Gli scopi dell’Organizzazione sono:
- 1 l’istituzione di un sistema di collaborazione tra i governi nel campo della regolamentazione e degli usi governativi su le questioni tecniche di ogni genere relative alla navigazione commerciale internazionale e il promovimento e l’agevolazione della generalizzazione di norme il più possibile elevate per quanto concerne la sicurezza marittima, l’efficacia della navigazione, la prevenzione dell’inquinamento marino da navi e la lotta contro questo inquinamento, come anche l’esame delle questioni amministrative e giuridiche vincolate alle finalità di cui al presente articolo;
- il promovimento della rinuncia alle misure discriminanti e alle limitazioni non indispensabili, applicate dai Governi alla navigazione commerciale mondiale, allo scopo di mettere a disposizione del commercio mondiale, senza restrizione, i mezzi della navigazione marittima; l’aiuto e l’incoraggiamento da parte di un Governo intesi a sviluppare la marina mercantile nazionale e a salvaguardare la sicurezza non costituiscono per sé una discriminazione, eccetto che siano fondati su misure le quali mirino a limitare le libertà dei navigli di qualunque bandiera di partecipare al commercio internazionale;
- l’esame, giusta la Parte II, delle questioni concernenti le pratiche ristrettive sleali d’imprese di navigazione marittima;
- 2 l’esame di tutti i problemi concernenti la navigazione marittima e i suoi effetti sull’ambiente marino, che a essa potranno essere affidati da qualsiasi organo o da qualsiasi istituzione specializzata delle Nazioni Unite;
- lo scambio intergovernativo di informazioni sulle questioni studiate dall’Organizzazione.