Lexipedia

0.747.363.4

Convenzione internazionale del 1989
sull’assistenza

RU 1996 1635; FF 1992 II 1313

Traduzione

Conclusa a Londra il 28 aprile 1989
Approvata dall’Assemblea federale il 28 settembre 19921
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 12 marzo 1993
Entrata in vigore per la Svizzera il 14 luglio 1996

(Stato 27 marzo 2023)

Gli Stati Parte della presente Convenzione,

riconoscendo che è auspicabile stabilire per mezzo di una convenzione regole internazionali unificate concernenti le operazioni di assistenza,

ritenendo che nuovi importanti elementi, e in particolare una maggiore attenzione per la protezione dell’ambiente, hanno messo in rilievo la necessità di rivedere le regole internazionali contenute attualmente nella Convenzione per l’unificazione di alcune regole in materia di assistenza e salvataggio marittimi, stipulata a Bruxelles il 23 settembre 1910 2 ,

consapevoli del notevole contributo che operazioni di assistenza efficaci e tempestive possono apportare alla sicurezza di navi e altri beni in pericolo, nonché alla protezione dell’ambiente,

convinti della necessità di offrire stimoli adeguati alle persone che intraprendono operazioni di assistenza a favore di navi e altri beni in pericolo,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

  1. per operazione di assistenzas’intende qualsiasi azione o attività intesa ad assistere una nave o qualsiasi altro bene in pericolo in acque navigabili o in altre acque;
  2. per naves’intende qualsiasi bastimento o battello, o qualsiasi congegno o struttura in grado di navigare;
  3. per benes’intende qualsiasi bene che non sia assicurato in modo permanente e intenzionale al litorale e che faccia parte del carico in pericolo;
  4. per danno ambientales’intende un pregiudizio materiale rilevante per la salute dell’uomo, della fauna e della flora marine, oppure alle risorse del mare nelle acque costiere o interne oppure nelle zone adiacenti, causato da inquinamento, contaminazione, incendio, esplosione o gravi fenomeni di questo tipo;
  5. per pagamentos’intende il versamento di qualsiasi remunerazione, ricompensa o indennità, dovuta giusta la presente Convenzione;
  6. per Organizzaziones’intende l’Organizzazione marittima internazionale;
  7. per Segretario generales’intende il Segretario generale dell’Organizzazione.

Art. 2 Applicazione della Convenzione

La presente Convenzione si applica qualora in uno Stato Parte fosse pendente un’azione giudiziaria o arbitrale attinente agli oggetti trattati nella presente Convenzione.

Art. 3 Piattaforme e impianti di trivellazione

La presente Convenzione non è applicabile alle piattaforme fisse o galleggianti, né agli impianti mobili di trivellazione situati al largo della costa se tali piattaforme o impianti, nel luogo in cui si trovano, servono all’esplorazione, allo sfruttamento o all’estrazione di risorse minerali del fondo marino.

Art. 4 Navi appartenenti a uno Stato

La presente Convenzione, restando ferme le disposizioni dell’articolo 5, non è applicabile alle navi da guerra o ad altre navi appartenenti a uno Stato, o al suo servizio, che non servono a scopi commerciali e che, al momento delle operazioni di assistenza, godono dell’immunità secondo i principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale, a meno che tale Stato non decida altrimenti.

Qualora uno Stato Parte decidesse di applicare la Convenzione alle proprie navi da guerra o ad altri tipi di imbarcazione descritti al paragrafo 1, dovrà notificarlo al Segretario generale precisando le modalità e le condizioni di tale applicabilità.

Art. 5 Operazioni di assistenza svolte sotto il controllo di autorità pubbliche

La presente Convenzione non pregiudica le disposizioni del diritto nazionale o di una convenzione internazionale concernenti le operazioni di assistenza effettuate da autorità pubbliche o sotto il loro controllo.

Tuttavia, coloro che prendono parte a operazioni di assistenza, sono legittimati ad avvalersi dei diritti e dei rimedi giuridici previsti dalla presente Convenzione nell’ambito delle operazioni di assistenza.

La misura in cui un’autorità pubblica tenuta ad effettuare operazioni di assistenza può avvalersi dei diritti e dei rimedi giuridici previsti dalla presente Convenzione è stabilita dalla legislazione dello Stato in cui risiede tale autorità.

