Lexipedia

0.747.711

Protocollo
per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza
delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma
continentale1

RU 1993 1923; FF 1992 II 1313

Traduzione

Concluso a Roma il 10 marzo 1988
Approvato dall’Assemblea federale il 28 settembre 19922
Depositato dalla Svizzera con strumento ratificato il 12 marzo 1993
Entrato in vigore per la Svizzera il 10 giugno 1993

(Stato 3 marzo 2025)

Gli Stati Parti del presente Protocollo,

essendo Parti della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima;

riconoscendo che le ragioni per le quali la Convenzione è stata elaborata sono valide anche per le piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale;

tenendo conto delle disposizioni della predetta Convenzione;

affermando che le questioni che non sono regolate dal presente Protocollo continueranno ad essere disciplinate dalle norme e dai principi del diritto internazionale generale,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le disposizioni dei paragrafi 1 c), d), e), f), g), h) e 2 a) dell’articolo 1, quelle degli articoli 2 bis , 5, 5 bis e 7 e quelle degli articoli 10–16, compresi gli articoli 11 bis , 11 ter e 12 bis della Convenzione 3 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, modificata dal Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, si applicano pure mutatis mutandis ai reati menzionati negli articoli 2, 2 bis e 2 ter del presente Protocollo, qualora questi reati siano commessi a bordo o contro le piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale. 4

Nei casi in cui il Protocollo non è applicabile ai sensi del paragrafo 1, le sue disposizioni sono tuttavia applicabili se l’autore od il presunto autore del reato è scoperto nel territorio di uno Stato Parte diverso dallo Stato nelle acque interne, o mare territoriale nel quale è situata la piattaforma fissa.

Ai fini del presente Protocollo, per «piattaforma fissa» si intende un’isola artificiale, una installazione o struttura fissata in permanenza sul fondo del mare ai fini della esplorazione o dello sfruttamento di risorse o ad altri fini economici.

Art. 2

Commette un reato chiunque, illecitamente ed intenzionalmente:

  1. s’impadronisce di una piattaforma fissa o ne esercita il controllo, con la violenza o con minaccia di violenza, oppure
  2. compie un atto di violenza nei confronti di una persona che si trova a bordo di una piattaforma fissa se questo atto è di natura tale da pregiudicare la sicurezza della piattaforma; oppure
  3. distrugge una piattaforma fissa o vi causa danni di natura tale da mettere in pericolo la sua sicurezza; oppure
  4. 5 colloca o fa collocare su una piattaforma fissa, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o una sostanza atta a distruggere la piattaforma fissa o di natura tale da mettere in pericolo la sua sicurezza.
  5. 6 ...

Commette altresì reato chiunque minacci di commettere uno dei reati di cui ai paragrafi 1 b) e c), se detta minaccia è tale da compromettere la sicurezza della piattaforma fissa, sia tale minaccia accompagnata o no, secondo la legislazione nazionale, da una condizione intesa a costringere una persona fisica o giuridica a compiere o ad astenersi dal compiere un atto qualsiasi. 7

Art. 2bis8

Commette reato ai sensi del presente Protocollo chiunque, illecitamente ed intenzionalmente, allo scopo di compiere un atto che, per sua natura o visto il suo contesto, si prefigge di intimidire una popolazione o di costringere un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un atto qualsiasi:

  1. utilizza contro una piattaforma fissa o a bordo della stessa o scarica da una piattaforma fissa esplosivi, materiale radioattivo o armi BCN in modo da provocare o rischiare di provocare la morte o danni corporali o materiali gravi; o
  2. scarica da una piattaforma fissa idrocarburi, gas naturale liquefatto o altre sostanze nocive o potenzialmente pericolose che non sono contemplate nella lettera a) in quantità e concentrazioni tali da provocare o rischiare di provocare la morte o danni corporali o materiali gravi; o
  3. minaccia di commettere uno qualsiasi dei reati menzionati nelle lettere a) o b), sia tale minaccia accompagnata o no, secondo la legislazione nazionale, da una condizione.

