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0.748.112.12

Accordo multilaterale sulle tasse di rotta1

RU 1986 1588; FF 1982 I 851

Traduzione

Concluso a Bruxelles il 12 febbraio 1981
Approvato dall’Assemblea federale il 30 settembre 19822
Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 9 febbraio 1983
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1986

(Stato 2 luglio 2019)

La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica d’Austria, Il Regno del Belgio, La Spagna, La Repubblica Francese, Il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, L’Irlanda, Il Gran Ducato del Lussemburgo, Il Regno dei Paesi Bassi, La Repubblica Portoghese, La Confederazione Svizzera,

denominati «Stati Contraenti»,

L’Organizzazione Europea per la sicurezza della Navigazione Aerea, chiamata «Eurocontrol»,

Ritenendo che gli accordi conclusi dagli Stati Europei con l’Eurocontrol per la riscossione delle tasse di rotta debbano essere sostituiti a seguito della modifica della Convenzione Internazionale «Eurocontrol» del 13 dicembre 1960 3 , relativa alla cooperazione per la sicurezza della Navigazione Aerea;

Riconoscendo che la cooperazione per la istituzione e per la riscossione delle tasse di rotta si è dimostrata efficace per il passato;

Desiderosi di continuare e di rafforzare la cooperazione che si è instaurata;

Decisi a operare, tenuto conto delle indicazioni raccomandate dall’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile, per un uniforme sistema europeo di tasse di rotta che risulti il più attuabile da parte del maggior numero possibile di Stati Europei;

Essendo convinti che questa uniformità faciliterà anche le consultazioni con gli utenti;

Ritenendo auspicabile che gli Stati partecipanti al sistema delle tasse di rotta «Eurocontrol» rafforzino i poteri dell’Organizzazione riguardo al recupero delle tasse suddette;

Riconoscendo che un tale sistema richiede nuove basi giuridiche;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Gli Stati Contraenti convengono di adottare una comune politica in merito alla riscossione delle tasse per la utilizzazione degli impianti e per i servizi di navigazione aerea in rotta denominate qui di seguito «Tasse di rotta», nello spazio aereo delle Regioni Informazioni Volo che rientri nella loro competenza.

Essi, di conseguenza, concordano di creare un sistema comune per l’istituzione e la riscossione delle tasse di rotta e di utilizzare a questo scopo i servizi dell’Eurocontrol.

A questo fine la Commissione Permanente ed il Comitato Direttivo dell’Eurocontrol saranno ampliati allo scopo di includere i rappresentanti degli Stati Contraenti che non fanno parte dell’Eurocontrol e verranno qui di seguito denominati «Commissione allargata» e «Comitato allargato».

Le Regioni Informazione Volo menzionate al presente paragrafo I sono elencate nell’Annesso I dell’Accordo. Ogni emendamento che uno Stato Contraente voglia apportare all’elenco delle proprie Regioni Informazione Volo sarà subordinato all’approvazione unanime della Commissione allargata se da esso dovesse risultare una modifica dei limiti complessivi dello spazio aereo coperto dal presente Accordo. Qualsiasi emendamento che non comporti modifiche a tali limiti dovrà essere notificato all’Eurocontrol da parte dello Stato Contraente interessato.

Art. 2

Ogni Stato Contraente dispone di un voto nella Commissione allargata, salve le disposizioni dell’articolo 6.1 (b).

Art. 3

La Commissione allargata istituisce il comune sistema di tasse di rotta in modo che:

  1. dette tasse siano stabilite secondo una comune formula che tenga conto dei costi sostenuti dagli Stati Contraenti per gli impianti e i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta e per il funzionamento del sistema come pure dei costi sostenuti dall’Eurocontrol per il funzionamento del sistema;
  2. le tasse siano riscosse dall’Eurocontrol come una tassa unica per ciascun volo.

Ai fini suddetti, la Commissione allargata è incaricata di:

  1. stabilire i principi necessari per l’accertamento dei costi di cui al paragrafo 1 (a);
  2. determinare la formula da applicarsi nel calcolo delle tasse di rotta;
  3. approvare, per ciascun periodo di tassazione, l’aliquota secondo la quale dovranno essere recuperati i costi di cui al paragrafo 1 (a);
  4. fissare l’unità di conto nella quale le tasse di rotta sono espresse;
  5. stabilire le condizioni di applicazione del sistema, comprese le condizioni di pagamento come pure i tassi unitari e le tariffe ed il loro periodo di applicazione;
  6. determinare i principi che regolano l’esenzione dalle tasse di rotta;
  7. approvare i rapporti del Comitato allargato;
  8. adottare il regolamento finanziario da applicare al sistema delle tasse di rotta;
  9. approvare gli accordi tra l’Eurocontrol ed ogni Stato che voglia avvalersi degli strumenti oppure dell’assistenza tecnica dell’Eurocontrol in materia di tasse di navigazione aerea non comprese nel presente Accordo;
  10. approvare l’allegato al bilancio proposto dal Comitato allargato in conformità all’art. 5.1 (c).

La Commissione allargata stabilirà il suo regolamento interno con voto unanime di tutti gli Stati Contraenti.

Art. 4

Ciascuno Stato Contraente fruisce di un voto nel Comitato allargato, salve le disposizioni dell’articolo 6.2 (b).

Art. 5

Il Comitato allargato è incaricato:

  1. della preparazione delle decisioni per la Commissione allargata;
  2. della supervisione del funzionamento del sistema delle tasse di rotta, ivi compreso l’uso dei mezzi tecnici impiegati dall’Eurocontrol a questo scopo, e dell’adozione delle misure necessarie, in particolar modo per ciò che concerne il recupero delle tasse di rotta, in conformità alle decisioni della Commissione allargata;
  3. della stesura di un rapporto alla Commissione allargata sui mezzi necessari al funzionamento del sistema delle tasse di rotta e della presentazione dell’allegato al bilancio relativo alle attività dell’Eurocontrol in connessione con le tasse di rotta;
  4. dell’adempimento di tutti gli altri incarichi conferitigli dalla Commissione allargata.

Il Comitato allargato stabilirà il suo regolamento interno salve le disposizioni dell’articolo 6.2 (a).

Art. 6

Le decisioni della Commissione allargata saranno prese come segue:

  1. nei casi previsti nell’articolo 3.2 (a) sino a (f) e (h), le decisioni richiederanno il voto unanime di tutti gli Stati Contraenti e saranno vincolanti per tutti gli Stati medesimi; in mancanza di unanimità la Commissione allargata adotterà una decisione con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi; ogni Stato Contraente che, per motivi d’interesse nazionale, non è in grado di applicare tale decisione, presenterà alla suddetta Commissione una relazione chiarificatrice di tali motivi;
  2. nei casi previsti dall’articolo 3.2 (i) e (j) le decisioni saranno prese con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi sempre che tali voti comprendano la maggioranza ponderata degli Stati Membri dell’Eurocontrol come stabilito dalle disposizioni riprodotte nell’Allegato 2 al presente Accordo; ogni anno l’Eurocontrol notificherà agli Stati Contraenti che non sono Stati Membri il numero dei voti di cui detti Stati Membri dispongono in conformità alle disposizioni suddette;
  3. nei casi previsti dall’articolo 3.2 (g), le decisioni verranno prese con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. La stessa maggioranza vale per i procedimenti avviati a nome dell’Eurocontrol dalla Commissione allargata dinanzi al Tribunale Arbitrale menzionato nell’articolo 25.
  4. (a) Il regolamento interno del Comitato allargato, comprese le norme relative all’adozione di decisioni, è approvato dalla Commissione allargata mediante voto unanime di tutti gli Stati Contraenti.
  5. Comunque, nei casi previsti dall’articolo 5.1 (c) le decisioni del Comitato allargato saranno adottate in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 (b) del presente articolo.

Art. 7

L’Eurocontrol accerterà, secondo le norme in vigore, le tasse di rotta dovute per ogni volo effettuato nello spazio aereo definito nell’articolo 1.

Art. 8

L’Eurocontrol riscuoterà le tasse di rotta di cui all’articolo 7. A tal fine, queste formeranno un’unica tassa dovuta per ciascun volo che costituirà un solo credito dell’Eurocontrol da pagare presso la sua sede.

Art. 9

La tassa è dovuta da colui che era l’esercente dell’aeromobile nel momento in cui il volo è stato effettuato.

Art. 10

Se non è conosciuta l’identità dell’esercente, il proprietario dell’aeromobile sarà considerato esercente a meno che egli non provi che l’esercente era un’altra persona.

Art. 11

Nel caso in cui il debitore non paghi quanto dovuto, possono essere prese le misure idonee per il recupero forzato.

Art. 12

Le procedure per il recupero dell’ammontare dovuto saranno stabilite o dall’Eurocontrol, oppure, dietro richiesta dell’Eurocontrol, da uno Stato Contraente.

Il recupero può essere effettuato mediante un procedimento giudiziario o amministrativo.

Ogni Stato Contraente informerà l’Eurocontrol delle procedure applicate da esso e degli organi amministrativi e giudiziari competenti.

Art. 13

I procedimenti di recupero saranno intentati nel territorio dello Stato Contraente:

  1. là dove il debitore abbia il proprio domicilio o la sede;
  2. là dove il debitore abbia un ufficio commerciale, se il suo domicilio oppure la sede non siano situati nel territorio di uno Stato Contraente;
  3. in assenza delle condizioni giurisdizionali di cui ai punti (a) e (c) là dove il debitore abbia dei beni;
  4. là dove l’Eurocontrol ha la sua sede, in mancanza delle condizioni giurisdizionali di cui ai punti da (a) a (c).

Art. 14

L’Eurocontrol ha la facoltà di intentare procedimenti dinanzi ai competenti organi amministrativi e giudiziari degli Stati non facenti parte del presente Accordo.

Art. 15

Saranno riconosciute e rese esecutive negli altri Stati Contraenti le seguenti decisioni adottate in uno Stato Contraente:

  1. le decisioni giudiziarie definitive;
  2. le decisioni di un organo amministrativo che sono state assoggettate a ricorso giurisdizionale ma che non lo sono più, sia perché la corte od il tribunale ha respinto il ricorso mediante una decisione definitiva, sia perché il ricorso è stato ritirato, o, infine, perché il termine per la presentazione del ricorso è scaduto.