Art. 6 Contratti di assistenza

La presente Convenzione è applicabile a qualsiasi operazione di assistenza, a meno che un contratto preveda espressamente o tacitamente altre condizioni.

Il capitano è autorizzato a stipulare contratti d’assistenza per conto del proprietario della nave. Il capitano o il proprietario della nave sono autorizzati a stipulare tali contratti per conto del proprietario dei beni che si trovano a bordo della nave.

Il presente articolo non contiene disposizione alcuna che pregiudichi l’applicazione dell’articolo 7 o l’obbligo di prevenire o di limitare i danni arrecati all’ambiente.

Art. 7 Annullamento e modifica dei contratti

Un contratto o una qualunque delle sue clausole può essere annullato o modificato qualora:

  1. il contratto sia stato concluso sotto una pressione abusiva oppure sotto l’influenza di un pericolo imminente e le clausole del contratto siano inique; oppure qualora
  2. l’importo stabilito dal contratto sia troppo elevato o troppo esiguo rispetto alle prestazioni effettivamente fornite.

Capitolo II Svolgimento delle operazioni di assistenza

Art. 8 Obblighi di coloro che prestano assistenza, del proprietario e del capitano

Chi presta assistenza ha l’obbligo, nei confronti del proprietario della nave o degli altri beni in pericolo, di:

  1. effettuare le operazioni di assistenza con la dovuta accuratezza;
  2. agire, una volta adempito l’obbligo di cui alla lettera a), con la dovuta accuratezza in modo da prevenire o limitare i pregiudizi per l’ambiente;
  3. chiamare in aiuto altre persone che prestano assistenza, qualora le circostanze ragionevolmente lo richiedessero;
  4. accettare l’intervento di altre persone che prestano assistenza qualora ciò gli venisse ragionevolmente richiesto dal capitano o dal proprietario della nave, nonché qualora lo richiedessero altri beni in pericolo; resta tuttavia inteso che l’entità della sua remunerazione rimarrà invariata se tale richiesta era irragionevole.

Il proprietario della nave e il capitano o il proprietario di altri beni in pericolo hanno l’obbligo, nei confronti delle persone che prestano assistenza, di:

  1. collaborare strettamente con esse durante le operazioni di assistenza;
  2. agire, in tale circostanza, con la dovuta cautela in modo di prevenire o limitare i pregiudizi arrecati all’ambiente;
  3. accettare la restituzione della nave o degli altri beni una volta che questi sono stati tratti in salvo, se le persone che prestano assistenza lo richiedono ragionevolmente.

Art. 9 Diritti degli Stati litoranei

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica il diritto dello Stato litoraneo interessato di adottare misure – in conformità con i principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale – volte a proteggere il proprio litorale o gli interessi affini dall’inquinamento o da un pericolo di inquinamento derivante da un incidente marittimo, o da azioni da esso derivanti, che lascino ragionevolmente presagire effetti devastanti, e segnatamente il diritto di uno Stato litoraneo di dare istruzioni concernenti le operazioni di assistenza.

Art. 10 Obbligo di prestare assistenza

Ogni capitano è tenuto a prestare assistenza a qualsiasi persona che si trovi in pericolo di perdersi in mare, nella misura in cui ciò non arrechi gravi pregiudizi alla sua nave e alle persone a bordo.

Gli Stati Parte prendono le misure necessarie atte a fare osservare l’obbligo di cui al paragrafo 1.

Il proprietario della nave non è responsabile per l’inosservanza all’obbligo di cui al paragrafo 1 da parte del capitano.

Art. 11 Collaborazione

Ogni volta che uno Stato Parte emana regolamenti o prende decisioni su questioni relative a operazioni di assistenza, quali l’ammissione in un porto di navi in pericolo di naufragio o la messa a disposizione di infrastrutture per persone che prestano assistenza, deve tener conto della necessità di collaborazione tra le persone che prestano assistenza, le altre parti interessate e le autorità pubbliche, in modo da assicurare l’efficacia e la riuscita delle operazioni di assistenza volte a salvare vite umane o beni in pericolo e a prevenire pregiudizi per l’ambiente in generale.

