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0.747.305.14

Protocollo facoltativo concernente la composizione obbligatoria delle controversie Conchiusa a Ginevra il 29 aprile 1958 Approvato dall’Assemblea federale il 14 dicembre 1965 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 18 maggio 1966 Entrato in vigore per la Svizzera il 17 giugno 1966

RU 1966 1024; FF 1965 II 43

Traduzione

(Stato 28 novembre 2024)

Gli Stati partecipanti al presente protocollo come anche a qualsiasi delle
convenzioni sul diritto marittimo adottate dalla Conferenza delle Nazioni Unite,
tenutasi a Ginevra dal 24 febbraio al 27 aprile 1958,

desiderosi di adire la Corte internazionale di giustizia per comporre tutte le controversie circa l’interpretazione o l’applicazione delle convenzioni del 29 aprile 1958 1 sul diritto marittimo, nei casi in cui dette convenzioni non prevedano un’altra procedura oppure le Parti non si sono accordate su di essa entro un termine ragionevole,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Le controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione delle convenzioni sul diritto marittimo competono obbligatoriamente alla Corte internazionale di giustizia (di seguito «Corte») che può essere adita, a richiesta, da qualsiasi Parte interessata che abbia aderito al presente protocollo.

Art. II

La competenza concerne, segnatamente, le singole disposizioni delle sopraccitate convenzioni, eccettuati gli articoli da 4 a 8 della convenzione concernente la pesca e la conservazione delle risorse biologiche nell’alto mare 2 , ai quali si applicano gli articoli da 9 a 12 della stessa convenzione.

Art. III

Le parti possono convenire, entro due mesi da quando una Parte ha notificato all’altra l’esistenza, secondo lei, d’una controversia, di adire un tribunale arbitrale invece che la Corte. Disatteso il termine, ciascuna Parte che abbia aderito al presente protocollo, può su domanda, adire la Corte.

Art. IV

Le Parti che hanno aderito al presente protocollo possono inoltre convenire, pure entro due mesi, di adottare una procedura di conciliazione prima di adire la Corte.

La commissione di conciliazione dovrà pronunciare le raccomandazioni entro cinque mesi a contare dalla data in cui essa fu composta. Qualora le Parti in causa non dovessero accettarle entro due mesi da quando furono pronunciate, ciascuna Parte potrà, su domanda, adire la Corte.

Art. V

Il presente protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che aderiscono a qualsiasi delle convenzioni sul diritto marittimo, adottate dalla conferenza delle Nazioni Unite sul diritto marittimo, e sarà ratificato conformemente alle disposizioni costituzionali degli Stati firmatari.

Art. VI

Il Segretario generale delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati che hanno aderito a qualsiasi delle Convenzioni sul diritto marittimo, le firme e il deposito degli strumenti di ratificazione conformemente all’articolo V.

Art. VII

L’originale del presente protocollo, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo, fanno parimente fede, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne invierà copia certificata conforme a tutti gli Stati di cui all’articolo V.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Ginevra, il ventinove aprile millenovecentocinquantotto.

(Seguono le firme)

0.747.305.14

Campo d’applicazione il 28 novembre 20243

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di successione (S)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Australia

14 maggio

1963 F

13 giugno

1963

Belgio

6 gennaio

1972 F

5 febbraio

1972

Bosnia e Erzegovina

12 gennaio

1994 S

6 marzo

1992

Cina

29 aprile

1958 F

11 novembre

1970

Costa Rica

29 aprile

1958 F

17 marzo

1972

Danimarca

26 settembre

1968

26 settembre

1968

Dominicana, Repubblica

29 aprile

1958 F

10 settembre

1964

Finlandia

16 febbraio

1965

18 marzo

1965

Francia

30 ottobre

1958 F

14 luglio

1965

Germania*

26 luglio

1973

25 agosto

1973

Haiti

29 marzo

1960

30 settembre

1962

Madagascar

10 agosto

1962 F

30 settembre

1962

Malawi

17 dicembre

1965 F

17 dicembre

1965

Malaysia

1° maggio

1961 F

30 settembre

1962

Malta

19 maggio

1966

21 settembre

1964

Maurizio

5 ottobre

1970

12 marzo

1968

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Nepal

29 aprile

1958 F

27 gennaio

1963

Nuova Zelanda

29 ottobre

1958 F

17 febbraio

1965

Paesi Bassi

18 febbraio

1966

20 marzo

1966

Curaçao

18 febbraio

1966

20 marzo

1966

Parte caraibica (Bonaire,
Sint Eustatius e Saba)

18 febbraio

1966

20 marzo

1966

Sint Maarten

18 febbraio

1966

20 marzo

1966

Portogallo

8 gennaio

1963

7 febbraio

1963

Regno Unito*a

9 settembre

1958 F

30 settembre

1962

Salomone, Isole

3 settembre

1981 S

7 luglio

1978

Serbia

12 aprile

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone

14 febbraio

1963 F

14 febbraio

1963

Svezia

28 giugno

1966

1° luglio

1966

Svizzera

18 maggio

1966

17 giugno

1966

Uganda

15 settembre

1964 F

14 ottobre

1964

Ungheria

8 dicembre

1989 F

8 dicembre

1989

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): http://treaties.un.org oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Fino al 30 giu. 1997, il Prot. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. La Conv. non è più applicabile alla RAS Hong Kong. La Repubblica Popolare Cinese non è stato partecipante di questo Prot.