Art. 16

Le decisioni menzionate nell’articolo 15 non saranno riconosciute né rese esecutive nei seguenti casi:

  1. se la corte, il tribunale o l’organo amministrativo dello Stato d’origine non era competente secondo l’articolo 13
  2. se la decisione è manifestamente incompatibile con il bene pubblico dello Stato destinatario;
  3. se il debitore non abbia ricevuto notizia della decisione dell’organo amministrativo oppure dell’introduzione dell’istanza in tempo utile per consentirgli di difendersi o di appellarsi alla corte o al tribunale;
  4. se i procedimenti relativi alle stesse tasse di rotta sono stati in precedenza intentati e sono ancora pendenti dinanzi alla corte, tribunale oppure autorità amministrativa dello Stato destinatario;
  5. se la decisione è inconciliabile con un’altra decisione relativa alle stesse tasse di rotta adottata nello Stato destinatario;
  6. se la corte, tribunale o autorità amministrativa dello Stato d’origine, al fine di addivenire ad una decisione, abbia deciso su questioni preliminari concernenti lo stato o la capacità legale delle persone fisiche, i diritti di proprietà derivanti da un regime matrimoniale, da testamenti o successioni, in contrasto con una norma del diritto internazionale privato dello Stato presso cui si vuole ottenere il riconoscimento, a meno che la stessa decisione non porti allo stesso risultato che si sarebbe ottenuto mediante l’applicazione delle norme di diritto internazionale privato dello stesso Stato destinatario.

Art. 17

Le decisioni di cui all’articolo 15, se rese esecutive nello Stato d’origine, saranno applicate in conformità alla legislazione dello Stato destinatario. Se necessario, dietro richiesta, sarà emesso un ordine esecutivo dalla corte, tribunale o organo amministrativo dello Stato destinatario.

Art. 18

L’istanza sarà corredata:

  1. di una copia autenticata della decisione;
  2. nel caso di una decisione giudiziaria resa in contumacia, dell’originale oppure di una copia legalizzata di un documento che provi che la notifica dell’introduzione dell’istanza è stata consegnata in tempo utile al debitore;
  3. nel caso di una decisione amministrativa, di un documento comprovante il soddisfacimento delle condizioni previste dall’articolo 15;
  4. di un documento comprovante che la decisione è esecutiva nello Stato di origine e che il debitore ha ricevuto notifica della suddetta decisione in tempo utile.

Una traduzione debitamente autenticata dei documenti sarà prodotta se la corte, il tribunale o l’organo amministrativo dello Stato destinatario la richiede. Non saranno necessarie legalizzazioni né altre analoghe formalità.

Art. 19

L’istanza può essere respinta solo per uno dei motivi previsti nell’articolo 16. In nessun caso la decisione potrà essere oggetto di una revisione di merito nello Stato destinatario.

Il procedimento relativo al riconoscimento ed all’esecuzione della decisione è regolato dalla legislazione dello Stato destinatario nella misura in cui il presente Accordo non disponga altrimenti.

Art. 20

L’ammontare percepito dall’Eurocontrol sarà versato agli Stati Contraenti secondo le decisioni del Comitato allargato.

Art. 21

Nel momento in cui uno Stato Contraente ha recuperato il credito, l’ammontare riscosso sarà versato senza indugio all’Eurocontrol che procederà in conformità al precedente articolo 20. I costi di recupero sostenuti da quello Stato saranno addebitati all’Eurocontrol.

Art. 22

Le autorità competenti degli Stati Contraenti coopereranno con l’Eurocontrol per la costituzione e la riscossione delle tasse di rotta.

Art. 23

Se il Comitato allargato decide all’unanimità di rinunciare al recupero di una tassa, gli Stati Contraenti interessati possono adottare ogni misura che ritengano idonea. In tal caso, le disposizioni del presente Accordo relative al recupero, al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni, non saranno più applicabili.

Art. 24

In caso di emergenza o di guerra, le disposizioni del presente Accordo non pregiudicheranno la libertà d’azione degli Stati Contraenti interessati.

Art. 25

Qualunque controversia che possa sorgere o tra gli Stati Contraenti, oppure fra gli Stati contraenti e l’Eurocontrol che è rappresentata dalla Commissione allargata, relativa all’interpretazione od all’applicazione del presente Accordo o dei suoi annessi e che non sia stato possibile dirimere attraverso un negoziato diretto o qualunque altro metodo, sarà sottoposta ad arbitrato dietro richiesta di una delle parti.

A tal fine, ognuna delle parti nominerà, in ogni caso, un arbitro e gli arbitri si accorderanno per la nomina di un terzo arbitro.

Il tribunale arbitrale determinerà la propria procedura.

Ogni parte sosterrà le spese concernenti il proprio arbitro e la sua rappresentanza nel procedimento dinanzi al tribunale; le spese relative al terzo arbitro ed ogni altro onere saranno sostenute in parti uguali dalle parti contendenti. Il tribunale arbitrale può, tuttavia, fissare una diversa ripartizione delle spese se lo ritiene opportuno.

Le decisioni del tribunale arbitrale saranno vincolanti per le parti contendenti.

Art. 26

Il presente Accordo sostituirà l’Accordo Multilaterale relativo alla riscossione delle tasse di rotta dell’8 settembre 1970. La presente disposizione non pregiudicherà alcun accordo fra l’Eurocontrol ed uno Stato non membro dell’Eurocontrol riguardante la riscossione delle suddette tasse concernenti le Regioni Informazioni Volo di cui all’articolo 1 del presente Accordo, che resterà in vigore sino a quando tale Stato non diverrà parte al presente Accordo.

Art. 27

Il presente Accordo sarà, prima della data della sua entrata in vigore, aperto alla firma di ogni Stato che, al momento della firma, partecipi al sistema di riscossione delle tasse di rotta Eurocontrol o cui sia stato concesso il diritto di firma in base a una decisione unanime della Commissione Permanente.

Il presente Accordo sarà sottoposto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo del Regno del Belgio. La ratifica del Protocollo, aperto alla firma a Bruxelles il 12 febbraio 1981, che modifica la Convenzione Internazionale di cooperazione per la sicurezza della Navigazione Aerea «Eurocontrol» del 13 dicembre 1960, qui di seguito denominato «il Protocollo», costituirà anche la ratifica del presente Accordo.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di entrata in vigore del Protocollo per quanto concerne l’Eurocontrol, gli Stati membri dell’Eurocontrol e gli Stati che hanno depositato i loro strumenti di ratifica prima di tale data.

Ove uno Stato depositi il proprio strumento di ratifica dopo la data dell’entrata in vigore del presente Accordo, il presente Accordo entrerà in vigore rispetto a tale Stato il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui lo strumento di ratifica è stato depositato.

L’Eurocontrol, apponendovi la propria firma, diventerà Parte del presente Accordo.

Il Governo del Regno del Belgio notificherà ai Governi degli altri Stati firmatari del presente Accordo ogni firma del presente Accordo, il deposito di ogni strumento di ratifica e la data di entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 28

Ogni Stato potrà aderire al presente Accordo. Ad eccezione degli Stati europei che aderiscono alla Convenzione emendata, di cui all’articolo 27.2, gli Stati potranno aderire al presente Accordo solo con l’approvazione della Commissione allargata espressa con voto unanime.

Lo strumento di adesione dovrà essere depositato presso il Governo del Regno del Belgio, che ne informerà i Governi degli altri Stati Contraenti.

L’adesione avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.

Art. 29

Gli Stati Parti della Convenzione emendata saranno vincolati dal presente Accordo per tutto il tempo in cui detta Convenzione emendata resterà in vigore.

Gli Stati che non sono parti della Convenzione emendata saranno vincolati dal presente Accordo per cinque anni dalla data di entrata in vigore, nei loro confronti, dell’Accordo, ovvero fino alla scadenza della Convenzione, se questa data è più prossima. Il periodo dei cinque anni sarà automaticamente prorogato per altri periodi di cinque anni, a meno che lo Stato interessato non abbia notificato per iscritto, al Governo del Regno del Belgio, almeno due anni prima della scadenza, la propria intenzione di denunciare l’Accordo. Il Governo del Regno del Belgio informerà per iscritto i Governi degli altri Stati Contraenti di detta notifica.

Il Governo del Regno del Belgio invierà comunicazione scritta ai Governi degli altri Stati Contraenti di ogni notifica fatta da una Parte Contraente della Convenzione emendata relativa alla sua intenzione di denunciare detta Convenzione.

Art. 30

Il Governo del Regno del Belgio farà registrare il presente Accordo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in conformità a quanto disposto dall’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite 4 e presso il Consiglio dell’Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale, come previsto dall’articolo 83 della Convenzione sull’Aviazione Civile Internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 5 .

In fede di che , i sottoscritti Plenipotenziari, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Bruxelles il 12 febbraio 1981 nelle lingue tedesco, inglese, spagnolo, francese, olandese e portoghese, i sei testi facenti ugualmente fede, in unico originale che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno del Belgio che ne trasmetterà copie autenticate ai Governi degli altri Stati firmatari. In caso di divergenza fra i testi, farà fede il testo in lingua francese.

