I testi nelle lingue francese e spagnola della Convenzione allegata al presente Protocollo costituiscono, congiuntamente al testo in inglese, il testo della Convenzione facente parimente fede nelle tre lingue, come esplicitamente previsto all’ultimo paragrafo della Convenzione.
0.748.01
Protocollo concernente il testo autentico trilingue della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale (Chicago 1944) Conchiuso a Buenos Aires il 24 settembre 1968 Strumento d’approvazione depositato dalla Svizzera il 22 gennaio 1969 Entrato in vigore per la Svizzera il 22 gennaio 1969
RU 1971 1296
Traduzione
(Stato 22 maggio 2024)
I Governi sottoscritti,
Considerando che l’ultimo paragrafo della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale 1 , chiamata d’appresso «Convenzione», stabilisce che un testo della Convenzione redatto nelle lingue francese, inglese e stagnola, ciascuna facente parimente fede, è aperto alla firma;
Considerando che la Convenzione è stata aperta alla firma a Chicago, il sette dicembre millenovecentoquarantaquattro, in un testo in lingua inglese;
Considerando pertanto l’opportunità dell’allestimento di un testo trilingue come previsto nella Convenzione;
Considerando che si dovrebbe tener conto, adottando queste disposizioni, degli emendamenti alla Convenzione esistenti nelle lingue francese, inglese e spagnola e del fatto che i testi nelle lingue francese e spagnola non dovrebbero comportare detti emendamenti poiché ciascuno di questi entra in vigore, giusta l’articolo 94 a ) della Convenzione soltanto per gli Stati che l’hanno ratificato;
hanno con venuto quanto segue:
Art. I
Art. II
Se uno Stato partecipante al presente Protocollo ha ratificato o ratifica successivamente un emendamento alla Convenzione conformemente al suo articolo 94 a ), si considera che il testo nelle lingue francese, inglese e spagnola dell’emendamento si riferisce al testo facente parimente fede nelle tre lingue, risultante dal presente Protocollo.
Art. III
2) Il presente Protocollo è aperto alla firma a Buenos Aires fino al 27 settembre 1968 e dopo questa data a Washington (D. C.). 3) L’accettazione avviene mediante deposito dello strumento presso il Governo degli Stati Uniti d’America. 4) L’adesione al Protocollo, la sua ratificazione o approvazione è considerata come accettazione dello stesso.
1) Gli Stati membri dell’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale possono partecipare al presente Protocollo:
- firmandolo, senza riserva d’accettazione,
- firmandolo, con riserva d’accettazione seguita da accettazione,
- accettandolo.
Art. IV
1) Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno dopo la firma senza riserva d’accettazione o l’accettazione da parte di dodici Stati, conformemente alle disposizioni dell’articolo III. 2) Per gli Stati che partecipano successivamente al Protocollo, conformemente all’articolo III, esso entrerà in vigore alla data della firma senza riserva o dell’accettazione.
Art. V
La futura adesione di uno Stato alla Convenzione equivale a accettazione del presente Protocollo.
Art. VI
Con l’entrata in vigore, il presente Protocollo è registrato dal Governo degli Stati Uniti d’America presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite e presso l’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale.
Art. VII
1) Il presente Protocollo rimane in vigore fintanto che è vigente la Convenzione. 2) Il presente Protocollo cessa d’essere in vigore per uno Stato, soltanto se quest’ultimo non è più partecipe della Convenzione.
Art. VIII
Il Governo degli Stati Uniti d’America notifica a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale e all’Organizzazione stessa:
- ogni firma del presente Protocollo con la rispettiva data indicando se è stata apposta con o senza riserva d’accettazione;
- il deposito di ogni istrumento d’accettazione e la data del deposito;
- la data dell’entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all’articolo IV paragrafo I.
Art. IX
Il presente Protocollo, redatto nelle lingue francese, inglese e spagnola, ciascun testo facente parimenti fede, è depositato presso gli archivi del Governo degli Stati Uniti d’America che ne trasmetterà copie certificate conformi ai Governi degli Stati membri dell’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale.
In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Buenos Aires il ventiquattro settembre millenovecentosessantotto.
(Seguono le firme)
0.748.01
Campo d’applicazione il 22 maggio 20242
Il Protocollo è in vigore per gli Stati seguenti:
Albania
Andorra
Angola
Antigua e Barbuda
Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaigian
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belgio
Belize
Bhutan
Bielorussia
Bosnia ed Erzegovina
Botswana
Brasile
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Camerun
Canada
Capo Verde
Ceca, Repubblica
Ciad
Cile
Cina
Hong Kong
Macao
Cipro
Colombia
Comore
Corea (Nord)
Corea (Sud)
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croazia
Cuba
Danimarca
Dominica
Ecuador
Egitto
El Salvador
Emirati Arabi Uniti
Eritrea
Estonia
Eswatini
Figi
Finlandia
Francia
Gabon
Gambia
Germania
Georgia
Giamaica
Gibuti
Giordania
Grecia
Grenada
Guatemala
Guinea equatoriale
India
Iran
Iraq
Irlanda
Israele
Italia
Isole Cook
Isole Marshall
Kazakistan
Kiribati
Kirghizistan
Kuwait
Lesotho
Lettonia
Libano
Lituania
Macedonia del Nord
Madagascar
Malawi
Maldive
Mali
Mauritania
Maurizio
Messico
Micronesia
Moldova
Monaco
Mongolia
Montenegro
Mozambico
Namibia
Nauru
Niger
Nigeria
Norvegia
Nuovo Zelanda
Oman
Paesi-Bassi
Aruba
Curaçao
Parte caraibica
(Bonaire,
Sant’Eustachio
e Saba)
Sint Maarten
Pakistan
Palau
Panama
- Papua Nuova Guinea
Paraguay
Perù
Polonia
Portogallo
Qatar
Regno Unito
Romania
Ruanda
Russia
Saint Kitts e Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent e
Grenadine
Salomone, Isole
Samoa
San Marino
São Tomé e Principe
Seicelle
Serbia
Singapore
Siria
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Stati Uniti
Sudafrica
Sudan del Sud
Suriname
Svezia
Svizzera
Tagikistan
Tanzania
Timor-Leste
Togo
Tonga
Tunisia
Turchia
Turkmenistan
Tuvalu
Ucraina
Ungheria
Uruguay
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Vanuatu
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Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabwe