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0.748.01

Protocollo concernente il testo autentico trilingue della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale (Chicago 1944) Conchiuso a Buenos Aires il 24 settembre 1968 Strumento d’approvazione depositato dalla Svizzera il 22 gennaio 1969 Entrato in vigore per la Svizzera il 22 gennaio 1969

RU 1971 1296

Traduzione

(Stato 22 maggio 2024)

I Governi sottoscritti,

Considerando che l’ultimo paragrafo della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale 1 , chiamata d’appresso «Convenzione», stabilisce che un testo della Convenzione redatto nelle lingue francese, inglese e stagnola, ciascuna facente parimente fede, è aperto alla firma;

Considerando che la Convenzione è stata aperta alla firma a Chicago, il sette dicembre millenovecentoquarantaquattro, in un testo in lingua inglese;

Considerando pertanto l’opportunità dell’allestimento di un testo trilingue come previsto nella Convenzione;

Considerando che si dovrebbe tener conto, adottando queste disposizioni, degli emendamenti alla Convenzione esistenti nelle lingue francese, inglese e spagnola e del fatto che i testi nelle lingue francese e spagnola non dovrebbero comportare detti emendamenti poiché ciascuno di questi entra in vigore, giusta l’articolo 94 a ) della Convenzione soltanto per gli Stati che l’hanno ratificato;

hanno con venuto quanto segue:

Art. I

I testi nelle lingue francese e spagnola della Convenzione allegata al presente Protocollo costituiscono, congiuntamente al testo in inglese, il testo della Convenzione facente parimente fede nelle tre lingue, come esplicitamente previsto all’ultimo paragrafo della Convenzione.

Art. II

Se uno Stato partecipante al presente Protocollo ha ratificato o ratifica successivamente un emendamento alla Convenzione conformemente al suo articolo 94 a ), si considera che il testo nelle lingue francese, inglese e spagnola dell’emendamento si riferisce al testo facente parimente fede nelle tre lingue, risultante dal presente Protocollo.

Art. III

2) Il presente Protocollo è aperto alla firma a Buenos Aires fino al 27 settembre 1968 e dopo questa data a Washington (D. C.). 3) L’accettazione avviene mediante deposito dello strumento presso il Governo degli Stati Uniti d’America. 4) L’adesione al Protocollo, la sua ratificazione o approvazione è considerata come accettazione dello stesso.

1) Gli Stati membri dell’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale possono partecipare al presente Protocollo:

  1. firmandolo, senza riserva d’accettazione,
  2. firmandolo, con riserva d’accettazione seguita da accettazione,
  3. accettandolo.

Art. IV

1) Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno dopo la firma senza riserva d’accettazione o l’accettazione da parte di dodici Stati, conformemente alle disposizioni dell’articolo III. 2) Per gli Stati che partecipano successivamente al Protocollo, conformemente all’articolo III, esso entrerà in vigore alla data della firma senza riserva o dell’accettazione.

Art. V

La futura adesione di uno Stato alla Convenzione equivale a accettazione del presente Protocollo.

Art. VI

Con l’entrata in vigore, il presente Protocollo è registrato dal Governo degli Stati Uniti d’America presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite e presso l’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale.

Art. VII

1) Il presente Protocollo rimane in vigore fintanto che è vigente la Convenzione. 2) Il presente Protocollo cessa d’essere in vigore per uno Stato, soltanto se quest’ultimo non è più partecipe della Convenzione.

Art. VIII

Il Governo degli Stati Uniti d’America notifica a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale e all’Organizzazione stessa:

  1. ogni firma del presente Protocollo con la rispettiva data indicando se è stata apposta con o senza riserva d’accettazione;
  2. il deposito di ogni istrumento d’accettazione e la data del deposito;
  3. la data dell’entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all’articolo IV paragrafo I.

Art. IX

Il presente Protocollo, redatto nelle lingue francese, inglese e spagnola, ciascun testo facente parimenti fede, è depositato presso gli archivi del Governo degli Stati Uniti d’America che ne trasmetterà copie certificate conformi ai Governi degli Stati membri dell’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale.

In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Buenos Aires il ventiquattro settembre millenovecentosessantotto.

(Seguono le firme)

0.748.01

Campo d’applicazione il 22 maggio 20242

Il Protocollo è in vigore per gli Stati seguenti:

Albania

Andorra

Angola

Antigua e Barbuda

Arabia Saudita

Argentina

Armenia

Australia

Austria

Azerbaigian

Bahamas

Bahrein

Bangladesh

Barbados

Belgio

Belize

Bhutan

Bielorussia

Bosnia ed Erzegovina

Botswana

Brasile

Brunei

Bulgaria

Burkina Faso

Camerun

Canada

Capo Verde

Ceca, Repubblica

Ciad

Cile

Cina

Hong Kong

Macao

Cipro

Colombia

Comore

Corea (Nord)

Corea (Sud)

Costa Rica

Côte d’Ivoire

Croazia

Cuba

Danimarca

Dominica

Ecuador

Egitto

El Salvador

Emirati Arabi Uniti

Eritrea

Estonia

Eswatini

Figi

Finlandia

Francia

Gabon

Gambia

Germania

Georgia

Giamaica

Gibuti

Giordania

Grecia

Grenada

Guatemala

Guinea equatoriale

India

Iran

Iraq

Irlanda

Israele

Italia

Isole Cook

Isole Marshall

Kazakistan

Kiribati

Kirghizistan

Kuwait

Lesotho

Lettonia

Libano

Lituania

Macedonia del Nord

Madagascar

Malawi

Maldive

Mali

Mauritania

Maurizio

Messico

Micronesia

Moldova

Monaco

Mongolia

Montenegro

Mozambico

Namibia

Nauru

Niger

Nigeria

Norvegia

Nuovo Zelanda

Oman

Paesi-Bassi

Aruba

Curaçao

Parte caraibica
(Bonaire,
Sant’Eustachio
e Saba)

Sint Maarten

Pakistan

Palau

Panama

  1. Papua Nuova Guinea

Paraguay

Perù

Polonia

Portogallo

Qatar

Regno Unito

Romania

Ruanda

Russia

Saint Kitts e Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent e
Grenadine

Salomone, Isole

Samoa

San Marino

São Tomé e Principe

Seicelle

Serbia

Singapore

Siria

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Stati Uniti

Sudafrica

Sudan del Sud

Suriname

Svezia

Svizzera

Tagikistan

Tanzania

Timor-Leste

Togo

Tonga

Tunisia

Turchia

Turkmenistan

Tuvalu

Ucraina

Ungheria

Uruguay

Uzbekistan

Vanuatu

Venezuela

Vietnam

Yemen

Zambia

Zimbabwe