Capitolo III Diritti delle persone che prestano assistenza

Art. 12 Condizioni che danno diritto a un compenso

Le operazioni di assistenza portate a termine con successo danno diritto a un compenso.

Conformemente alla presente Convenzione e salvo disposizione contraria, non è dovuto alcun compenso se le operazioni di assistenza non hanno avuto successo.

Le disposizioni contenute nel presente capitolo si applicano anche nel caso in cui la nave assistita e la nave che presta assistenza appartengono allo stesso proprietario.

Art. 13 Criteri per la determinazione del compenso

Il compenso è stabilito nell’intento di incoraggiare le operazioni di assistenza in base ai seguenti criteri, tenuto conto che l’ordine in cui sono elencati qui di seguito non è determinante:

  1. il valore della nave assistita e degli altri beni tratti in salvo;
  2. la competenza e gli sforzi profusi da coloro che hanno prestato assistenza al fine di prevenire o limitare i pregiudizi causati all’ambiente;
  3. il successo ottenuto dalla persona che presta assistenza;
  4. la natura e la rilevanza del pericolo;
  5. la competenza e gli sforzi profusi da coloro che hanno prestato assistenza al fine di salvare la nave, gli altri beni e le vite umane;
  6. il tempo impiegato da coloro che hanno prestato assistenza, i costi sostenuti e le perdite subite;
  7. il rischio di essere ritenuto responsabile e gli altri rischi corsi da chi ha prestato assistenza o dal suo materiale;
  8. la sollecitudine con cui sono stati resi i servizi;
  9. la disponibilità e l’impiego di navi o altre attrezzature destinate alle operazioni di assistenza;
  10. lo stato di preparazione, nonché l’efficacia e il valore del materiale di chi ha prestato assistenza.

Il versamento di un compenso stabilito in base al paragrafo 1 deve essere effettuato da tutte le parti interessate alla nave e agli altri beni tratti in salvo in proporzione del rispettivo valore. Uno Stato Parte può tuttavia prevedere, nella sua legislazione interna, che il versamento del compenso venga effettuato da una delle parti interessate, restando fermo che tale parte ha un diritto di regresso nei confronti delle altre parti per ciò che concerne la loro rispettiva quota. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica l’esercizio del diritto di sollevare obiezioni o eccezioni.

Il compenso, senza considerare eventuali interessi o spese procedurali ricuperabili, non dovrà oltrepassare il valore della nave e degli altri beni tratti in salvo.

Art. 14 Indennizzo straordinario

Se colui che ha prestato assistenza ha effettuato operazioni di soccorso nei confronti di una nave che, come tale o in virtù del suo carico, minacciava di provocare danni per l’ambiente, ma non ha potuto ottenere, secondo l’articolo 13, un compenso equivalente almeno all’indennizzo straordinario calcolato in base al presente articolo, ha diritto a ricevere da parte del proprietario della nave un’indennizzo straordinario nella misura delle spese definite qui di seguito.

Se, nelle circostanze enunciate al paragrafo 1, la persona che ha prestato assistenza ha, grazie al suo operato, prevenuto o limitato un pregiudizio per l’ambiente, l’indennizzo straordinario dovuto dal proprietario a colui che ha prestato assistenza in base al paragrafo 1 può essere maggiorato fino a un massimo del 30 per cento rispetto alle spese sostenute da chi ha prestato assistenza. Il tribunale può tuttavia, qualora lo ritenesse equo ed opportuno, tenuto conto dei criteri determinanti enunciati al paragrafo 1 dell’articolo 13, aumentare ulteriormente tale indennizzo straordinario a condizione che in alcun caso l’aumento globale superi di oltre il 100 per cento le spese sostenute da colui che ha prestato assistenza.

Per spese sostenute da chi ha prestato assistenza, come enunciato ai paragrafi 1 e 2, s’intendono i costi sostenuti ragionevolmente da chi ha prestato assistenza durante le operazioni di soccorso, nonché un importo adeguato per il materiale e il personale effettivamente e ragionevolmente utilizzati nel corso dell’intervento, tenuto conto dei criteri enunciati alle lettere h), i) e j) del paragrafo 1 dell’articolo 13.

