avvertita senza indugio la polizia.
Le autorità possono far rimuovere i natanti incagliati o affondati come pure altri oggetti che mettono in pericolo o intralciano la navigazione, a spese del proprietario o del detentore o di chi ha provocato l’ostacolo, sempre che le persone interessate non vi provvedano loro stesse entro un adeguato termine a loro accordato. L’autorità può rinunciare a fissare un termine quando esiste un pericolo immediato.
I conduttori dei natanti, nonché i sorveglianti di impianti fissi galleggianti devono conformarsi agli ordini particolari dell’autorità competente per garantire la sicurezza del traffico e evitare difficoltà alla navigazione.
I conduttori dei natanti, nonché i sorveglianti di impianti fissi galleggianti devono parimenti uniformarsi alle prescrizioni di carattere temporaneo rilasciate in casi speciali, quali le manifestazioni nautiche, i lavori sull’acqua o sulle rive, oppure in caso di alto o basso livello delle acque.
Durante le operazioni di controllo i conduttori di natanti, nonché i sorveglianti di impianti fissi galleggianti devono prestare la collaborazione necessaria alle autorità di vigilanza competenti.
Ogni natante deve essere munito dei contrassegni attribuiti dall’autorità competente, salvo i casi previsti dall’articolo 4 della Convenzione e le deroghe di cui al punto 5 del presente articolo.
I contrassegni devono essere apposti su ogni lato del natante, in posizione ben visibile, a caratteri latini e cifre arabe, leggibili ed indelebili.
I caratteri ed i numeri devono avere almeno 8 cm di altezza per i natanti di lunghezza fino a 15 m, almeno 20 cm per gli altri natanti. La larghezza e lo spessore dei loro tratti saranno proporzionati all’altezza. I caratteri ed i numeri dovranno essere chiari su fondo scuro o scuri su fondo chiaro.
L’autorità competente può disporre l’uso di targhe ufficiali.
I natanti di cui alla lettera a devono essere contraddistinti dal nome oppure dalle iniziali dell’impresa seguite da numeri; quelli di cui alle lettere b, c e d devono portare in posizione ben visibile le indicazioni del proprietario o del detentore.
Sono esenti dall’obbligo dei contrassegni:
In luogo ben visibile, facilmente accessibile ed in maniera indelebile devono essere apposti:
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Queste indicazioni possono essere stampate su una targhetta, la quale dev’essere fissata mediante saldatura oppure con chiodi ribaditi o in altro modo analogo.
I battelli per passeggeri e gli impianti galleggianti devono portare, su ogni lato, marche di massima immersione, poste sulle fiancate a circa metà lunghezza dello scafo. I battelli per il trasporto di merci devono portare, su ogni lato, marche di massima immersione disposte rispettivamente a una distanza dalla prua e dalla poppa pari a circa un sesto della loro lunghezza.
Le marche di massima immersione devono avere una lunghezza di 30 cm e un’altezza di 4 cm. Devono essere indelebili, di colore chiaro su fondo scuro o di colore scuro su fondo chiaro, e sistemate in modo che il loro bordo inferiore corrisponda all’immersione massima.
I natanti portano di notte i fanali e di giorno i pannelli, le bandiere ed i palloni prescritti. I segnali sono riprodotti nell’allegato 1.
I fanali prescritti saranno collocati in modo da essere ben visibili. Salvo disposizioni contrarie, essi devono essere visibili su tutto l’arco dell’orizzonte ed emettere una luce uniforme e continua.
Di notte in piena oscurità e con atmosfera chiara la portata sarà di almeno:
Genere di fanale | Bianco o giallo | Rosso o verde |
a luce forte | 6.km | |
a luce media | 4.km | 3 km |
a luce ridotta | 2.km | 1,5.km |
Portata minima in km | Intensità in candele |
6 | 38 |
4 | 10 |
3 | 4,1 |
2 | 1,4 |
1,5 | 0,7 |
I pannelli, le bandiere ed i palloni prescritti vanno disposti in modo da essere ben visibili. I loro colori devono essere facilmente riconoscibili. I pannelli e le bandiere avranno il lato minore non inferiore a 60 cm. I palloni devono avere un diametro di almeno 60 cm per i battelli in servizio regolare di linea la cui lunghezza sia superiore a 15 m e 30 cm per gli altri natanti.
I palloni possono essere sostituiti da dispositivi equivalenti che impediscano qualsiasi confusione.
È vietato portare segnali visivi diversi da quelli che sono prescritti o di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.
In deroga a quanto precede possono essere impiegate altre luci e segnalazioni per la comunicazione tra i battelli in servizio regolare di linea oppure tra gli stessi e la riva, a condizione che ciò non abbia a creare confusione con le luci e le segnalazioni menzionate nel presente regolamento.
È vietato fare uso di bandiere che possano ostacolare la visibilità o rendere difficile l’identificazione dei segnali previsti dal presente regolamento.
Quando i fanali di segnalazione prescritti nel presente regolamento non fuzionano, essi devono essere sostituiti immediatamente con fanali di rispetto che abbiano caratteristiche il più possibilmente simili a quelle dei fanali prescritti.
