Gli Stati contraenti del presente Accordo si impegnano ad attuare la Parte XI conformemente al presente Accordo.
L’allegato è parte integrante del presente Accordo.
0.747.305.151
RU 2009 3411; FF 2008 3487
Traduzione
Concluso a New York il 28 luglio 1994
Approvato dall’Assemblea federale il 19 dicembre 20081
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 1° maggio 2009
Entrato in vigore per la Svizzera il 31 maggio 2009
(Stato 6 luglio 2023)
Gli Stati contraenti del presente Accordo,
riconoscendo l’importante contributo della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 2 (d’ora in poi «la Convenzione») al mantenimento della pace, alla giustizia e al progresso di tutti i popoli del mondo;
confermando che i fondi marini e oceanici e il loro sottosuolo oltre i limiti della giurisdizione statale (d’ora in poi «l’Area»), come anche le risorse dell’Area sono patrimonio comune dell’umanità;
consapevoli dell’importanza della Convenzione per quanto riguarda la protezione e la preservazione dell’ambiente marino e del crescente interesse per l’ambiente mondiale;
considerato il rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite sui risultati delle consultazioni informali tra gli Stati che hanno avuto luogo dal 1990 al 1994 in merito a questioni insolute relative alla Parte XI e a disposizioni collegate della Convenzione (qui appresso «Parte XI»);
tenendo conto dei cambiamenti politici ed economici compresi gli approcci rivolti al mercato che influiscono sull’attuazione della Parte XI;
desiderando agevolare la partecipazione universale alla Convenzione;
ritenendo che un accordo in merito all’attuazione della Parte XI sarebbe il modo migliore di raggiungere questo obiettivo;
hanno convenuto quanto segue:
Gli Stati contraenti del presente Accordo si impegnano ad attuare la Parte XI conformemente al presente Accordo.
L’allegato è parte integrante del presente Accordo.
Le disposizioni del presente Accordo e della Parte XI sono interpretate e applicate insieme come se si trattasse di un unico strumento. Nel caso di discordanza tra il presente Accordo e la Parte XI prevalgono le disposizioni del presente Accordo.
Gli articoli da 309 a 319 della Convenzione si applicano al presente Accordo così come si applicano alla Convenzione.
Il presente Accordo è aperto alla firma presso la sede delle Nazioni Unite da parte degli Stati e dei soggetti di cui all’articolo 305 numero 1 lettere a), c), d), e) ed f) della Convenzione per 12 mesi a partire dalla data della sua adozione.
In seguito all’adozione del presente Accordo, qualsiasi strumento di ratifica o conferma formale o adesione alla Convenzione rappresenterà nello stesso tempo il consenso ad essere obbligati dal presente Accordo.
Nessuno Stato od altro soggetto può consentire ad essere obbligato dal presente Accordo se non ha già consentito o non consente contemporaneamente ad essere obbligato dalla Convenzione.
Gli Stati o i soggetti di cui all’articolo 3 possono consentire ad essere obbligati dal presente Accordo mediante:
La conferma formale da parte dei soggetti di cui all’articolo 305 numero 1 lettera f) della Convenzione avverrà conformemente all’allegato IX della Convenzione.
Gli strumenti di ratifica, conferma formale o adesione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Gli Stati o i soggetti che abbiano depositato uno strumento di ratifica, conferma formale o adesione relativo alla Convenzione prima della data di adozione del presente Accordo e che abbiano firmato il presente Accordo conformemente all’articolo 4 numero 3 lettera c), si riterrà che abbiano consentito ad essere obbligati dal presente Accordo 12 mesi dopo la data della sua adozione, a meno che tali Stati o soggetti non notifichino per scritto al depositario prima di quella data che non stanno utilizzando la procedura semplificata disposta nel presente articolo.
Nel caso che venisse fatta tale notifica, il consenso ad essere obbligati dal presente Accordo è determinato conformemente all’articolo 4 numero 3 lettera b).
Il presente Accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la data in cui 40 Stati hanno consentito ad obbligarsi, conformemente agli articoli 4 e 5, sempre che tra questi Stati siano compresi almeno sette degli Stati di cui al numero 1 lettera a) della risoluzione II della terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare (d’ora in poi «risoluzione II»), dei quali almeno cinque devono essere Stati industrializzati. Se tali condizioni per l’entrata in vigore vengono soddisfatte prima del 16 novembre 1994, il presente Accordo entrerà in vigore il 16 novembre 1994.
Per ogni Stato o soggetto che consente ad essere obbligato dal presente Accordo dopo che sono state soddisfatte le condizioni disposte dal numero 1, il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui tale Stato o soggetto avranno manifestato il loro consenso ad essere obbligati.
