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0.747.363.331

Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare Conchiuso a Londra il 17 febbraio 1978 Strumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 1° aprile 1982 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1982

RU 1982 1321

Traduzione

(Stato 1° gennaio 2026)

Le Parti contraenti del presente Protocollo,

Essendo Parti contraenti della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, stipulata a Londra il 1° novembre 1974, 1

Riconoscendo il significativo contributo che può essere dato, dalla suddetta Convenzione, alla sicurezza delle navi e delle proprietà in mare ed alla salvaguardia delle vite umane a bordo,

Riconoscendo altresì la necessità di migliorare ulteriormente la sicurezza delle navi e in particolare delle navi petroliere,

Considerando che l’obiettivo può ottimamente essere raggiunto con la stipula di un Protocollo relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I Obblighi generali

Le Parti contraenti del presente Protocollo si impegnano a dar effetto alle disposizioni del presente Protocollo e del suo Annesso 2 che ne costituisce parte integrante. Qualsiasi riferimento al presente Protocollo deve considerarsi riferimento anche al suo Annesso.

Art. II Applicazione

Le disposizioni degli Articoli II, III (eccetto il comma (a)), IV, VI (b), (c) e (d), VII ed VIII della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (di qua in avanti indicata come «la Convenzione») sono incorporate nel presente Protocollo, con la intesa che i riferimenti, che si trovano nei suddetti Articoli, alla Convenzione ed ai Governi contraenti siano considerati riferimenti al presente Protocollo ed alle Parti contraenti del presente protocollo, rispettivamente.

Ogni nave cui si applica il presente Protocollo deve soddisfare alle disposizioni della Convenzione, con le modifiche e aggiunte stabilite nel presente Protocollo.

Circa le navi di Stati che non sono Parti contraenti della Convenzione e del presente Protocollo, le Parti contraenti del presente Protocollo applicheranno le norme della Convenzione e del presente Protocollo come può essere necessario per assicurarsi che tali navi non godono di un trattamento più favorevole.

Art. III Comunicazione di informazioni

Le Parti contraenti del presente Protocollo si impegnano a comunicare alla Segreteria Generale dell’I.M.C.O. (di qua in avanti indicata come «l’Organizzazione»), ed a depositare presso di essa, un elenco di ispettori nominati, o di organizzazioni riconosciute, autorizzati ad agire per loro conto nel far applicare le misure per la salvaguardia della vita umana in mare, da distribuire alle Parti per informazione dei loro funzionari. L’Amministrazione deve perciò notificare all’Organizzazione le specifiche responsabilità e condizioni dell’autorizzazione delegata agli ispettori nominati od alle organizzazioni riconosciute.

Art. IV Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

Il presente Protocollo sarà aperto presso la sede dell’Organizzazione, per la firma, dal 1° giugno 1978 al 1° marzo 1979 e rimarrà quindi aperto per l’adesione. Fatte salve le disposizioni del punto 3 del presente Articolo, gli Stati possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo mediante:

  1. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure
  2. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure
  3. adesione.

Ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno effettuate mediante deposito di uno strumento a tale effetto presso la Segreteria Generale dell’Organizzazione.

Il presente Protocollo può essere firmato senza riserve, ratificato, accettato, approvato, o vi si può ad esso aderire, solo dagli Stati che hanno firmato senza riserve, ratificato, accettato, approvato la Convenzione o che hanno ad essa aderito.

Art. V Entrata in vigore

Il presente Protocollo entrerà in vigore 6 mesi dopo la data alla quale almeno 15 Stati, la cui flotta mercantile complessiva costituisca almeno il 50 % del tonnellaggio di stazza lorda della flotta mercantile mondiale, ne siano divenuti Parti contraenti secondo l’Articolo IV di esso, purché però il presente Protocollo non entri in vigore prima dell’entrata in vigore della Convenzione.

Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo avrà effetto 3 mesi dopo la data del suo deposito.

Dopo la data in cui una modifica al presente Protocollo sarà considerata accettata in base all’Articolo VIII della Convenzione, qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato si riferirà al presente Protocollo quale modificato.

Art. VI Denuncia

Il presente Protocollo può essere denunciato da qualsiasi Parte in qualsiasi data dopo trascorsi 5 anni dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore per quella Parte.

La denuncia deve avvenire mediante deposito di uno strumento di denuncia presso la Segreteria Generale dell’Organizzazione.

Una denuncia avrà effetto dopo 1 anno, o dopo un periodo di tempo più lungo quale può essere specificato nello strumento di denuncia, dalla data in cui è stata ricevuta dalla Segreteria Generale dell’Organizzazione.

Una denuncia della Convenzione da una Parte sarà considerata essere denuncia dalla Parte stessa anche del presente Protocollo.

Art. VII Depositario

Il presente Protocollo sarà depositato presso la Segreteria Generale dell’Organizzazione (da qua in avanti indicata come «il Depositario»).

Il Depositario deve:

  1. informare tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito su:i)ogni nuova firma o nuovo deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, insieme con la relativa data;ii)ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo;iii)ogni deposito di strumento di denuncia del presente Protocollo insieme con la data in cui esso è stato ricevuto e la data alla quale la denuncia ha effetto;
  2. trasmettere copie autentiche legalizzate del presente Protocollo a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo od hanno ad esso aderito.

Appena il presente Protocollo entrerà in vigore, una copia autentica legalizzata di esso sarà trasmessa dal Depositario al Segretariato delle Nazioni Unite per registrazione e pubblicazione secondo l’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 3 .

Art. VIII Lingue

Il presente Protocollo viene redatto in originale unico nelle lingue cinese, inglese, francese e spagnola, ogni testo essendo ugualmente autentico. Saranno preparate, e depositate con l’originale firmato, traduzioni ufficiali nelle lingue araba, tedesca e italiana.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro rispettivi Governi, hanno apposto le loro firme al presente Protocollo.

Fatto a Londra il diciassette febbraio millenovecentosettantotto.

(Si omettono le firme)

0.747.363.331

Campo d’applicazione il 25 febbraio 20254

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Albania

7 giugno

2004 A

7 settembre

2004

Algeria

3 novembre

1983 A

3 febbraio

1984

Angola

3 ottobre

1991 A

3 gennaio

1992

Antigua e Barbuda

9 febbraio

1987 A

9 maggio

1987

Arabia Saudita

2 marzo

1990 A

2 giugno

1990

Argentina

24 febbraio

1982 A

24 maggio

1982

Australia

17 agosto

1983 A

17 novembre

1983

Austria

27 maggio

1988 A

27 agosto

1988

Bahamas

16 febbraio

1979 A

1° maggio

1981

Barbados

29 maggio

1984 A

29 agosto

1984

Belgio

24 settembre

1979

1° maggio

1981

Belize

2 aprile

1991 A

2 luglio

1991

Benin

11 febbraio

2000 A

11 maggio

2000

Bolivia

4 giugno

1999 A

4 settembre

1999

Brasile

20 novembre

1985 A

20 febbraio

1986

Brunei

23 ottobre

1986 A

23 gennaio

1987

Bulgaria

2 novembre

1983 A

2 febbraio

1984

Cambogia

28 novembre

1994 A

28 febbraio

1995

Ceca, Repubblica

19 ottobre

1993 S

1° gennaio

1993

Cile

15 luglio

1992 A

15 ottobre

1992

Cina

17 dicembre

1982 A

17 marzo

1983

Hong Kong a

5 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao b

10 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

11 ottobre

1985 A

11 gennaio

1986

Colombia

31 ottobre

1980 A

1° maggio

1981

Comore

22 novembre

2000 A

22 febbraio

2001

Congo (Kinshasa)

19 maggio

2014 A

19 agosto

2014

Corea (Nord)

1° maggio

1985 A

1° agosto

1985

Corea (Sud)

2 dicembre

1982 A

2 marzo

1983

Costa Rica

6 giugno

2011 A

6 settembre

2011

Côte d’Ivoire

5 ottobre

1987 A

5 gennaio

1988

Croazia

27 luglio

1992 S

8 ottobre

1991

Cuba

19 giugno

1992 A

19 settembre

1992

Danimarca

27 novembre

1980 A

1° maggio

1981

Dominica

21 giugno

2000 A

21 settembre

2000

Ecuador

21 maggio

2008 A

21 agosto

2008

Egitto

7 agosto

1986 A

7 novembre

1986

Emirati Arabi Uniti

15 dicembre

1983 A

15 marzo

1984

Estonia

16 dicembre

1991 A

16 marzo

1992

Etiopia

3 gennaio

1986 A

3 aprile

1986

Figi

28 luglio

2004 A

28 ottobre

2004

Filippine

24 aprile

2018 A

24 luglio

2018

Finlandia

30 aprile

1981 A

1° maggio

1981

Francia

21 dicembre

1979

1° maggio

1981

Germania*

6 giugno

1980

1° maggio

1981

Ghana

19 maggio

1983 A

19 agosto

1983

Giamaica

17 agosto

2005 A

17 novembre

2005

Giappone

15 maggio

1980 A

1° maggio

1981

Grecia

17 luglio

1981 A

17 ottobre

1981

Grenada

28 giugno

2004 A

28 settembre

2004

Guinea

2 ottobre

2002 A

2 gennaio

2003

Guinea equatoriale

24 aprile

1996 A

24 luglio

1996

Guinea-Bissau

12 maggio

2022 A

12 agosto

2022

Guyana

10 dicembre

1997 A

10 marzo

1998

Honduras

24 settembre

1985 A

24 dicembre

1985

India

3 aprile

1986 A

3 luglio

1986

Indonesia

23 agosto

1988 A

23 novembre

1988

Iran

31 agosto

2000 A

30 novembre

2000

Irlanda

29 novembre

1983 A

29 febbraio

1984

Islanda

6 luglio

1983 A

6 ottobre

1983

Isole Marshall

26 aprile

1988 A

26 luglio

1988

Isole Salomone

18 ottobre

2023 A

18 gennaio

2024

Israele

21 agosto

1981 A

21 novembre

1981

Italia

1° ottobre

1982 A

1° gennaio

1983

Kazakstan

7 marzo

1994 A

7 giugno

1994

Kenya

7 luglio

2015 A

7 ottobre

2015

Kiribati

5 febbraio

2007 A

5 maggio

2007

Kuwait

29 giugno

1979 A

1° maggio

1981

Lettonia

5 agosto

2005 A

5 novembre

2005

Libano

29 novembre

1983 A

29 febbraio

1984

Liberia

28 ottobre

1980

1° maggio

1981

Libia

2 luglio

1981 A

2 ottobre

1981

Lituania

4 dicembre

1991 A

4 marzo

1992

Lussemburgo

14 febbraio

1991 A

14 maggio

1991

Malaysia

19 ottobre

1983 A

19 gennaio

1984

Malta

8 agosto

1986 A

8 novembre

1986

Marocco

30 gennaio

2001 A

30 aprile

2001

Mauritania

24 novembre

1997 A

24 febbraio

1998

Messico

30 giugno

1983

30 settembre

1983

Montenegro

3 giugno

2006 S

3 giugno

2006

Myanmar

11 novembre

1987 A

11 febbraio

1988

Namibia

27 novembre

2000 A

27 febbraio

2001

Nigeria

13 novembre

1984 A

13 febbraio

1985

Norvegia

25 marzo

1981 A

1° maggio

1981

Nuova Zelanda*

23 febbraio

1990 A

23 maggio

1990

Oman

25 aprile

1985 A

25 luglio

1985

Paesi Bassi

8 luglio

1980

1° maggio

1981

Aruba

8 luglio

1980

1° maggio

1981

Curaçao

8 luglio

1980

1° maggio

1981

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

8 luglio

1980

1° maggio

1981

Sint Maarten

8 luglio

1980

1° maggio

1981

Pakistan

10 aprile

1985 A

10 luglio

1985

Palau

29 settembre

2011 A

29 dicembre

2011

Panama

14 luglio

1982 A

14 ottobre

1982

Perù

16 luglio

1982 A

16 ottobre

1982

Polonia

15 marzo

1984

15 giugno

1984

Portogallo*

7 novembre

1983 A

7 febbraio

1984

Regno Unito

5 novembre

1979

1° maggio

1981

Bermuda

8 giugno

1988

23 giugno

1988

Gibilterra

1° novembre

1988

1° dicembre

1988

Isola di Man

9 aprile

1985

1° luglio

1985

Isole Caimane

9 maggio

1988

23 giugno

1988

Romania

14 gennaio

2008 A

14 aprile

2008

Russia

12 maggio

1981 A

12 agosto

1981

Saint Kitts e Nevis

11 giugno

2004 A

11 settembre

2004

Saint Lucia

20 maggio

2004 A

20 agosto

2004

Saint Vincent e Grenadine

13 luglio

1987 A

13 ottobre

1987

Samoa

14 marzo

1997 A

14 giugno

1997

San Marino

21 aprile

2021 A

21 luglio

2021

São Tomé e Príncipe

29 ottobre

1998 A

29 gennaio

1999

Seicelle

10 maggio

1988 A

10 agosto

1988

Senegal

16 gennaio

1997 A

16 aprile

1997

Serbia

27 aprile

1992 S

1° maggio

1981

Sierra Leone

10 marzo

2008 A

10 giugno

2008

Singapore

1° giugno

1984 A

1° settembre

1984

Siria

20 luglio

2001 A

20 ottobre

2001

Slovacchia

30 gennaio

1995 S

1° gennaio

1993

Slovenia

12 novembre

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

30 aprile

1980 A

1° maggio

1981

Stati Uniti

12 agosto

1980

1° maggio

1981

Sudafrica

11 gennaio

1982 A

11 aprile

1982

Svezia

21 dicembre

1979

1° maggio

1981

Svizzera

1° aprile

1982 A

1° luglio

1982

Togo

19 luglio

1989 A

19 ottobre

1989

Tonga

18 settembre

2003 A

18 dicembre

2003

Trinidad e Tobago

7 giugno

2012 A

7 settembre

2012

Tunisia

6 agosto

1980 A

1° maggio

1981

Turchia

3 settembre

2013 A

3 dicembre

2013

Tuvalu

30 giugno

2004 A

30 settembre

2004

Ucraina

16 luglio

1992 A

16 ottobre

1992

Ungheria

3 febbraio

1982 A

3 maggio

1982

Uruguay

30 aprile

1979 A

1° maggio

1981

Vanuatu

28 luglio

1982 A

28 ottobre

1982

Vietnam

12 ottobre

1992 A

12 gennaio

1993

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO): www.imo.org > Publications > Catalogue & Code Listings, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Dal 25 nov. 1981 al 30 giu. 1997, il protocollo era applicabile a Hong Kong in base a una
    dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è
    diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 5 giu. 1997, il protocollo è applicabile anche alla
    RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
  1. Dal 24 ago. 1999 al 19 dic. 1999, il protocollo era applicabile a Macao in base a una
    dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è
    diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 10 dic. 1999, il Protocollo è applicabile anche alla
    RAS Macao dal 20 dic. 1999.