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0.747.305.151

Accordo
relativo all’attuazione della Parte XI
della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare
del 10 dicembre 1982

RU 2009 3411; FF 2008 3487

Traduzione

Concluso a New York il 28 luglio 1994

Approvato dall’Assemblea federale il 19 dicembre 20081

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 1° maggio 2009

Entrato in vigore per la Svizzera il 31 maggio 2009

(Stato 6 luglio 2023)

Gli Stati contraenti del presente Accordo,

riconoscendo l’importante contributo della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 2 (d’ora in poi «la Convenzione») al mantenimento della pace, alla giustizia e al progresso di tutti i popoli del mondo;

confermando che i fondi marini e oceanici e il loro sottosuolo oltre i limiti della giurisdizione statale (d’ora in poi «l’Area»), come anche le risorse dell’Area sono patrimonio comune dell’umanità;

consapevoli dell’importanza della Convenzione per quanto riguarda la protezione e la preservazione dell’ambiente marino e del crescente interesse per l’ambiente mondiale;

considerato il rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite sui risultati delle consultazioni informali tra gli Stati che hanno avuto luogo dal 1990 al 1994 in merito a questioni insolute relative alla Parte XI e a disposizioni collegate della Convenzione (qui appresso «Parte XI»);

tenendo conto dei cambiamenti politici ed economici compresi gli approcci rivolti al mercato che influiscono sull’attuazione della Parte XI;

desiderando agevolare la partecipazione universale alla Convenzione;

ritenendo che un accordo in merito all’attuazione della Parte XI sarebbe il modo migliore di raggiungere questo obiettivo;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Attuazione della Parte XI

Gli Stati contraenti del presente Accordo si impegnano ad attuare la Parte XI conformemente al presente Accordo.

L’allegato è parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 Rapporti tra il presente Accordo e la Parte XI

Le disposizioni del presente Accordo e della Parte XI sono interpretate e applicate insieme come se si trattasse di un unico strumento. Nel caso di discordanza tra il presente Accordo e la Parte XI prevalgono le disposizioni del presente Accordo.

Gli articoli da 309 a 319 della Convenzione si applicano al presente Accordo così come si applicano alla Convenzione.

Art. 3 Firma

Il presente Accordo è aperto alla firma presso la sede delle Nazioni Unite da parte degli Stati e dei soggetti di cui all’articolo 305 numero 1 lettere a), c), d), e) ed f) della Convenzione per 12 mesi a partire dalla data della sua adozione.

Art. 4 Consenso ad essere obbligati

In seguito all’adozione del presente Accordo, qualsiasi strumento di ratifica o conferma formale o adesione alla Convenzione rappresenterà nello stesso tempo il consenso ad essere obbligati dal presente Accordo.

Nessuno Stato od altro soggetto può consentire ad essere obbligato dal presente Accordo se non ha già consentito o non consente contemporaneamente ad essere obbligato dalla Convenzione.

Gli Stati o i soggetti di cui all’articolo 3 possono consentire ad essere obbligati dal presente Accordo mediante:

  1. firma non soggetta a ratifica, a conferma formale o alla procedura disposta nell’articolo 5;
  2. firma soggetta a ratifica o conferma formale, seguita dalla ratifica o conferma formale;
  3. firma soggetta alla procedura di cui all’articolo 5; o
  4. adesione.

La conferma formale da parte dei soggetti di cui all’articolo 305 numero 1 lettera f) della Convenzione avverrà conformemente all’allegato IX della Convenzione.

Gli strumenti di ratifica, conferma formale o adesione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 5 Procedura semplificata

Gli Stati o i soggetti che abbiano depositato uno strumento di ratifica, conferma formale o adesione relativo alla Convenzione prima della data di adozione del presente Accordo e che abbiano firmato il presente Accordo conformemente all’articolo 4 numero 3 lettera c), si riterrà che abbiano consentito ad essere obbligati dal presente Accordo 12 mesi dopo la data della sua adozione, a meno che tali Stati o soggetti non notifichino per scritto al depositario prima di quella data che non stanno utilizzando la procedura semplificata disposta nel presente articolo.

Nel caso che venisse fatta tale notifica, il consenso ad essere obbligati dal presente Accordo è determinato conformemente all’articolo 4 numero 3 lettera b).

Art. 6 Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la data in cui 40 Stati hanno consentito ad obbligarsi, conformemente agli articoli 4 e 5, sempre che tra questi Stati siano compresi almeno sette degli Stati di cui al numero 1 lettera a) della risoluzione II della terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare (d’ora in poi «risoluzione II»), dei quali almeno cinque devono essere Stati industrializzati. Se tali condizioni per l’entrata in vigore vengono soddisfatte prima del 16 novembre 1994, il presente Accordo entrerà in vigore il 16 novembre 1994.

Per ogni Stato o soggetto che consente ad essere obbligato dal presente Accordo dopo che sono state soddisfatte le condizioni disposte dal numero 1, il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui tale Stato o soggetto avranno manifestato il loro consenso ad essere obbligati.

Art. 7 Applicazione provvisoria

Se il 16 novembre 1994 il presente Accordo non è entrato in vigore, esso sarà applicato in via provvisoria in attesa della sua entrata in vigore dagli:

  1. Stati che hanno consentito alla sua adozione nell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tranne gli Stati che prima del 16 novembre 1994 notificano per scritto al depositario che non applicheranno in tal modo il presente Accordo o che consentiranno a tale applicazione solo in seguito a successiva firma o notifica per scritto;
  2. Stati e soggetti che firmano il presente Accordo, tranne gli Stati o i soggetti che notificano per scritto al depositario al momento della firma che non applicheranno in tal modo il presente Accordo;
  3. Stati e soggetti che consentono alla sua applicazione provvisoria tramite notifica per scritto al depositario; e
  4. Stati che aderiscono al presente Accordo.

Tutti tali Stati e soggetti applicano il presente Accordo in via provvisoria conformemente alle loro leggi e regolamenti nazionali o interni, a partire dal 16 novembre 1994 o dalla data della firma, della notifica del consenso o della adesione, se successiva.

L’applicazione provvisoria terminerà alla data dell’entrata in vigore del presente Accordo. In ogni caso, l’applicazione provvisoria terminerà il 16 novembre 1998 se a quella data non sarà stata soddisfatta la condizione di cui all’articolo 6 numero 1, che richiede il consenso ad essere obbligati dal presente Accordo di almeno sette degli Stati di cui al numero 1 lettera a) della risoluzione II (dei quali almeno cinque devono essere Stati industrializzati).

Art. 8 Stati contraenti

Ai fini del presente Accordo, «Stati contraenti» significa Stati che hanno consentito ad essere obbligati dal presente Accordo e per i quali esso è in vigore.

Il presente Accordo si applica, mutatis mutandis , ai soggetti di cui all’articolo 305 numero 1 lettere c), d), e) ed f) della Convenzione, che diventano parti del presente Accordo conformemente alle condizioni che li riguardano e nei limiti in cui «Stati contraenti» si riferisce a tali soggetti.

Art. 9 Depositari

Il Segretario generale delle Nazioni Unite è il depositario del presente Accordo.

Art. 10 Testi autentici

L’originale del presente Accordo, i cui testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a New York, il ventotto luglio millenovecentonovantaquattro.

(Seguono le firme)

Allegato

Sezione 1 Costi per gli Stati contraenti e assetto istituzionale

1. L’Autorità internazionale dei fondi marini (d’ora in poi «l’Autorità») è l’organizzazione mediante la quale gli Stati contraenti della Convenzione, conformemente al regime dell’Area disposto nella Parte XI e nel presente Accordo, organizzano e controllano le attività nell’Area, in special modo allo scopo di amministrare le risorse dell’Area. I poteri e le funzioni dell’Autorità sono quelli espressamente a essa conferiti dalla Convenzione. L’Autorità ha quei poteri sussidiari compatibili con la Convenzione che sono impliciti o necessari per l’esercizio dei poteri e delle funzioni che riguardano le attività nell’Area.

2. Allo scopo di minimizzare i costi per gli Stati contraenti, tutti gli organi ed enti sussidiari che vengono istituiti in base alla Convenzione e al presente Accordo devono avere un buon rapporto costi/benefici. Questo principio si applica anche alla frequenza, durata e programmazione delle riunioni.

3. L’istituzione ed il funzionamento degli organi e degli organi sussidiari dell’Autorità si basano su di un approccio evolutivo, tenendo conto delle necessità funzionali degli organi e degli organi sussidiari interessati, affinché essi possano effettivamente adempiere ai propri obblighi ai vari stadi dello sviluppo delle attività nell’Area.

4. Le prime funzioni dell’Autorità in seguito all’entrata in vigore della Convenzione sono svolte dall’Assemblea, dal Consiglio, dal Segretariato, dalla Commissione giuridica e tecnica e dal Comitato finanziario. Le funzioni della Commissione di pianificazione economica sono svolte dalla Commissione giuridica e tecnica fino a quando il Consiglio non decida altrimenti o fino all’approvazione del primo piano di lavoro di sfruttamento.

5. Tra l’entrata in vigore della Convenzione e l’approvazione del primo piano di lavoro di sfruttamento, l’Autorità si concentra su:

  1. l’esame delle domande di approvazione di piani di lavoro di esplorazione conformemente alla Parte XI e al presente Accordo;
  2. l’attuazione delle decisioni della Commissione Preparatoria per l’Autorità dei fondi internazionali e il Tribunale internazionale per il diritto del mare (d’ora in poi «Commissione Preparatoria») relative agli investitori pionieri registrati e ai loro Stati patrocinanti, compresi i loro diritti ed obblighi, conformemente all’articolo 308 numero 5 della Convenzione e alla risoluzione II, numero 13;
  3. il controllo sul rispetto dei piani di lavoro di esplorazione approvati sotto forma di contratti;
  4. il controllo e il riesame delle tendenze e degli sviluppi relativi alle attività minerarie dei fondi marini, compresa un’analisi periodica delle condizioni del mercato mondiale dei metalli e dei loro prezzi nonché delle tendenze e delle prospettive in materia;
  5. lo studio dell’impatto potenziale della produzione mineraria dell’Area sulle economie dei produttori terrestri in via di sviluppo di quei minerali che probabilmente saranno più seriamente interessati, allo scopo di minimizzare le loro difficoltà e di assisterli nel loro riassetto economico, tenendo conto del lavoro svolto a questo riguardo dalla Commissione Preparatoria;
  6. l’adozione di norme, regolamenti e procedure necessari per la continuazione delle attività nell’Area. Nonostante le disposizioni dell’allegato III, articolo 17 numero 2 lettere b) e c) della Convenzione, tali norme, regolamenti e procedure tengono conto dei termini del presente Accordo, del prolungato ritardo nelle attività commerciali minerarie dei fondi marini e del probabile ritmo delle attività nell’Area;
  7. l’adozione di norme, regolamenti e procedure che includano standard applicabili per la protezione e preservazione dell’ambiente marino;
  8. la promozione e l’incoraggiamento della conduzione di ricerca scientifica marina riguardo alle attività nell’Area e la raccolta e distribuzione dei risultati, quando disponibili, di tale ricerca e analisi, con particolare riguardo alla ricerca collegata all’impatto ambientale delle attività nell’Area;
  9. l’acquisizione di conoscenze scientifiche e il controllo del progresso della tecnologia marina riguardo alle attività nell’Area, in particolare della tecnologia relativa alla protezione e preservazione dell’ambiente marino;
  10. la valutazione dei dati disponibili relativi alla prospezione e all’esplorazione; e
  11. la tempestiva elaborazione di norme, regolamenti e procedure per lo sfruttamento, comprese quelle che riguardano la protezione e preservazione dell’ambiente marino.
  12. Le domande di approvazione di un piano di lavoro di esplorazione vengono valutate dal Consiglio in seguito al ricevimento di una raccomandazione della Commissione giuridica e tecnica relativa alla domanda. La valutazione della domanda di approvazione dei piani di lavoro di esplorazione avviene conformemente alle disposizioni della Convenzione, incluso il suo allegato III, e al presente Accordo e nel rispetto di quanto segue:i)Un piano di lavoro di esplorazione presentato a nome di uno Stato o di un altro soggetto, o parte di tale soggetto, come considerato nella risoluzione II, numero 1 lettera a) punto ii) o iii), diverso da un investitore pioniere registrato, che abbia già intrapreso attività sostanziali nell’Arca prima dell’entrata in vigore della Convenzione, o dei loro aventi causa, viene ritenuto conforme ai requisiti finanziari e tecnici necessari per l’approvazione se lo Stato o gli Stati patrocinanti attestano che il richiedente ha speso una somma non inferiore a 30 milioni di dollari statunitensi in attività di ricerca ed esplorazione e ha speso non meno del 10 2 % di quella cifra per individuare, ispezionare e valutare l’area cui si riferisce il piano di lavoro. Se il piano di lavoro soddisfa altrimenti le condizioni poste dalla Convenzione e dalle norme, dai regolamenti e dalle procedure adottati in sua applicazione, esso viene approvato dal Consiglio sotto forma di contratto. Le disposizioni della sezione 3 numero 11 del presente allegato vengono interpretate ed applicate di conseguenza.ii)Nonostante le disposizioni della risoluzione II, numero 8 lettera a), gli investitori pionieri registrati possono chiedere l’approvazione di un piano di lavoro di esplorazione entro 36 mesi dall’entrata in vigore della Convenzione. Il piano di lavoro di esplorazione comprende i documenti, i rapporti e gli altri dati presentati alla Commissione Preparatoria prima e dopo la registrazione, ed è accompagnato da un certificato di conformità che consiste in un rapporto sui fatti, che descrive lo stato di adempimento degli obblighi esistenti in regime di investitori pionieri, rilasciato dalla Commissione Preparatoria conformemente alla risoluzione II, numero 11 lettera a). Tale piano di lavoro viene valutato per l’approvazione. Il piano di lavoro approvato assume la forma di un contratto concluso tra l’Autorità e l’investitore pioniere registrato, conformemente alla Parte XI e al presente Accordo. L’imposta di 250 000 dollari statunitensi, pagata conformemente alla risoluzione II, numero 7 lettera a), viene considerata essere l’imposta relativa alla fase di esplorazione di cui alla sezione 8 numero 3 del presente allegato. La sezione 3 numero 11 del presente allegato è interpretata e applicata di conseguenza.iii)Conformemente al principio di non discriminazione, il contratto con uno Stato, o soggetto, o parte di tale soggetto di cui alla lettera a) punto i) comprende clausole simili e non meno favorevoli di quelle concordate con uno qualsiasi degli investitori pionieri registrati di cui alla lettera a) punto ii). Se a uno degli Stati, soggetti o parti di tali soggetti di cui alla lettera a) punto i) sono concesse condizioni più favorevoli, il Consiglio concede condizioni simili e non meno favorevoli in relazione ai diritti e obblighi assunti dagli investitori pionieri registrati di cui alla lettera a) punto ii), sempre che tali condizioni non tocchino o pregiudichino gli interessi dell’Autorità.iv)Lo Stato patrocinante di una domanda di piano di lavoro secondo le disposizioni della lettera a) punto i) o ii) può essere uno Stato contraente, o uno Stato che applica il presente Accordo in via provvisoria conformemente all’articolo 7, o uno Stato provvisoriamente membro dell’Autorità, conformemente al numero 12.v)La risoluzione II, numero 8 lettera c) è interpretata e applicata conformemente alla lettera a) punto iv).
  13. L’approvazione di un piano di lavoro di esplorazione avviene conformemente all’articolo 153 numero 3 della Convenzione.

7. Le domande di approvazione dei piani di lavoro sono accompagnate da una valutazione dei potenziali impatti ambientali delle attività proposte e dalla descrizione di un programma di studi oceanografici e ambientali di base, conformemente alle norme, regolamenti e procedure adottati dall’Autorità.

8. Le domande di approvazione dei piani di lavoro di esplorazione, sottoposte al numero 6 lettera a) punti i) e ii) sono valutate secondo le procedure disposte nella sezione 3 numero 11 del presente allegato.

9. I piani di lavoro di esplorazione sono approvati per un periodo di 15 anni. Alla scadenza di un piano di lavoro di esplorazione, il contraente presenta domanda per un piano di lavoro di sfruttamento, a meno che non l’abbia già presentata o non abbia ottenuto una proroga del piano di lavoro di esplorazione. I contraenti possono presentare domanda per tali proroghe per periodi non più lunghi di cinque anni ciascuno. Tali proroghe sono approvate se il contraente ha tentato in buona fede di attenersi alle disposizioni del piano di lavoro, ma per ragioni che sfuggono al suo controllo non ha potuto completare il lavoro preparatorio necessario per passare alla fase di sfruttamento oppure se le prevalenti circostanze economiche non giustificano il passaggio alla fase di sfruttamento.

10. La designazione di un’area riservata all’Autorità, conformemente all’allegato III, articolo 8 della Convenzione, avviene in concomitanza con l’approvazione di una domanda di piano di lavoro di esplorazione o con l’approvazione di una domanda per un piano di lavoro di esplorazione e sfruttamento.

11. Nonostante le disposizioni del numero 9, un piano di lavoro di esplorazione già approvato, sotto il patrocinio di almeno uno Stato che applica in via provvisoria il presente Accordo, non è più valido se tale Stato cessa di applicare il presente Accordo in via provvisoria e non è diventato né un membro in via provvisoria conformemente al numero 12 né uno Stato contraente.

12. All’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati e i soggetti di cui all’articolo 3 del presente Accordo che lo hanno applicato in via provvisoria conformemente all’articolo 7 e per i quali esso non è in vigore possono continuare a essere membri dell’Autorità in via provvisoria in attesa della sua entrata in vigore nei confronti di tali Stati e soggetti, conformemente a quanto segue:

  1. Se il presente Accordo entra in vigore prima del 16 novembre 1996, tali Stati e soggetti possono continuare a essere membri dell’Autorità in via provvisoria mediante la notifica, da parte di tale Stato o soggetto, al depositario dell’Accordo della propria intenzione di partecipare come membro su base provvisoria. Tale partecipazione termina il 16 novembre 1996 o prima, se nei confronti di tale membro entrano in vigore il presente Accordo e la Convenzione. Il Consiglio, su richiesta dello Stato o del soggetto interessato, può estendere tale partecipazione oltre il 16 novembre 1996 per un ulteriore periodo o ulteriori periodi che non superino in tutto i due anni, sempre che il Consiglio sia convinto che lo Stato o il soggetto interessato abbia tentato in buona fede di diventare parte dell’Accordo e della Convenzione.
  2. Se il presente Accordo entra in vigore dopo il 15 novembre 1996, tali Stati e soggetti possono richiedere al Consiglio di consentire una partecipazione continua all’Autorità in via provvisoria per un periodo o periodi che non si protraggano oltre il 16 novembre 1998. Il Consiglio consente tale partecipazione provvisoria a partire dalla data della richiesta se è convinto che lo Stato o soggetto abbia fatto tentativi in buona fede di diventare parte dell’Accordo e della Convenzione.
  3. Gli Stati ed i soggetti che sono membri dell’Autorità in via provvisoria conformemente alla lettera a) o b) applicano le norme della Parte XI e il presente Accordo conformemente alle loro leggi, regolamenti e stanziamenti di bilancio nazionali o interni e hanno gli stessi diritti ed obblighi degli altri membri, inclusi:i)l’obbligo di contribuire al bilancio amministrativo dell’Autorità, conformemente alla scala dei contributi stabiliti;ii)il diritto di patrocinare una domanda di approvazione di un piano di lavoro di esplorazione. Nel caso di soggetti i cui componenti sono persone fisiche o giuridiche che hanno la nazionalità di più di uno Stato, il piano di lavoro di esplorazione non viene approvato a meno che tutti gli Stati, le cui persone fisiche o giuridiche comprendono questi soggetti, non siano Stati contraenti o membri provvisori.
  4. Nonostante le disposizioni del numero 9, un piano di lavoro approvato sotto forma di contratto di esplorazione, che era stato patrocinato conformemente alla lettera c) punto ii) da uno Stato che era membro provvisorio, non è più valido se tale partecipazione non sussiste più e lo Stato o il soggetto non è divenuto uno Stato contraente.
  5. Se tale membro non ha dato il suo contributo stabilito o ha altrimenti mancato ai suoi obblighi secondo il presente numero, la sua partecipazione provvisoria viene meno.

13. Il riferimento, nell’allegato III, articolo 10 della Convenzione, alla condotta che non è stata soddisfacente viene interpretato nel senso che il contraente non ha agito conformemente alle disposizioni del piano di lavoro approvato, nonostante uno o più avvisi scritti dell’Autorità al contraente che gli ingiungevano di applicare il piano.

14. L’Autorità ha il suo bilancio. Le spese amministrative dell’Autorità sono coperte dal bilancio delle Nazioni Unite, in seguito ad una decisione dell’Assemblea generale, fino alla fine dell’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Accordo. Da allora in poi le spese amministrative dell’Autorità sono coperte dai contributi stabiliti a carico dei suoi membri, inclusi tutti i membri provvisori, conformemente agli articoli 171 lettera a) e 173 della Convenzione e al presente Accordo, fino al momento in cui l’Autorità non abbia da altre fonti fondi sufficienti a coprire tali spese. L’Autorità non esercita il potere di prendere in prestito fondi per finanziare il suo bilancio amministrativo, potere previsto dall’articolo 174 numero 1 della Convenzione.

15. L’Autorità elabora e adotta, conformemente all’articolo 162 numero 2 lettera o) punto ii) della Convenzione, norme, regolamenti e procedure basati sui principi contenuti nelle sezioni 2, 5, 6, 7 e 8 del presente allegato e tutte le altre norme, regolamenti e procedure necessari a facilitare l’approvazione dei piani di lavoro di esplorazione o sfruttamento, conformemente a quanto segue:

  1. Il Consiglio può intraprendere tale elaborazione ogni volta che ritiene che alcune o tutte tali norme, regolamenti o procedure siano necessari per la conduzione di attività nell’Area, o quando stabilisce che lo sfruttamento commerciale è imminente, o su richiesta di uno Stato i cui aventi la nazionalità intendono presentare domanda per l’approvazione di un piano di lavoro di sfruttamento.
  2. Se è fatta richiesta da uno Stato di cui alla lettera a), il Consiglio, conformemente all’articolo 162 numero 2 lettera o) della Convenzione, completa l’adozione di tali norme, regolamenti e procedure entro due anni dalla richiesta.
  3. Se il Consiglio non ha completato l’elaborazione delle norme, regolamenti e procedure relativi allo sfruttamento entro il tempo prescritto ed è in corso una domanda per l’approvazione di un piano di lavoro di sfruttamento, esso prende lo stesso in considerazione e approva in via provvisoria tale piano di lavoro basato sulle disposizioni della Convenzione e tutte le norme, regolamenti e procedure che il Consiglio può avere adottato in via provvisoria o sulla base delle norme contenute nella Convenzione e dei termini e principi contenuti nel presente allegato e del principio di non discriminazione tra contraenti.

16. I progetti di norme, regolamenti e procedure e tutte le raccomandazioni che si riferiscono alle disposizioni della Parte XI, contenuti nei rapporti e nelle raccomandazioni della Commissione Preparatoria, sono presi in considerazione dall’Autorità nell’adozione di norme, regolamenti e procedure conformemente alla Parte XI e al presente Accordo.

17. Le disposizioni rilevanti della Parte XI, sezione 4 della Convenzione sono interpretate e applicate conformemente al presente Accordo.

Sezione 2 l’Impresa

1. Il Segretariato dell’Autorità svolge le funzioni dell’Impresa finché essa non comincia a operare indipendentemente dal Segretariato. Il Segretario generale dell’Autorità nomina tra il personale dell’Autorità un Direttore generale provvisorio per sovrintendere allo svolgimento di queste funzioni da parte del Segretariato. Si tratta di funzioni di:

  1. controllo e riesame delle tendenze e degli sviluppi relativi alle attività minerarie dei fondi marini, inclusa un’analisi periodica delle condizioni del mercato mondiale dei metalli e i prezzi, le tendenze e le prospettive riguardo ai metalli;
  2. valutazione dei risultati della ricerca scientifica marina riguardo alle attività svolte nell’Area, prestando particolare attenzione alla ricerca relativa all’impatto ambientale delle attività nell’Area;
  3. valutazione dei dati disponibili relativi alla prospezione ed esplorazione compresi i criteri di tali attività;
  4. valutazione degli sviluppi della tecnologia riguardo alle attività nell’Area, in particolare della tecnologia relativa alla protezione e preservazione dell’ambiente marino;
  5. valutazione di informazioni e dati relativi alle aree riservate all’Autorità;
  6. valutazione degli approcci in materia di azioni in compartecipazione;
  7. raccolta di informazioni sulla disponibilità di manodopera qualificata;
  8. studio di opzioni di politica gestionale per l’amministrazione dell’Impresa ai diversi stadi delle sue operazioni.

2. L’Impresa conduce le sue iniziali operazioni minerarie nei fondali per mezzo di azioni in compartecipazione. Al momento dell’approvazione di un piano di lavoro di sfruttamento presentato da un soggetto diverso dall’Impresa, o quando il Consiglio riceve una domanda per un’azione in compartecipazione con l’Impresa, il Consiglio si occupa della questione del funzionamento dell’Impresa indipendentemente dal Segretariato dell’Autorità. Se le azioni in compartecipazione con l’Impresa sono informate a sani principi commerciali, il Consiglio emana una direttiva, ai sensi dell’articolo 170 numero 2, della Convenzione, disponendo tale funzionamento indipendente.

3. Gli obblighi degli Stati contraenti di finanziare un sito minerario dell’Impresa previsti nell’allegato IV, articolo 11 numero 3, della Convenzione non si applicano e gli Stati contraenti non hanno alcun obbligo di finanziare alcuna delle operazioni in alcuno dei siti minerari dell’Impresa o nel quadro delle sue azioni in compartecipazione.

4. Gli obblighi applicabili ai contraenti si applicano all’Impresa. Nonostante le disposizioni dell’articolo 153 numero 3 e l’allegato III, articolo 3 numero 5, della Convenzione, un piano di lavoro dell’Impresa al momento della sua approvazione assume la forma di un contratto concluso tra l’Autorità e l’Impresa.

5. Un contraente che abbia attribuito all’Autorità un’area specifica quale area riservata, ha il diritto di priorità per concludere con l’Impresa un accordo di azione in compartecipazione per l’esplorazione e lo sfruttamento di quell’area. Se l’Impresa non presenta una domanda per un piano di lavoro relativo alle attività in tale area riservata entro 15 anni dall’inizio del suo funzionamento in modo indipendente dal Segretariato dell’Autorità, o entro 15 anni dalla data in cui quell’area è stata riservata all’Autorità, valendo tra i due termini l’ultimo, il contraente che ha attribuito l’area ha il diritto di presentare domanda per un piano di lavoro in quell’area, sempre che offra in buona fede di includere l’Impresa come socia nel quadro di un’azione in compartecipazione.

6. L’articolo 170 numero 4, l’allegato IV e le altre disposizioni della Convenzione che riguardano l’Impresa sono interpretate e applicate conformemente alla presente sezione.

Sezione 3 Fase decisionale

1. Le politiche generali dell’Autorità sono decise dall’Assemblea di concerto con il Consiglio.

2. Come regola generale, le decisioni negli organi dell’Autorità dovrebbero essere adottate per consenso.

3. Se si è in ogni modo tentato di raggiungere una decisione per consenso, le decisioni messe ai voti nell’Assemblea su questioni di procedura sono adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti e le decisioni su questioni sostanziali sono adottate a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti, come disposto dall’articolo 159 numero 8 della Convenzione.

4. Le decisioni dell’Assemblea su tutte le questioni per le quali è competente anche il Consiglio o su tutte le questioni amministrative, di bilancio o finanziarie, si basano sulle raccomandazioni del Consiglio. Se l’Assemblea non accetta la raccomandazione del Consiglio in merito a una qualsiasi questione, essa rimanda la questione al Consiglio per un’ulteriore esame. Il Consiglio riesamina la questione alla luce dei pareri espressi dall’Assemblea.

5. Se si è in ogni modo tentato di raggiungere una decisione per consenso, le decisioni messe ai voti nel Consiglio su questioni di procedura sono adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti e le decisioni su questioni sostanziali, tranne quando la Convenzione dispone che il Consiglio debba decidere per consenso, sono adottate a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, sempre che a tali decisioni non si opponga la maggioranza in una qualsiasi delle camere di cui al numero 9. Nell’adottare le decisioni il Consiglio tenta di promuovere gli interessi di tutti i membri dell’Autorità.

6. Il Consiglio può rimandare l’adozione di una decisione allo scopo di agevolare ulteriori negoziati se sembra che non si sia tentato in ogni modo di raggiungere il consenso sulla questione.

7. Le decisioni che presentano implicazioni finanziarie o di bilancio adottate dall’Assemblea o dal Consiglio si basano sulle raccomandazioni del Comitato finanziario.

8. Le disposizioni dell’articolo 161 numero 8 lettere b) e c) della Convenzione non sono applicabili.

  1. a) Ciascun gruppo di Stati eletto in base al numero 15 lettere da a) a c), è considerato come una camera ai fini delle votazioni nel Consiglio. Gli Stati in via di sviluppo eletti in base al numero 15 lettera d) ed e) sono considerati come un’unica camera ai fini delle votazioni nel Consiglio.
  2. Prima dell’elezione dei membri del Consiglio, l’Assemblea istituisce degli elenchi di Stati che corrispondono ai criteri di appartenenza ai gruppi di Stati di cui al numero 15 lettere da a) a d). Se uno Stato risponde ai criteri di appartenenza in più di uno dei gruppi, può essere proposto per l’elezione al Consiglio soltanto da uno dei gruppi e rappresenta soltanto quel gruppo nelle votazioni del Consiglio.

10. Ciascuno dei gruppi di Stati di cui al numero 15 lettere da a) a d) è rappresentato nel Consiglio dai membri nominati da quel gruppo. Ciascun gruppo nomina soltanto tanti candidati quanti sono i seggi che devono essere occupati da quel gruppo. Se il numero di candidati potenziali in ciascuno dei gruppi di cui al numero 15 lettere da a) ad e) supera il numero di seggi disponibile in ciascuno dei rispettivi gruppi, come regola generale si applica il principio di rotazione. Gli Stati membri di ciascuno di tali gruppi decidono in che modo tale principio trova applicazione in quei gruppi.

  1. Il Consiglio approva ciascuna raccomandazione della Commissione giuridica e tecnica favorevole all’approvazione di un piano di lavoro salvo che non decida di disapprovare tale piano di lavoro a maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti, inclusa la maggioranza dei membri presenti e votanti in ciascuna delle camere del Consiglio. Se il Consiglio non adotta una decisione su di una raccomandazione favorevole all’approvazione di un piano di lavoro nel termine prescritto, la raccomandazione si ritiene approvata dal Consiglio alla scadenza di tale termine. Il termine prescritto è normalmente di 60 giorni, a meno che il Consiglio non fissi un termine più lungo. Se la Commissione raccomanda la disapprovazione di un piano di lavoro o non adotta alcuna raccomandazione, il Consiglio può comunque approvare il piano di lavoro conformemente alle disposizioni del suo regolamento interno che disciplinano l’adozione di decisioni su questioni sostanziali.
  2. Le disposizioni dell’articolo 162 numero 2 lettera j) della Convenzione non sono applicabili.

12. Se sorge una controversia relativamente alla disapprovazione di un piano di lavoro, tale controversia è sottoposta alle procedure di risoluzione delle controversie previste nella Convenzione.

13. Le decisioni adottate con votazione dalla Commissione giuridica e tecnica sono adottate a maggioranza dei membri presenti e votanti.

14. La Parte XI sezione 4, sottosezioni B e C della Convenzione sono interpretate e applicate conformemente alla presente sezione.

15. Il Consiglio è composto da 36 membri dell’Autorità eletti dall’Assemblea nell’ordine seguente:

  1. quattro membri tra gli Stati contraenti, ciascuno dei quali, durante gli ultimi cinque anni per i quali siano disponibili statistiche, o abbia consumato più del 2 %, in termini di valore del consumo totale mondiale, o abbia avuto importazioni nette superiori al 2 % in termini di valore delle importazioni totali mondiali dei prodotti di base derivati dalle categorie di minerali che saranno estratti dall’Area, sempre che i quattro membri comprendano uno Stato della regione dell’Europa orientale che abbia la più consistente economia in quella regione in termini di prodotto interno lordo e lo Stato che abbia la più consistente economia in termini di prodotto interno lordo alla data di entrata in vigore della Convenzione, se tali Stati desiderano essere rappresentati in tale gruppo;
  2. quattro membri tra gli otto Stati contraenti che hanno effettuato i maggiori investimenti nella preparazione e conduzione di attività nell’Area, sia direttamente sia mediante gli aventi la loro nazionalità;
  3. quattro membri tra gli Stati contraenti che, sulla base della produzione nelle aree di loro giurisdizione, sono tra i maggiori esportatori netti delle categorie di minerali che verranno estratti dall’Area, inclusi almeno due Stati in via di sviluppo le cui esportazioni di tali minerali rivestano un’importanza fondamentale per le loro economie;
  4. sei membri tra gli Stati contraenti in via di sviluppo che rappresentino interessi particolari. Gli interessi particolari da rappresentare comprendono quelli degli Stati con popolazione numerosa, degli Stati che non hanno accesso al mare o sono geograficamente svantaggiati, degli Stati-isola, degli Stati che sono tra i maggiori importatori delle categorie di minerali che saranno estratti dall’Area, degli Stati che sono produttori potenziali di tali minerali e degli Stati meno sviluppati;
  5. 18 membri eletti seguendo il principio di assicurare un’equa distribuzione geografica dei seggi nel Consiglio globalmente considerato, sempre che ciascuna regione geografica abbia almeno un membro eletto in base alla presente lettera. A questo scopo, le regioni geografiche sono l’Africa, l’America latina ed i Caraibi, l’Asia, l’Europa orientale, l’Europa occidentale ed altri Stati.

16. Le disposizioni dell’articolo 161 numero 1, della Convenzione non si applicano.

Sezione 4 Conferenza di revisione

Le disposizioni relative alla Conferenza di revisione di cui all’articolo 155 numeri 1, 3 e 4 della Convenzione non sono applicabili. Nonostante le disposizioni dell’articolo 314 numero 2, della Convenzione, l’Assemblea, su raccomandazione del Consiglio, può intraprendere in qualsiasi momento una revisione delle questioni di cui all’articolo 155 numero 1, della Convenzione. Gli emendamenti relativi al presente Accordo e alla Parte XI sono sottoposti alle procedure contenute negli articoli 314, 315, e 316 della Convenzione, a condizione che siano mantenuti i principi, il regime e gli altri termini di cui all’articolo 155 numero 2, della Convenzione e non vengano pregiudicati i diritti cui si riferisce il numero 5 di tale articolo.

Sezione 5 Trasferimento della tecnologia

1. In aggiunta alle disposizioni dell’articolo 144 della Convenzione, il trasferimento della tecnologia, ai fini della Parte XI, è disciplinato dai seguenti principi:

  1. L’Impresa e gli Stati in via di sviluppo che desiderano ottenere la tecnologia mineraria dei fondi marini tentano di ottenerla a termini e condizioni commerciali giusti e ragionevoli sul libero mercato, o mediante accordi di azioni in compartecipazione.
  2. Se l’Impresa o gli Stati in via di sviluppo non sono in grado di ottenere la tecnologia mineraria dei fondi marini, l’Autorità può invitare tutti o alcuni dei contraenti ed il loro rispettivo Stato o Stati patrocinanti a cooperare con lei nell’agevolare l’acquisizione della tecnologia mineraria dei fondi marini da parte dell’Impresa o della sua impresa in compartecipazione, o di uno o più Stati in via di sviluppo che cercano di acquisire tale tecnologia a termini e condizioni commerciali giusti e ragionevoli, compatibili con l’efficace protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Gli Stati contraenti si impegnano a cooperare pienamente ed efficacemente con l’Autorità a questo scopo e ad assicurare che anche i contraenti da loro patrocinati cooperino pienamente con l’Autorità.
  3. Come regola generale, gli Stati contraenti promuovono la cooperazione internazionale tecnica e scientifica relativamente alle attività nell’Area sia tra le parti interessate, sia mediante programmi di formazione, assistenza tecnica e cooperazione scientifica nella scienza e tecnologia marina e la protezione e preservazione dell’ambiente marino.

2. Le disposizioni dell’allegato III, articolo 5 della Convenzione non si applicano.

Sezione 6 Politica della produzione

1. La politica della produzione dell’Autorità si basa sui seguenti principi:

  1. Lo sfruttamento delle risorse dell’Area avviene conformemente a sani principi commerciali.
  2. Le disposizioni dell’Accordo Generale sulle Tariffe ed il Commercio, i suoi codici pertinenti e gli accordi successivi o sostitutivi, si applicano per quanto riguarda le attività nell’Area.
  3. In particolare, non vi sono sovvenzioni delle attività nell’Area salvo quanto può essere autorizzato dagli accordi di cui sopra alla lettera b). Ai fini di tali principi, le sovvenzioni sono definite dagli accordi di cui alla lettera b).
  4. Non sussistono discriminazioni tra i minerali estratti dall’Area e quelli provenienti da altre fonti. Non vi è un accesso preferenziale ai mercati per tali minerali o per l’importazione dei prodotti di base derivati da tali minerali. In particolare:i)con l’utilizzazione di barriere tariffarie o non tariffarie; eii)concesso dagli Stati contraenti a tali minerali o ai prodotti di base ottenuti a partire da tali minerali dalle loro imprese pubbliche o da persone fisiche e giuridiche che abbiano la loro nazionalità o che siano controllate dagli Stati stessi o da soggetti aventi la loro nazionalità.
  5. Il piano di lavoro per lo sfruttamento approvato dall’Autorità con riferimento a ciascuna zona mineraria, indica un programma preventivo di produzione che comprende la quantità massima stimata di minerali che verrebbe prodotta annualmente in base al piano di lavoro.
  6. Le seguenti disposizioni si applicano alla risoluzione delle controversie relative alle disposizioni degli accordi di cui alla lettera b):i)quando gli Stati contraenti interessati sono parti di tali accordi, essi ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie previste da tali accordi;ii)quando uno o più degli Stati contraenti interessati non partecipano a tali accordi, essi ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie disposte nella Convenzione.
  7. Qualora si stabilisca in base agli accordi di cui alla lettera b) che uno Stato contraente ha effettuato una sovvenzione che è vietata o che ha prodotto un effetto negativo nei confronti di un altro Stato contraente e non siano stati intrapresi i passi necessari dallo Stato contraente o dagli Stati contraenti interessati, uno Stato contraente può chiedere al Consiglio di adottare le misure necessarie.

2. I principi contenuti nel numero 1 non pregiudicano i diritti e gli obblighi di cui agli accordi indicati nel numero 1 lettera b), così come i relativi accordi di libero commercio e di unione doganale nelle relazioni tra gli Stati contraenti che sono parti di tali accordi.

3. L’accettazione da parte di un contraente di sussidi diversi da quelli che possono essere autorizzati dagli accordi di cui al numero 1 lettera b), comporta una violazione delle clausole fondamentali del contratto che costituisce un piano di lavoro per lo svolgimento delle attività nell’Area.

4. Ogni Stato contraente che abbia ragione di ritenere che vi sia stata una violazione delle condizioni di cui ai numeri 1, lettre da b) a d) o 3, può ricorrere alle procedure di risoluzione delle controversie conformemente al numero 1 lettera f) o g).

5. Uno Stato contraente può in qualsiasi momento portare all’attenzione del Consiglio attività che dal suo punto di vista sono incompatibili con i requisiti di cui al numero 1, lettere da b) a d).

6. L’Autorità sviluppa norme, regolamenti e procedure per assicurare l’attuazione delle disposizioni della presente sezione. Ciò comprende anche le norme, i regolamenti e le procedure pertinenti che disciplinano l’approvazione dei piani di lavoro.

7. Le disposizioni dell’articolo 151, numeri da 1 a 7 e 9, dell’articolo 162 numero 2 lettera q), dell’articolo 165 numero 2 lettera n), e dell’allegato III, articolo 6 numero 5, ed articolo 7, della Convenzione non sono applicabili.

Sezione 7 Assistenza economica

1. La politica dell’Autorità di assistere i Paesi in via di sviluppo che subiscano dei pesanti effetti negativi sulla loro economia o sulle loro entrate dovute all’esportazione, derivanti dalla riduzione del prezzo di un minerale che figura tra quelli estratti dall’area, o del volume delle esportazioni di quel minerale, nell’ambito in cui tali riduzioni siano causate da attività condotte nell’Area, si basa sui seguenti principi:

  1. L’Autorità costituisce un fondo di assistenza economica con la parte delle sue risorse che supera l’importo necessario a coprire le sue spese amministrative. L’importo accantonato per questo scopo è periodicamente determinato dal Consiglio, su raccomandazione del Comitato finanziario. Solo le somme ricevute in pagamento dai contraenti, inclusa l’Impresa, ed i contributi volontari sono utilizzati per la costituzione del fondo di assistenza economica.
  2. Gli Stati in via di sviluppo produttori terrestri le cui economie si ritiene siano state seriamente danneggiate dalla produzione dei minerali estratti dai fondi marini sono assistiti con il fondo di assistenza economica dell’Autorità.
  3. L’Autorità fornisce assistenza con il fondo agli Stati in via di sviluppo produttori terrestri danneggiati, se del caso in cooperazione con le esistenti istituzioni mondiali o regionali di sviluppo che sono dotate delle infrastrutture e dell’esperienza per portare avanti tali programmi di assistenza.
  4. L’ampiezza e la durata del periodo di assistenza sono fissate con riferimento ai casi specifici. Così agendo opportuna considerazione è data alla natura ed alla gravità dei problemi incontrati dai Paesi in via di sviluppo produttori terrestri danneggiati.

2. L’articolo 151 numero 10, della Convenzione è attuato attraverso le misure di assistenza economica di cui al numero 1. L’articolo 160 numero 2 lettera 1), l’articolo 162 numero 2 lettera n), l’articolo 164 numero 2 lettera d), l’articolo 171 lettera f) e l’articolo 173 numero 2 lettera c) della Convenzione sono interpretati di conseguenza.

Sezione 8 Clausole finanziarie del contratto

1. I seguenti principi forniscono la base per la formulazione di norme, regolamenti e procedure per le clausole finanziarie del contratto:

  1. Il sistema dei pagamenti all’Autorità deve essere equo sia per il contraente che per l’Autorità e deve fornire strumenti adeguati per garantirne l’osservanza da parte del contraente.
  2. Gli importi dei pagamenti dovuti nel quadro di tale sistema devono essere comparabili a quelli in vigore per quanto riguarda la produzione terrestre degli stessi minerali o di minerali simili in modo da evitare di attribuire ai produttori di minerali estratti dai fondi marini un vantaggio o uno svantaggio artificiale nella concorrenza.
  3. Il sistema non dovrebbe essere complesso e non dovrebbe imporre gravosi costi amministrativi a carico dell’Autorità o del contraente. Dovrebbe essere prevista l’adozione di un sistema di tasse indirette o di un sistema che combina la tassazione indiretta con la divisione dei profitti. Se vengono scelti dei sistemi alternativi, il contraente ha il diritto di scegliere il sistema applicabile al suo contratto. Ogni successivo cambiamento nella scelta tra sistemi alternativi, tuttavia, è concordato tra l’Autorità ed il contraente.
  4. Si paga un’imposta annuale fissa a partire dalla data di inizio della produzione commerciale. Tale imposta può essere dedotta dagli altri pagamenti dovuti in base al sistema adottato conformemente alla lettera c). L’importo di tale imposta è determinato dal Consiglio.
  5. Il sistema dei pagamenti può essere periodicamente rivisto alla luce delle mutate circostanze. Qualsiasi cambiamento viene effettuato in modo non discriminatorio. Tali cambiamenti possono essere applicati ai contratti già esistenti solo al momento della scelta del contraente. Ogni successivo cambiamento nella scelta tra sistemi alternativi è concordato tra l’Autorità ed il contraente.
  6. Le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme e dai regolamenti che si basano su tali principi sono sottoposte alle procedure di risoluzione delle controversie disposte nella Convenzione.

