Il presente articolo concerne solamente le baie appartenenti ad un solo stato costiero.
Secondo il presente articolo, una baia è un’insenatura ben pronunciata di cui l’apertura e la penetrazione nel territorio siano in rapporto tali da poter considerare che la costa sia molto incurvata in modo da quasi circondare la porzione di mare contenutavi. Tuttavia detta insenatura deve avere una superficie almeno uguale a quella d’un semicerchio avente come diametro la linea tracciata attraverso l’entrata.
La superficie d’una insenatura è quella compresa tra la retta congiungente i punti d’entrata naturali e la linea costiera, segnati dalla bassa marca. Se un’insenatura per la frequenza di isole, ha parecchie entrate, il diametro del semicerchio sarà composto dalla somma delle rette tracciate attraverso ogni singola entrata. Le superficie delle isole nell’insenatura contano come porzioni di mare.
Se, la distanza fra i punti d’entrata naturali, segnati dalla bassa marea d’una baia non supera le ventiquattro miglia, può essere tracciata tra questi punti una linea di demarcazione, e le acque così racchiuse sono considerate interne.
Se, la distanza fra i punti d’entrata naturali, segnati dalla bassa marea, d’una baia supera le ventiquattro miglia, si traccerà nell’interno della baia una linea base retta della lunghezza di ventiquattro miglia in modo che abbia a rinchiudere la maggior superficie di mare possibile.
Le disposizioni che precedono non si applicano né alle così dette «baie storiche» né nei casi in cui è adottato il sistema delle linee base rette, di cui all’articolo 4.