Se colui che ha prestato assistenza ha effettuato operazioni di soccorso nei confronti di una nave che, come tale o in virtù del suo carico, minacciava di provocare danni per l’ambiente, ma non ha potuto ottenere, secondo l’articolo 13, un compenso equivalente almeno all’indennizzo straordinario calcolato in base al presente articolo, ha diritto a ricevere da parte del proprietario della nave un’indennizzo straordinario nella misura delle spese definite qui di seguito.
Se, nelle circostanze enunciate al paragrafo 1, la persona che ha prestato assistenza ha, grazie al suo operato, prevenuto o limitato un pregiudizio per l’ambiente, l’indennizzo straordinario dovuto dal proprietario a colui che ha prestato assistenza in base al paragrafo 1 può essere maggiorato fino a un massimo del 30 per cento rispetto alle spese sostenute da chi ha prestato assistenza. Il tribunale può tuttavia, qualora lo ritenesse equo ed opportuno, tenuto conto dei criteri determinanti enunciati al paragrafo 1 dell’articolo 13, aumentare ulteriormente tale indennizzo straordinario a condizione che in alcun caso l’aumento globale superi di oltre il 100 per cento le spese sostenute da colui che ha prestato assistenza.
Per spese sostenute da chi ha prestato assistenza, come enunciato ai paragrafi 1 e 2, s’intendono i costi sostenuti ragionevolmente da chi ha prestato assistenza durante le operazioni di soccorso, nonché un importo adeguato per il materiale e il personale effettivamente e ragionevolmente utilizzati nel corso dell’intervento, tenuto conto dei criteri enunciati alle lettere h), i) e j) del paragrafo 1 dell’articolo 13.
L’indennizzo globale previsto dal presente articolo è versato soltanto nel caso in cui e nella misura in cui esso eccede il compenso previsto dall’articolo 13 per le persone che prestano assistenza.
Se chi presta assistenza ha agito con negligenza, fallendo in tal modo nell’obiettivo di prevenire o limitare i danni arrecati all’ambiente, può essere privato della totalità o di parte dell’indennizzo straordinario dovuto conformemente al presente articolo.
Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto di regresso del proprietario della nave.