Se il 16 novembre 1994 il presente Accordo non è entrato in vigore, esso sarà applicato in via provvisoria in attesa della sua entrata in vigore dagli:
Tutti tali Stati e soggetti applicano il presente Accordo in via provvisoria conformemente alle loro leggi e regolamenti nazionali o interni, a partire dal 16 novembre 1994 o dalla data della firma, della notifica del consenso o della adesione, se successiva.
L’applicazione provvisoria terminerà alla data dell’entrata in vigore del presente Accordo. In ogni caso, l’applicazione provvisoria terminerà il 16 novembre 1998 se a quella data non sarà stata soddisfatta la condizione di cui all’articolo 6 numero 1, che richiede il consenso ad essere obbligati dal presente Accordo di almeno sette degli Stati di cui al numero 1 lettera a) della risoluzione II (dei quali almeno cinque devono essere Stati industrializzati).
Ai fini del presente Accordo, «Stati contraenti» significa Stati che hanno consentito ad essere obbligati dal presente Accordo e per i quali esso è in vigore.
Il presente Accordo si applica, mutatis mutandis , ai soggetti di cui all’articolo 305 numero 1 lettere c), d), e) ed f) della Convenzione, che diventano parti del presente Accordo conformemente alle condizioni che li riguardano e nei limiti in cui «Stati contraenti» si riferisce a tali soggetti.
Il Segretario generale delle Nazioni Unite è il depositario del presente Accordo.
L’originale del presente Accordo, i cui testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
In fede di che, i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a New York, il ventotto luglio millenovecentonovantaquattro.
(Seguono le firme)
1. L’Autorità internazionale dei fondi marini (d’ora in poi «l’Autorità») è l’organizzazione mediante la quale gli Stati contraenti della Convenzione, conformemente al regime dell’Area disposto nella Parte XI e nel presente Accordo, organizzano e controllano le attività nell’Area, in special modo allo scopo di amministrare le risorse dell’Area. I poteri e le funzioni dell’Autorità sono quelli espressamente a essa conferiti dalla Convenzione. L’Autorità ha quei poteri sussidiari compatibili con la Convenzione che sono impliciti o necessari per l’esercizio dei poteri e delle funzioni che riguardano le attività nell’Area.
2. Allo scopo di minimizzare i costi per gli Stati contraenti, tutti gli organi ed enti sussidiari che vengono istituiti in base alla Convenzione e al presente Accordo devono avere un buon rapporto costi/benefici. Questo principio si applica anche alla frequenza, durata e programmazione delle riunioni.
3. L’istituzione ed il funzionamento degli organi e degli organi sussidiari dell’Autorità si basano su di un approccio evolutivo, tenendo conto delle necessità funzionali degli organi e degli organi sussidiari interessati, affinché essi possano effettivamente adempiere ai propri obblighi ai vari stadi dello sviluppo delle attività nell’Area.
4. Le prime funzioni dell’Autorità in seguito all’entrata in vigore della Convenzione sono svolte dall’Assemblea, dal Consiglio, dal Segretariato, dalla Commissione giuridica e tecnica e dal Comitato finanziario. Le funzioni della Commissione di pianificazione economica sono svolte dalla Commissione giuridica e tecnica fino a quando il Consiglio non decida altrimenti o fino all’approvazione del primo piano di lavoro di sfruttamento.
5. Tra l’entrata in vigore della Convenzione e l’approvazione del primo piano di lavoro di sfruttamento, l’Autorità si concentra su:
7. Le domande di approvazione dei piani di lavoro sono accompagnate da una valutazione dei potenziali impatti ambientali delle attività proposte e dalla descrizione di un programma di studi oceanografici e ambientali di base, conformemente alle norme, regolamenti e procedure adottati dall’Autorità.
8. Le domande di approvazione dei piani di lavoro di esplorazione, sottoposte al numero 6 lettera a) punti i) e ii) sono valutate secondo le procedure disposte nella sezione 3 numero 11 del presente allegato.
9. I piani di lavoro di esplorazione sono approvati per un periodo di 15 anni. Alla scadenza di un piano di lavoro di esplorazione, il contraente presenta domanda per un piano di lavoro di sfruttamento, a meno che non l’abbia già presentata o non abbia ottenuto una proroga del piano di lavoro di esplorazione. I contraenti possono presentare domanda per tali proroghe per periodi non più lunghi di cinque anni ciascuno. Tali proroghe sono approvate se il contraente ha tentato in buona fede di attenersi alle disposizioni del piano di lavoro, ma per ragioni che sfuggono al suo controllo non ha potuto completare il lavoro preparatorio necessario per passare alla fase di sfruttamento oppure se le prevalenti circostanze economiche non giustificano il passaggio alla fase di sfruttamento.
10. La designazione di un’area riservata all’Autorità, conformemente all’allegato III, articolo 8 della Convenzione, avviene in concomitanza con l’approvazione di una domanda di piano di lavoro di esplorazione o con l’approvazione di una domanda per un piano di lavoro di esplorazione e sfruttamento.
11. Nonostante le disposizioni del numero 9, un piano di lavoro di esplorazione già approvato, sotto il patrocinio di almeno uno Stato che applica in via provvisoria il presente Accordo, non è più valido se tale Stato cessa di applicare il presente Accordo in via provvisoria e non è diventato né un membro in via provvisoria conformemente al numero 12 né uno Stato contraente.
12. All’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati e i soggetti di cui all’articolo 3 del presente Accordo che lo hanno applicato in via provvisoria conformemente all’articolo 7 e per i quali esso non è in vigore possono continuare a essere membri dell’Autorità in via provvisoria in attesa della sua entrata in vigore nei confronti di tali Stati e soggetti, conformemente a quanto segue:
13. Il riferimento, nell’allegato III, articolo 10 della Convenzione, alla condotta che non è stata soddisfacente viene interpretato nel senso che il contraente non ha agito conformemente alle disposizioni del piano di lavoro approvato, nonostante uno o più avvisi scritti dell’Autorità al contraente che gli ingiungevano di applicare il piano.
14. L’Autorità ha il suo bilancio. Le spese amministrative dell’Autorità sono coperte dal bilancio delle Nazioni Unite, in seguito ad una decisione dell’Assemblea generale, fino alla fine dell’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Accordo. Da allora in poi le spese amministrative dell’Autorità sono coperte dai contributi stabiliti a carico dei suoi membri, inclusi tutti i membri provvisori, conformemente agli articoli 171 lettera a) e 173 della Convenzione e al presente Accordo, fino al momento in cui l’Autorità non abbia da altre fonti fondi sufficienti a coprire tali spese. L’Autorità non esercita il potere di prendere in prestito fondi per finanziare il suo bilancio amministrativo, potere previsto dall’articolo 174 numero 1 della Convenzione.
15. L’Autorità elabora e adotta, conformemente all’articolo 162 numero 2 lettera o) punto ii) della Convenzione, norme, regolamenti e procedure basati sui principi contenuti nelle sezioni 2, 5, 6, 7 e 8 del presente allegato e tutte le altre norme, regolamenti e procedure necessari a facilitare l’approvazione dei piani di lavoro di esplorazione o sfruttamento, conformemente a quanto segue:
16. I progetti di norme, regolamenti e procedure e tutte le raccomandazioni che si riferiscono alle disposizioni della Parte XI, contenuti nei rapporti e nelle raccomandazioni della Commissione Preparatoria, sono presi in considerazione dall’Autorità nell’adozione di norme, regolamenti e procedure conformemente alla Parte XI e al presente Accordo.
17. Le disposizioni rilevanti della Parte XI, sezione 4 della Convenzione sono interpretate e applicate conformemente al presente Accordo.
1. Il Segretariato dell’Autorità svolge le funzioni dell’Impresa finché essa non comincia a operare indipendentemente dal Segretariato. Il Segretario generale dell’Autorità nomina tra il personale dell’Autorità un Direttore generale provvisorio per sovrintendere allo svolgimento di queste funzioni da parte del Segretariato. Si tratta di funzioni di:
2. L’Impresa conduce le sue iniziali operazioni minerarie nei fondali per mezzo di azioni in compartecipazione. Al momento dell’approvazione di un piano di lavoro di sfruttamento presentato da un soggetto diverso dall’Impresa, o quando il Consiglio riceve una domanda per un’azione in compartecipazione con l’Impresa, il Consiglio si occupa della questione del funzionamento dell’Impresa indipendentemente dal Segretariato dell’Autorità. Se le azioni in compartecipazione con l’Impresa sono informate a sani principi commerciali, il Consiglio emana una direttiva, ai sensi dell’articolo 170 numero 2, della Convenzione, disponendo tale funzionamento indipendente.
3. Gli obblighi degli Stati contraenti di finanziare un sito minerario dell’Impresa previsti nell’allegato IV, articolo 11 numero 3, della Convenzione non si applicano e gli Stati contraenti non hanno alcun obbligo di finanziare alcuna delle operazioni in alcuno dei siti minerari dell’Impresa o nel quadro delle sue azioni in compartecipazione.
4. Gli obblighi applicabili ai contraenti si applicano all’Impresa. Nonostante le disposizioni dell’articolo 153 numero 3 e l’allegato III, articolo 3 numero 5, della Convenzione, un piano di lavoro dell’Impresa al momento della sua approvazione assume la forma di un contratto concluso tra l’Autorità e l’Impresa.
5. Un contraente che abbia attribuito all’Autorità un’area specifica quale area riservata, ha il diritto di priorità per concludere con l’Impresa un accordo di azione in compartecipazione per l’esplorazione e lo sfruttamento di quell’area. Se l’Impresa non presenta una domanda per un piano di lavoro relativo alle attività in tale area riservata entro 15 anni dall’inizio del suo funzionamento in modo indipendente dal Segretariato dell’Autorità, o entro 15 anni dalla data in cui quell’area è stata riservata all’Autorità, valendo tra i due termini l’ultimo, il contraente che ha attribuito l’area ha il diritto di presentare domanda per un piano di lavoro in quell’area, sempre che offra in buona fede di includere l’Impresa come socia nel quadro di un’azione in compartecipazione.
6. L’articolo 170 numero 4, l’allegato IV e le altre disposizioni della Convenzione che riguardano l’Impresa sono interpretate e applicate conformemente alla presente sezione.
1. Le politiche generali dell’Autorità sono decise dall’Assemblea di concerto con il Consiglio.
2. Come regola generale, le decisioni negli organi dell’Autorità dovrebbero essere adottate per consenso.
3. Se si è in ogni modo tentato di raggiungere una decisione per consenso, le decisioni messe ai voti nell’Assemblea su questioni di procedura sono adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti e le decisioni su questioni sostanziali sono adottate a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti, come disposto dall’articolo 159 numero 8 della Convenzione.
4. Le decisioni dell’Assemblea su tutte le questioni per le quali è competente anche il Consiglio o su tutte le questioni amministrative, di bilancio o finanziarie, si basano sulle raccomandazioni del Consiglio. Se l’Assemblea non accetta la raccomandazione del Consiglio in merito a una qualsiasi questione, essa rimanda la questione al Consiglio per un’ulteriore esame. Il Consiglio riesamina la questione alla luce dei pareri espressi dall’Assemblea.
5. Se si è in ogni modo tentato di raggiungere una decisione per consenso, le decisioni messe ai voti nel Consiglio su questioni di procedura sono adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti e le decisioni su questioni sostanziali, tranne quando la Convenzione dispone che il Consiglio debba decidere per consenso, sono adottate a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, sempre che a tali decisioni non si opponga la maggioranza in una qualsiasi delle camere di cui al numero 9. Nell’adottare le decisioni il Consiglio tenta di promuovere gli interessi di tutti i membri dell’Autorità.
6. Il Consiglio può rimandare l’adozione di una decisione allo scopo di agevolare ulteriori negoziati se sembra che non si sia tentato in ogni modo di raggiungere il consenso sulla questione.
7. Le decisioni che presentano implicazioni finanziarie o di bilancio adottate dall’Assemblea o dal Consiglio si basano sulle raccomandazioni del Comitato finanziario.
8. Le disposizioni dell’articolo 161 numero 8 lettere b) e c) della Convenzione non sono applicabili.
10. Ciascuno dei gruppi di Stati di cui al numero 15 lettere da a) a d) è rappresentato nel Consiglio dai membri nominati da quel gruppo. Ciascun gruppo nomina soltanto tanti candidati quanti sono i seggi che devono essere occupati da quel gruppo. Se il numero di candidati potenziali in ciascuno dei gruppi di cui al numero 15 lettere da a) ad e) supera il numero di seggi disponibile in ciascuno dei rispettivi gruppi, come regola generale si applica il principio di rotazione. Gli Stati membri di ciascuno di tali gruppi decidono in che modo tale principio trova applicazione in quei gruppi.
12. Se sorge una controversia relativamente alla disapprovazione di un piano di lavoro, tale controversia è sottoposta alle procedure di risoluzione delle controversie previste nella Convenzione.
13. Le decisioni adottate con votazione dalla Commissione giuridica e tecnica sono adottate a maggioranza dei membri presenti e votanti.
14. La Parte XI sezione 4, sottosezioni B e C della Convenzione sono interpretate e applicate conformemente alla presente sezione.
15. Il Consiglio è composto da 36 membri dell’Autorità eletti dall’Assemblea nell’ordine seguente:
16. Le disposizioni dell’articolo 161 numero 1, della Convenzione non si applicano.
Le disposizioni relative alla Conferenza di revisione di cui all’articolo 155 numeri 1, 3 e 4 della Convenzione non sono applicabili. Nonostante le disposizioni dell’articolo 314 numero 2, della Convenzione, l’Assemblea, su raccomandazione del Consiglio, può intraprendere in qualsiasi momento una revisione delle questioni di cui all’articolo 155 numero 1, della Convenzione. Gli emendamenti relativi al presente Accordo e alla Parte XI sono sottoposti alle procedure contenute negli articoli 314, 315, e 316 della Convenzione, a condizione che siano mantenuti i principi, il regime e gli altri termini di cui all’articolo 155 numero 2, della Convenzione e non vengano pregiudicati i diritti cui si riferisce il numero 5 di tale articolo.
1. In aggiunta alle disposizioni dell’articolo 144 della Convenzione, il trasferimento della tecnologia, ai fini della Parte XI, è disciplinato dai seguenti principi:
2. Le disposizioni dell’allegato III, articolo 5 della Convenzione non si applicano.
1. La politica della produzione dell’Autorità si basa sui seguenti principi:
2. I principi contenuti nel numero 1 non pregiudicano i diritti e gli obblighi di cui agli accordi indicati nel numero 1 lettera b), così come i relativi accordi di libero commercio e di unione doganale nelle relazioni tra gli Stati contraenti che sono parti di tali accordi.
3. L’accettazione da parte di un contraente di sussidi diversi da quelli che possono essere autorizzati dagli accordi di cui al numero 1 lettera b), comporta una violazione delle clausole fondamentali del contratto che costituisce un piano di lavoro per lo svolgimento delle attività nell’Area.
4. Ogni Stato contraente che abbia ragione di ritenere che vi sia stata una violazione delle condizioni di cui ai numeri 1, lettre da b) a d) o 3, può ricorrere alle procedure di risoluzione delle controversie conformemente al numero 1 lettera f) o g).
5. Uno Stato contraente può in qualsiasi momento portare all’attenzione del Consiglio attività che dal suo punto di vista sono incompatibili con i requisiti di cui al numero 1, lettere da b) a d).
6. L’Autorità sviluppa norme, regolamenti e procedure per assicurare l’attuazione delle disposizioni della presente sezione. Ciò comprende anche le norme, i regolamenti e le procedure pertinenti che disciplinano l’approvazione dei piani di lavoro.
7. Le disposizioni dell’articolo 151, numeri da 1 a 7 e 9, dell’articolo 162 numero 2 lettera q), dell’articolo 165 numero 2 lettera n), e dell’allegato III, articolo 6 numero 5, ed articolo 7, della Convenzione non sono applicabili.
1. La politica dell’Autorità di assistere i Paesi in via di sviluppo che subiscano dei pesanti effetti negativi sulla loro economia o sulle loro entrate dovute all’esportazione, derivanti dalla riduzione del prezzo di un minerale che figura tra quelli estratti dall’area, o del volume delle esportazioni di quel minerale, nell’ambito in cui tali riduzioni siano causate da attività condotte nell’Area, si basa sui seguenti principi:
2. L’articolo 151 numero 10, della Convenzione è attuato attraverso le misure di assistenza economica di cui al numero 1. L’articolo 160 numero 2 lettera 1), l’articolo 162 numero 2 lettera n), l’articolo 164 numero 2 lettera d), l’articolo 171 lettera f) e l’articolo 173 numero 2 lettera c) della Convenzione sono interpretati di conseguenza.
1. I seguenti principi forniscono la base per la formulazione di norme, regolamenti e procedure per le clausole finanziarie del contratto:
2. Le disposizioni dell’allegato III, articolo 13, numeri da 3 a 10 della Convenzione non sono applicabili.
3. Con riferimento all’attuazione dell’allegato III, articolo 13 numero 2 della Convenzione, l’imposta dovuta per l’esame delle domande per l’approvazione di un piano di lavoro limitato ad una sola fase, o la fase dell’esplorazione o quella dello sfruttamento, ammonta a 250 000 dollari statunitensi.
1. E’istituito un Comitato finanziario. Il Comitato è composto da 15 membri con opportune qualifiche in materia finanziaria. Gli Stati contraenti nominano candidati del più alto livello di competenza ed integrità.
2. Il Comitato finanziario non può comprendere più di un membro avente la nazionalità dello stesso Stato contraente.
3. I membri del Comitato finanziario sono eletti dall’Assemblea e particolare rilevanza è data alla necessità di una equa distribuzione geografica ed alla rappresentanza di interessi particolari. Ogni gruppo di Stati di cui alla sezione 3 numero 15 lettere a), b), c) e d) del presente allegato è rappresentato nel Comitato finanziario da almeno un membro. Fino a quando l’Autorità non avrà risorse sufficienti, diverse dai contributi stabiliti, per coprire le sue spese amministrative, la partecipazione al Comitato includerà i rappresentanti dei cinque maggiori contribuenti al bilancio amministrativo dell’Autorità. Successivamente, l’elezione di uno dei membri di ogni gruppo avverrà sulla base della nomina da parte dei membri del rispettivo gruppo, senza alcun pregiudizio alla possibilità che altri membri siano eletti dallo stesso gruppo.
4. I membri del Comitato finanziario durano in carica per un periodo di cinque anni. Essi sono rieleggibili per un ulteriore analogo periodo.
5. In caso di morte, incapacità o dimissioni di un membro del Comitato finanziario prima della scadenza del mandato, l’Assemblea elegge per il restante periodo un membro della stessa regione geografica o dello stesso gruppo di Stati.
6. I membri del Comitato finanziario non devono avere alcun interesse economico in alcuna attività connessa con quei settori rispetto ai quali il Comitato è competente ad emettere raccomandazioni. Essi non devono far conoscere, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, alcuna informazione confidenziale di cui siano venuti a conoscenza in ragione dei loro incarichi per l’Autorità.
7. Le decisioni dell’Assemblea e del Consiglio nelle seguenti questioni tengono conto delle raccomandazioni del Comitato finanziario:
8. Le decisioni del Comitato finanziario su questioni di procedura sono adottate a maggioranza dei membri presenti e votanti. Le decisioni su questioni sostanziali sono adottate per consenso.
9. Si ritiene che il requisito di cui all’articolo 162 numero 2 lettera y) della Convenzione, che contempla l’istituzione di un organo sussidiario che si occupi delle questioni finanziarie, sia soddisfatto dall’istituzione del Comitato finanziario conformemente a questa sezione.
0.747.305.151
Campo d’applicazione il 6 luglio 20233
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
Albania | 23 giugno | 2003 | 23 luglio | 2003 |
Algeria | 11 giugno | 1996 | 28 luglio | 1996 |
Angola | 7 settembre | 2010 A | 7 ottobre | 2010 |
Antigua e Barbuda | 3 maggio | 2016 A | 2 giugno | 2016 |
Arabia Saudita | 24 aprile | 1996 | 28 luglio | 1996 |
Argentina | 1° dicembre | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Armenia | 9 dicembre | 2002 A | 8 gennaio | 2003 |
Australia | 5 ottobre | 1994 | 28 luglio | 1996 |
Austria* | 14 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Azerbaigian | 16 giugno | 2016 A | 16 luglio | 2016 |
Bahamas | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Bangladesh | 27 luglio | 2001 A | 26 agosto | 2001 |
Barbados | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Belgio* | 13 novembre | 1998 | 13 dicembre | 1998 |
Belize | 21 ottobre | 1994 | 28 luglio | 1996 |
Benin | 16 ottobre | 1997 | 15 novembre | 1997 |
Bielorussia | 30 agosto | 2006 A | 29 settembre | 2006 |
Bolivia | 28 aprile | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Bosnia ed Erzegovina | 26 maggio | 2021 A | 25 giugno | 2021 |
Botswana | 31 gennaio | 2005 A | 2 marzo | 2005 |
Brasile | 25 ottobre | 2007 | 24 novembre | 2007 |
Brunei | 5 novembre | 1996 | 5 dicembre | 1996 |
Bulgaria | 15 maggio | 1996 A | 28 luglio | 1996 |
Burkina Faso | 25 gennaio | 2005 | 24 febbraio | 2005 |
Camerun | 28 agosto | 2002 | 27 settembre | 2002 |
Canada* | 7 novembre | 2003 | 7 dicembre | 2003 |
Capo Verde | 23 aprile | 2008 | 23 maggio | 2008 |