(Seguono le firme)

Annesso 1

Regioni d’informazione di volo

Stati contraenti

Regioni d’informazione di volo

Repubblica federale di Germania

Regione superiore informazione volo Hannover

Regione superiore informazione volo Rhein

Regione informazione volo Bremen

Regione informazione volo Düsseldorf

Regione informazione volo Frankfurt

Regione informazione volo München

Repubblica d’Austria

Regione informazione volo Wien

Regno del Belgio

Gran Ducato del Lussemburgo

Regione superiore informazione volo Bruxelles

Regione informazione volo Bruxelles

Spagna

Regione superiore informazione volo Madrid

Regione informazione volo Madrid

Regione superiore informazione volo Barcelona

Regione informazione volo Barcelona

Regione superiore informazione volo Islas Canarias

Regione informazione volo Islas Canarias

Repubblica francese

Regione superiore informazione volo France

Regione informazione volo Paris

Regione informazione volo Brest

Regione informazione volo Bordeaux

Regione informazione volo Marseille

Regno Unito della

Gran Bretagna e

dell’Irlanda del Nord

Regione superiore informazione volo Scottish

Regione informazione volo Scottish

Regione superiore informazione volo London

Regione informazione volo London

Irlanda

Regione superiore informazione volo Shannon

Regione informazione volo Shannon

Regno dei Paesi Bassi

Regione informazione volo Amsterdam

Repubblica portoghese

Regione superiore informazione volo Lisboa

Regione informazione volo Lisboa

Regione informazione volo Santa Maria

Confederazione svizzera

Regione superiore informazione volo Genève

Regione informazione volo Genève

Regione superiore informazione volo Zürich

Regione informazione volo Zürich

Annesso 2

[(b) del par. 1 dell’art. 6]

Estratto della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea «Eurocontrol» del 13 dicembre 1960 emendata dal Protocollo aperto alla firma nel 1981 a Bruxelles6

Art. 7.3 della Convenzione

Art. 8 della Convenzione

Art. 19 dell’Allegato 1 alla Convenzione (Statuti dell’Agenzia)

Condizioni d’applicazione del sistema delle tasse di rotta7

Entrate in vigore il 1° gennaio 1995

Art. 1

Per ciascun volo effettuato conformemente alle regole di volo strumentale (volo IFR), è riscossa una tassa in conformità con le procedure adottate in applicazione delle norme e delle prassi raccomandate dall’Organizzazione dell’Aviazione civile internazionale nello spazio aereo delle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla competenza degli Stati contraenti, così come sono elencate nell’Allegato 1. Inoltre, nelle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla propria competenza, uno Stato contraente può decidere che una tassa sia riscossa per ogni volo effettuato conformemente alle regole di volo a vista (volo VFR). I voli effettuati in parte secondo le regole del volo a vista e in parte secondo le regole del volo strumentale (voli misti VFR/IFR) nelle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla competenza di un determinato Stato contraente sottostanno, per tutta la distanza percorsa in dette Regioni d’informazione di volo, alla tassa riscossa in questo Stato per i voli IFR.

La tassa costituisce la rimunerazione dei costi sopportati dagli Stati contraenti per le installazioni e i servizi di navigazione aerea di rotta e per l’esercizio del sistema come anche dei costi sopportati da EUROCONTROL per l’esercizio del sistema.

Le tasse ingenerate nello spazio aereo delle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla competenza di uno Stato contraente possono essere assoggettate all’imposta sul valore aggiunto. In tal caso, EUROCONTROL può riscuotere questa imposta secondo le condizioni e le modalità convenute con lo Stato interessato.

La tassa è dovuta dalla persona che esercitava l’aeromobile al momento in cui ha avuto luogo il volo. Nel caso in cui l’identità dell’esercente fosse ignota, il proprietario dell’aeromobile è considerato essere l’esercente sino a quando è accertata l’altra persona che avesse tale qualità.

Art. 2

Per ciascun volo attraverso lo spazio aereo di Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla competenza di diversi Stati contraenti è riscossa una tassa (R) unica uguale alla somma delle tasse ingenerate da questo volo nello spazio aereo delle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla competenza di ciascuno Stato contraente: La tassa individuale (ri) per i voli nello spazio aereo dipendenti dalla competenza di uno Stato contraente è calcolata conformemente alle disposizioni dell’articolo 3.

Art. 3

Per lo spazio aereo delle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla competenza di un determinato Stato contraente (i) la tassa per un volo è calcolata secondo la formula: r i = t i × N i in cui ri è la tassa, ti il saggio unitario di tassa e Ni il numero di unità di servizio corrispondenti a detto volo. I saggi unitari possono all’occorrenza essere stabiliti separatamente per i voli VFR e IFR.

Art. 4

Per un determinato volo, il numero d’unità di servizio designato da Ni, di cui all’articolo precedente, è ottenuto mediante la formula seguente: N i = d i ⋅ p in cui (di) è il coefficiente di distanza corrispondente allo spazio aereo delle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla competenza dello Stato contraente (i) e p il coefficiente peso dell’aeromobile interessato.

Art. 5

I punti di entrata e di uscita sono i punti di passaggio ai limiti laterali dello spazio aereo di cui si tratta delle rotte così come figurano nelle pubblicazioni aeronautiche internazionali. Le rotte sono scelte in considerazione della rotta maggiormente utilizzata tra due aerodromi o, se non può essere determinata, della rotta più breve. Le rotte maggiormente utilizzate sono rivedute annualmente per tener conto delle modificazioni eventualmente intervenute nelle loro strutture e nelle condizioni del traffico.

Il coefficiente distanza (di) è uguale al quoziente percentuale del numero che misura la distanza ortodromica espressa in chilometri tra:

  1. l’aerodromo di partenza situato all’interno dello spazio aereo delle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla competenza dello Stato contraente (i) o il punto di entrata in tale spazio; e
  2. l’aerodromo di prima destinazione situato all’interno di detto spazio aereo oppure il punto di uscita da tale spazio.

La distanza da prendere in considerazione è diminuita forfettariamente di 20 km per ogni decollo o atterraggio effettuato sul territorio di uno Stato contraente.

Art. 6

Il coefficiente peso è uguale alla radice quadrata del quoziente per cinquanta (50) del numero che esprime la misura della massa massima al decollo dell’aereo, espressa in tonnellate metriche, così come figura nel certificato di navigabilità o nel manuale di volo oppure in qualsiasi altro documento ufficiale equivalente, come segue: Se la massa massima certificata al decollo dell’aeromobile è ignota agli organismi responsabili delle operazioni per la riscossione della tassa, il coefficiente peso è accertato in base alla massa della versione più pesante esistente del tipo di aeromobile di cui si tratta.

Nondimeno, se l’esercente ha dichiarato agli organismi responsabili delle operazioni di riscossione della tassa di avere a disposizione diversi aeromobili corrispondenti a versioni diversificate dello stesso tipo, il coefficiente peso per ciascun aeromobile di questo tipo impiegato da detto esercente è determinato in base alla media delle masse massime al decollo di tutti i suoi aeromobili di questo tipo. Il calcolo del coefficiente per tipo di aeromobile e per esercente è effettuato almeno una volta all’anno.

Per il calcolo della tassa, il coefficiente peso è espresso con un numero fino a due decimali.

Art. 7

La tassa unitaria è ricalcolata mensilmente applicando il corso di cambio mensile medio tra l’ECU e la valuta nazionale per il mese precedente quello durante il quale ha avuto luogo il volo.

Il corso di cambio applicato è quello pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee (Comunicazione e informazioni). Quando il corso di cambio non è indicato in questa pubblicazione, lo si calcola in base al corso del cambio tra l’ECU e il dollaro degli Stati Uniti d’America e al corso del cambio tra la valuta nazionale interessata e il dollaro degli Stati Uniti d’America così come pubblicato dal Fondo monetario internazionale nelle «Statistiche Finanziarie Internazionali».

Art. 8

Indipendentemente dalle disposizioni di cui all’articolo 5, la tassa dovuta per voli di cui l’aerodromo di partenza o di prima destinazione si trova in una delle zone menzionate nell’Allegato 2 (voli transatlantici) è calcolata mediante riferimento alle tariffe stabilite in funzione delle distanze medie ponderate e dei tassi unitari vigenti.

Le distanze medie ponderate sono calcolate in base a statistiche del traffico allestite da EUROCONTROL sulla scorta dei dati forniti dai competenti organismi di controllo della circolazione aerea. I punti di entrata e di uscita dei voli transatlantici sono i punti di varco dei limiti delle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla competenza degli Stati contraenti.

Le tariffe sono quelle applicabili a qualsiasi aeromobile di massa massima certificata al decollo di 50 tonnellate metriche. La tassa è calcolata moltiplicando la pertinente tariffa per il coefficiente di peso definito all’articolo 6.1.

Le tariffe sono stabilite per determinati periodi e pubblicate conformemente alle disposizioni dell’articolo 11.

Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano ai voli di cui al paragrafo 1 se gli aerodromi di partenza o di prima destinazione non sono menzionati nell’Allegato 2.

Art. 9

I voli seguenti sono esenti dal pagamento della tassa:

  1. i voli misti VFR/IFR sono esentati unicamente nello spazio aereo delle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla competenza degli Stati contraenti in cui vengono effettuati esclusivamente in VFR e in cui non è riscossa la tassa per detti voli;
  2. i voli che terminano all’aerodromo di partenza dell’aeromobile senza che sia stato effettuato qualsiasi altro atterraggio (voli circolari);
  3. i voli effettuati da aeromobili la cui massa massima autorizzata al decollo è inferiore a 2 tonnellate metriche;
  4. i voli effettuati esclusivamente per il trasporto di sovrani, capi di Stato e di governo oppure ministri in missione ufficiale;
  5. i voli di ricerca e di salvataggio autorizzati da un organismo SAR competente.

Inoltre, riguardo alle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla propria competenza, lo Stato contraente può decidere di esentare dal pagamento della tassa:

  1. i voli effettuati interamente all’interno dello spazio aereo delle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla sua competenza8;
  2. i voli militari di qualsiasi Stato;
  3. i voli d’allenamento effettuati esclusivamente per il conseguimento di un brevetto di pilota o una qualifica per il personale navigante, sempreché ne sia fatta menzione specifica nel piano di volo. Questi voli non devono avere nessuna funzione commerciale e devono essere effettuati unicamente nello spazio aereo dello Stato interessato. Essi non devono comportare nessun trasporto di passeggeri, approntamento o trasferimento dell’aeromobile;
  4. i voli svolti esclusivamente per verificare e collaudare equipaggiamenti utilizzati o da essere utilizzati come ausili terrestri alla navigazione aerea.

Art. 10

La somma della tassa è pagabile alla sede di EUROCONTROL conformemente alle condizioni di pagamento recate nell’Allegato 3. La valuta di conteggio impiegata è l’ECU.

Art. 11

Le Condizioni d’applicazione del sistema delle tasse di rotta, le aliquote unitarie e le tariffe sono pubblicate dagli Stati contraenti.

