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0.747.305.11

Convenzione internazionale concernente il mare territoriale e la zona attigua Conchiusa a Ginevra il 29 aprile 1958 Approvata dall’Assemblea federale il 14 dicembre 1965 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 18 maggio 1966 Entrata in vigore per la Svizzera il 17 giugno 1966

RU 1966995; FF 1965 II 43

Traduzione1

(Stato 21 aprile 2010)

Gli Stati partecipanti alla presente Convenzione

hanno convenuto quanto segue:

Parte Prima Mare territoriale

Capo I Disposizioni generali

Art. 1

La Sovranità di uno Stato si estende oltre il territorio e le acque interne sulla zona di mare adiacente alle coste e chiamata mare territoriale.

Detta sovranità si esercita secondo le condizioni stabilite nella presente convenzione e le norme del diritto internazionale.

Art. 2

Lo spazio aereo sopra il mare territoriale come anche il fondo e il sottofondo di quest’ultimo sottostanno alla sovranità dello Stato costiero.

Capo II Delimitazione del mare territoriale

Art. 3

Salvo disposizione contraria dei presenti articoli, la linea base normale, per stabilire l’estensione del mare territoriale, è la linea costiera segnata dalla bassa marea com’è indicata sulle carte marine di grande scala ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero.

Art. 4

Nelle regioni dove la linea costiera presenta golfi e insenature profondi, oppure qualora esistesse una fila d’isole nelle immediate vicinanze della costa, la linea base per l’estensione del mare territoriale può essere stabilita mediante il metodo delle rette congiungenti i punti più foranei.

Il tracciato di dette linee base non deve deviare troppo dalla direzione generale della costa, e le porzioni di mare tra questa e le linee devono essere connesse alla terraferma in modo sufficiente da poter essere sottoposte all’ordinamento concernente le acque interne.

Dette linee non possono essere tracciate da o fino a punti che emergono solamente a marea bassa a meno che su questi punti non siano costruiti fari o impianti simili che emergono costantemente dallo specchio d’acqua.

Stabilendo le linee base secondo il sistema delle rette, conformemente al numero 1, può essere tenuto conto degli interessi economici della regione interessata quando la loro esistenza e importanza sono dimostrate da lunga pratica.

Uno Stato non può, applicando il sistema delle rette, separare il mare territoriale d’un altro Stato dall’alto mare.

Lo Stato costiero deve indicare chiaramente nelle carte marine il tracciato delle linee base e garantire una pubblicazione sufficiente.

Art. 5

Le porzioni di mare tra la linea base dei mare territoriale e la costa sono considerate acque interne dello Stato cui appartengono.

Se nell’allestimento d’una linea base retta, giusta l’articolo 4, delle porzioni di mare precedentemente considerate mare territoriale o alto mare vengono ad essere considerate acque interne, resta su di loro applicabile il diritto di passaggio pacifico di cui negli articoli da 4 a 23.

Art. 6

Il limite foraneo del mare territoriale è stabilito da una linea i cui punti, rispetto a quelli più vicini della linea base, sono ad una distanza pari a quella del mare territoriale.

Art. 7

Il presente articolo concerne solamente le baie appartenenti ad un solo stato costiero.

Secondo il presente articolo, una baia è un’insenatura ben pronunciata di cui l’apertura e la penetrazione nel territorio siano in rapporto tali da poter considerare che la costa sia molto incurvata in modo da quasi circondare la porzione di mare contenutavi. Tuttavia detta insenatura deve avere una superficie almeno uguale a quella d’un semicerchio avente come diametro la linea tracciata attraverso l’entrata.

La superficie d’una insenatura è quella compresa tra la retta congiungente i punti d’entrata naturali e la linea costiera, segnati dalla bassa marca. Se un’insenatura per la frequenza di isole, ha parecchie entrate, il diametro del semicerchio sarà composto dalla somma delle rette tracciate attraverso ogni singola entrata. Le superficie delle isole nell’insenatura contano come porzioni di mare.

Se, la distanza fra i punti d’entrata naturali, segnati dalla bassa marea d’una baia non supera le ventiquattro miglia, può essere tracciata tra questi punti una linea di demarcazione, e le acque così racchiuse sono considerate interne.

Se, la distanza fra i punti d’entrata naturali, segnati dalla bassa marea, d’una baia supera le ventiquattro miglia, si traccerà nell’interno della baia una linea base retta della lunghezza di ventiquattro miglia in modo che abbia a rinchiudere la maggior superficie di mare possibile.

Le disposizioni che precedono non si applicano né alle così dette «baie storiche» né nei casi in cui è adottato il sistema delle linee base rette, di cui all’articolo 4.