Ceca, Repubblica | 21 giugno | 1996 | 28 luglio | 1996 |
Ciad | 14 agosto | 2009 | 13 settembre | 2009 |
Cile | 25 agosto | 1997 A | 24 settembre | 1997 |
Cina | 7 giugno | 1996 | 28 luglio | 1996 |
Cipro | 27 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Congo (Brazzaville) | 9 luglio | 2008 | 8 agosto | 2008 |
Corea (Sud) | 29 gennaio | 1996 | 28 luglio | 1996 |
Costa Rica | 20 settembre | 2001 A | 20 ottobre | 2001 |
Côte d’Ivoire | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Croazia | 5 aprile | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Cuba | 17 ottobre | 2002 A | 16 novembre | 2002 |
Danimarca | 16 novembre | 2004 | 16 dicembre | 2004 |
Dominicana, Repubblica | 10 luglio | 2009 | 10 agosto | 2008 |
Ecuador | 24 settembre | 2012 | 24 ottobre | 2012 |
Estonia | 26 agosto | 2005 A | 25 settembre | 2005 |
Eswatini | 24 settembre | 2012 | 24 ottobre | 2012 |
Figi | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Filippine | 23 luglio | 1997 | 22 agosto | 1997 |
Finlandia | 21 giugno | 1996 | 28 luglio | 1996 |
Francia | 11 aprile | 1996 | 28 luglio | 1996 |
Gabon | 11 marzo | 1998 | 10 aprile | 1998 |
Georgia | 21 marzo | 1996 | 28 luglio | 1996 |
Germania | 14 ottobre | 1994 | 28 luglio | 1996 |
Ghana | 23 settembre | 2016 A | 23 ottobre | 2016 |
Giamaica | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Giappone | 20 giugno | 1996 | 28 luglio | 1996 |
Giordania | 27 novembre | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Grecia | 21 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Grenada | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Guatemala | 11 febbraio | 1997 | 13 marzo | 1997 |
Guinea | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Guinea equatoriale | 21 luglio | 1997 | 20 agosto | 1997 |
Guyana | 25 settembre | 2008 A | 25 ottobre | 2008 |
Haiti | 31 luglio | 1996 A | 30 agosto | 1996 |
Honduras | 28 luglio | 2003 A | 27 agosto | 2003 |
India | 29 giugno | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Indonesia | 2 giugno | 2000 | 2 luglio | 2000 |
Irlanda | 21 giugno | 1996 | 28 luglio | 1996 |
Islanda | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Isole Cook | 15 febbraio | 1995 A | 28 luglio | 1996 |
Italia | 13 gennaio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Kenya | 29 luglio | 1994 | 28 luglio | 1996 |
Kiribati | 24 febbraio | 2003 | 26 marzo | 2003 |
Kuwait | 2 agosto | 2002 A | 1° settembre | 2002 |
Laos | 5 giugno | 1998 | 5 luglio | 1998 |
Lesotho | 31 maggio | 2007 | 30 giugno | 2007 |
Lettonia | 23 dicembre | 2004 A | 22 gennaio | 2005 |
Libano | 5 gennaio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Liberia | 25 settembre | 2008 | 25 ottobre | 2008 |
Lituania | 12 novembre | 2003 A | 12 dicembre | 2003 |
Lussemburgo | 5 ottobre | 2000 | 4 novembre | 2000 |
Macedonia del Nord | 19 agosto | 1994 | 28 luglio | 1996 |
Madagascar | 22 agosto | 2001 | 21 settembre | 2001 |
Malawi | 28 settembre | 2010 | 28 ottobre | 2010 |
Maldive | 7 settembre | 2000 | 7 ottobre | 2000 |
Malesia | 14 ottobre | 1996 | 13 novembre | 1996 |
Malta | 26 giugno | 1996 | 26 luglio | 1996 |
Marocco | 31 maggio | 2007 | 30 giugno | 2007 |
Mauritania | 17 luglio | 1996 | 16 agosto | 1996 |
Maurizio* | 4 novembre | 1994 | 28 luglio | 1996 |
Messico | 10 aprile | 2003 A | 10 maggio | 2003 |
Micronesia | 6 settembre | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Moldova | 6 febbraio | 2007 | 8 marzo | 2007 |
Monaco | 20 marzo | 1996 | 28 luglio | 1996 |
Mongolia | 13 agosto | 1996 | 12 settembre | 1996 |
Montenegro | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
Mozambico | 13 marzo | 1997 A | 12 aprile | 1997 |
Myanmar | 21 maggio | 1996 A | 28 luglio | 1996 |
Namibia | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Nauru | 23 gennaio | 1996 | 28 luglio | 1996 |
Nepal | 2 novembre | 1998 | 2 dicembre | 1998 |
Nicaragua | 3 maggio | 2000 | 2 giugno | 2000 |