Allegato 1

Regioni d’informazione di volo

Stati contraenti

Regioni d’informazione di volo

Repubblica Federale di Germania

Regione superiore d’informazione di volo Berlino

Regione superiore d’informazione di volo Hannover

Regione superiore d’informazione di volo Reno

Regione d’informazione di volo Brema

Regione d’informazione di volo Düsseldorf

Regione d’informazione di volo Francoforte

Regione d’informazione di volo Monaco

Regione d’informazione di volo Berlino

Repubblica d’Austria

Regione d’informazione di volo Vienna

Regno del Belgio –Gran Ducato di Lussemburgo

Regione superiore d’informazione di volo Bruxelles

Regione d’informazione di volo Bruxelles

Repubblica di Cipro

Regione d’informazione di volo Nicosia

Regno di Danimarca

Regione d’informazione di volo Copenhagen

Spagna

Regione superiore d’informazione di volo Madrid

Regione d’informazione di volo Madrid

Regione superiore d’informazione di volo Barcellona

Regione d’informazione di volo Barcellona

Regione superiore d’informazione di volo Isole Canarie

Regione d’informazione di volo Isole Canarie

Repubblica Francese

Regione superiore d’informazione di volo Francia

Regione d’informazione di volo Parigi

Regione d’informazione di volo Brest

Regione d’informazione di volo Bordeaux

Regione d’informazione di volo Marsiglia

Regione d’informazione di volo Reims

Regno unito di Gran Bretagna d d’Irlanda del Nord

Regione superiore d’informazione di volo Scottish

Regione d’informazione di volo Scottish

Regione superiore d’informazione di volo Londra

Regione d’informazione di volo Londra

Repubblica Ellenica

Regione superiore d’informazione di volo Atene

Regione d’informazione di volo Atene

Repubblica di Ungheria

Regione d’informazione di volo Budapest

Irlanda

Regione superiore d’informazione di volo Shannon

Regione d’informazione di volo Shannon

Regione di transizione oceanica di Shannon delimitata dalle coordinate seguenti:

51° Nord 15° Ovest, 51° Nord 8° Ovest, 48°30 Nord 8° Ovest, 49° Nord 15° Ovest, 51° Nord 15° Ovest al livello di volo 55 e inferiore

Malta

Regione d’informazione di volo Malta

Regno di Norvegia

Regione superiore d’informazione di volo Oslo

Regione superiore d’informazione di volo Stavanger

Regione superiore d’informazione di volo Trondheim

Regione superiore d’informazione di volo Bodw

Regione d’informazione di volo Oslo

Regione d’informazione di volo Stavanger

Regione d’informazione di volo Trondheim

Regione d’informazione di volo Bodw

Regione d’informazione di volo oceanica di Bodw

Regno dei Paesi Bassi

Regione d’informazione di volo Amsterdam

Repubblica Portoghese

Regione superiore d’informazione di volo Lisbona

Regione d’informazione di volo Lisbona

Regione d’informazione di volo Santa Maria

Repubblica di Slovenia

Regione d’informazione di volo Ljubljana ©A_decorrer® 1)

Confederazione Svizzera

Regione superiore d’informazione di volo Svizzera

Regione d’informazione di volo Svizzera

Repubblica di Turchia

Regione d’informazione di volo Ankara

Regione d’informazione di volo Istanbul

Allegato 29

Saggio unitario (di base) applicabile dal 1° agosto 1997

Approvato dalla Commissione allargata il 16 luglio 1997

Stato

Saggio unitario

Corso del cambio applicato

Belgio-Lussemburgo

ECU 68,39

1 ECU = 39,3520

FB

Germania

ECU 72,89

1 ECU = 1,91115

DM

Francia

ECU 61,89

1 ECU = 6,50787

FF

Gran Bretagna

  1. e Irlanda del Nord

ECU 75,01

1 ECU = 0,813841

£ St

Paesi Bassi

ECU 55,76

1 ECU = 2,14253

Hfl

Irlanda

ECU 21,20

1 ECU = 0,788059

£.Ir

Svizzera

ECU 80,39

1 ECU = 1,56306

FS

Portogallo (Lisbona)

ECU 36,19

1 ECU = 195,200

Esc

Austria

ECU 59,72

1 ECU = 13,4475

Sch

Spagna (Continente)

ECU 51,65

1 ECU = 161,095

Ptas

Spagna (Canarie)

ECU 48,50

1 ECU = 161,095

Ptas

Portogallo (Santa Maria)

ECU 12,72

1 ECU = 195,200

Esc

Grecia

ECU 35,15

1 ECU = 303,798

Drs

Turchia

ECU 48,57

1 ECU = 2870,0

Lt

Malta

ECU 43,66

1 ECU = 0,457648

Lm

Cipro

ECU 22,90

1 ECU = 0,588890

£.Cy

Ungheria

ECU 21,54

1 ECU = 198,814

HuF

Norvegia

ECU 50,96

1 ECU = 8,19539

NOK

Danimarca

ECU 54,66

1 ECU = 7,36091

DKK

Slovenia

ECU 76,33

1 ECU = 170,483

SIT

Repubblica ceca

ECU 49,09

1 ECU = 33,7305

CZK

Svezia

ECU 46.80

1 ECU = 8,42542

SEK

Italia

ECU 65.21

1 ECU = 1929,22

£ It

Slovacchia

ECU 68.67

1 ECU = 38,9975

SKK

Allegato 310

Tariffe per i voli menzionati nell’articolo 8 delle condizioni d’applicazione del sistema per un aeromobile il cui coefficiente peso è uguale a 1 (50 tonnellate metriche) applicabili dal 1° agosto 1997

Approvate dalla Commissione allargata il 16 luglio 1997

Aerodromi di partenza (o di prima destinazione) situati

Aerodromi di prima destinazione (o di partenza)

Ammontare della tassa in ECU

Zona 1

(tra 14° W e 110° W

e al nord di 55° N salvo

l’Islanda)

Frankfurt

København

London

1157.26

512.37

734.66

Paris

985.12

Prestwick

384.80

Zona II

(tra 40° W e 110° W

e tra 28° N e 55° N)

Abidjan

Amman

164.72

2052.81

Amsterdam

725.97

Athinai

1816.07

Bahrain

1886.98

Bâle-Mulhouse

862.61

Banjul

159.64

Barcelona

775.04

Belfast

184.56

Berlin

1078.82

Birmingham

408.48

Bordeaux

500.95

Bristol

405.85

Bruxelles

718.25

Bucuresti

1481.13

Budapest

1426.09

Cairo

2083.69

Cardiff

267.01

Casablanca

355.56

Dakar

159.51

Dublin

118.31

Düsseldorf

839.49

East Midlands

382.56

Frankfurt

954.97

Genève

867.04

Glasgow

273.04

Göteborg

830.28

Hamburg

910.46

Helsinki

688.78

Istanbul/Atatürk

1463.11

Jeddah

1970.63

Johannesburg, Jan Smuts

159.89

Kiev

1228.47

København

634.08

Köln-Bonn

877.40

Lagos

160.40

Larnaca

1975.45

Las Palmas, Gran Canaria

499.01

Leeds and Bradford

401.57

Lille

625.48

Lisboa

389.22

London

477.82

Luxembourg

858.69

Lyon

746.46

Maastricht

767.41

Madrid

578.42

Malaga

620.98

Manchester

335.88

Manston

539.59

Marseille

883.20

Milano

1035.01

Monrovia

159.64

Moskva

862.89

München

1158.68

Nantes

435.74

Napoli-Capodichino

1407.06

Newcastle

386.44

Nice

922.97

Oostende

608.29

Oslo

297.61

Paris

663.43

Ponta Delgada (Açores)

165.61

Porto

283.13

Praha

1189.72

Prestwick

248.46

Riyadh

1956.24

Roma

1268.48

Sal I. (Cabo Verde)

159.51

Santa Maria (Açores)

177.19

Santiago (España)

271.61

Shannon

80.56

Sofia

1410.19

Stockholm

507.63

Stuttgart

980.26

Tel-Aviv

2086.49

Tenerife

460.01

Torino

997.47

Toulouse-Blagnac

658.71

Venezia

1286.05

Warszawa

980.30

Wien

1344.45

Zürich

982.58

Zona III

(all’ovest di 110° W

e tra 28° N e 55° N)

Amsterdam

Düsseldorf

809.67

930.09

Frankfurt

1035.24

Genève

1122.63

Glasgow

343.55

Helsinki

617.62

København

581.05

Köln-Bonn

924.03

London

704.95

Luxembourg

985.47

Madrid

455.81

Manchester

545.27

Milano

1293.88

Moskva

570.24

München

1366.84

Paris

903.88

Prestwick

343.55

Roma

1309.71

Shannon

76.74

Warszawa

650.68

Zürich

1170.58

Zona IV

(all’ovest di 40° W e tra

20° N e 28° N incluso il

Messico)

Amsterdam

Barcelona

Berlin

747.28

917.79

881.50

Bruxelles

719.76

Düsseldorf

885.92

Frankfurt

947.82

Hamburg

904.62

Helsinki

727.79

Köln-Bonn

864.18

Las Palmas, Gran Canaria

595.35

Lisboa

454.87

London

497.76

Luxembourg

908.67

Madrid

609.22

Manchester

344.73

Milano

1005.67

München

1115.51

Paris

634.34

Praha

1164.63

Roma

1199.29

Sal I. (Cabo Verde)

104.18

Salzburg

1143.67

Santa Maria, Açores

178.21

Santiago (Espa]na)

464.04

Shannon

169.60

Wien

1298.65

Zürich

929.18

Zona V

(all’ovest di 40° W e tra

l’equatore e 20° N)

Amsterdam

Bâle-Mulhouse

903.14

968.61

Barcelona

929.67

Berlin

1266.15

Bordeaux

823.55

Bruxelles

820.94

Düsseldorf

1022.76

Frankfurt

1046.96

Glasgow

358.15

Hamburg

1075.36

Hannover

1057.88

Helsinki

1194.20

Kwbenhavn

1353.70

Köln-Bonn

996.09

Las Palmas, Gran Canaria

609.20

Lille

901.55

Lisboa

539.61

London

669.93

Lyon

972.76

Madrid

714.61

Manchester

406.23

Marseille

1141.28

Milano

1117.06

München

1150.60

Nantes

792.62

Paris

868.08

Porto

524.83

Porto Santo (Madeira)

346.67

Prestwik

358.15

Roma

1466.96

Salzburg

1168.93

Santa Maria (Açores)

233.16

Santiago (España)

546.96

Shannon

277.55

Stuttgart

991.17

Tenerife

604.35

Toulouse-Blagnac

952.26

Wien

1354.80

Zürich

1087.40

Condizioni di pagamento11

Entrate in vigore il 1° gennaio 1995

Clausola 1

1. Le somme fatturate sono pagabili alla sede d’EUROCONTROL a Bruxelles.

2. L’EUROCONTROL considera nondimeno liberatori i pagamenti effettuati su conti presso gli stabilimenti bancari designati dagli organi competenti del sistema delle tasse di rotta negli Stati contraenti o negli altri Stati.