Qualora i fanali di rispetto non possano essere messi in servizio tempestivamente e se la sicurezza lo esige, un fanale a luce ridotta di colore bianco visibile sull’intero orizzonte sarà sistemato in loro vece.
È vietato fare uso di lampade e di riflettori:
I battelli a motore devono portare:
Sulle imbarcazioni a propulsione meccanica di lunghezza inferiore ai 15 m sono pure autorizzati:
I battelli a vela e a remi che navigano isolati e tutti i natanti rimorchiati devono mostrare un fanale a luce ridotta di colore bianco.
I battelli a vela, al posto del solo fanale a luce ridotta di colore bianco possono portare:
I battelli in servizio regolare di linea devono portare:
I battelli in stazionamento, ad eccezione di quelli che sono ormeggiati a riva o in un luogo di stazionamento ufficialmente autorizzato, devono portare un fanale a luce ridotta di colore bianco sistemato in posizione visibile su tutto l’arco dell’orizzonte.
Quando la sicurezza della navigazione lo esige, gli impianti galleggianti devono essere illuminati in modo tale che la loro sagoma possa essere riconosciuta.
I natanti destinati a compiti speciali (misurazioni, ricerche idrologiche e azioni di salvataggio) che intendono essere protetti dal moto ondoso e dal risucchio devono portare, previo assenso delle autorità competenti:
Nel caso in cui dei natanti siano costretti ad ancorarsi in maniera tale da costituire un pericolo per la navigazione, gli stessi devono portare:
Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, l’ubicazione dell’ancora sarà inoltre segnalata, di notte con una luce bianca, di giorno con una boa gialla.
I battelli della polizia possono portare un fanale a luce intermittente blu quando svolgono interventi urgenti. Previa autorizzazione dell’autorità competente, i battelli dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l’inquinamento e dei servizi di salvataggio possono portare lo stesso fanale a luce intermittente blu durante gli interventi urgenti.
Se un battello della polizia, dei servizi di sorveglianza della frontiera o di vigilanza sulla pesca intende entrare in comunicazione con un altro natante, deve esporre la bandiera corrispondente alla lettera «K» del codice internazionale dei segnali (metà lato asta di colore giallo, l’altra metà di colore blu).
Le imbarcazioni per la pesca professionale devono portare durante la posa ed il ritiro delle reti:
Le imbarcazioni che effettuano la pesca sportiva di giorno con attrezzi a traino portano un pallone bianco.
Le immersioni che si svolgono da riva devono essere segnalate da un pannello secondo la lettera «A» del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con la metà lato asta di colore bianco e l’altra metà di colore blu).
In caso di immersioni effettuate al largo, il segnale di cui al punto 1 dovrà essere visibile su tutto l’arco dell’orizzonte; di notte e in caso di visibilità ridotta il citato segnale dev’essere illuminato in modo da essere ben visibile.
Tutti i natanti debbono poter emettere, in caso di necessità, i segnali acustici previsti nel presente regolamento.
I segnali acustici prescritti e quelli ammessi, il cui significato è riportato nell’allegato 2, devono essere emessi:
Per garantire l’udibilità dei segnali acustici, le sorgenti sonore debbono essere collocate ad un’altezza sufficiente affinché il suono possa diffondersi in avanti e per quanto possibile anche indietro.
I segnali acustici devono essere emessi sotto forma di suoni di intensità costante.
Il segnale emesso mediante rintocchi di campana deve avere una durata di circa quattro secondi. Esso può essere sostituito da colpi battuti su di un oggetto metallico.
I natanti della polizia e quelli di altri servizi autorizzati possono fare uso, durante gli interventi urgenti, di una sorgente sonora a due suoni alternati oppure di una sirena.
È vietato emettere segnali acustici diversi da quelli previsti oppure di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.
Senza pregiudicare le altre disposizioni del presente regolamento, i conduttori devono attenersi alle prescrizioni e tener conto delle raccomandazioni o indicazioni portate a loro conoscenza mediante i segnali della via navigabile o disposti sulle rive, così come riportati nell’allegato 3.
L’autorità competente fissa l’ubicazione ed il tipo dei segnali da posare.
Gli specchi d’acqua in cui è vietata qualsiasi navigazione sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica. Questa segnalazione può essere completata mediante il pannello A. 1.
Gli specchi d’acqua in cui la navigazione è vietata soltanto per determinate categorie di natanti sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e da pannelli indicanti la natura del divieto (A. 2, A. 3 oppure A. 4).
Nelle zone rivierasche, gli specchi d’acqua e i corridoi riservati alla partenza e all’arrivo dello sci nautico sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e, sulla riva, mediante il pannello E. 5. Nei corridoi, le boe al largo hanno un diametro doppio di quello delle altre boe, la sommità della boa sinistra, vista dal largo, dev’essere dipinta di rosso, quella della boa destra, dipinta di verde.
I passaggi navigabili per l’accesso ai porti ed alle foci dei fiumi e dei canali possono essere segnalati, visti dal largo, a sinistra mediante boe di colore rosso di forma cilindrica, a destra mediante boe di colore verde di forma conica, oppure mediante segnali fissi. Di notte, la segnalazione può essere costituita da fari a luce lampeggiante rossa a sinistra e verde a destra.