Art. 2ter9

Commette altresì reato ai sensi del presente Protocollo chiunque:

  1. illecitamente ed intenzionalmente ferisce o uccide una persona, sempre che tali fatti presentino una connessione con uno dei reati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 2 o all’articolo 2bis; o
  2. tenta di commettere un reato menzionato nel paragrafo 1 dell’articolo 2, nelle lettere a) o b) dell’articolo 2bis o nella lettera a) del presente articolo; o
  3. si rende complice di un reato di cui all’articolo 2 o 2bis o alle lettere a) o b) del presente articolo; o
  4. organizza la commissione di un reato di cui all’articolo 2 o 2bis o alle lettere a) o b) del presente articolo od ordina ad altre persone di commetterlo; o
  5. contribuisce alla commissione di uno o più reati di cui all’articolo 2 o 2bis o alle lettere a) o b) del presente articolo per il tramite di un gruppo di persone che agiscono di concerto, essendo questo contributo intenzionale e prestato:i)nell'intento di facilitare l’attività criminale del gruppo o per agevolarne lo scopo, qualora questa attività o questo scopo implichi la commissione di un reato di cui all’articolo 2 o 2bis, oii)sapendo che il gruppo intende commettere un reato di cui all’articolo 2 o 2bis.

Art. 3

Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui agli articoli 2, 2bis e 2ter quando il reato è commesso:

  1. contro o a bordo di una piattaforma fissa mentre questa è situata sulla piattaforma continentale di tale Stato; o
  2. da un cittadino di tale Stato.10

Uno Stato Parte può parimenti istituire la propria giurisdizione per giudicare i medesimi reati:

  1. quando il reato è commesso da un apolide che ha la residenza abituale in tale Stato;
  2. quando, durante la perpetrazione del reato un cittadino di tale Stato è stato trattenuto, minacciato, ferito o ucciso; oppure
  3. quando il reato è commesso allo scopo di costringere tale Stato a compiere un qualunque atto o ad astenersene.

Ogni Stato Parte che ha istituito la propria giurisdizione nei casi di cui al paragrafo 2 lo notifica al Segretario generale. Se in seguito detto Stato Parte annulla tale competenza, ne dà notifica al Segretario generale. 11

Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui agli articoli 2, 2 bis e 2 ter nei casi in cui il presunto autore del reato si trova sul suo territorio ed esso non lo estrada verso uno qualsiasi degli Stati Parti che hanno istituito la loro giurisdizione in conformità dei paragrafi 1 e 2. 12

Il presente Protocollo non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata in conformità con la legislazione nazionale.

Art. 4

Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica in qualsiasi modo le norme del diritto internazionale concernenti le piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale.

Art. 4bis13 Clausola finale del Protocollo del 2005 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale

Le clausole finali del Protocollo del 2005 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale sono gli articoli 8–13 del Protocollo del 2005 relativo al Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale. Nel presente Protocollo, i riferimenti agli Stati Parte sono considerati come riferimenti agli Stati Parte del Protocollo del 2005.

Art. 5

Il presente Protocollo è aperto in Roma il 10 marzo 1988, e presso la Sede dell’Organizzazione marittima internazionale (in appresso denominata «l’Organizzazione») dal 14 marzo 1988 al 9 marzo 1989, alla firma di ogni Stato che abbia firmato la Convenzione. Esso rimane poi aperto per l’adesione.

Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo con:

  1. firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione; oppure
  2. firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione; oppure
  3. adesione.

La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione sono effettuate attraverso il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario Generale.

Solo uno Stato che ha firmato la Convenzione senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione, o che ha ratificato, accettato, approvato la Convenzione o vi ha aderito, può divenire Parte al presente Protocollo.

Art. 6

Il presente Protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la data alla quale tre Stati hanno, sia firmato il Protocollo senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione, sia depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. Tuttavia, il presente Protocollo non può entrare in vigore prima dell’entrata in vigore della Convenzione.

Per ogni Stato che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo, o di adesione a quest’ultimo dopo che sono state soddisfatte le condizioni per la sua entrata in vigore, la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione hanno effetto novanta giorni dopo la data del deposito.

Art. 7

Il presente Protocollo può essere denunciato da uno degli Stati Parti in ogni momento successivo allo scadere di un periodo di un anno a decorrere dalla data alla quale il presente Protocollo entra in vigore nei confronti di tale Stato.

La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale.

