Nella presente Convenzione i termini seguenti sono utilizzati nel senso sotto indicato:
- a) «vettore» significa una persona dalla quale o per conto della quale è stato concluso un contratto di trasporto, indipendentemente dal fatto che il trasporto sia eseguito effettivamente da essa o da un vettore sostituito;
- «vettore sostituito» significa una persona diversa dal vettore, sia essa il proprietario, il noleggiatore o l’armatore della nave, che esegue effettivamente la totalità o parte del trasporto;
«contratto di trasporto» significa un contratto concluso da un vettore o per conto di un vettore per il trasporto per mare di un passeggero o, secondo il caso, di un passeggero e dei suoi bagagli;
«nave» significa unicamente un bastimento che viaggia sul mare, con esclusione di qualsiasi veicolo a cuscino d’aria;
«passeggero» significa qualsiasi persona trasportata su di una nave:
- in virtù di un contratto di trasporto, o
- che, con il consenso del vettore, accompagna un veicolo o animali vivi oggetto di un contratto di trasporto di merci non regolato dalla presente Convenzione;
«bagagli» significa qualsiasi oggetto o veicolo trasportato dal vettore in virtù di un contratto di trasporto, eccettuati:
- gli oggetti o veicoli trasportati in virtù di un contratto di noleggio, di una polizza di carico o di un contratto concernente a titolo principale il trasporto di merci, e
- gli animali vivi;
«bagagli di cabina» significa i bagagli che il passeggero ha nella propria cabina o di cui ha il possesso, la custodia o il controllo. Salvo che ai fini dell’applicazione del paragrafo 8 del presente articolo, i bagagli di cabina comprendono i bagagli che il passeggero ha nel suo veicolo o su di esso;
«perdita o danni subiti dai bagagli» include anche il danno materiale risultante dal fatto che i bagagli non siano stati restituiti al passeggero in un termine ragionevole dal momento dell’arrivo della nave sulla quale i bagagli sono stati trasportati o avrebbero dovuto esserlo, ma non comprende i ritardi dovuti a conflitti di lavoro;
«trasporto» comprende i periodi seguenti:
- per quanto concerne il passeggero e/o i suoi bagagli di cabina, il periodo di tempo durante il quale il passeggero e i suoi bagagli si trovano a bordo della nave o durante l’imbarco o lo sbarco, e il periodo di tempo durante il quale essi sono trasportati per via d’acqua dalla banchina alla nave o viceversa, se il prezzo di tale trasporto è compreso in quello del biglietto o se il mezzo adibito a tale trasporto accessorio è stato messo a disposizione dal vettore. Tuttavia, il trasporto non comprende, per quanto concerne il passeggero, il periodo di tempo durante il quale egli si trova in una stazione marittima o su di una banchina od altra installazione portuale,
- per quanto concerne i bagagli di cabina, anche il periodo durante il quale il passeggero si trova in una stazione marittima o su di una banchina od altra installazione portuale, se tali bagagli sono stati presi in consegna dal vettore o dai suoi ausiliari e non sono ancora stati restituiti al passeggero,
- per quanto concerne gli altri bagagli, ossia quelli che non sono bagagli di cabina, il periodo di tempo compreso tra il momento in cui sono presi in consegna dal vettore o da un suo ausiliario, a terra o a bordo, e il momento in cui sono stati restituiti dal vettore o da un suo ausiliario;
«trasporto internazionale» significa ogni trasporto il cui luogo di partenza e quello di destinazione sono, secondo il contatto di trasporto, situati in due Stati differenti o in un solo Stato se, secondo il contratto di trasporto o l’itinerario previsto, vi è un porto di scalo intermedio in un altro Stato;
«Organizzazione» significa l’Organizzazione intergovernativa consultiva per la navigazione marittima.