L’indennizzo globale previsto dal presente articolo è versato soltanto nel caso in cui e nella misura in cui esso eccede il compenso previsto dall’articolo 13 per le persone che prestano assistenza.

Se chi presta assistenza ha agito con negligenza, fallendo in tal modo nell’obiettivo di prevenire o limitare i danni arrecati all’ambiente, può essere privato della totalità o di parte dell’indennizzo straordinario dovuto conformemente al presente articolo.

Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto di regresso del proprietario della nave.

Art. 15 Ripartizione tra le persone che hanno prestato assistenza

La ripartizione del compenso contemplato dall’articolo 13 tra le persone che hanno prestato assistenza avviene sulla base dei criteri previsti da tale articolo.

La ripartizione tra il proprietario, il capitano e le altre persone che si trovano al servizio di una nave che ha prestato assistenza viene stabilita in base alla legislazione dello Stato di bandiera della nave. Se l’operazione di assistenza non è stata effettuata a partire da una nave, la ripartizione verrà effettuata in base alla legislazione che regola il contratto stipulato tra la persona che presta assistenza e le persone al suo servizio.

Art. 16 Salvataggio di persone

Nessun compenso è dovuto dalle persone salvate, restando tuttavia ferme le prescrizioni delle leggi nazionali a tale riguardo.

I salvatori di vite umane che sono intervenuti in occasione dell’incidente che ha dato luogo alle operazioni di assistenza hanno diritto a un’equa parte del compenso accordato a chi ha prestato assistenza per aver salvato la nave o altri beni, o per aver prevenuto o limitato i danni ambientali.

Art. 17 Servizi resi secondo contratti esistenti

Nessun pagamento è dovuto conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, a meno che i servizi resi vadano oltre quella che può esser ragionevolmente considerata la normale esecuzione di un contratto concluso prima che intervenisse il danno.

Art. 18 Conseguenze di un comportamento errato di chi presta assistenza

Il pagamento dovuto conformemente alla presente Convenzione può venir revocato parzialmente o totalmente a una persona che ha prestato assistenza la quale, per propria causa o negligenza, abbia reso necessarie o più difficili le operazioni di assistenza o che si sia resa colpevole di frode o di disonestà.

Art. 19 Divieto di effettuare operazioni di assistenza

I servizi resi nonostante l’espresso e ragionevole divieto del proprietario o del capitano della nave, o del proprietario di qualsiasi altro bene in pericolo che non si trova o non si trovava a bordo della nave, non danno diritto al pagamento conformemente alla presente Convenzione.

Capitolo IV Diritti

Art. 20 Privilegio marittimo

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica il privilegio marittimo di cui godono coloro che prestano assistenza contemplato da una convenzione internazionale o dalla legislazione nazionale.

Coloro che hanno prestato assistenza non possono far valere il proprio privilegio marittimo, qualora fosse stata loro debitamente offerta o fornita una garanzia sufficiente per la copertura degli interessi e dei costi.

Art. 21 Obbligo di fornire una garanzia

La persona tenuta a un pagamento secondo la presente Convenzione, dove fornire, su richiesta di coloro che hanno prestato assistenza, una garanzia sufficiente nella misura della loro pretesa, interessi e costi compresi.

Restando ferme le disposizioni del paragrafo 1, il proprietario della nave tratta in salvo deve fare il possibile per ottenere dai proprietari del carico una garanzia sufficiente nella misura della pretesa formulata nei loro confronti, interessi e costi compresi, prima che il carico venga liberato.

La nave e gli altri beni tratti in salvo non devono venir allontanati, senza il consenso di coloro che hanno prestato assistenza, dal primo porto o luogo raggiunto dopo il compimento delle operazioni di assistenza, fintanto che non sia stata costituita una garanzia sufficiente a coprire la pretesa avanzata da chi ha prestato assistenza circa la nave e i relativi beni.

Art. 22 Pagamento provvisorio

Il tribunale chiamato a decidere sulla pretesa di coloro che hanno prestato assistenza può ordinare, per mezzo di una decisione provvisionale, che venga loro concesso un acconto equo e ragionevole a condizioni – se del caso accompagnate da una garanzia – eque e ragionevoli secondo il caso in esame.