3. La somma della tassa è dovuta alla data dell’attuazione del volo. La data in cui dev’essere effettuato il pagamento è indicata nella fattura.

Clausola 2

1. A prescindere dai casi di cui al paragrafo 2 della presente clausola, le somme della tassa devono essere pagate in ECU.

2. Nel caso in cui il pagamento deve essere effettuato presso lo stabilimento bancario designato situato in uno Stato contraente, gli utenti cittadini di questo Stato possono pagare in valuta nazionale convertibile di detto Stato le somme delle tasse che vengono loro fatturate.

3. Se si applica la facoltà di cui al capoverso precedente, la conversione in valuta nazionale delle somme in ECU avviene al corso di cambio giornaliero praticato nel giorno e nel luogo del pagamento, per le transazioni commerciali.

Clausola 3

1. La data del pagamento è considerata quella del giorno in cui la somma della tassa è stata messa in conto da parte dello stabilimento bancario designato da EUROCONTROL.

2. I pagamenti mediante assegno sono considerati effettuati alla data del ricevimento dell’assegno da parte di EUROCONTROL, sempreché questo sia onorato dalla banca dell’emittente.

Clausola 4

1. I pagamenti devono essere corredati di un’indicazione dei riferimenti, date e somme in ECU dei fatturati pagati e delle note di credito dedotte. La necessità d’indicare le somme in ECU delle fatture vale anche per gli utenti che ricorrono alla possibilità di pagare in valuta nazionale.

2. Se un pagamento non è corredato delle indicazioni di cui al paragrafo 1 per determinarne la relazione con una fatture specifica, EUROCONTROL può usarlo:

  1. per gli interessi, e successivamente
  2. per le fatture impagate più vetuste.
Clausola 5

1. Qualsiasi reclamo concernente una fattura dev’essere rivolto per scritto a EUROCONTROL. La fattura menziona la data-limite per l’inoltro dei reclami.

2. La data del deposito dei reclami è quella della ricezione da parte di EUROCONTROL.

3. I reclami, dei quali dev’essere chiaramente precisato l’oggetto, vanno corredati di un esposto dei motivi e dei pertinenti documenti.

4. Il fatto che un utente inoltri un reclamo non l’autorizza a dedurre dalla fattura la somma contestata, a meno che EUROCONTROL non l’abbia autorizzato.

5. Se EUROCONTROL e utente sono debitore e creditore l’uno dell’altro, non può essere effettuato nessun pagamento compensatorio senza previo accordo di EUROCONTROL.

Clausola 6

1. Qualsiasi tassa non pagata alla data di scadenza può essere aumentata di un interesse di mora all’aliquota 12 pubblicata annualmente, decisa dagli organi competenti conformemente alle disposizioni dell’articolo 11 delle Condizioni d’applicazione.

2. L’interesse è calcolato e fatturato in ECU.

Clausola 7

Se il debitore non ha pagato la somma dovuta, quest’ultima può essere oggetto di esecuzione.

Regolamento finanziario applicabile al sistema di tasse di rotta

Approvato dalla Commissione allargata il 28 gennaio 1986
Entrato retroattivamente in vigore il 1 o gennaio 1986

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Il presente regolamento finanziario si applica al sistema di tasse di rotta deliberato dall’Accordo Multilaterale relativo alle tasse di rotta firmato a Bruxelles il 12 febbraio 1981.

Le modalità d’esecuzione del presente regolamento finanziario sono fissate conformemente alle disposizioni dell’articolo 21.

L’anno finanziario coincide con l’anno civile.

Art. 2

Con riserva dei poteri riconosciuti alla Commissione allargata e al Comitato allargato, il Direttore generale è responsabile del funzionamento del Servizio centrale delle tasse di rotta.

Il Direttore generale delega, per scritto, al Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta le responsabilità e attribuzioni necessarie al funzionamento del sistema di tasse di rotta e segnatamente:

  1. la copertura delle tasse;
  2. il pagamento agli Stati contraenti o, in certi casi eccezionali, ai beneficiari designati dagli Stati contraenti, delle somme incassate nonché il rimborso all’Agenzia e agli Stati contraenti delle spese subentrate nella riscossione delle tasse;
  3. la tenuta di una contabilità propria;
  4. l’amministrazione dei fondi detenuti temporaneamente dal Servizio centrale delle tasse di rotta per conto degli Stati contraenti;
  5. la preparazione dei conti annuali in vista della loro presentazione, dal Direttore generale, al Comitato allargato e alla Commissione di controllo prima del primo aprile che segue l’anno finanziario considerato.

Per le operazioni finanziarie del Servizio centrale delle tasse di rotta, il Direttore generale nomina un contabile le cui attribuzioni e responsabilità figurano agli articoli 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 seguenti.

Il Direttore generale designa i funzionari che devono supplire il Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta e il Contabile nelle loro funzioni, in caso d’assenza o d’impedimento.

Art. 3

Il Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta, il Contabile, nonché qualsiasi altro funzionario del Servizio centrale delle tasse di rotta, che hanno una responsabilità finanziaria in materia di riscossione e di rimborso delle tasse di rotta, impegnano la loro responsabilità pecuniaria in caso di negligenza o di errore grave in più della loro responsabilità disciplinare prevista dallo Statuto amministrativo del personale dell’Agenzia.

La responsabilità pecuniaria del Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta e degli altri funzionari può essere messa in causa unicamente in base al risultato delle verifiche operate sotto la responsabilità della Commissione di controllo conformemente alle disposizioni dell’articolo 16.

Titolo II Riscossione e rimborso

Art. 4

Tutti i diritti constatati in materia di tasse di rotta e di altri incassi provocano un emissione di un titolo di incasso.

Il titolo di incasso o le pertinenti pezze giustificative devono menzionare in ogni caso:

  1. l’importo da riscuotere in cifre e in lettere;
  2. l’identità del debitore;
  3. l’identificazione e la giustificazione dell’incasso.

L’emissione dei titoli d’incasso può essere fatta sulla base di bollettini riepilogativi.

Le modalità d’esecuzione regoleranno la procedura da applicare al momento della creazione dei titoli d’incasso; esse determineranno parimenti l’ampiezza delle verifiche da operare, nonché le pezze giustificative da stabilire.

Dato che la prescrizione dei crediti viene regolata dalle legislazioni nazionali, il Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta dovrà, nei limiti delle sue responsabilità, prendere tutte le misure utili per evitare che un credito cada in prescrizione del tutto o in parte.

Art. 5

Il Contabile registra i titoli degli incassi sotto la loro data d’emissione.

Gli incassi che non provengono dalle tasse di rotta sono contabilizzati separatamente. Gli incassi seguenti sono ripartiti come segue:

  1. gli interessi bancari ricevuti nel corso di un esercizio finanziario sono versati agli Stati contraenti in proporzione degli incassi delle tasse di rotta rimborsate ad ogni Stato contraente nel corso dell’esercizio considerato;
  2. gli interessi di mora sono versati agli Stati contraenti ai quali spettano le tasse di rotta corrispondenti e in proporzione a quest’ultime.

Le modalità d’esecuzione regoleranno la destinazione di tutti gli altri incassi.

Art. 6

Nel quadro generale delle deleghe di potere previste all’articolo 2:

Il Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta si impegna affinché la riscossione delle tasse venga effettuata nei termini previsti dalle condizioni di pagamento. Informa periodicamente il Comitato allargato della situazione degli utenti in ritardo nei pagamenti e delle misure prese in materia. Può accordare ad un utente che ne ha fatto domanda una proroga di termine alle condizioni previste dalle modalità d’esecuzione.

In caso di non pagamento delle tasse da parte di un utente, dopo esecuzione della procedura di richiamo prevista dalle modalità d’esecuzione, l’incarto dell’utente è trasmesso al Direttore generale per poter avviare la procedura d’esazione forzata conformemente agli articoli 12 e seguenti dell’Accordo multilaterale.

Oltre che alla concessione di una proroga di termine, il Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta può autorizzare un utente a dedurre provvisoriamente dal suo debito gli importi che sono oggetto di reclami nell’attesa che questi ricevano una risposta definitiva.

Nonostante le disposizioni del presente articolo, qualora venga avviata una procedura di liquidazione collettiva o di ricupero contro un debitore del sistema di tasse, il Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta indica al Comitato allargato le misure a lui proposte per poter facilitare la riscossione dei crediti compreso il voto di un concordato che prevede perfino un abbuono del debito del debitore. Se una soluzione diversa, presentata dai rappresentanti al Comitato allargato degli Stati contraenti interessati, che totalizza almeno il 50% dell’importo del credito in causa, viene sottoposta a tempo debito per scritto al Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta, questi avvia un’azione conforme a questa maggioranza. La procedura d’informazione degli Stati contraenti sulle misure prese dal Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta è definita dalle modalità d’esecuzione.

Art. 7

Prima che venga deciso un pagamento, il Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta deve verificare:

  1. il diritto del beneficiario, sia lo Stato contraente, o qualsiasi beneficiario specialmente designato da uno Stato contraente, sia l’Agenzia per la riscossione del pagamento;
  2. l’esattezza dell’importo, tenuto conto dell’acconto già versato e del totale degli importi dovuti.

Dopo verifica, il Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta deve:

  1. emettere il titolo di pagamento;
  2. inviare al Contabile il titolo di pagamento nonché le pezze giustificative corrispondenti.

Le modalità d’esecuzione determinano la natura e il contenuto del documento contabile da allegare al titolo di pagamento.

Art. 8

Il titolo di pagamento o le pertinenti pezze giustificative devono menzionate in ogni caso:

  1. la somma da pagare in cifre e in lettere;
  2. l’identità del beneficiario del pagamento;
  3. l’identificazione e la giustificazione dell’operazione;
  4. il conto bancario da accreditare.

Art. 9

Nessun pagamento può essere effettuato dal Contabile senza che si sia informato sulla disponibilità dei fondi.

I pagamenti si effettuano unicamente mediante conto bancario.

Con riserva del parere del Comitato allargato, il Direttore generale, su proposta del Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta designa la (o le) banca(he) dove devono essere depositati i fondi del sistema delle tasse di rotta. I conti bancari del sistema di tasse di rotta sono tenuti separatamente dai conti bancari della Direzione generale.

Le modalità di funzionamento dei conti bancari e di gestione dei fondi in deposito sono definiti dalle modalità d’esecuzione.

Art. 10

In caso d’errore materiale, di contestazione relativa alla validità di un pagamento o inosservanza delle forme prescritte dal regolamento finanziario, il Contabile deve sospendere il pagamento.

In caso di sospensione dei pagamenti, il Contabile enuncia i motivi di questa sospensione in una dichiarazione scritta che sottopone al Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta che prende, all’occorrenza, tutte le misure necessarie al caso.

Titolo III Contabilità

Art. 11

La contabilità propria del sistema delle tasse di rotta è tenuta nella forma delle contabilità generale e espressa in dollari US. È tenuta separatamente dalla contabilità dell’Agenzia.

Le operazioni contabili sono registrate per l’anno in cui hanno avuto luogo i voli. Tuttavia, i voli dell’anno che non sono stati fatturati nel corso dello stesso, devono essere iscritti nel bilancio, da una parte degli introiti stimati in un conto dei ratei attivi registrato all’attivo, e dall’altra dell’importo stimato dovuto agli Stati contraenti in un conto dei ratei passivi che sarà registrato al passivo del bilancio. Nell’uno e nell’altro caso si tratta di un importo globale. Il saldo, che rappresenta la tassa di gestione, è portato in credito, sotto forma di importo globale, nel conto di gestione.

Il bilancio e il conto di gestione dovranno parimenti mostrare gli altri introiti e le spese del Servizio centrale delle tasse di rotta.

Ogni operazione nei conti sarà fondata su documenti contabili e sulle pezze giustificative i cui termini di conservazione saranno precisati nelle modalità d’esecuzione.

Art. 12

Le registrazioni sono effettuate secondo il piano contabile la cui nomenclatura per articolo comporta una chiara separazione tra i conti del bilancio e i conti di gestione. Le registrazioni sono effettuate in maniera tale da permettere in ogni momento di stabilire un bilancio generale dei conti.

Le modalità in dettaglio d’istituzione e di funzionamento del piano contabile sono determinate in esecuzione delle disposizioni delle modalità d’esecuzione.

Art. 13

Con riserva dell’applicazione dei disciplinamenti nazionali in materia di cambio e delle indicazioni date dagli Stati contraenti, il Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta, ordina tutte le operazioni in divise necessarie per effettuare i pagamenti agli Stati contraenti.

I rimborsi agli Stati contraenti sono effettuati sia in dollari US che nella loro moneta nazionale, al corso del cambio della giornata, nella misura della disponibilità di queste monete nei conti bancari. Nei casi in cui uno Stato contraente domanda un pagamento nella moneta nazionale invece che in dollari US, gli incombe il rischio del corso del cambio.

Un riepilogo dei trasferimenti interni delle divise effettuati tra i conti bancari del Servizio centrale delle tasse di rotta durante l’anno verrà allestito e allegato al bilancio.

Art. 14

Le somme dovute possono essere oggetto di una radiazione dalle registrazioni contabili:

  1. qualora l’importo da riscuotere o ricuperabile è inferiore alle spese stimate di ricupero, salvo nel caso in cui il debitore continua ad utilizzare i servizi per i quali sono dovute delle tasse;
  2. qualora il debitore venga dichiarato in fallimento o insolvibile da un tribunale competente e/o quando la giurisdizione competente fornisce elementi o una dichiarazione da cui risulta che l’attivo del fallito sarà (o era) insufficiente per poter pagare un dividendo all’Organizzazione, nella sua qualità di chirografario;
  3. qualora la domanda di dichiarazione di fallimento venga rifiutata dal tribunale competente per il fatto che non esiste un attivo sufficiente per coprirne le spese;
  4. quando un debitore è stato radiato dal Registro di Commercio (o equivalente) in assenza di una procedura di liquidazione in seguito a cessazione dell’attività;
  5. qualora l’attivo del debitore sia oggetto di una realizzazione – senza l’intervento di un’istanza giudiziaria – (liquidazione volontaria) e se il liquidatore fornisce prove o una dichiarazione da cui risulta che l’attivo netto sarà (o era) insufficiente per poter pagare un dividendo all’Organizzazione, nella sua qualità di chirografario;
  6. qualora il debitore (esercente o proprietario dell’aeromobile) non può essere ritrovato.

La radiazione delle somme dovute può essere effettuata dal Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta unicamente nel limite di 5000 dollari US e per la totalità della somma dovuta alla data della radiazione. Qualsiasi radiazione di una somma dovuta che supera i 5000 dollari US deve essere sottomessa al Comitato allargato e approvata dai rappresentanti degli Stati contraenti interessati.

Nei casi non previsti ai paragrafi precedenti, il Servizio centrale delle tasse di rotta sottomette la proposta di radiazione al Comitato allargato per esame e approvazione da parte dei rappresentanti degli Stati contraenti interessati.

La lista delle somme dovute che sono state oggetto di una radiazione deve essere allegata al bilancio. Per ognuna delle autorizzazioni precitate, deve essere menzionato:

  1. il numero dei casi per cui è stata data l’autorizzazione di radiazione;
  2. il nome del debitore e l’importo annullato per ogni caso.

La radiazione di cui ai capoversi precedenti di questo articolo è una misura a carattere amministrativo che non estingue i diritti degli Stati contraenti e dell’Organizzazione, dato che il Servizio centrale delle tasse di rotta deve periodicamente esaminare la situazione e prendere, in caso di fatti nuovi, misure per coprire le somme dovute.

Art. 15

La contabilità è chiusa alla fine dell’anno finanziario, per permettere di allestire il Bilancio e il Conto di Gestione. Al bilancio viene allegata una distinta delle percentuali di copertura al titolo dei voli fatturati durante l’anno considerato.

Il Bilancio e il Conto di Gestione firmati dal Direttore generale, il Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta e il Contabile, devono essere inviati prima del 1 o aprile che segue l’anno finanziario considerato al Comitato allargato e alla Commissione di controllo.

Al Comitato allargato deve essere inviato una distinta degli incassi e rimborsi corrispondenti ad un esercizio finanziario in cui deve emergere la situazione al 31 dicembre dell’anno seguente. Questa distinta dà mensilmente e Paese per Paese un estratto delle percentuali di copertura delle tasse di rotta relative ai voli dell’anno di riferimento.

Una distinta abbreviata dei debiti esigibili è allestita dal Contabile che la allega alla distinta degli incassi e dei rimborsi.

Il Comitato allargato rende noto le sue ponderazioni eventuali alla Commissione di controllo nei due mesi che seguono.

Titolo IV Verifica dei conti

Art. 16

La Commissione di controllo istituita in applicazione dell’articolo 22 degli Statuti dell’Agenzia procede ogni anno all’esame del Bilancio e del Conto di gestione e presenta un rapporto su questo esame, nonché sulla gestione finanziaria del sistema di tasse di rotta da parte del Servizio centrale delle tasse di rotta.

Dopo aver ricevuto il Bilancio e il Conto di gestione dell’anno finanziario trascorso conformemente alle disposizioni dell’articolo 15.2, la Commissione di controllo presenta al Comitato allargato le osservazioni scaturite dalle sue verifiche e che le sembra debbano figurare nel rapporto di cui al punto 4 qui di seguito.

Il Comitato allargato invia alla Commissione di controllo le sue considerazioni alle osservazioni presentate entro due mesi dalla loro ricevuta.

La Commissione di controllo invia, al più tardi il 15 ottobre, alla Commissione allargata il suo rapporto definitivo sul Bilancio e sul Conto di gestione dell’anno finanziario trascorso, al quale sono allegate le sue osservazioni presentate al Comitato allargato nonché le considerazioni su quest’ultime.

Il Comitato allargato sottomette il Bilancio e il Conto di gestione alla Commissione allargata, al più tardi il 31 ottobre. Trasmette parimenti questi conti nonché il rapporto definitivo della Commissione di controllo alle Amministrazioni nazionali degli Stati contraenti.

Se nel corso delle sue ispezioni la Commissione di controllo viene a conoscenza di fatti gravi o constata irregolarità importanti nella gestione del sistema delle tasse di rotta, essa allestisce un rapporto speciale e circostanziato che invia immediatamente alla Commissione allargata.

A richiesta di uno Stato contraente, la Commissione di controllo rilascerà un certificato allestito secondo le forme appropriate e che attesta la verifica dei conti.

Art. 17

La Commissione allargata delibera definitivamente sui conti di ogni anno finanziario. Dà scarico al Direttore generale prima del 31 dicembre dell’anno che segue l’anno finanziario considerato.

Art. 18

Il Verificatore dei conti è nominato membro del personale dell’Organizzazione dal Direttore generale, su decisione del Comitato allargato, per un periodo non rinnovabile di cinque anni; il suo stipendio è computato nel Titolo II del Preventivo (Servizio centrale delle tasse di rotta) ed è finanziato, come l’intero Titolo, mediante la tassa amministrativa regionale.

Il Verificatore interno dei conti soggiace allo Statuto amministrativo del personale permanente dell’Agenzia, adeguato in funzione delle disposizioni particolari sottoposte all’approvazione della Commissione permanente su decisione della Commissione allargata.

La funzione di Verificatore interno dei conti è esclusiva da ogni funzione nell’Agenzia per un termine minimo di cinque anni dopo la fine del suo mandato.