Art. 8

Per la delimitazione del mare territoriale le istallazioni foranee, parti integranti del sistema portuale, sono considerate come costa.

Art. 9

Le rade in cui si caricano, scaricano e ancorano abitualmente i bastimenti, sono comprese nel mare territoriale anche quando fossero totalmente o parzialmente fuori della delimitazione. Lo Stato costiero deve delimitare chiaramente queste rade e indicarle sulle carte marine, che devono essere sufficientemente pubblicate.

Art. 10

Un’isola è un territorio d’origine naturale, circondato da acque e non sommerso dall’alta marca.

Il mare territoriale di un’isola è delimitato conformemente alle disposizioni dei presenti articoli.

Art. 11

Per bassofondo emergente s’intende un’elevazione naturale circondata dal mare ed emergente solo con la marca bassa. Qualora la distanza fra un basso fondo emergente e il continente o un’isola è totalmente o parzialmente inferiore alla larghezza del mare territoriale, la linea segnata dalla bassa marca sul detto fondo può essere presa come linea base per stabilire l’estensione del mare territoriale.

Per i bassifondi emergenti siti completamente fuori dal mare territoriale non ne può essere stabilito uno.

Art. 12

Se le coste di due Stati sono dirimpettaie o limitrofe, nessuno di detti Stati può, salvo accordo contrario, estendere il proprio mare territoriale oltre la mediana fra i punti delle linee base da cui si stabilisce il mare territoriale di ciascuno Stato. Questa disposizione non si applica quando per ragioni storiche o altre speciali occorre stabilire il mare territoriale in altro modo.

Le linee di limitazione del mare territoriale di Stati le cui coste sono dirimpettaie o limitrofe devono essere indicate nelle carte marine di grande scala riconosciute ufficialmente dagli Stati costieri.

Art. 13

Se un fiume sfocia nel mare senza formare estuario, la linea base deve essere la retta congiungente i punti più foranei delle rive alla foce, segnati dalla bassa marea.

Se un fiume sfocia in un estuario di un solo Stato costiero si applicano le disposizioni dell’articolo 7.

Capo III Diritti di passaggio pacifico

Sottosezione A
Ordinamento per tutte le navi

Art. 14

Qualora nei presenti articoli non è disposto altrimenti, le navi di tutti gli Stati, costieri o no, hanno il diritto di passaggio pacifico sui mari territoriali.

Per passaggi s’intende la navigazione nel mare territoriale sia per attraversarlo senza o per recarsi nelle acque interne, sia per prendere il largo provenendo da esse.

Il passaggio comprende anche il diritto di sosta e ancoraggio sempreché ciò avvenga in seguito ad incidenti ordinari di navigazione o sia imposto da motivi di forza maggiore o d’emergenza.

Il passaggio è pacifico, quando non compromette la pace, l’ordine e la sicurezza dello Stato costiero. Esso deve avvenire conformemente alle disposizioni dei presenti articoli e alle norme del diritto internazionale.

Il passaggio di pescherecci stranieri non è pacifico se questi non ottemperano le disposizioni delle leggi e degli ordinamenti emanati e pubblicati dallo Stato costiero alfine di vietare loro la pesca nel mare territoriale.

I sommergibili devono navigare in superficie ed issare la propria bandiera.

Art. 15

Lo Stato costiero non deve impedire il passaggio pacifico sul mare territoriale.

Esso deve avvertire in modo adeguato di tutti i pericoli a lui conosciuti che potrebbero minacciare la navigazione nel suo mare territoriale.

Art. 16

Lo Stato costiero può prendere tutti i provvedimenti necessari per impedire qualsiasi passaggio non pacifico nel suo mare territoriale.

Esso ha parimente il diritto di adottare tutti i provvedimenti intesi a prevenire le contravvenzioni alle condizioni d’ammissione delle navi nelle acque interne.

Quando la protezione della sicurezza lo richiede, lo Stato costiero può, con riserva dell’articolo 4, e senza disparità di trattamento per le navi straniere, sospendere temporaneamente l’esercizio del diritto di passaggio su determinate zone del suo mare territoriale. La sospensione prende effetto dopo debita pubblicazione.

Non può essere sospeso il passaggio pacifico attraverso stretti che servono la navigazione internazionale stabilendo il collegamento tra due parti di alto mare o con il mare territoriale d’un altro Stato.

Art. 17

Le navi straniere esercitanti il diritto di passaggio pacifico devono osservare le leggi e gli ordinamenti che lo Stato costiero ha emanato, conformemente ai presenti articoli e alle norme del diritto internazionale, e segnatamente quelli concernenti i trasporti e la navigazione.