I passaggi navigabili possono essere segnalati mediante pannelli A. 11 oppure D. 2.
Gli accessi ai porti aperti al traffico generale sono segnalati di notte e in caso di visibilità ridotta, sul molo di destra, visto dal largo, mediante un fanale a luce verde, su quello di sinistra mediante un fanale a luce rossa. È consentito di collocare un fanale supplementare di direzione a luce gialla.
Gli scali d’attracco di battelli per passeggeri situati fuori dei porti devono essere segnalati generalmente, di notte e in caso di visibilità ridotta mediante uno o più fanali a luce rossa. Inoltre può essere collocato un fanale di direzione a luce gialla.
Previo accordo con l’autorità competente, anche i porti e gli imbarcatoi, diversi da quelli menzionati ai punti 1 e 2, possono essere segnalati nello stesso modo.
I fanali menzionati ai punti 1 e 2 possono essere a luce intermittente.
In presenza di foschia e con visibilità ridotta si possono emettere, mediante istallazioni fisse, i segnali acustici previsti nell’allegato 2, oppure accendere i fanali a luce intermittente di colore giallo.
Nel caso che vengano istituiti sistemi di avviso di tempesta, i relativi segnali dovranno essere i seguenti:
Il conduttore deve regolare la velocità del natante in modo da poter adempiere, in ogni momento, ai suoi doveri in relazione alle condizioni della navigazione. Egli deve eseguire ogni manovra tempestivamente ed in maniera da non generare confusioni.
I cambiamenti di rotta e di velocità non devono creare pericoli di collisione.
I natanti la cui lunghezza fuori tutto è inferiore a 2,5 m, come pure qualsiasi mezzo da spiaggia, i canotti gonfiabili ed ogni sorta di altri piccoli mezzi da svago e da gioco debbono navigare esclusivamente in prossimità della riva ed all’interno di una fascia di 150 m dalla riva stessa; in nessun caso essi possono essere forniti di motore.
Non sono sottoposti a questa disposizione i natanti a remi da competizioni, le canoe, i caiacchi, i sandolini, le tavole a vela e simili purché sprovvisti di motore.
Tutti i natanti devono scostarsi dalla rotta di quelli recanti il fanale blu a luce intermittente previsto all’articolo 32 punto 1 o che emettono i segnali acustici menzionati all’articolo 36 punto 3 e, se necessario, ridurre la loro velocità o fermarsi.
In caso d’incrocio o di sorpasso, ad eccezione di quanto disposto all’articolo 44, devono scostarsi:
Ferme restando le priorità stabilite all’articolo 45 valgono le seguenti regole:
Ferme restando le priorità stabilite all’articolo 45, un battello che ne raggiunge un altro deve lasciar libera la rotta al battello raggiunto.
Un battello deve essere considerato come un battello che ne raggiunge un altro, quando si avvicina all’altro venendo da una direzione di più di 22° 30’ a poppavia del traverso di questo ultimo, che si trova cioè, relativamente al battello che sta raggiungendo, in posizione tale che di notte non potrebbe scorgere nessuno dei fanali laterali di questo ultimo.
Quando un battello non può stabilire con certezza se sta raggiungendo un altro, deve ritenere che questa situazione si stia verificando ed agire di conseguenza.
Nessun ulteriore cambiamento nel rilevamento tra i due battelli potrà far considerare il battello che raggiunge l’altro come uno che ne incrocia la rotta ai termini delle presenti regole ed esonerarlo dall’obbligo di lasciare libera la rotta al battello raggiunto fino a che non l’abbia oltrepassato.
Quando due battelli a vela si avvicinano l’uno all’altro, in modo da rischiare l’abbordaggio, uno di essi deve manovrare per lasciare libera la rotta all’altro, nel modo seguente:
Ai fini della presente regola si considera sopravento il lato opposto a quello in cui è bordato il boma della randa.
I natanti che devono scostarsi da altri natanti devono lasciare a questi ultimi lo spazio necessario in modo da consentire loro di proseguire la rotta e manovrare. Essi devono tenersi ad una distanza di almeno 50 m nei confronti di battelli in servizio regolare di linea recanti i segnali previsti all’articolo 28, e ad una distanza di 200 m almeno se incrociano da poppavia le imbarcazioni per la pesca professionale.
In caso di pericolo di abbordaggio si applicano comunque gli articoli 45-47 senza restrizioni.
Per quanto possibile:
Ogni natante deve mantenere una distanza di almeno 50 m dai natanti o dai luoghi sulla riva contrassegnati secondo l’articolo 34.
I natanti devono regolare la loro velocità per evitare la formazione di onde o di risucchi che possono provocare danni a natanti in stazionamento o in movimento oppure ad impianti. In particolare, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei battelli in servizio pubblico regolare di linea, i natanti devono tempestivamente rallentare senza però perdere la velocità necessaria a governare con sicurezza:
Nei confronti dei natanti che usano la segnaletica prevista dall’articolo 30 gli altri natanti devono ridurre la loro velocità, come prescritto dal capoverso 1. Devono inoltre scostarsi il più possibile dagli stessi.