Il Verificatore interno dei conti:

  1. assume i compiti che ritiene necessari o che gli sono stati affidati dal Comitato allargato in relazione al sistema di tasse di rotta e ai servizi dell’Agenzia la cui attività si estende alle tasse di rotta;
  2. effettua segnatamente studi e controlli concernenti il funzionamento del sistema, nonché le scritture contabili, specialmente nei campi qui di seguito:–sistemi di gestione e controllo interni,–dati di base sulle distanze, i voli, le tasse unitarie e gli utenti,–fatturazione e reclami,–contabilità,–gestione e riscossione di crediti,–gestione delle casse e rimborsi,–integralità e sicurezza delle scritture contabili;
  3. presenta un rapporto al Comitato allargato.

Art. 19

La Commissione di controllo e il Verificatore interno dei conti possono prendere conoscenza dei libri contabili e di tutti i documenti che giudicano necessari per l’adempimento dei compiti di cui agli articoli 16 e 18. Ogni membro del personale dell’Agenzia è tenuto, nel limite delle sue attribuzioni, a comunicare alla Commissione di controllo e al Verificatore interno dei conti, a loro richiesta, qualsiasi documento o informazione che giudicano necessari per l’esecuzione della loro missione.

Le autorità nazionali di controllo responsabili degli Stati contraenti possono, se lo desiderano o su invito della Commissione di controllo, partecipare ai lavori della Commissione di controllo per quel che concerne l’esame della riscossione delle tasse di rotta ed i rimborsi agli Stati contraenti.

Le autorità nazionali di controllo degli Stati contraenti hanno un diritto d’accesso ad ogni momento opportuno a qualsiasi documento del Servizio centrale delle tasse di rotta.

Su richiesta dei servizi nazionali di controllo finanziario, il Servizio centrale delle tasse di rotta fornirà a detti servizi, secondo le sue disponibilità, le informazioni necessarie per determinare se tutti i voli trattati dal sistema e che interessano i servizi che hanno fatto la domanda sono stati correttamente fatturati.

Titolo V Inventario

Art. 20

Un inventario permanente dei beni ed equipaggiamenti finanziati dal sistema delle tasse di rotta deve essere allestito e tenuto in modo distinto dall’inventario degli altri beni dell’Agenzia. Sarà espresso nella moneta di conto utilizzata dall’Agenzia.

Titolo VI Disposizioni finali

Art. 21

Il Direttore generale, su proposta del Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta, stabilisce le modalità d’esecuzione del presente regolamento e le sottomette al Comitato allargato per l’approvazione.

Art. 22

Il presente regolamento è pubblicato nelle lingue di lavoro dell’Organizzazione. In caso di divergenze fra i testi, fa stato il testo nella versione in lingua francese.

Art. 23

Il Regolamento finanziario applicabile al sistema delle tasse di rotta in vigore al 1 o gennaio 1980 è sostituito dalle disposizioni precedenti a contare dalla data d’entrata in vigore dell’Accordo multilaterale relativo alle tasse di rotta firmato a Bruxelles il 12 febbraio 1981.

Modalità d’esecuzione
del regolamento finanziario applicabile al sistema
di tasse di rotta

Approvato dalla Commissione allargata il 28 gennaio 1986
Entrato retroattivamente in vigore il 1 o gennaio 1986

Art. I (Reg. fin. art. 2)

Il Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta (dappresso «Servizio centrale»), nei limiti fissati nell’atto di delega, può affidare per scritto, agli altri funzionari del Servizio centrale, taluni suoi compiti. In caso d’impedimento, i funzionari ai quali sono stati delegati questi compiti possono designare per scritto un supplente, nei limiti previsti.

In assenza del Capo del Servizio centrale, il Capo dell’Ufficio «Riscossione delle tasse di rotta» assume le responsabilità finanziarie.

Art. II (Reg. fin. art. 2 (b) e 7)

I pagamenti in certi casi eccezionali, previsti nell’articolo 2 paragrafo 2 (b), sono retti dalle disposizioni seguenti:

  1. un pagamento da effettuare da parte del Servizio centrale, su domanda di uno Stato contraente, a partire dagli introiti provenienti dalle tasse dovute allo Stato in causa, deve essere autorizzato dallo Stato interessato;
  2. un tale pagamento può essere domandato da uno Stato soltanto nel contesto dei suoi rapporti con l’organizzazione EUROCONTROL, vale a dire per servizi o mezzi forniti dall’organizzazione in virtù di un accordo;
  3. i rischi finanziari e le spese che la transazione comporta devono essere stati accettati dallo Stato contraente che domanda il pagamento eccezionale;
  4. le modalità di pagamento devono essere conformi a quelle previste per qualsiasi altro pagamento effettuato dal Servizio centrale;
  5. tali pagamenti devono essere domandati caso per caso.

Art. III (Reg. fin. art. 4, 7 e 8)

Lo stato di liquidazione, corredato dei giustificativi sia degli introiti riscossi sia dei pagamenti effettuati per conto del Servizio centrale, va allegato a titolo di introito o di pagamento.

Quando un giustificativo si riferisce a parecchie operazioni, lo stato di liquidazione deve recare i riferimenti appropriati.

Lo stato di liquidazione contiene le informazioni qui appresso:

  1. numero dello Stato,
  2. numero dell’operazione,
  3. dettaglio,
  4. numero di conto,
  5. ammontare del debito in dollari US,
  6. ammontare del credito in dollari US,
  7. firma e data,
  8. le pezze giustificative sono da allegare se è il caso.

Qualora non si potesse presentare il giustificativo originale, si ricorrerà ad una copia certificata conforme. Questa deve essere confrontata dal Capo del Servizio centrale. I motivi per i quali l’originale non ha potuto essere presentato devono essere precisati.

Art. IV (Reg. fin. art. 5 par. 3)

Sulla destinazione degli introiti uguali o superiori a 5000 dollari US, menzionati nell’articolo 5 paragrafo 3 del Regolamento finanziario, decide preventivamente il Comitato allargato (dappresso semplicemente «il Comitato») su proposta del Capo del Servizio centrale.

Sulla destinazione degli introiti inferiori a 5000 dollari US, menzionati nell’articolo 5 paragrafo 3 del Regolamento finanziario, decide il Capo del Servizio centrale, previa consultazione del Contabile.

Art. V (Reg. fin. art. 6 par. 1)

Le trattative e la concessione, da parte del Capo del Servizio centrale, di una proroga del termine di pagamento delle tasse (piano di pagamento), prevista nelle condizioni di pagamento, soggiacciono alle condizioni seguenti:

  1. l’utente in questione conosce difficoltà finanziarie temporanee, o cadrebbe in difficoltà pregiudicanti la sua sopravvivenza economica qualora l’ammontare totale scaduto venisse riscosso in una sola volta;
  2. (b) – oppure, o il debito globale non eccede 2,0 milioni di dollari US,
  3. – o il piano di pagamento proposto non supera un periodo di 24 mesi.

Gli accordi di proroga le cui disposizioni superino uno dei limiti stipulati nel paragrafo 1 (b) sono sottoposti all’approvazione del Comitato che si pronuncia, eventualmente, per corrispondenza.

Non è accordata un’estensione del termine se risulta che il rischio di non copertura dei crediti ne verrebbe aumentato.

Il Capo del Servizio centrale può includere qualsiasi altra disposizione, ritenuta appropriata date le circostanze al momento della conclusione di un accordo di proroga.

Ogni accordo di proroga deve essere conforme ai principi seguenti:

  1. è concesso per scritto e richiede l’approvazione pure scritta, contemporaneamente e del debitore;
  2. copre esclusivamente gli arretrati;
  3. stipula che fatture diventate esigibili dopo la data di conclusione dell’accordo di proroga sono da pagare conformemente alle condizioni di pagamento;
  4. prevede il pagamento eventuale d’interessi al tasso in vigore;
  5. il primo pagamento a titolo degli arretrati deve essere effettuato entro le quattro settimane che seguono la data di firma dell’accordo. Gli intervalli tra i pagamenti a titolo degli arretrati non superano un mese;
  6. prevede che la violazione da parte del debitore, di una qualsiasi delle condizioni produrrà la rescissione di pieno diritto dell’accordo e l’esigibilità immediata della totalità del debito.

Il Capo del Servizio centrale informa il Comitato, almeno due volte all’anno, circa la situazione degli utenti che beneficiano di un accordo di proroga.

Art. VI (Reg. fin. art. 6 par. 1 e 2)

Il Capo del Servizio centrale bada che tutti i provvedimenti voluti siano presi:

  1. per esigere, con i mezzi più efficaci ed entro i termini migliori, l’ammontare scaduto;
  2. per preservare i diritti dell’Organizzazione, segnatamente i provvedimenti menzionati nel paragrafo 4 qui sotto, agendo in modo che possa essere evitata qualsiasi preclusione di foro o attuazione della prescrizione estintiva.

All’uopo, il Capo del Servizio centrale determina la priorità dei diversi provvedimenti di esazione tenuto debitamente conto:

  1. del rischio di «perdite effettive» nei casi di liquidazione o di fallimento;
  2. dell’ampiezza delle «perdite calcolabili» nel caso degli interessi di mora.

La procedura di richiamo è retta dai principi seguenti:

  1. è inviato agli utenti in ritardo con il pagamento un primo richiamo entro 15 giorni dopo la data di scadenza;
  2. all’utente, se non dà alcun seguito al richiamo menzionato nel paragrafo 3 (a), sono indirizzati uno o due nuovi richiami che tengono conto di un ricorso possibile a procedimenti di coercizione;
  3. eventualmente i richiami di cui nel paragrafo 3 (a) e (b) sono accompagnati dai provvedimenti seguenti:–contatti diretti con il debitore onde tentare di ottenere il pagamento immediato o di negoziare con lui una proposta di appuramento accettabile da parte di EUROCONTROL;–domanda d’intervento di un’Amministrazione nazionale affinché essa usi tutta la sua influenza presso il debitore;
  4. in generale, la priorità da accordare alle diverse misure di esazione è tributaria dell’importanza del debito.