In caso di pagamento provvisionale in virtù del presente articolo, la garanzia prevista all’articolo 21 viene ridotta in proporzione.

Art. 23 Prescrizione

Qualsiasi diritto di riscuotere un compenso giusta la presente Convenzione cade in prescrizione qualora non fosse stata avviata una procedura giudiziaria o arbitrale entro due anni. La prescrizione decorre dal giorno in cui sono terminate le operazioni di assistenza.

La persona nei cui confronti è stata formulata una pretesa di compenso può, durante il periodo di prescrizione, prolungare tale periodo in qualunque momento per mezzo di una dichiarazione indirizzata a colui che ha avanzato la pretesa. Detto termine può essere ulteriormente prolungato secondo le stesse modalità.

Un’azione di regresso può essere intentata anche dopo la scadenza del periodo di prescrizione giusta i paragrafi precedenti, qualora questa sia stata inoltrata entro i termini previsti dalla legislazione dello Stato in cui la procedura è pendente.

Art. 24 Interessi

Il diritto di colui che ha prestato assistenza di percepire interessi sul pagamento dovuto, giusta la presente Convenzione, è regolato dalla legislazione dello Stato in cui ha sede il tribunale adito.

Art. 25 Carico appartenente a uno Stato

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere invocata per confiscare, sequestrare o trattenere per mezzo di una misura giudiziaria qualsiasi, carichi non commerciali appartenenti a uno Stato che godono, nel momento delle operazioni di assistenza, dell’immunità in base ai principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale, né per avviare un’azione reale nei confronti di tale carico, senza il consenso dello Stato proprietario.

Art. 26 Carico per scopi umanitari

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere invocata per confiscare, sequestrare o trattenere carichi offerti da uno Stato per scopi umanitari, se tale Stato ha accettato di remunerare i servizi di assistenza prestati a tali carichi.

Art. 27 Pubblicazione delle sentenze arbitrali

Gli Stati Parte favoriscono, nella misura del possibile e con il consenso delle parti, la pubblicazione delle sentenze arbitrali pronunciate in materia di assistenza.

Capitolo V Disposizioni finali

Art. 28 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

La presente Convenzione è aperta alla firma dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1990 presso la Sede dell’Organizzazione. Essa rimane poi aperta per l’adesione.

Gli Stati possono esprimere il proprio consenso a essere vincolati dalla presente Convenzione con:

  1. firma senza riserve per quanto riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione; oppure
  2. firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure
  3. adesione.

La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione sono effettuate con il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario generale.

Art. 29 Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore un anno dopo la data alla quale quindici Stati hanno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione.

Per ogni Stato che esprime il suo consenso a essere vincolato dalla presente Convenzione dopo che le condizioni per l’entrata in vigore sono state soddisfatte, tale consenso ha effetto un anno dopo la data alla quale è stato espresso.

Art. 30 Riserve

Ogni Stato può, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, riservarsi il diritto di non applicare le disposizioni della presente Convenzione:

  1. qualora le operazioni di assistenza abbiano luogo all’interno delle acque territoriali e tutte le navi interessate siano destinate alla navigazione interna;
  2. qualora le operazioni di assistenza abbiano luogo in acque territoriali e non sia implicato alcun tipo di imbarcazione;
  3. qualora tutte le parti interessate appartengano a tale Stato;
  4. qualora si tratti di un bene culturale marittimo di interesse preistorico, archeologico o storico che si trovi sul fondo marino.

Le riserve espresse al momento della firma devono essere confermate all’atto della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione.

Ogni Stato che avesse formulato una riserva nei confronti della presente Convenzione può ritirarla in qualsiasi momento per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro ha effetto a partire dalla data di ricezione della notifica. Se nella notifica viene indicata una data per il ritiro di una riserva e se questa data è posteriore a quella del ricezione della notifica da parte del Segretario generale, il ritiro avrà effetto a partire dalla data precisata nella notifica.

Art. 31 Denuncia

La presente Convenzione può essere denunciata da uno Stato Parte in ogni momento successivo alla scadenza di un periodo di un anno a decorrere dalla data in cui la presente Convenzione è entrata in vigore nei confronti di tale Stato.

