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0.747.313.34

Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole concernenti la competenza penale in materia di urto fra navi e altri avvenimenti di navigazione Conchiusa a Bruxelles il 10 maggio 1952 Approvata dall’Assemblea federale il 17 marzo 1954 Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 28 maggio 1954 Entrata in vigore per la Svizzera il 20 novembre 1955

RU 1956 780; FF 1953 III pag. 781 ediz. franc., pag. 749 ediz. ted.

Traduzione

(Stato 20 giugno 2024)

Le Alte Parti contraenti,

riconosciuta l’utilità di stabilire di comune accordo alcune regole uniformi sulla competenza penale in materia di urto fra navi e di altri avvenimenti di navigazione, hanno risolto di conchiudere una convenzione a tale scopo e hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Per urto fra navi o per qualsiasi altro avvenimento di navigazione concernente una nave di mare, il quale implichi la responsabilità penale o disciplinare del capitano o di qualunque altra persona addetta al servizio della nave, nessun perseguimento può essere intentato se non davanti alle autorità giudiziarie o amministrative dello Stato di cui la nave batteva bandiera al momento dell’urto o dell’avvenimento di navigazione.

Art. 2

Per il caso previsto dall’articolo primo, non può essere ordinato sequestro o ritenzione, nemmeno per misure d’istruzione, se non dalle autorità dello Stato di cui la nave batteva bandiera.

Art. 3

Nessuna disposizione della presente convenzione impedisce che uno Stato, in caso di un urto fra navi o di altro avvenimento di navigazione, riconosca alle sue autorità la competenza di prendere provvedimenti circa i certificati di idoneità e le licenze da esso rilasciati o persegua i suoi cittadini per le infrazioni commesse quando trovavansi a bordo di una nave che batteva bandiera d’un altro Stato.

Art. 4

La presente convenzione non è applicabile agli urti fra navi o ad altri avvenimenti di navigazione che accadono nei porti, nelle rade o nelle acque interne. Le Alte Parti contraenti possono inoltre, al momento della firma, del deposito delle ratificazioni o della loro adesione, riservarsi il diritto di perseguire le infrazioni commesse nelle loro acque territoriali.

Art. 5

Le Alte Parti contraenti s’impegnano a sottoporre ad arbitrato tutte le controversie fra Stati cagionate dall’interpretazione o dall’applicazione della presente convenzione, senza pregiudizio degli obblighi delle Alte Parti contraenti che hanno convenuto di sottoporre le loro controversie alla Corte Internazionale di Giustizia.

Art. 6

La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla nona Conferenza diplomatica di diritto marittimo. Il processo verbale di firma sarà steso per cura del Ministero degli affari esteri del Belgio.

Art. 7

La presente convenzione sarà ratificata e gl’istrumenti di ratificazione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri del Belgio, che ne notificherà il deposito a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

Art. 8

a. La presente convenzione entrerà in vigore, per i due primi Stati che l’avranno ratificata, sei mesi dopo la data del deposito dell’istrumento della seconda ratificazione. b. La presente convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito del loro istrumento di ratificazione, per gli Stati firmatari che l’avranno ratificata dopo il deposito dell’istrumento della seconda ratificazione.

Art. 9

Ogni Stato non rappresentato alla nona Conferenza diplomatica di diritto marittimo può aderire alla presente convenzione. Le adesioni saranno notificate al Ministero degli affari esteri del Belgio che comunicherà, in via diplomatica, le notificazioni ricevute, a tutti gli Stati firmatari e aderenti. La convenzione entrerà in vigore, per lo Stato che ad essa avrà aderito, sei mesi dopo la data del ricevimento della notificazione, ma non prima della data dell’entrata in vigore prevista nell’articolo 8, lettera a.

Art. 10

Ciascuna Alta Parte contraente, trascorsi tre anni dalla data in cui per essa sarà entrata in vigore la presente convenzione, potrà chiedere la riunione di una conferenza incaricata di statuire su tutte le proposte di revisione della convenzione. Ciascuna Alta Parte contraente che desidera far uso di questa facoltà ne darà avviso al Governo belga il quale si incaricherà di convocare entro sei mesi la conferenza.

Art. 11

Ciascuna Alta Parte contraente, in ogni tempo dopo la data in cui per essa sarà entrata in vigore la presente convenzione, avrà il diritto di disdirla. La disdetta avrà tuttavia effetto soltanto un anno dopo che la relativa notificazione sarà pervenuta al Governo belga, il quale la comunicherà, in via diplomatica, alle altre Parti contraenti.

Art. 12

a. Ciascuna Alta Parte contraente, all’atto della ratificazione, dell’adesione o successivamente in qualsiasi tempo, può notificare per iscritto al Governo belga che la presente convenzione è applicabile ai territori o a qualcuno dei territori di cui essa, Alta Parte contraente, assicura le relazioni internazionali. La convenzione sarà applicabile a detti territori sei mesi dopo la data in cui la notificazione sarà pervenuta al Ministero degli affari esteri del Belgio, ma non prima della data dell’entrata in vigore della presente convenzione per detta Alta Parte contraente. b. Ciascuna Alta Parte contraente che avrà firmato una dichiarazione conformemente alla lettera a di questo articolo potrà in ogni tempo notificare al Ministero degli affari esteri del Belgio che la convenzione cessa d’essere applicata al territorio di cui si tratta. Questa disdetta avrà effetto dopo il termine di un anno previsto nell’articolo 11. c. Il Ministero degli affari esteri del Belgio comunicherà, in via diplomatica, a tutti gli Stati firmatari e aderenti, le notificazioni ricevute a norma del presente articolo. Fatto a Bruxelles, in un solo esemplare, il 10 maggio 1952, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno parimente fede.

(Seguono le firme)

Campo d’applicazione il 20 giugno 20241

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Antigua e Barbuda

12 maggio

1965 A

12 novembre

1968

Argentina*

19 aprile

1961 A

19 ottobre

1961

Bahamas

12 maggio

1965 A

12 novembre

1965

Belgio*

10 aprile

1961

10 ottobre

1961

Belize

21 settembre

1965 A

21 marzo

1966

Benin

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Burkina Faso

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Cambogia*

12 novembre

1956 A

12 maggio

1957

Camerun

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Ciad

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Cina

  1. Hong Kong a

10 giugno

1997

1° luglio

1997

  1. Macao* b

6 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

17 marzo

1994

17 settembre

1994

Comore

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Congo (Brazzaville)

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Congo (Kinshasa)

17 luglio

1967 A

17 gennaio

1968

Costa d’Avorio

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Costa Rica*

13 luglio

1955 A

13 gennaio

1956

Croazia

30 luglio

1992 S

8 ottobre

1991

Dominica

12 maggio

1965 A

12 novembre

1965

Egitto*

24 agosto

1955

24 febbraio

1956

Figi*

22 agosto

1972 S

10 ottobre

1970

Francia*

20 maggio

1955

20 novembre

1955

Territori francesi
d’oltremare, Togo, Camerun

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Gabon

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Germania*

6 ottobre

1972

6 aprile

1973

Gibuti

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Grecia

15 marzo

1965

15 settembre

1965

Grenada

12 maggio

1965 A

12 novembre

1965

Guinea

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Guyana

29 marzo

1963 A

29 settembre

1963

Haiti

17 settembre

1954 A

20 novembre

1955

Italia*

9 novembre

1979

9 maggio

1980

Kiribati

21 settembre

1965 A

21 marzo

1966

Libano

19 luglio

1975

19 gennaio

1976

Lussemburgo

18 febbraio

1991 A

18 agosto

1991

Madagascar

13 luglio

1965 S

26 giugno

1960

Mali

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Marocco

11 luglio

1990 A

11 gennaio

1991

Mauritania

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Maurizio

29 marzo

1963 A

29 settembre

1963

Myanmar

8 luglio

1953 A

20 novembre

1955

Niger

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Nigeria*

7 novembre

1963 A

7 maggio

1964

Paesi Bassi*

25 giugno

1971

25 dicembre

1971

  1. Aruba

23 dicembre

1985

1° gennaio

1986

  1. Curaçao

25 giugno

1971

25 dicembre

1971

  1. Parte caraibica (Bonaire,
    Sint Eustatius e Saba)

25 giugno

1971

25 dicembre

1971

  1. Sint Maarten

25 giugno

1971

25 dicembre

1971

Paraguay

22 novembre

1967 A

22 maggio

1968

Portogallo*

4 maggio

1957

4 novembre

1957

Regno Unito*

18 marzo

1959

18 settembre

1959

  1. Anguilla*

12 maggio

1965 A

12 novembre

1965

  1. Antigua e Barbuda*

12 maggio

1965 A

12 novembre

1965

  1. Bermuda*

30 maggio

1963 A

30 novembre

1963

  1. Gibilterra*

29 marzo

1963 A

29 settembre

1963

  1. Guernesey*

8 dicembre

1966 A

8 giugno

1967

  1. Isola di Man*

14 aprile

1993

14 ottobre

1993

  1. Isole Caimane*

12 maggio

1965 A

12 novembre

1965

  1. Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud)*

17 ottobre

1969 A

17 aprile

1970

  1. Isole Turche e Caicos*

21 settembre

1965 A

21 marzo

1966

  1. Isole Vergini britanniche*

29 maggio

1963 A

29 novembre

1963

  1. Montserrat*

12 maggio

1965 A

12 novembre

1965

  1. Sant'Elena*

12 maggio

1965 A

12 novembre

1965

Rep. Centrafricana

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Romania

28 novembre

1995 A

28 maggio

1996

Saint Kitts e Nevis

12 maggio

1965 A

12 novembre

1965

Saint Lucia

21 marzo

1990 S

22 febbraio

1979

Saint Vincent e Grenadine*

29 ottobre

2001 S

28 ottobre

1979

Salomone, Isole*

17 settembre

1981 S

7 luglio

1978

Santa Sede

10 agosto

1956

10 febbraio

1957

Senegal

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Serbia*

21 aprile

1956

21 ottobre

1956

Seychelles

29 marzo

1963 A

29 settembre

1963

Siria

10 luglio

1972 A

10 gennaio

1973

Slovenia

13 ottobre

1993 S

25 giugno

1991

Spagna*

8 dicembre

1953

20 novembre

1955

Suriname

25 giugno

1971

25 dicembre

1971

Svizzera

28 maggio

1954 A

20 novembre

1955

Togo

23 aprile

1958 A

23 ottobre

1958

Tonga*

13 giugno

1978 A

13 dicembre

1978

Tuvalu

21 settembre

1965 A

21 marzo

1966

Vietnam*

26 novembre

1955 A

26 maggio

1956

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Il testo in francese può essere consultato sul sito internet del Ministero degli affari esteri del Belgio: https://diplomatie.belgium.be/fr/traites/accords-dont-la-belgique-est-depositaire, o oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Dal 29 set. 1963 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.
    In virtù della dichiarazione cinese del 10 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
  1. Dal 23 set. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una
    dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao
    dal 20 dic. 1999.