I natanti impossibilitati a manovrare devono agitare una bandiera rossa o un fanale a luce rossa all’approssimarsi di altri natanti. Essi possono inoltre emettere un segnale acustico costituito da «quattro suoni brevi».
Gli altri natanti devono scostarsi da quelli impossibilitati a manovrare.
I natanti che escono da un porto hanno la precedenza su quelli che vi entrano, salvo che non si tratti di battelli in servizio regolare di linea o di natanti in difficoltà. I battelli in servizio regolare di linea o quelli in difficoltà devono comunque segnalare tempestivamente la loro entrata emettendo il segnale acustico «tre suoni prolungati».
I natanti non devono ostacolare l’entrata o l’uscita da un porto. È vietata la sosta in prossimità dell’imboccatura di un porto.
I natanti non devono avvicinarsi ai pontili d’approdo in maniera da ostacolare la manovra dei battelli in servizio regolare di linea in arrivo ed in partenza, né ormeggiarsi a detti pontili.
I battelli a motore, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea e delle imbarcazioni che effettuano la pesca professionale, possono percorrere la zona rivierasca interna soltanto per approdare, partire, stazionare o per attraversare passaggi stretti. Durante queste manovre essi devono scegliere la via più breve e non superare la velocità di 10 km/h.
È vietato navigare nelle zone protette e nelle zone di vegetazione acquatica, quali i canneti, i giuncheti e le ninfee. I governi degli Stati contraenti possono prescrivere una distanza minima.
La pratica dello sci nautico o l’impiego di attrezzature analoghe è consentita solo di giorno e con buona visibilità, al più presto a partire dalle ore 8 e al più tardi fino alle ore 21.
Nelle zone rivierasche è vietata la pratica dello sci nautico o l’impiego di attrezzature analoghe, salvo che nei corridoi riservati per la partenza e l’arrivo ufficialmente autorizzati e negli specchi d’acqua segnalati come luogo riservato esclusivamente a tale uso.
Il conduttore del natante che effettua il traino dev’essere accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito.
Il natante che effettua il traino e lo sciatore nautico devono mantenere una distanza di almeno 50 m dagli altri natanti e dai bagnanti. Il cavo di traino non deve essere elastico e non deve essere trainato a vuoto nell’acqua.
È vietato il traino simultaneo di più di due sciatori nautici.
È parimenti vietato rimorchiare attrezzature per il volo (aquiloni, paracadute ascensionali e dispositivi similari).
Speciali deroghe potranno essere concesse dall’autorità competente.
L’utilizzo di moto d’acqua e mezzi assimilabili, qualunque sia il sistema propulsivo, è vietato nelle acque svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano.
Deroghe possono eccezionalmente essere concesse per manifestazioni nautiche preventivamente autorizzate dalle autorità competenti e per zone lacuali entro un perimetro limitato e definito.
Le autorizzazioni non possono essere rilasciate che per gli orari diurni, in condizioni di buona visibilità ed a condizione che l’evento, per modalità di svolgimento, non arrechi turbativa all’utilizzo del lago, alla pratica della navigazione, all’esercizio della pesca e non rechi pregiudizio all’ambiente.
Gli organizzatori delle manifestazioni dovranno essere coperti da idonea assicurazione.
Per le acque territoriali italiane la competenza spetta alle autorità locali che regolano la materia nel quadro delle normative nazionali e internazionali.
In caso di visibilità ridotta (nebbia, nevischio, ecc.) i natanti che non possono emettere i segnali ottici e quelli acustici prescritti e che non dispongono di bussola non devono intraprendere la navigazione. Se tale caso si verifica nel corso della navigazione, questi natanti devono raggiungere un porto o avvicinarsi alla riva nel più breve tempo possibile.
I natanti, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea, devono ridurre la velocità in funzione della diminuita visibilità e fermarsi se le circostanze lo richiedono.
Sui battelli nei quali la distanza tra timoneria e prua è superiore a 15 m e quando le condizioni di visibilità lo richiedono deve essere posta una vedetta. Essa deve essere in grado di comunicare con il conduttore.
In caso di tempo con visibilità ridotta, i battelli in servizio regolare di linea devono emettere «due suoni prolungati»; gli altri natanti «un suono prolungato». Questi segnali devono essere ripetuti almeno una volta al minuto.
Il radar può essere impiegato come mezzo ausiliario di navigazione quando l’osservatore è in grado di utilizzare l’apparecchio e di interpretarne le informazioni.
La vedetta prescritta secondo l’articolo 56 punto 3 non è necessaria in caso di impiego del radar.
L’impiego del radar non esenta dall’osservanza di tutte le norme del presente regolamento.
Per chiedere aiuto, un natante in difficoltà può utilizzare i seguenti mezzi di segnalazione:
Il luogo di stazionamento dei natanti dev’essere scelto in maniera da non ostacolare la navigazione.
I natanti in stazionamento devono essere ancorati o ormeggiati in maniera sicura, tenuto anche conto del moto ondoso provocato dai natanti in navigazione. Essi devono poter seguire le variazioni del livello dell’acqua.
L’ancoraggio è vietato in prossimità delle reti e degli attrezzi della pesca professionale segnalati come tali.
La navigazione alle arcate del ponte diga di Melide e allo stretto di Lavena è regolata da speciale segnaletica, sia diurna che notturna.
L’arcata centrale del ponte di Melide è riservata esclusivamente ai battelli in servizio regolare di linea. Gli altri natanti transiteranno sotto le altre.
Nello stretto di Lavena i natanti diretti a Ponte Tresa hanno la precedenza su quelli che ne provengono. In ogni caso i battelli in servizio regolare di linea hanno sempre la precedenza sugli altri natanti.
Le gare di velocità, le feste nautiche e tutte le altre manifestazioni che possono originare concentrazioni di natanti o intralciare la navigazione sono soggette ad autorizzazione dell’autorità competente.
L’autorizzazione viene accordata soltanto se la manifestazione non comporta un notevole pregiudizio per la navigazione, per le acque, per la pesca o per l’ambiente. A tale fine potranno essere prescritti obblighi o condizioni particolari.
Contemporaneamente all’autorizzazione della manifestazione nautica l’autorità competente può concedere deroghe alle disposizioni del presente regolamento, a condizione che la sicurezza della navigazione non ne sia compromessa.
I trasporti mediante battelli o convogli che non possono ottemperare alle prescrizioni sulla circolazione, come pure i trasporti di impianti galleggianti e di natanti senza licenza di navigazione, sono sottoposti a permesso da parte dell’autorità competente che stabilirà anche le modalità e le prescrizioni necessarie.
Sono vietati i trasporti che possono provocare inquinamento delle acque nel senso precisato al punto 2 dell’articolo 10, a meno che non siano rispettate le prescrizioni a questo proposito emanate dalla commissione mista.
Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per la pesca che possono intralciare la navigazione devono essere segnalati:
In prossimità delle entrate dei porti e delle strettoie, nonché sulla rotta abituale dei battelli in servizio regolare di linea ed in prossimità dei relativi pontili d’approdo, la posa di reti, di nasse e di altri attrezzi per la pesca è consentita solo se non intralciano la navigazione.
Le immersioni subacquee sportive e di allenamento sono vietate:
I battelli per passeggeri in servizio regolare di linea possono attraccare, per lo sbarco o l’imbarco dei passeggeri, soltanto ai pontili all’uopo autorizzati dalle competenti autorità.
Il conduttore di un battello per passeggeri può permettere l’imbarco e lo sbarco soltanto dopo aver accertato che il battello sia stato ormeggiato in modo sicuro e che il transito dei viaggiatori sul pontile possa svolgersi senza pericolo.
I passeggeri possono utilizzare, per l’imbarco e lo sbarco, soltanto le entrate e le uscite, le banchine ed i pontili, gli accessi e le scale previsti a tale scopo.
In caso di visibilità ridotta l’incrocio delle rotte dei battelli in servizio regolare di linea, fatta eccezione per i servizi di traghetto o spola, deve essere effettuato nei porti o ai pontili d’approdo. A tale scopo le imprese di navigazione devono fissare preventivamente per ciascun periodo d’orario gli scali d’incrocio.
Se, per circostanze eccezionali, gli incroci non possono avere luogo negli scali prefissati secondo il precedente punto si devono osservare le seguenti prescrizioni:
È vietato sostare sui pontili. Le persone in attesa d’imbarco non possono accedere al pontile d’approdo prima che il battello abbia terminato le operazioni d’attracco e non devono creare ostacoli alle operazioni d’imbarco e di sbarco. Ferma restando la competenza del conduttore di impartire ordini conformemente all’articolo 3, i viaggiatori sono tenuti anche ad attenersi alle istruzioni del personale addetto ai pontili.
Devono essere escluse dal trasporto quelle persone dalle quali ci si può attendere pericolo per il servizio di navigazione oppure un comportamento molesto nei riguardi dei rimanenti passeggeri.
Le merci devono essere caricate in modo da non costituire pericolo e non creare disagio ai passeggeri.
Il permesso di condurre deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
Chi soggiorna temporaneamente in uno degli Stati contraenti è autorizzato a condurre:
Il certificato internazionale per conduttori d’imbarcazioni da diporto deve essere compilato conformemente ai modelli annessi alla risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro per il trasporto su vie navigabili della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite come riprodotto nell’allegato 4.
La licenza di navigazione deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
Il documento-contrassegno deve contenere almeno le indicazioni di cui al punto 1 lettere a, b, f, g, k e l.
I natanti devono essere costruiti in modo da evitare inquinamento delle acque, nel senso precisato nel punto 2 del precedente articolo 10.
Tutti i natanti provvisti di impianti per cucinare e di impianti idro-sanitari devono essere dotati di recipienti per raccogliere le materie fecali, le acque usate ed i rifiuti o disporre di adeguati sistemi di trattamento delle acque, tenuto conto delle disposizioni vigenti nei due Stati.
Per il recupero dell’olio e del carburante deve essere istallato sotto i motori fissi un raccoglitore appropriato (ghiotta). Quest’ultimo non è necessario se sulle parti anteriore o posteriore del motore sono installati paratie o madieri per impedire lo scolo di olio o di carburante in altre parti del natante.
Gli impianti per raccogliere le materie di cui ai punti 2 e 3 devono essere concepiti in modo da consentire l’eliminazione a terra del contenuto.
I natanti debbono essere muniti di serbatoi di contenimento dei liquidi che possono provocare inquinamento delle acque isolati ed indipendenti dal fasciame esterno. Sono ammessi serbatoi a scafo contenenti combustibili con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C, purché ubicati in posizione tale da garantire la massima sicurezza in caso di collisione.
Il carburante impiegato non deve contenere più del 2 per cento di olio in volume (miscela 1:50). Nessun prodotto di condensazione proveniente dal carter dell’albero motore deve potersi disperdere in acqua. L’olio dev’essere biodegradabile.
I natanti che per costruzione o per uso sono destinati prevalentemente a scopi di abitazione e simili (p. es., casette o abitazioni galleggianti, ristoranti, ecc.), ove ammessi dalle vigenti normative nazionali, devono essere permanentemente collegati alle strutture idro-sanitarie a terra in modo da trasferire i rifiuti ai pubblici servizi di raccolta e smaltimento.
Il rumore di un natante, misurato secondo le norme di cui all’allegato 5, non deve superare 72 dB (A). Provvedimenti adeguati devono essere adottati per ridurre il rumore eccessivo a bordo.
Gli impianti destinati alla navigazione devono essere costruiti, equipaggiati e mantenuti tenendo conto della sicurezza della navigazione e delle norme del presente regolamento.
Le boe di ormeggio devono avere caratteristiche tali da non essere confuse con quelle che segnalano la via navigabile.
I luoghi di noleggio o di ormeggio di natanti a qualunque uso siano essi destinati, come pure le altre istallazioni fisse in acqua o galleggianti, devono trovarsi a distanza adeguata, comunque non inferiore a 50 metri dalla rotta dei battelli in servizio regolare di linea.
I battelli delle autorità, quelli di istituti scientifici e quelli dei servizi di salvataggio sono esonerati dall’osservanza delle disposizioni degli articoli 37 e 38 (segnalazione della via navigabile), 54 (navigazione in prossimità della riva) e 60 (stazionamento), nella misura in cui ciò sia assolutamente richiesto dall’espletamento dei loro compiti.
Quando svolgono servizi di sorveglianza i battelli della polizia e dell’amministrazione delle dogane sono inoltre esonerati dall’osservanza delle disposizioni concernenti i fanali di bordo, nella misura in cui non ne risulti pregiudicata la sicurezza della navigazione.
La segnalazione della via navigabile sinora in vigore, se non corrisponde a quella riprodotta nell’allegato 3, deve essere sostituita entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Fino al momento della loro sostituzione, i segnali esistenti conservano il loro significato; questi saranno sostituiti immediatamente, qualora in base al presente regolamento dovessero assumere un altro significato.
Entro cinque anni dall’entrata in vigore del regolamento, tutti i natanti dovranno uniformarsi alle disposizioni contenute all’articolo 74.
Il presente regolamento abroga il Regolamento internazionale del 22 ottobre 1923 11 .
(art. 20–34, 52 e 59)
luce fissa visibile | luce fissa visibile | luce fissa visibile |
luce intermittente |
pannello o bandiera | pallone |
1 | Battelli a motore Articolo 26 capoverso 1
| ||
2 | |||
3 | Articolo 26 capoverso 2
| ||
oppure | |||
4 | |||
oppure | |||
5 |
| ||
oppure | |||
6 |
| ||
7 | Battelli senza propulsione meccanica Articolo 27 capoverso 1
| ||
8 |
| ||
oppure | |||
9 | |||
oppure | |||
10 | secondo il capoverso 2
| ||
oppure | |||
11 | fanale sulla sommità dell’albero:
| ||
12 | Battelli in servizio regolare di linea Articolo 28 lettera a
| ||
13 | lettera b
| ||
14 | Battelli in stazionamento Articolo 29 capoverso 1
| ||
15 | capoverso 2
| ||
16 | Protezione contro il moto ondoso Articolo 30 lettera a
| ||
17 | lettera b
| ||
oppure | |||
18 |
| ||
19 | Segnalazione di natanti ormeggiati all’ancora Articolo 31 capoverso 1 lettera a