Sottosezione B
Ordinamento per le navi mercantili

Art. 18

Per il semplice passaggio di navi straniere nel mare territoriale non possono essere riscosse tasse.

Può essere invece chiesto un compenso per determinati servizi prestati a navi straniere in passaggio nel mare territoriale. In tal caso i compensi sono chiesti indistintamente.

Art. 19

L’arresto di persone e le istruttorie in seguito ad infrazioni penali commesse a bordo d’una nave straniera di passaggio su un mare territoriale non dovrebbero essere operati secondo la giurisdizione penale dello Stato costiero, salvo se

  1. le conseguenze dell’infrazione toccano lo Stato costiero
  2. l’infrazione compromette la pace pubblica del paese o l’ordine sul mare territoriale;
  3. il capitano della nave o il console dello Stato per cui la nave batte bandiera chiedono l’intervento delle autorità locali, oppure
  4. è necessario adottare dei provvedimenti intesi a reprimere il traffico di stupefacenti.

La disposizione precedente non menoma il diritto dello Stato costiero di prendere tutti i provvedimenti permessi dalla propria legislazione per operare arresti o istruttorie a bordo delle navi straniere che, in provenienza dalle acque interne, solcano il mare territoriale.

Prima di prendere qualsiasi provvedimento lo Stato costiero deve, se il comandante della nave lo richiede, avvertire l’autorità consolare delle Stato per cui la nave batte bandiera ed agevolare i contratti tra quest’ultima autorità e l’equipaggio. Nei casi urgenti la notificazione può avvenire contemporaneamente all’attuazione dei provvedimenti.

Decidendo circa l’esecuzione d’un arresto ed il modo d’operarlo, l’autorità locale deve tener conto degli interessi della navigazione.

Lo Stato costiero non può pretendere nessun provvedimento concernente arresti o istruttorie conseguenti a infrazioni penali commesse prima che la nave, proveniente da porti stranieri, sia entrata nelle acque territoriali per transitarvi senza penetrare nelle acque interne.

Art. 20

Uno Stato costiero non può esercitare la propria giurisdizione civile nei confronti di persone a bordo d’una nave straniera in transito sulle acque territoriali.

Contro detta nave possono essere adottati solo quei provvedimenti di diritto civile, esecutivi o conservativi, concernenti gli obblighi e le responsabilità per la nave che intende navigare o già naviga nelle acque territoriali.

Tuttavia lo Stato costiero può adottare quei provvedimenti di diritto civile, esecutivi o conservativi, previsti dalla sua legislazione per le navi straniere che sostano nel mare territoriale o l’attraversano provenendo dalle acque interne.

Sottosezione C
Ordinamento per le navi statali che non siano da guerra

Art. 21

Le disposizioni di cui alle lettere A e B si applicano anche alle navi statali mercantili.

Art. 22

Le disposizioni della lettera A e dell’articolo 19 si applicano alle navi statali non mercantili.

Salvo le disposizioni menzionate al numero precedente nessun altro dei presenti articoli menoma l’immunità di dette navi, garantita da quest’ultimi articoli e da altre norme del diritto internazionale.

Sottosezione D
Ordinamento per le navi da guerra

Art. 23

Se una nave da guerra non osserva le prescrizioni concernenti il mare territoriale e rifiuta l’invito di conformarvisi, lo Stato costiero può espellerla dal mare territoriale.

Parte seconda Zona attigua

Art. 24

Sulla zona di alto mare attigua a quello territoriale, lo Stato costiero può svolgere la vigilanza necessaria per:

  1. prevenire le contravvenzioni alle sue leggi doganali, fiscali, sanitarie o concernenti l’immigrazione sul suo territorio o mare territoriale;
  2. punire dette contravvenzioni se commesse sul suo territorio o mare territoriale.

La zona attigua non può superare la larghezza di 12 miglia misurate dalla linea base che stabilisce l’estensione del mare territoriale.

Salvo accordo contrario, gli Stati costieri adiacenti o dirimpettai non possono estendere la loro zona attigua oltre la mediana fra i punti delle linee base da cui si stabilisce il mare territoriale di ciascuno Stato.

Parte Terza Disposizioni finali

Art. 25

Le disposizioni della presente convenzione non menomano convenzioni o altri accordi internazionali già in vigore fra le Parti contraenti.

Art. 26

La presente convenzione è aperta, fino al 31 ottobre 1958, alla firma di tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di una sua istituzione speciale, come anche ad ogni altro Stato su invito dell’Assemblea generale.

Art. 27

La presente convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite (dappresso Segretario generale).

Art. 28

La presente convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati menzionati nell’articolo 26. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Art. 29

La presente convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data in cui è stato depositato presso il Segretario generale il ventiduesimo istrumento di ratificazione o d’adesione.