2. Le disposizioni dell’allegato III, articolo 13, numeri da 3 a 10 della Convenzione non sono applicabili.

3. Con riferimento all’attuazione dell’allegato III, articolo 13 numero 2 della Convenzione, l’imposta dovuta per l’esame delle domande per l’approvazione di un piano di lavoro limitato ad una sola fase, o la fase dell’esplorazione o quella dello sfruttamento, ammonta a 250 000 dollari statunitensi.

Sezione 9 Comitato finanziario

1. E’istituito un Comitato finanziario. Il Comitato è composto da 15 membri con opportune qualifiche in materia finanziaria. Gli Stati contraenti nominano candidati del più alto livello di competenza ed integrità.

2. Il Comitato finanziario non può comprendere più di un membro avente la nazionalità dello stesso Stato contraente.

3. I membri del Comitato finanziario sono eletti dall’Assemblea e particolare rilevanza è data alla necessità di una equa distribuzione geografica ed alla rappresentanza di interessi particolari. Ogni gruppo di Stati di cui alla sezione 3 numero 15 lettere a), b), c) e d) del presente allegato è rappresentato nel Comitato finanziario da almeno un membro. Fino a quando l’Autorità non avrà risorse sufficienti, diverse dai contributi stabiliti, per coprire le sue spese amministrative, la partecipazione al Comitato includerà i rappresentanti dei cinque maggiori contribuenti al bilancio amministrativo dell’Autorità. Successivamente, l’elezione di uno dei membri di ogni gruppo avverrà sulla base della nomina da parte dei membri del rispettivo gruppo, senza alcun pregiudizio alla possibilità che altri membri siano eletti dallo stesso gruppo.

4. I membri del Comitato finanziario durano in carica per un periodo di cinque anni. Essi sono rieleggibili per un ulteriore analogo periodo.

5. In caso di morte, incapacità o dimissioni di un membro del Comitato finanziario prima della scadenza del mandato, l’Assemblea elegge per il restante periodo un membro della stessa regione geografica o dello stesso gruppo di Stati.

6. I membri del Comitato finanziario non devono avere alcun interesse economico in alcuna attività connessa con quei settori rispetto ai quali il Comitato è competente ad emettere raccomandazioni. Essi non devono far conoscere, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, alcuna informazione confidenziale di cui siano venuti a conoscenza in ragione dei loro incarichi per l’Autorità.

7. Le decisioni dell’Assemblea e del Consiglio nelle seguenti questioni tengono conto delle raccomandazioni del Comitato finanziario:

  1. progetti di norme, regolamenti e procedure finanziarie degli organi dell’Autorità e gestione finanziaria ed amministrazione finanziaria interna dell’Autorità;
  2. valutazione dei contributi dei membri in favore del bilancio amministrativo dell’Autorità conformemente all’articolo 160 numero 2 lettera e), della Convenzione;
  3. tutti le rilevanti questioni finanziarie, compresa la proposta di bilancio annuale, preparati dal Segretario generale dell’Autorità conformemente all’articolo 172 della Convenzione e gli aspetti finanziari dell’attuazione dei programmi di lavoro del Segretariato;
  4. il bilancio amministrativo;
  5. gli obblighi finanziari degli Stati contraenti che derivano dall’attuazione del presente Accordo e della Parte XI, così come le implicazioni amministrative e di bilancio delle proposte e delle raccomandazioni che comportano delle spese sui fondi dell’Autorità;
  6. le norme, i regolamenti e le procedure sull’equa distribuzione dei benefici finanziari o di altri benefici economici derivati dalle attività nell’Area e le decisioni da adottare in merito.

8. Le decisioni del Comitato finanziario su questioni di procedura sono adottate a maggioranza dei membri presenti e votanti. Le decisioni su questioni sostanziali sono adottate per consenso.

9. Si ritiene che il requisito di cui all’articolo 162 numero 2 lettera y) della Convenzione, che contempla l’istituzione di un organo sussidiario che si occupi delle questioni finanziarie, sia soddisfatto dall’istituzione del Comitato finanziario conformemente a questa sezione.

0.747.305.151

Campo d’applicazione il 6 luglio 20233

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di

successione (S)

Entrata in vigore

Albania

23 giugno

2003

23 luglio

2003

Algeria

11 giugno

1996

28 luglio

1996

Angola

7 settembre

2010 A

7 ottobre

2010

Antigua e Barbuda

3 maggio

2016 A

2 giugno

2016

Arabia Saudita

24 aprile

1996

28 luglio

1996

Argentina

1° dicembre

1995

28 luglio

1996

Armenia

9 dicembre

2002 A

8 gennaio

2003

Australia

5 ottobre

1994

28 luglio

1996

Austria*

14 luglio

1995

28 luglio

1996

Azerbaigian

16 giugno

2016 A

16 luglio

2016

Bahamas

28 luglio

1995

28 luglio

1996

Bangladesh

27 luglio

2001 A

26 agosto

2001

Barbados

28 luglio

1995

28 luglio

1996

Belgio*

13 novembre

1998

13 dicembre

1998

Belize

21 ottobre

1994

28 luglio

1996

Benin

16 ottobre

1997

15 novembre

1997

Bielorussia

30 agosto

2006 A

29 settembre

2006

Bolivia

28 aprile

1995

28 luglio

1996

Bosnia ed Erzegovina

26 maggio

2021 A

25 giugno

2021

Botswana

31 gennaio

2005 A

2 marzo

2005

Brasile

25 ottobre

2007

24 novembre

2007

Brunei

5 novembre

1996

5 dicembre

1996

Bulgaria

15 maggio

1996 A

28 luglio

1996

Burkina Faso

25 gennaio

2005

24 febbraio

2005

Camerun

28 agosto

2002

27 settembre

2002

Canada*

7 novembre

2003

7 dicembre

2003

Capo Verde

23 aprile

2008

23 maggio

2008

Ceca, Repubblica

21 giugno

1996

28 luglio

1996

Ciad

14 agosto

2009

13 settembre

2009

Cile

25 agosto

1997 A

24 settembre

1997

Cina

7 giugno

1996

28 luglio

1996

Cipro

27 luglio

1995

28 luglio

1996

Congo (Brazzaville)

9 luglio

2008

8 agosto

2008

Corea (Sud)