| ||
20 | lettera b
| ||
21 | capoverso 2
| ||
22 |
| ||
23 | Battelli della polizia e dei servizi Articolo 32 capoverso 1
| ||
24 | |||
25 | capoverso 2
| ||
26 | Imbarcazioni per la pesca Articolo 33 capoverso 1 lettera a
| ||
27 | lettera b
| ||
28 | capoverso 2
| ||
29 | Segnalazione di attività subacquea Articolo 34 capoverso 1
| ||
30 | capoverso 2
| ||
31 | Natanti impossibilitati a manovrare Articolo 52
| ||
32 |
| ||
33 | Natanti in difficoltà Articolo 59 lettera a
| ||
34 |
| ||
35 | lettera f
| ||
(art. 35, 36, 52, 53, 57 e 59)
Segnale | Significato | Articolo | ||
– | ||||
un suono prolungato | «Attenzione» o «mantengo la rotta» | |||
- | ||||
un suono breve | «Accosto a dritta» | |||
- - | ||||
due suoni brevi | «Accosto a sinistra» | |||
- - - | ||||
tre suoni brevi | «Faccio marcia indietro» | |||
- - - - | ||||
quattro suoni brevi | «Sono impossibilitato a manovrare» | 52 | ||
.......... | ||||
serie di suoni molto brevi | «Pericolo di collisione» | |||
Segnale | Significato | Articolo | ||
- - | «L’incrocio deve avvenire dritta su dritta» |
Segnale | Significato | Articolo | ||
– |
| |||
– – – | «Segnale d’entrata in un porto dei battelli in difficoltà» | 53 cpv. 1 |
Segnale | Significato | Articolo | ||
– |
|
| ||
– – |
|
|
Segnale | Significato | Articolo | ||
– – – – | ||||
serie di suoni prolungati o
tre suoni brevi, tre suoni prolungati, tre suoni brevi (SOS) o rintocchi continui |
| 59 lett. c
| ||
(art. 37–39)
1. I segnali della via navigabile, ad eccezione di quelli costituiti da corpi galleggianti, devono essere disposti in maniera tale da presentarsi nella forma indicata nel presente allegato.
2. I pannelli e le bandiere devono essere dimensionati in modo che la lunghezza del lato più piccolo sia almeno di 60 cm. Quando la parte posteriore d’un pannello non mostra un segnale, essa dev’essere dipinta di colore bianco.
3. I segnali costituiti da corpi galleggianti sferici e cilindrici devono avere un diametro di almeno 40 cm, quelli di forma conica un diametro alla base di almeno 60 cm.
4. I segnali cilindrici fissi o posati su un corpo galleggiante devono avere un diametro di almeno 30 cm, quelli a forma di cono un diametro alla base di almeno 45 cm.
5. I segnali della via navigabile possono essere illuminati.
A.1 | Divieto di passaggio
| |
oppure
| ||
A.2 | Divieto per i natanti motorizzati | |
A.3 | Divieto per lo sci nautico | |
A.4 | Divieto per i battelli a vela | |
A.5 | Divieto di sorpasso | |
A.6 | Divieto di stazionamento | |
A.7 | Divieto di ormeggio | |
A.8 | Divieto di ancoraggio | |
A.9 | Divieto di produrre moto ondoso o risucchi | |
A.10 | Divieto per le tavole a vela («Windsurfing») | |
A.11 | Divieto di navigare fuori dei limiti indicati |
B.1 | Obbligo di prendere la direzione indicata dalla freccia | |
B.2 | Obbligo di non superare la velocità indicata | |
B.3 | Obbligo di osservare una prudenza particolare |
C.1 | Altezza del passaggio limitata | |
C.2 | Larghezza limitata del passaggio |
D.1 | Passaggio raccomandato sotto i ponti
| |
o |
| |
D.2 | Raccomandazione di tenersi entro lo spazio |
E.1 | Autorizzazione di passaggio | |
E.2 | Autorizzazione di stazionamento | |
E.3 | Autorizzazione di ancoraggio | |
E.4 | Autorizzazione di ormeggio | |
E.5 | Autorizzazione di praticare lo sci nautico | |
E.6 | Autorizzazione per mettere in acqua i natanti | |
E.7 | Fine di un divieto o di un obbligo | |
E.8 | Linea ad alta tensione | |
E.9 | Autorizzazione per le tavole a vela |
I segnali della via navigabile da A.1 fino a E.9 possono essere completati con:
Esempio: A 1000 m obbligo di non superare 12 km/h |
Esempio: Autorizzazione di stazionamento |
Esempio: Imbarcatoi riservati ai battelli in servizio regolare di linea |
G.1 | Ostacoli isolati cono con il vertice verso il basso | |
G.2 | Segnalazione dell’idrovia cilindri verniciati in rosso o non coni con il vertice verso l’alto | |
Esempio: Segnalazione di un basso fondale in
| ||
Esempio: Segnalazione di un’idrovia in zona
| ||
G.3 | Ostacoli estesi
nel quadrante est:
nel quadrante sud:
nel quadrante ovest:
| |
Esempio: basso fondale esteso
|
(art. 72)
I certificati ai sensi dei modelli 1 e 2 del presente allegato misurano 105 × 75 mm. Essi sono redatti conformemente alla norma ISO/CEI 7810. Il codice del Paese deve corrispondere al codice ISO ALPHA 2.
