Le disposizioni dei paragrafi 1 c), d), e), f), g), h) e 2 a) dell’articolo 1, quelle degli articoli 2 bis , 5, 5 bis e 7 e quelle degli articoli 10–16, compresi gli articoli 11 bis , 11 ter e 12 bis della Convenzione 3 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, modificata dal Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, si applicano pure mutatis mutandis ai reati menzionati negli articoli 2, 2 bis e 2 ter del presente Protocollo, qualora questi reati siano commessi a bordo o contro le piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale. 4
Nei casi in cui il Protocollo non è applicabile ai sensi del paragrafo 1, le sue disposizioni sono tuttavia applicabili se l’autore od il presunto autore del reato è scoperto nel territorio di uno Stato Parte diverso dallo Stato nelle acque interne, o mare territoriale nel quale è situata la piattaforma fissa.
Ai fini del presente Protocollo, per «piattaforma fissa» si intende un’isola artificiale, una installazione o struttura fissata in permanenza sul fondo del mare ai fini della esplorazione o dello sfruttamento di risorse o ad altri fini economici.