La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale.

La denuncia ha effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario generale ha ricevuto lo strumento di denuncia, o alla scadenza di un periodo di tempo più lungo se così è indicato nello strumento di denuncia.

Art. 32 Revisione e modifiche

L’Organizzazione può convocare una conferenza per la revisione o la modifica della presente Convenzione.

Il Segretario generale convoca una conferenza degli Stati Parte della Convenzione per provvedere alla revisione o alla modifica della stessa, a richiesta di otto Stati Parte, o di un quarto degli Stati Parte nel caso in cui quest’ultimo numero fosse più elevato.

Ogni consenso a essere vincolato alla presente Convenzione espresso dopo la data di entrata in vigore di una modifica alla presente Convenzione sarà considerato avere ad oggetto la Convenzione come modificata.

Art. 33 Depositario

La presente Convenzione è depositata presso il Segretario generale.

Il Segretario generale:

  1. informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi hanno aderito, nonché tutti i Membri dell’Organizzazione:i)di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonché della loro data;ii)della data dell’entrata in vigore della presente Convenzione;iii)del deposito di ogni strumento di denuncia della presente Convenzione nonché della data alla quale esso è stato ricevuto e della data alla quale la denuncia prende effetto;iv)di ogni modifica adottata conformemente all’articolo 32;v)della ricezione di ogni riserva, dichiarazione o notifica effettuata in conformità con la presente Convenzione;
  2. trasmette copie certificate conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati che l’hanno firmata o che vi hanno aderito.

All’atto dell’entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata conforme è trasmessa dal Depositario al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata in conformità con l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 3 .

Art. 34 Lingue

La presente Convenzione è redatta in un unico esemplare originale nelle lingue araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.

In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma alla presente Convenzione.

Fatto a Londra, il ventotto aprile millenovecentoottantanove.

(Seguono le firme)

0.747.363.4

Campo d’applicazione il 27 marzo 20234

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania

14 giugno

2006 A

14 giugno

2007

Algeria

26 marzo

2012 A

26 marzo

2013

Arabia Saudita*

16 dicembre

1991 A

14 luglio

1996

Australia*

8 gennaio

1997 A

8 gennaio

1998

Azerbaigian

12 giugno

2006 A

12 giugno

2007

Barbados

8 marzo

2023 A

8 marzo

2024

Belgio

30 giugno

2000 A

30 giugno

2000

Brasile

29 luglio

2009 A

29 luglio

2010

Bulgaria*

14 marzo

2005 A

14 marzo

2006

Canada*

14 novembre

1994

14 luglio

1996

Cina*

30 marzo

1994 A

14 luglio

1996

Hong Kong* a

5 giugno

1997

1° luglio

1997

Congo (Brazzaville)