29 gennaio

1996

28 luglio

1996

Costa Rica

20 settembre

2001 A

20 ottobre

2001

Côte d’Ivoire

28 luglio

1995

28 luglio

1996

Croazia

5 aprile

1995

28 luglio

1996

Cuba

17 ottobre

2002 A

16 novembre

2002

Danimarca

16 novembre

2004

16 dicembre

2004

Dominicana, Repubblica

10 luglio

2009

10 agosto

2008

Ecuador

24 settembre

2012

24 ottobre

2012

Estonia

26 agosto

2005 A

25 settembre

2005

Eswatini

24 settembre

2012

24 ottobre

2012

Figi

28 luglio

1995

28 luglio

1996

Filippine

23 luglio

1997

22 agosto

1997

Finlandia

21 giugno

1996

28 luglio

1996

Francia

11 aprile

1996

28 luglio

1996

Gabon

11 marzo

1998

10 aprile

1998

Georgia

21 marzo

1996

28 luglio

1996

Germania

14 ottobre

1994

28 luglio

1996

Ghana

23 settembre

2016 A

23 ottobre

2016

Giamaica

28 luglio

1995

28 luglio

1996

Giappone

20 giugno

1996

28 luglio

1996

Giordania

27 novembre

1995

28 luglio

1996

Grecia

21 luglio

1995

28 luglio

1996

Grenada

28 luglio

1995

28 luglio

1996

Guatemala

11 febbraio

1997

13 marzo

1997

Guinea

28 luglio

1995

28 luglio

1996

Guinea equatoriale

21 luglio

1997

20 agosto

1997

Guyana

25 settembre

2008 A

25 ottobre

2008

Haiti

31 luglio

1996 A

30 agosto

1996

Honduras

28 luglio

2003 A

27 agosto

2003

India

29 giugno

1995

28 luglio

1996

Indonesia

2 giugno

2000

2 luglio

2000

Irlanda

21 giugno

1996

28 luglio

1996

Islanda

28 luglio

1995

28 luglio

1996

Isole Cook

15 febbraio

1995 A

28 luglio

1996

Italia

13 gennaio

1995

28 luglio

1996

Kenya

29 luglio

1994

28 luglio

1996

Kiribati

24 febbraio

2003

26 marzo

2003

Kuwait

2 agosto

2002 A

1° settembre

2002

Laos

5 giugno

1998

5 luglio

1998

Lesotho

31 maggio

2007

30 giugno

2007

Lettonia

23 dicembre

2004 A

22 gennaio

2005

Libano

5 gennaio

1995

28 luglio

1996

Liberia

25 settembre

2008

25 ottobre

2008

Lituania

12 novembre

2003 A

12 dicembre

2003

Lussemburgo

5 ottobre

2000

4 novembre

2000

Macedonia del Nord

19 agosto

1994

28 luglio

1996

Madagascar

22 agosto

2001

21 settembre

2001

Malawi

28 settembre

2010

28 ottobre

2010

Maldive

7 settembre

2000

7 ottobre

2000

Malesia

14 ottobre

1996

13 novembre

1996

Malta

26 giugno

1996

26 luglio

1996

Marocco

31 maggio

2007

30 giugno

2007

Mauritania

17 luglio

1996

16 agosto

1996

Maurizio*

4 novembre

1994

28 luglio

1996

Messico

10 aprile

2003 A

10 maggio

2003

Micronesia

6 settembre

1995

28 luglio

1996

Moldova

6 febbraio

2007

8 marzo

2007

Monaco

20 marzo

1996

28 luglio

1996

Mongolia

13 agosto

1996

12 settembre

1996

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

13 marzo

1997 A

12 aprile

1997

Myanmar

21 maggio

1996 A

28 luglio

1996

Namibia

28 luglio

1995

28 luglio

1996

Nauru

23 gennaio

1996

28 luglio

1996

Nepal

2 novembre

1998

2 dicembre

1998

Nicaragua

3 maggio

2000

2 giugno

2000

Niger

7 agosto

2013

6 settembre

2013

Nigeria

28 luglio

1995

28 luglio

1996

Niue

11 ottobre

2006

10 novembre

2006

Norvegia

24 giugno

1996 A

28 luglio

1996

Nuova Zelanda

19 luglio

1996

18 agosto

1996

Oman

26 febbraio

1997 A

28 marzo

1997

Paesi Bassi a

28 giugno

1996

28 luglio

1996

Aruba

23 luglio

2014

23 luglio

2014

Curaçao

13 febbraio

2009

13 febbraio

2009

Parte caraibica
(Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

13 febbraio

2009

13 febbraio

2009

Sint Maarten

13 febbraio

2009

13 febbraio

2009

Pakistan

26 febbraio

1997

28 marzo

1997

Palestina

2 gennaio

2015

1° febbraio

2015

Panama

1° luglio

1996 A

31 luglio

1996

Papua Nuova Guinea

14 gennaio

1997

13 febbraio

1997

Paraguay

10 luglio

1995

28 luglio

1996

Polonia

13 novembre

1998

13 dicembre

1998

Portogallo

3 novembre

1997

3 dicembre

1997

Qatar

9 dicembre

2002

8 gennaio

2003

Regno Unito

25 luglio

1997

24 agosto

1997

Anguilla

25 luglio

1997

24 agosto

1997

Bermuda

25 luglio

1997

24 agosto

1997

Caimane, Isole

25 luglio

1997

24 agosto

1997

Gibilterra

25 luglio

1997

24 agosto

1997

Guernesey

25 luglio

1997

24 agosto

1997

Isole Falkland e dipendenze
(Georgia del Sud e isole
Sandwich del Sud)

25 luglio

1997

24 agosto

1997

Jersey

25 luglio

1997

24 agosto

1997

Montserrat

25 luglio

1997

24 agosto

1997

Pitcairn, Isole (Ducie,
Oeno, Henderson e Pitcairn)

25 luglio

1997

24 agosto

1997

Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)

25 luglio

1997

24 agosto

1997

Territorio Britannico
dell’Oceano Indiano

25 luglio

1997

24 agosto

1997

TerritorioAntartico Britannico

25 luglio

1997

24 agosto

1997

Turks e Caicos, Isole

25 luglio

1997

24 agosto

1997

Vergini Britanniche, Isole

25 luglio

1997

24 agosto

1997

Romania

17 dicembre

1996 A

16 gennaio

1997

Ruanda

18 maggio

2023

17 giugno

2023

Russia*

12 marzo

1997 A

11 aprile

1997

Salomone, Isole

23 giugno

1997

23 luglio

1997

Samoa

14 agosto

1995

28 luglio

1996

Seicelle

15 dicembre

1994

28 luglio

1996

Senegal

25 luglio

1995

28 luglio

1996

Serbia

28 luglio

1995

28 luglio

1996

Sierra Leone

12 dicembre

1994

28 luglio

1996

Singapore

17 novembre

1994

28 luglio

1996

Slovacchia

8 maggio

1996

28 luglio

1996

Slovenia

16 giugno

1995

28 luglio

1996

Spagna

15 gennaio

1997

14 febbraio

1997

Sri Lanka

28 luglio

1995

28 luglio

1996

Sudafrica

23 dicembre

1997

22 gennaio

1998

Suriname

9 luglio

1998

8 agosto

1998

Svezia

25 giugno

1996

28 luglio

1996

Svizzera

1° maggio

2009

31 maggio

2009

Tanzania

25 giugno

1998

25 luglio

1998

Thailandia

15 maggio

2011 A

14 giugno

2011

Timor Est

8 gennaio

2013

7 febbraio

2013

Togo

28 luglio

1995

28 luglio

1996

Tonga

2 agosto

1995

28 luglio

1996

Trinidad e Tobago

28 luglio

1995

28 luglio

1996

Tunisia

24 maggio

2002

23 giugno

2002

Tuvalu

9 dicembre

2002

8 gennaio

2003

Ucraina*

26 luglio

1999

25 agosto

1999

Uganda

28 luglio

1995

28 luglio

1996

Ungheria

5 febbraio

2002 A

7 marzo

2002

Unione europea

1° aprile

1998

1° maggio

1998

Uruguay

7 agosto

2007

6 settembre

2007

Vanuatu

10 agosto

1999

9 settembre

1999

Vietnam

27 aprile

2006 A

26 maggio

2006

Yemen

13 ottobre

2014 A

12 novembre

2014

Zambia

28 luglio

1995

28 luglio

1996

Zimbabwe

28 luglio

1995

28 luglio

1996

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): http://treaties.un.org > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Per il Regno Unito in Europa.