Nella presente convenzione, le espressioni qui elencate sono usate con le comprensioni seguenti:
«Credito marittimo» significa: allegazione di un diritto o di un credito fondati su una di queste cause:
- danni provocati da una nave per urto o altrimenti,
- perdite di vite umane o lesioni corporali provocate da una nave o provenienti dall’esercizio di una nave,
- assistenza e salvataggio,
- contratti relativi all’uso o alla locazione di una nave per noleggio o altrimenti,
- contratti relativi al trasporto di merci per nave in virtù di un noleggio, di una polizza di carico o d’altro,
- perdite o avarie delle merci e dei bagagli trasportati per nave,
- avaria comune,
- prestito navale,
- rimorchio,
- pilotaggio,
- forniture di prodotti o di materiali, in qualsiasi luogo fatte a una nave per il suo esercizio o la sua manutenzione,
- costruzione, riparazioni, attrezzatura di nave o spese di cantiere,
- salari del capitano, degli ufficiali, dell’equipaggio,
- esborsi del capitano, dei caricatori, dei noleggiatori o degli agenti per la nave o per conto del suo proprietario,
- proprietà contestata di una nave,
- comproprietà contestata di una nave, oppure possesso, esercizio o partecipazione agli utili d’esercizio, di una nave in comproprietà,
- ogni ipoteca navale e ogni pegno morto;
«sequestro» significa: l’immobilizzazione – autorizzata dalla giurisdizione competente – di una nave per garanzia di un credito marittimo, esclusa però la detenzione di una nave per l’esecuzione di un titolo;
«persona» significa sia le persone fisiche e giuridiche, sia le società di persone o di capitali, sia gli Stati, le amministrazioni e gli enti pubblici;
«attore» significa la persona che allega a suo profitto l’esistenza di un credito marittimo.