Per gli Stati che ratificheranno la presente convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del ventiduesimo istrumento, essa entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratificazione o d’adesione di detti Stati.

Art. 30

Decorso un quinquennio a contare dalla data d’entrata in vigore della presente convenzione, essa può essere riveduta su domanda notificata da una Parte contraente al Segretario generale.

L’Assemblea generale dell’ONU decide circa i provvedimenti da prendere in caso d’una domanda di revisione.

Art. 31

Il Segretario generale delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati membri dell’ONU e agli altri Stati di cui all’articolo 26:

  1. le firme ed i depositi degli strumenti, secondo gli articoli 26, 27 e 28;
  2. la data d’entrata in vigore della presente convenzione, secondo l’articolo 29;
  3. le domande di revisione, secondo l’articolo 30.
Art. 32

L’originale della presente convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo, fanno parimente fede, è depositato presso il Segretario generale, che ne invierà copia certificata conforme a tutti gli Stati di cui all’articolo 26.

In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Ginevra , il ventinove aprile millenovecentocinquantotto.

(Seguono le firme)

Campo d’applicazione il 21 aprile 20102

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Australia**

14 maggio

1963

10 settembre

1964

Belarus*

27 febbraio

1961

10 settembre

1964

Belgio

6 gennaio

1972 A

5 febbraio

1972

Bosnia e Erzegovina

1° settembre

1993 S

6 marzo

1992

Bulgaria*

31 agosto

1962

10 settembre

1964

Cambogia

18 marzo

1960 A

10 settembre

1964

Croazia

3 agosto

1992 S

8 ottobre

1991

Danimarca**

26 aprile

1968

26 ottobre

1968

Figi**

25 marzo

1971 S

10 ottobre

1970

Finlandia

16 febbraio

1965

18 marzo

1965

Giamaica

8 ottobre

1965 S

10 settembre

1964

Giappone**

10 giugno

1968 A

10 luglio

1968

Haiti

29 marzo

1960

10 settembre

1964

Israele**

6 settembre

1961

10 settembre

1964

Italia*

17 dicembre

1964 A

16 gennaio

1965

Kenya

20 giugno

1969 A

20 luglio

1969

Lesotho

23 ottobre

1973 S

4 ottobre

1966

Lettonia

17 novembre

1992 A

17 dicembre

1992

Lituania*

31 gennaio

1992 A

1° marzo

1992

Madagascar**

31 luglio

1962 A

10 settembre

1964

Malawi

3 novembre

1965 A

3 dicembre

1965

Malaysia

21 dicembre

1960 A

10 settembre

1964

Malta

19 maggio

1966 S

21 settembre

1964

Maurizio

5 ottobre

1970 S

12 marzo

1968

Messico*

2 agosto

1966 A

1° settembre

1966

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Nigeria

26 giugno

1961 S

10 settembre

1964

Oman

21 luglio

1972 A

21 agosto

1972

Paesi Bassi**

18 febbraio

1966

20 marzo

1966

Portogallo**

8 gennaio

1963

10 settembre

1964

Regno Unito* ** a

14 marzo

1960

10 settembre

1964

Repubblica Ceca*

22 febbraio

1993 S

1° gennaio

1993

Repubblica Dominicana

11 agosto

1964

10 settembre

1964

Romania*

12 dicembre

1961

10 settembre

1964

Salomone, Isole*

3 settembre

1981 S

7 luglio

1978

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone

13 marzo

1962 S

10 settembre

1964

Spagna*

25 febbraio

1971 A

27 marzo

1971

Slovacchia*

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

6 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Stati Uniti**

12 aprile

1961

10 settembre

1964

Sudafrica

9 aprile

1963 A

10 settembre

1964

Svizzera

18 maggio

1966

17 giugno

1966

Swaziland

16 ottobre

1970 A

15 novembre

1970

Thailandia**

2 luglio

1968

1° agosto

1968

Tonga**

29 giugno

1971 S

4 giugno

1970

Trinidad e Tobago

11 aprile

1966 S

10 settembre

1964

Russia* **

22 novembre

1960

10 settembre

1964

Ucraina*

12 gennaio

1961

10 settembre

1964

Uganda

14 settembre

1964 A

14 ottobre

1964

Ungheria*

6 dicembre

1961

10 settembre

1964

Venezuela*

15 agosto

1961

10 settembre

1964

  1. Riserve e dichiarazioni
  1. Obiezioni
  1. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. I testi in francese e in inglese possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://untreaty.un.org/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Dal 30 ott. 1995 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. La Cina non è parte alla Conv.