Modello 1, pagine 1 e 4
Condizioni: | Stato |
Stemma dello Stato | |
INTERNATIONAL CERTIFICATE | |
FOR OPERATORS | |
in conformity with resolution No. 40 | |
CERTIFICATO INTERNAZIONALE | |
PERCONDUTTORI | |
conformemente alla risoluzione n. 40 |
Modello 1, pagine 2 e 3
Certificato n. | ||
Valido per | ||
Vie navigabili*) | Acque costiere*) | |
| Imbarcazione da diporto | |
(Valido solo se firmato dal titolare del certificato) | Lunghezza, | Lunghezza, |
Nome: | Data del rilascio | |
Luogo e data di nascita: | Valido fino al | |
Nazionalità: | ||
Indirizzo: | Rilasciato da: | |
Autorizzato da: | ||
*) cancellare ciò che non fa al caso | ||
Modello 2, recto
CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER CONDUTTORI | ||||||||
Stato | Stemma dello Stato | |||||||
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | 6. | |||||||
9. | ||||||||
10. | I | C | M | S | ||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | ||||||||
14. | ||||||||
15. | 5. | |||||||
Modello 2, verso
INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT | ||
(Resolution No. 40 of the UN/ECE Working Party on Inland Water Transport) | ||
CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER CONDUTTORI DI IMBARCAZIONI | ||
(Risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro CEE/ONU per il trasporto su vie navigabili) | ||
1. | Nome del titolare | |
2. | Altri nomi del titolare | |
3. | Luogo e data di nascita | |
4. | Data del rilascio | |
5. | Numero del certificato | |
6. | Fotografia del titolare | |
7. | Firma del titolare | |
8. | Indirizzo del titolare | |
9. | Nazionalità del titolare | |
10 | Valevole per I (vie navigabili interne), C (acque costiere), | |
11. | Imbarcazione che non supera i seguenti limiti (lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza) | |
12. | Valevole fino al | |
13. | Rilasciato da | |
14. | Autorizzato da | |
15 | Obblighi | |
(art. 74 cpv. 8)
Il rumore è misurato al passaggio del battello a vuoto e con l’organo di propulsione funzionante alla sua potenza massima.
Se, tuttavia, il rumore più intenso si produce a un regime inferiore, le misurazioni saranno eseguite a questo regime.
Durante i percorsi in cui si effettuano le misurazioni, tutti gli apparecchi ausiliari necessari in caso di servizio prolungato devono funzionare normalmente.
L’organo di propulsione sarà portato nelle sue condizioni normali di funzionamento prima dell’inizio delle misurazioni.
Per le misurazioni del rumore eseguite dalla commissione per l’esame di tipo ed in occasione delle ispezioni per l’ammissione, saranno impiegati solo i fonometri di precisione o sistemi di misurazioni equivalenti che soddisfano alla raccomandazione n. 651 classe 1 della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI).
Le misurazioni saranno eseguite adottando il livello sonoro secondo la curva ponderale A ed i tempi di «risposta rapida».
Prima di ogni serie di misurazioni, gli apparecchi saranno verificati servendosi di una sorgente sonora campione. I fonometri e i calibratori di frequenza devono essere controllati ogni anno dall’autorità competente.
Le misurazioni del rumore saranno effettuate da un luogo che si inoltri il più lontano e avanzato possibile sul piano d’acqua.
Fino ad una distanza di 25 m non ci dev’essere alcun ostacolo tale da perturbare il campo sonoro. Inoltre, fino ad una distanza di 50 m dal microfono non ci dev’essere alcun ostacolo importante che presenti una superficie riflettente di grande dimensione, quale un edificio, una parete rocciosa o altro.
Sul luogo delle misurazioni, i rumori ambientali e gli eventuali movimenti dell’ago provocati dal vento devono essere almeno di 10 dB (A) inferiori al livello sonoro del rumore da misurare dal battello in rotta. Un dispositivo di protezione contro il vento sarà adattato al microfono. Nessuna misurazione sarà eseguita in presenza di vento con velocità superiore a 5 m/sec.
Durante le misurazioni nessuno deve trovarsi tra il battello da esaminare ed il microfono o immediatamente dietro al microfono.
Il percorso di prova deve essere segnalato mediante boe. Il punto di partenza deve trovarsi ad una distanza sufficientemente grande, in modo che sia garantito un funzionamento regolare dell’organo di propulsione nel momento in cui il battello passa davanti al microfono.
Il microfono verrà piazzato da 2 a 6 m al di sopra della superficie dell’acqua e sarà orientato perpendicolarmente al percorso di prova. La sua altezza in rapporto alla superficie riflettente solida sulla quale è piazzato deve essere da 1,2 a 1,5 m. Per le misurazioni, la distanza tra il bordo esterno del battello ed il microfono sarà di 25 m.
Le misurazioni devono essere eseguite almeno durante due passaggi in entrambi i sensi. Quale risultato di misurazione vale il livello sonoro massimo misurato durante ogni passaggio arrotondato al più vicino valore intero. Il valore massimo misurato è quello valido.
Qualora il risultato superasse il livello massimo ammissibile sarà eseguita un’altra serie di misurazioni, con due passaggi nelle due direzioni. In tal caso è determinante il secondo dei risultati più elevati ottenuti.
Per tener conto dell’imprecisione degli apparecchi, i risultati ottenuti durante le misurazioni devono essere abbassati di 1 dB (A).