Ai fini del presente Protocollo, il termine «Convenzione» indica la Convenzione internazionale concernente la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi e il relativo Protocollo di firma, fatti a Bruxelles il 10 ottobre 1957.
0.747.331.521
Protocollo
che modifica la Convenzione internazionale
del 10 ottobre 1957 concernente la limitazione
della responsabilità dei proprietari di navi di mare
RU 1988 922
Traduzione1
Concluso a Bruxelles il 21 dicembre 1979
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 20 gennaio 1988
Entrato in vigore per la Svizzera il 20 aprile 1988
(Stato 12 febbraio 2008)
Le Parti contraenti del presente Protocollo,
in quanto Parti alla Convenzione internazionale concernente la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi di mare, fatta a Bruxelles il 10 ottobre 1957 2 ,
hanno convenuto quanto segue:
Art. I
Art. II
Il numero (1) dell’articolo 3 della Convenzione è sostituito dal testo seguente:
- Le somme cui il proprietario di una nave può limitare la sua responsabilità nei casi menzionati nell’articolo 1 sono le seguenti:(a)nel caso in cui l’evento ha provocato soltanto danni materiali, una somma totale di 66,67 unità di conto per tonnellata di stazza della nave;(b)nel caso in cui l’evento ha provocato soltanto danni corporali, una somma totale di 206,67 unità di conto per tonnellata di stazza della nave;(c)nel caso in cui l’evento ha provocato danni materiali e corporali, una somma totale di 206,67 unità di conto per tonnellata di stazza della nave, di cui le prime 140 unità di conto destinate esclusivamente alla liquidazione dei danni corporali e le seconde 66,67 unità di conto destinate al pagamento dei crediti derivanti dai danni materiali; tuttavia, qualora la prima parte risultasse insufficiente per liquidare i danni corporali, il saldo non pagato concorre coi crediti per danni materiali per essere liquidato con la seconda parte.»
Il numero (6) dell’articolo 3 della Convenzione è sostituito dal testo seguente:
- L’unità di conto menzionata nel numero (1) è il Diritto Speciale di Prelievo quale definito dal Fondo Monetario Internazionale. Le somme menzionate in tale numero saranno convertite nella moneta nazionale dello Stato in cui è invocata la limitazione della responsabilità. La conversione avverrà secondo il valore di tale moneta alla data in cui il proprietario avrà costituito il fondo di limitazione, effettuato il pagamento o fornito, conformemente alla legge di detto Stato, una garanzia equivalente. Il valore del Diritto Speciale di Prelievo di una moneta nazionale di uno Stato membro del Fondo Monetario Internazionale è calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo Monetario Internazionale, alla data di cui si tratta, per le sue proprie operazioni e transazioni. Il valore del Diritto Speciale di Prelievo di una moneta nazionale di uno Stato non membro del Fondo Monetario Internazionale è calcolato nel modo determinato da questo Stato.
- Tuttavia, uno Stato non membro del Fondo Monetario Internazionale e la cui legislazione non consente di applicare le disposizioni del numero (6) può, all’atto della ratifica del Protocollo del 1979 o dell’adesione al medesimo, ovvero in qualsiasi momento successivo, dichiarare che i limiti della responsabilità previsti nella presente Convenzione e applicabili sul suo territorio sono fissati nel modo seguente:(a)per quanto concerne il numero (1), (a) del presente articolo, 1000 unità monetarie;(b)per quanto concerne il numero (1), (b) del presente articolo, 3100 unità monetarie;(c)per quanto concerne il numero (1), (c) del presente articolo, rispettivamente 3100, 2100 e 1000 unità monetarie.
- L’unità monetaria menzionata nel presente paragrafo corrisponde a 65,5 milligrammi d’oro, con titolo di 900 millesimi di fino. La conversione in, moneta nazionale delle somme menzionate nel presente numero avverrà conformemente alla legislazione dello Stato in causa.
- Il calcolo previsto nell’ultima frase del numero (6) del presente articolo e la conversione menzionata nel numero (7) saranno eseguiti in modo da esprimere, in moneta nazionale dello Stato, per quanto possibile, lo stesso valore reale di quello espresso in unità di conto nel numero (1). Gli Stati comunicheranno al depositario il loro metodo di calcolo conformemente al numero (6) o, secondo i casi, i risultati della conversione conformemente al numero (7) all’atto del deposito dello strumento di ratifica del Protocollo dei 1979 o di adesione al medesimo ove si avvalgano dell’opzione prevista nel numero (7) e ogni qual volta si verifichi un cambiamento nel loro metodo di calcolo o nel valore della loro moneta nazionale rispetto all’unità di conto o all’unità monetaria.»
Il numero (7) dell’articolo 3 della Convenzione diviene numero (9) dell’articolo 3.
Art. III
Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati che hanno firmato la Convenzione o ne sono Parti.
Art. IV
Il presente Protocollo sarà ratificato.
La ratifica del presente Protocollo da parte di uno Stato che non è Parte della Convenzione vale parimenti per la Convenzione.
Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo belga.
Art. V
Gli Stati non menzionati nell’articolo III potranno aderire al presente Protocollo.
L’adesione al presente Protocollo vale parimenti per la Convenzione.
Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo belga.
Art. VI
Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito di sei strumenti di ratifica o di adesione.
Per ogni Stato che ratificherà il presente Protocollo o vi aderirà dopo il sesto deposito, il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.
Art. VII
Le Parti contraenti potranno denunziare il presente Protocollo con notifica al Governo belga.
La denunzia avrà efficacia un anno dopo la data in cui il Governo belga avrà ricevuto la notifica.
Art. VIII
Ogni Stato potrà, al momento della firma, della ratifica, dell’adesione o in qualsiasi momento successivo, notificare per scritto al Governo belga a quali dei suoi territori di cui assicura le relazioni internazionali s’applica il presente Protocollo. Il Protocollo sarà applicabile a tali territori tre mesi dopo la data in cui il Governo belga avrà ricevuto questa notifica, ma non prima della data d’entrata in vigore del presente Protocollo rispetto a detto Stato.
Questa estensione varrà parimenti per la Convenzione se questa non è ancora applicabile a detti territori.
Le Parti contraenti che hanno sottoscritto una dichiarazione ai sensi del numero (1) potranno, in qualsiasi momento, avvisare il Governo belga che il Protocollo cessa d’applicarsi ai territori in questione. Questa denunzia avrà efficacia un anno dopo la data in cui il Governo belga avrà ricevuto la pertinente notifica.
Art. IX
Il Governo belga notificherà agli Stati firmatari e aderenti:
- Le firme, ratifiche e adesioni ricevute in applicazione degli articoli III, IV e V.
- La data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore in applicazione dell’articolo VI.
- Le notifìche in merito all’applicazione territoriale, fatte in esecuzione dell’articolo VIII.
- Le dichiarazioni e comunicazioni fatte in applicazione dell’articolo Il.
- Le denunzie ricevute in applicazione dell’articolo VII.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1979, nelle lingue francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Governo belga, il quale ne rilascerà copie certificate conformi.
(Seguono le firme)
Campo di applicazione il 12 febbraio 2008 3
Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
Polonia | 6 luglio | 1984 | 6 ottobre | 1984 |
Portogallo | 30 aprile | 1982 | 6 ottobre | 1984 |
Svizzera* | 20 gennaio | 1988 | 20 aprile | 1988 |
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Dichiarazione
Svizzera
Il Consiglio federale svizzero dichiara, riferendosi all’articolo 3 numeri 6 e 8 della Convenzione internazionale del 10 ottobre 1957 concernente la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi di mare, nel tenore dell’articolo II del Protocollo del 21 dicembre 1979, che la Svizzera calcola nel modo seguente il valore, in diritto speciale di prelievo (DSP), della sua moneta nazionale:
La Banca nazionale svizzera (BNS) comunica ogni giorno al Fondo monetario internazionale (FMI) il corso medio del dollaro degli Stati Uniti d’America sul mercato dei cambi di Zurigo. Il controvalore in franchi svizzeri di un DSP è determinato secondo questo corso del dollaro e secondo il corso in dollari del DSP, calcolato dal FMI. Fondandosi su questi valori, la BNS calcola un corso medio del DSP, che pubblicherà nel suo Bollettino mensile.