7 settembre

2004 A

7 settembre

2005

Croazia*

10 settembre

1998 A

10 settembre

1999

Danimarca

30 maggio

1995

14 luglio

1996

Dominica

31 agosto

2001 A

31 agosto

2002

Ecuador*

16 febbraio

2005 A

16 febbraio

2006

Egitto

14 marzo

1991 A

14 luglio

1996

Emirati Arabi Uniti

4 ottobre

1993 A

14 luglio

1996

Estonia*

31 luglio

2001 A

31 luglio

2002

Figi

8 marzo

2016 A

8 marzo

2017

Finlandia

12 gennaio

2007

12 gennaio

2008

Francia*

21 dicembre

2001 A

21 dicembre

2002

Georgia

25 agosto

1995 A

25 agosto

1996

Germania*

8 ottobre

2001

8 ottobre

2002

Giamaica

28 novembre

2013 A

28 novembre

2014

Gibuti

12 ottobre

2015 A

12 ottobre

2016

Giordania

3 ottobre

1995 A

3 ottobre

1996

Grecia

3 giugno

1996 A

3 giugno

1997

Guinea

2 ottobre

2002 A

2 ottobre

2003

Guyana

10 dicembre

1997 A

10 dicembre

1998

India

18 ottobre

1995 A

18 ottobre

1996

Iran*

1° agosto

1994 A

14 luglio

1996

Iraq

1° marzo

2023 A

1° marzo

2024

Irlanda*

6 gennaio

1995

14 luglio

1996

Islanda

21 marzo

2002 A

21 marzo

2003

Isole Marshall

16 ottobre

1995 A

16 ottobre

1996

Italia

14 luglio

1995

14 luglio

1996

Kenya

21 luglio

1999 A

21 luglio

2000

Kiribati

5 febbraio

2007 A

5 febbraio

2008

Lettonia

17 marzo

1999 A

17 marzo

2000

Liberia

18 settembre

2008 A

18 settembre

2009

Lituania*

15 novembre

1999 A

15 novembre

2000

Madagascar

26 luglio

2019 A

26 luglio

2020

Marocco

25 febbraio

2016 A

25 febbraio

2017

Maurizio

17 dicembre

2002 A

17 dicembre

2003

Messico*

10 ottobre

1991

14 luglio

1996

Mongolia

2 settembre

2015 A

2 settembre

2016

Montenegro

19 aprile

2012 A

19 aprile

2013

Nigeria

11 ottobre

1990

14 luglio

1996

Niue

27 giugno

2012 A

27 giugno

2013

Norvegia*

3 dicembre

1996

3 dicembre

1997

Nuova Zelanda*

16 ottobre

2002 A

16 ottobre

2003

Tokelau

16 ottobre

2002 A

16 ottobre

2003

Oman

14 ottobre

1991 A

14 luglio

1996

Paesi Bassi* b

10 dicembre

1997

10 dicembre

1998

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

10 ottobre

2010

1° ottobre

2010

Palau

29 settembre

2011 A

29 settembre

2012

Polonia

16 dicembre

2005

16 dicembre

2006

Regno Unito*

29 settembre

1994

14 luglio

1996

Anguilla*

22 luglio

1998

22 luglio

1998

Guernesey*

14 settembre

2001

14 settembre

2001

Isola di Man*

29 settembre

1994

14 luglio

1996

Isole Caimane*

22 luglio

1998

22 luglio

1998

Isole Falkland e dipendenze
(Georgia del Sud e Isole
Sandwich del Sud)*

29 settembre

1994

14 luglio

1996

Isole Turche e Caicos*

22 luglio

1998

22 luglio

1998

Isole Vergini britanniche*

22 luglio

1998

22 luglio

1998

Jersey*

29 settembre

1994

14 luglio

1996

Montserrat*

29 settembre

1994

14 luglio

1996

Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)*

22 luglio

1998

22 luglio

1998

Terra antartica britannica*

22 luglio

1998

22 luglio

1998

Territorio britannico
dell’Oceano Indiano*

22 luglio

1998

22 luglio

1998

gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson e Pitcairn)*

22 luglio

1998

22 luglio

1998

Romania

18 maggio

2001 A

18 maggio

2002

Russia*

25 maggio

1999

25 maggio

2000

Saint Kitts e Nevis

7 ottobre

2004 A

7 ottobre

2005

San Marino

19 aprile

2021 A

19 aprile

2022

Sierra Leone

26 luglio

2001 A

26 luglio

2002

Singapore

24 luglio

2020 A

24 luglio

2021

Siria*

19 marzo

2002 A

19 marzo

2003

Slovenia

23 dicembre

2005 A

23 dicembre

2006

Spagna

27 gennaio

2005

27 gennaio

2006

Stati Uniti

27 marzo

1992

14 luglio

1996

Svezia*

19 dicembre

1995

19 dicembre

1996

Svizzera

12 marzo

1993

14 luglio

1996

Thailandia*

28 novembre

2019 A

28 novembre

2020

Tonga

18 settembre

2003 A

18 settembre

2004

Tunisia*

5 maggio

1999 A

5 maggio

2000

Turchia*

27 giugno

2014 A

27 giugno

2015

Ucraina

15 giugno

2017 A

15 giugno

2018

Vanuatu

18 febbraio

1999 A

18 febbraio

2000

Yemen

23 settembre

2008 A

23 settembre

2009

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazione non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO): www.imo.org > Publications > Catalogue & Code Listings, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Dal 29 mag. 1997 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese de 5 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
  1. Per il Regno in Europa.