Niger | 7 agosto | 2013 | 6 settembre | 2013 |
Nigeria | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Niue | 11 ottobre | 2006 | 10 novembre | 2006 |
Norvegia | 24 giugno | 1996 A | 28 luglio | 1996 |
Nuova Zelanda | 19 luglio | 1996 | 18 agosto | 1996 |
Oman | 26 febbraio | 1997 A | 28 marzo | 1997 |
Paesi Bassi a | 28 giugno | 1996 | 28 luglio | 1996 |
Aruba | 23 luglio | 2014 | 23 luglio | 2014 |
Curaçao | 13 febbraio | 2009 | 13 febbraio | 2009 |
Parte caraibica | 13 febbraio | 2009 | 13 febbraio | 2009 |
Sint Maarten | 13 febbraio | 2009 | 13 febbraio | 2009 |
Pakistan | 26 febbraio | 1997 | 28 marzo | 1997 |
Palestina | 2 gennaio | 2015 | 1° febbraio | 2015 |
Panama | 1° luglio | 1996 A | 31 luglio | 1996 |
Papua Nuova Guinea | 14 gennaio | 1997 | 13 febbraio | 1997 |
Paraguay | 10 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Polonia | 13 novembre | 1998 | 13 dicembre | 1998 |
Portogallo | 3 novembre | 1997 | 3 dicembre | 1997 |
Qatar | 9 dicembre | 2002 | 8 gennaio | 2003 |
Regno Unito | 25 luglio | 1997 | 24 agosto | 1997 |
Anguilla | 25 luglio | 1997 | 24 agosto | 1997 |
Bermuda | 25 luglio | 1997 | 24 agosto | 1997 |
Caimane, Isole | 25 luglio | 1997 | 24 agosto | 1997 |
Gibilterra | 25 luglio | 1997 | 24 agosto | 1997 |
Guernesey | 25 luglio | 1997 | 24 agosto | 1997 |
Isole Falkland e dipendenze | 25 luglio | 1997 | 24 agosto | 1997 |
Jersey | 25 luglio | 1997 | 24 agosto | 1997 |
Montserrat | 25 luglio | 1997 | 24 agosto | 1997 |
Pitcairn, Isole (Ducie, | 25 luglio | 1997 | 24 agosto | 1997 |
Sant’Elena e dipendenze | 25 luglio | 1997 | 24 agosto | 1997 |
Territorio Britannico | 25 luglio | 1997 | 24 agosto | 1997 |
TerritorioAntartico Britannico | 25 luglio | 1997 | 24 agosto | 1997 |
Turks e Caicos, Isole | 25 luglio | 1997 | 24 agosto | 1997 |
Vergini Britanniche, Isole | 25 luglio | 1997 | 24 agosto | 1997 |
Romania | 17 dicembre | 1996 A | 16 gennaio | 1997 |
Ruanda | 18 maggio | 2023 | 17 giugno | 2023 |
Russia* | 12 marzo | 1997 A | 11 aprile | 1997 |
Salomone, Isole | 23 giugno | 1997 | 23 luglio | 1997 |
Samoa | 14 agosto | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Seicelle | 15 dicembre | 1994 | 28 luglio | 1996 |
Senegal | 25 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Serbia | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Sierra Leone | 12 dicembre | 1994 | 28 luglio | 1996 |
Singapore | 17 novembre | 1994 | 28 luglio | 1996 |
Slovacchia | 8 maggio | 1996 | 28 luglio | 1996 |
Slovenia | 16 giugno | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Spagna | 15 gennaio | 1997 | 14 febbraio | 1997 |
Sri Lanka | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Sudafrica | 23 dicembre | 1997 | 22 gennaio | 1998 |
Suriname | 9 luglio | 1998 | 8 agosto | 1998 |
Svezia | 25 giugno | 1996 | 28 luglio | 1996 |
Svizzera | 1° maggio | 2009 | 31 maggio | 2009 |
Tanzania | 25 giugno | 1998 | 25 luglio | 1998 |
Thailandia | 15 maggio | 2011 A | 14 giugno | 2011 |
Timor Est | 8 gennaio | 2013 | 7 febbraio | 2013 |
Togo | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Tonga | 2 agosto | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Trinidad e Tobago | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Tunisia | 24 maggio | 2002 | 23 giugno | 2002 |
Tuvalu | 9 dicembre | 2002 | 8 gennaio | 2003 |
Ucraina* | 26 luglio | 1999 | 25 agosto | 1999 |
Uganda | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Ungheria | 5 febbraio | 2002 A | 7 marzo | 2002 |
Unione europea | 1° aprile | 1998 | 1° maggio | 1998 |
Uruguay | 7 agosto | 2007 | 6 settembre | 2007 |
Vanuatu | 10 agosto | 1999 | 9 settembre | 1999 |
Vietnam | 27 aprile | 2006 A | 26 maggio | 2006 |
Yemen | 13 ottobre | 2014 A | 12 novembre | 2014 |
Zambia | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
Zimbabwe | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
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