La denuncia ha effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario generale ha ricevuto lo strumento di denuncia o alla scadenza di un periodo di tempo più lungo se così è indicato nello strumento di denuncia.

Una denuncia della Convenzione compiuta da uno Stato Parte sarà considerata come una denuncia del presente Protocollo da questo stesso Stato.

Art. 8

L’Organizzazione può convocare una Conferenza per la revisione o la modifica del presente Protocollo.

Il Segretario generale convoca una conferenza degli Stati Parti al presente Protocollo per la procedura alla revisione o all’adozione di emendamento al presente Protocollo, a richiesta di un terzo degli Stati Parti che non siano inferiori a cinque.

Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, depositato dopo la data di entrata in vigore di un emendamento al presente Protocollo sarà considerato avere ad oggetto il Protocollo così come emendato.

Art. 9

Il presente Protocollo è depositato presso il Segretario generale.

Il Segretario generale:

  1. informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito, nonché tutti i Membri dell’Organizzazione:i)di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonché della loro data;ii)della data di entrata in vigore del presente Protocollo;iii)del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo, nonché della data alla quale è stato ricevuto e dalla data alla quale la denuncia prende effetto;iv)della ricezione di ogni dichiarazione o notifica effettuata in conformità con il presente Protocollo o in conformità con la Convenzione, concernente il presente Protocollo;
  2. trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati che lo hanno firmato o vi hanno aderito.

All’atto dell’entrata in vigore del presente Protocollo, una copia certificata conforme è trasmessa dal Depositario al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata in conformità con l’articolo 102 della Carta delle Nazione Unite 14 .

Art. 10

Il presente Protocollo è redatto in un unico esemplare originale nelle lingue araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma al presente Protocollo.

Fatto a Roma il dieci marzo millenovecentottantotto.

(Seguono le firme)

0.747.711

Campo d’applicazione il 3 marzo 202515

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

23 settembre

2003 A

22 dicembre

2003

Albania

19 giugno

2002 A

17 settembre

2002

Algeria

30 giugno

2006 A

28 settembre

2006

Andorra

17 luglio

2006 A

15 ottobre

2006

Antigua e Barbuda

12 ottobre

2009 A

10 gennaio

2010

Arabia Saudita

2 febbraio

2006

3 maggio

2006

Argentina

26 novembre

2003

24 febbraio

2004

Armenia

8 giugno

2005 A

6 settembre

2005

Australia

19 febbraio

1993 A

20 maggio

1993

Austria

28 dicembre

1989 A

1° marzo

1992

Azerbaigian

26 gennaio

2004 A

25 aprile

2004

Bahamas

25 ottobre

2005

23 gennaio

2006

Bahrein

21 ottobre

2005 A

19 gennaio

2006

Bangladesh

9 giugno

2005 A

7 settembre

2005

Barbados

6 maggio

1994 A

4 agosto

1994

Belarus

4 dicembre

2002 A

4 marzo

2003

Belgio

11 aprile

2005

10 luglio

2005

Benin

31 agosto

2006 A

29 novembre

2006

Bolivia

13 febbraio

2002 A

14 maggio

2002

Bosnia e Erzegovina

28 luglio

2003 A

26 ottobre

2003

Botswana

14 settembre

2000 A

13 dicembre

2000

Brasile*

25 ottobre

2005

23 gennaio

2006

Brunei

4 dicembre

2003

3 marzo

2004

Bulgaria

8 luglio

1999

6 ottobre

1999

Burkina Faso

15 gennaio

2004 A

14 aprile

2004

Cambogia

18 agosto

2006 A

16 novembre

2006

Canada

18 giugno

1993

16 settembre

1993

Capo Verde

3 gennaio

2003 A

3 aprile

2003

Ceca, Repubblica

10 dicembre

2004

10 marzo

2005

Cile

22 aprile

1994

21 luglio

1994

Cina*

20 agosto

1991

1° marzo

1992

Hong Kong

20 febbraio

2006

20 febbraio

2006

Macao

2 febbraio

2020

2 febbraio

2020

Cipro

2 febbraio

2000 A

2 maggio

2000

Comore

6 marzo

2008 A

4 giugno

2008

Congo (Kinshasa)

28 maggio

2015 A

26 agosto

2015

Corea (Sud)

10 giugno

2003

8 settembre

2003

Costa d’Avorio

23 marzo

2012 A

21 giugno

2012

Costa Rica

25 marzo

2003

23 giugno

2003

Croazia

18 marzo

2005 A

16 novembre

2005

Cuba*

20 novembre

2001 A

18 febbraio

2002

Danimarca*

25 agosto

1995

23 novembre

1995

Dominica

12 ottobre

2004 A

10 gennaio

2005

Dominicana, Repubblica

12 agosto

2009 A

10 novembre

2009

Ecuador

10 marzo

2003 A

8 giugno

2003

Egitto*

8 gennaio

1993

8 aprile

1993

El Salvador

7 dicembre

2000 A

7 marzo

2001

Emirati Arabi Uniti*

15 settembre

2005 A

14 dicembre

2005

Estonia

28 gennaio

2004 A

27 aprile

2004

Eswatini

17 aprile

2003 A

16 luglio

2003

Figi

21 maggio

2008 A

19 agosto

2008

Filippine

6 gennaio

2004

5 aprile

2004

Finlandia

28 aprile

2000 A

27 luglio

2000

Francia*

2 dicembre

1991

1° marzo

1992

Georgia

1° agosto

2006 A

9 novembre

2006

Germania

6 novembre

1990 A

1° marzo

1992

Ghana

1° novembre

2002 A

30 gennaio

2003

Giamaica*

19 agosto

2005

17 novembre

2005

Giappone

24 aprile

1998 A

23 luglio

1998

Gibuti

9 giugno

2004 A

7 settembre

2004

Giordania

2 luglio

2004

30 settembre

2004

Grecia

11 giugno

1993

9 settembre

1993

Grenada

9 gennaio

2002 A

9 aprile

2002

Guatemala

26 agosto

2009 A

24 novembre

2009

Guinea

1° febbraio

2005 A

2 maggio

2005

Guinea equatoriale

14 gennaio

2004 A

13 aprile

2004

Guinea-Bissau

14 ottobre

2008 A

12 gennaio

2009

Guyana

30 gennaio

2003 A

30 aprile

2003

Honduras

17 maggio

2005 A

15 agosto

2005

India

15 ottobre

1999 A

13 gennaio

2000

Iran*

30 ottobre

2009 A

28 gennaio

2010

Iraq

8 agosto

2023

6 novembre

2023

Irlanda

10 settembre

2004 A

9 dicembre

2004

Islanda

28 maggio

2002 A

26 agosto

2002

Isole Marshall

16 ottobre

1995 A

14 gennaio

1996

Israele*

6 gennaio

2009

6 aprile

2009

Italia

26 gennaio

1990

1° marzo

1992

Kazakstan

24 novembre

2003 A

24 febbraio

2004

Kenya

21 gennaio

2002 A

21 aprile

2002

Kiribati

17 novembre

2005 A

16 febbraio

2006

Kuwait

30 giugno

2003 A

28 settembre

2003

Laos

20 marzo

2012 A

18 giugno

2012

Lesotho

25 giugno

2013 A

23 settembre

2013

Lettonia

4 dicembre

2002 A

4 marzo

2003

Libano

16 dicembre

1994 A

16 marzo

1995

Liberia

5 ottobre

1995

3 gennaio

1996

Libia

8 agosto

2002 A

6 novembre

2002

Liechtenstein

8 novembre

2002 A

6 febbraio

2003

Lituania

30 gennaio

2003 A

30 aprile

2003

Lussemburgo

5 gennaio

2011 A

5 aprile

2011

Macedonia del Nord

5 agosto

2007 A

5 novembre

2007

Madagascar

15 settembre

2006 A

14 dicembre

2006

Malawi

10 gennaio

2014 A

10 aprile

2014

Maldive

25 febbraio

2014 A

26 maggio

2014

Mali

29 aprile

2002 A

28 luglio

2002

Malta

20 novembre

2001 A

18 febbraio

2002

Marocco

8 gennaio

2002

8 aprile

2002

Mauritania

17 gennaio

2008

16 aprile

2008

Maurizio

3 agosto

2004 A

1° novembre

2004

Messico*

13 maggio

1994 A

11 agosto

1994

Moldova*

11 ottobre

2005 A

9 gennaio

2006

Monaco

25 gennaio

2002 A

25 aprile

2002

Mongolia

22 novembre

2005 A

20 febbraio

2006

Montenegro

3 giugno

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

8 gennaio

2003 A

8 aprile

2003

Myanmar

19 settembre

2003 A

18 dicembre

2003

Namibia

7 settembre

2005 A

6 dicembre

2005

Nauru

11 agosto

2005 A

9 novembre

2005

Nicaragua

4 luglio

2007 A

2 ottobre

2007

Niger

30 agosto

2006 A

28 novembre

2006

Nigeria

18 giugno

2015

18 settembre

2015

Niue

22 giugno

2009 A

20 settembre

2009

Norvegia

18 aprile

1991

1° marzo

1992

Nuova Zelanda

10 giugno

1999

8 settembre

1999

Oman

24 settembre

1990 A

1° marzo

1992

Paesi Bassi*

5 marzo

1992

3 giugno

1992

Aruba

17 gennaio

2006

17 gennaio

2006

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

12 aprile

2011

12 aprile

2011

Pakistan

20 settembre

2000 A

19 dicembre

2000

Palau

4 dicembre

2001 A

4 marzo

2002

Panama

3 luglio

2002 A

1° ottobre

2002

Paraguay

12 novembre

2004 A

10 febbraio

2005

Perù

19 luglio

2001 A

17 ottobre

2001

Polonia

25 giugno

1991

1° marzo

1992

Portogallo

5 gennaio

1996 A

4 aprile

1996

Qatar

18 settembre

2003 A

17 dicembre

2003

Regno Unito*

3 maggio

1991

1° marzo

1992

Isola di Man

8 febbraio

1999

8 febbraio

1999

Jersey

17 ottobre

2014

17 ottobre

2014

Romania

2 giugno

1993 A

31 agosto

1993

Russia

4 maggio

2001

2 agosto

2001

Saint Lucia

20 maggio

2004 A

18 agosto

2004

Saint Vincent e Grenadine

9 ottobre

2001 A

7 gennaio

2002

San Marino

15 dicembre

2014 A

15 marzo

2015

São Tomé e Príncipe

5 maggio

2006 A

3 agosto

2006

Seicelle

24 gennaio

1989

1° marzo

1992

Senegal

9 agosto

2004 A

7 novembre

2004

Serbia

2 marzo

2005 A

31 maggio

2005

Singapore

12 agosto

2015 A

10 novembre

2015

Siria

24 marzo

2003 A

22 marzo

2003

Slovacchia

8 dicembre

2000 A

8 marzo

2000

Slovenia

18 luglio

2003 A

16 ottobre

2003

Spagna

7 luglio

1989

1° marzo

1992

Stati Uniti

6 dicembre

1994

6 marzo

1995

Sudafrica

8 luglio

2005 A

6 ottobre

2005

Sudan

22 maggio

2000 A

20 agosto

2000

Svezia

13 settembre

1990

1° marzo

1992

Svizzera

12 marzo

1993

10 giugno

1993

Tagikistan

12 agosto

2005 A

10 novembre

2005

Tanzania

8 dicembre

2016 A

8 marzo

2016

Togo

10 marzo

2003 A

8 giugno

2003

Tonga

6 dicembre

2002 A

6 marzo

2003

Trinidad e Tobago

27 luglio

1989 A

1° marzo

1992

Tunisia

6 marzo

1998 A

4 giugno

1998

Turchia*

6 marzo

1998

4 giugno

1998

Turkmenistan

8 giugno

1999 A

6 settembre

1999

Ucraina

21 aprile

1994

20 luglio

1994

Ungheria

9 novembre

1989

1° marzo

1992

Uruguay

10 agosto

2001 A

8 novembre

2001

Uzbekistan

25 settembre

2000 A

24 dicembre

2000

Vanuatu

18 febbraio

1999 A

19 maggio

1999

Vietnam

12 luglio

2002 A

10 ottobre

2002

Yemen

30 giugno

2000 A

28 settembre

2000

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione marittima internazionale (OMI): www.imo.org > Qui nous sommes > Conventions > État des conventions > Status Book oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.