Quando un utente non dà alcun seguito al secondo richiamo di cui nel paragrafo 3 (b) o non paga una parte importante degli arretrati cosi reclamati, il Capo del Servizio centrale decide:

  1. d’eseguire il sequestro dell’aeromobile;
  2. d’ottenere il pagamento del credito con la procedura d’esazione forzata, prevista dagli articoli 12 e seguenti dell’Accordo multilaterale, e conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 6 del Regolamento finanziario applicabile al sistema di tasse di rotta;
  3. di sospendere temporaneamente, per ragioni ben precise, qualsiasi azione di esazione.

Art. VII (Reg. fin. art. 6 par. 4)

Il Capo del Servizio centrale, ove proponga l’esecuzione di uno qualsiasi dei provvedimenti previsti per facilitare l’esazione di un credito superiore a 5000 dollari US, deve informare gli Stati interessati, e segnatamente:

  1. notificare, per telescrivente, a ogni Stato i provvedimenti proposti; l’ammontare dovuto, come pure la data limite di opposizione,
  2. informare il Comitato, alla sua prossima sessione, dei provvedimenti che ha preso o che si propone di adottare in nome degli Stati interessati.

Rende conto dei risultati dei provvedimenti presi nella sessione seguente del Comitato.

Art. VIII (Reg. fin. art. 9)

Il Direttore generale fa comunicare a tutte le banche presso le quali sono stati aperti conti, i nomi e i campioni di firma dei funzionari designati da lui e abilitati a disporre di detti conti.

Per quanto concerne il deposito di assegni o di valuta nei conti bancari, sono autorizzati, con due firme congiunte, gli appartenenti ai predetti due gruppi.

Per l’utilizzazione di questi conti e in particolare per i pagamenti effettuati a partire da essi sono necessarie due firme. I firmatari sono ripartiti in due gruppi:

  1. quelli con il potere d’autorizzare il pagamento a partire dai conti bancari (vale a dire: il Capo del Servizio centrale, il Capo dell’Ufficio «Riscossione delle tasse di rotta», o qualsiasi altro funzionario designato), e
  2. quelli con il potere di controfirmare i pagamenti a partire dai conti bancari (vale a dire: il Contabile, l’aggiunto contabile o qualsiasi altro membro designato dalla Sezione contabilità).

Bisogna badare che:

  1. le liquidità e gli assegni siano in linea di massima presentati alla banca il giorno feriale che segue il loro ricevimento e, in ogni modo, entro un termine massimo di due giorni feriali;
  2. le banche forniscano gli estratti giornalieri;
  3. i libretti di assegni come pure le liquidità e assegni non ancora trasmessi alla banca siano custoditi sotto chiave.

I fondi disponibili nei conti bancari d’EUROCONTROL, gestiti dal Servizio centrale, possono essere tenuti in deposito a breve termine a condizione di rispettare la disponibilità di questi fondi per rispondere agli obblighi finanziari nei confronti degli Stati contraenti.

Il Capo del Servizio centrale provvede, mediante trattative a intervalli regolari, ad ottenere dalle banche le migliori condizioni possibili, segnatamente per quanto concerne gli interessi sui conti correnti e depositi a breve termine.

Qualsiasi certificato bancario, in occasione della chiusura annuale dei conti o su requisizione del Delegato permanente, ai fini di verifiche periodiche o puntuali, deve indicare che concerne tutti i conti d’EUROCONTROL in questa banca, gestiti dal Servizio centrale e dà una lista delle persone autorizzate a effettuare operazioni su tutti questi conti. Questi certificati devono pure essere accompagnati da un elenco delle condizioni applicate dalla banca a questi conti dalla fornitura dell’ultimo certificato.

Art. IX (Reg. fin. art. 11 e 12)

La contabilità è stabilita in base ai principi fissati nel Regolamento finanziario applicabile al sistema di tasse di rotta come pure nelle presenti modalità d’esecuzione. La contabilità ripercorre, per esercizio finanziario, la totalità delle operazioni di introiti e delle spese. La contabilità è tenuta secondo il metodo detto «partita doppia».

Il piano contabile (allegato) è stabilito secondo la nomenclatura seguente:

I conti di bilancio (o conti di situazione)

Classe 1 – conti di capitali permanenti Classe 2 – valori immobilizzati Classe 3 – conti di terzi (precedentemente al 1° novembre 1975) Classe 4 – conti di terzi (a partire dal 1° novembre 1975) Classe 5 – conti finanziari.

I conti di gestione (oneri e proventi)

Classe 6 – conti di oneri secondo il genere Classe 7 – conti di proventi secondo il genere

I conti dei risultati (gestione e bilancio)

Classe 8 – conti di risultati.

Un’istruzione interna, concernente la numerazione dei conti, come pure la terminologia utilizzata, va stabilita dal Capo del Servizio centrale e portata a conoscenza dei rappresentanti degli Stati contraenti in seno al Comitato.

Le disposizioni interne concernenti l’esercizio e il miglioramento dei conti, come pure il loro adeguamento costante ai bisogni del Servizio centrale, sono stabilite dal Direttore generale su proposta del Capo del Servizio centrale.

Gli stati di liquidazione e documenti giustificativi degli introiti e delle spese, come pure gli estratti conto saranno conservati durante un periodo di 10 anni almeno dopo l’approvazione dei conti annuali pertinenti.

Art. X (Reg. fin. art. 14)

Qualsiasi domanda di autorizzazione di radiazione di crediti indirizzata sia al Capo del Servizio centrale, sia agli Stati interessati deve indicare:

  1. il nome, la nazionalità e il riferimento interno del debitore;
  2. il periodo di volo considerato;
  3. l’ammontare che deve essere oggetto della radiazione;
  4. le ragioni motivanti la radiazione che devono corrispondere almeno a uno dei casi definiti nell’articolo 14 paragrafo 1 capoversi (a) a (f) del Regolamento finanziario.

In virtù dell’autorizzazione di radiazione, il Capo del Servizio centrale dà l’ordine di radiazione e lo trasmette al Contabile che procede alle relative scritture.

Art. XI (Reg. fin. art. 20)

L’inventario del Servizio centrale è indirizzato e tenuto a giorno dal Capo del Servizio, in condizioni identiche a quelle previste negli articoli 48 a 51 del Regolamento finanziario dell’Agenzia e nell’articolo 10 delle sue modalità d’esecuzione.

Allegato

Piano contabile
Nomenclatura del sistema contabile del servizio centrale di tasse di rotta

Le classi sono sistemate in modo da distinguere

  1. i conti di bilancio (o conti di situazione)
  2. classi 1, 2, 3, 4 e 5
  3. i conti di gestione (oneri e i proventi)
  4. classi 6 e 7
  5. i conti di risultati (esercizio e bilancio)
  6. classe 8
  7. i conti speciali
  8. classe 9

Classe 1

Conti di capitali permanenti

100000

Capitale disponibile

110000

Prefinanziamento

Classe 2

Valori immobilizzati

200000

Valori immobilizzati

210000

Immobilizzi

Classe 3

Conti di terzi (vecchio sistema)

300000

Terzi

310000

Utenti Euro

320000

Utenti FIR Santa Maria

330000

Stati

331000

Tasse da riscuotere Stati

331010

Tasse da riscuotere Belgio/Lussemburgo

331020

Tasse da riscuotere Germania

331030

Tasse da riscuotere Francia

331040

Tasse da riscuotere Regno Unito

331050

Tasse da riscuotere Paesi Bassi

331060

Tasse da riscuotere Irlanda

331070

Tasse da riscuotere Svizzera

331080

Tasse da riscuotere Portogallo

331090

Tasse da riscuotere Austria

331100

Tasse da riscuotere Spagna continentale

331110

Tasse da riscuotere Spagna Canarie

331120

Tasse da riscuotere FIR di Santa Maria

332000

Tasse riscosse Stati

332010

Tasse riscosse Belgio/Lussemburgo

332020

Tasse riscosse Germania

332030

Tasse riscosse Francia

332040

Tasse riscosse Regno Unito

332050

Tasse riscosse Paesi Bassi

332060

Tasse riscosse Irlanda

332070

Tasse riscosse Svizzera

332080

Tasse riscosse Portogallo

332090

Tasse riscosse Austria

332100

Tasse riscosse Spagna continentale

332110

Tasse riscosse Spagna Canarie

332120

Tasse riscosse FIR di Santa Maria

333000

Tasse radiate Stati

333010

Tasse radiate Belgio/Lussemburgo

333020

Tasse radiate Germania

333030

Tasse radiate Francia

333040

Tasse radiate Regno Unito

333050

Tasse radiate Paesi Bassi

333060

Tasse radiate Irlanda

333070

Tasse radiate Svizzera

333080

Tasse radiate Portogallo

333090

Tasse radiate Austria

333100

Tasse radiate Spagna continentale

333110

Tasse radiate Spagna Canarie

333120

Tasse radiate FIR di Santa Maria

340000

Nota correttiva

341000

Nota correttiva EURO

342000

Nota correttiva FIR di Santa Maria

Classe 4

Conti di terzi (nuovo sistema)

400000

Terzi

410000

Utenti EURO

420000

Utenti FIR di Santa Maria

430000

Stati

431000

Tasse da riscuotere Stati

431010

Tasse da riscuotere Belgio/Lussemburgo

431020

Tasse da riscuotere di Germania

431030

Tasse da riscuotere Francia

431040

Tasse da riscuotere Regno Unito

431050

Tasse da riscuotere Paesi Bassi

431060

Tasse da riscuotere Irlanda

431070

Tasse da riscuotere Svizzera

431080

Tasse da riscuotere Portogallo

431090

Tasse da riscuotere Austria

431100

Tasse da riscuotere Spagna continentale

431110

Tasse da riscuotere Spagna Canarie

431120

Tasse da riscuotere FIR di Santa Maria

432000

Tasse riscosse Stati

432010

Tasse riscosse Belgio/Lussemburgo

432020

Tasse riscosse Germania

432030

Tasse riscosse Francia

432040

Tasse riscosse Regno Unito

432050

Tasse riscosse Paesi Bassi

432060

Tasse riscosse Irlanda

432070

Tasse riscosse Svizzera

432080

Tasse riscosse Portogallo

432090

Tasse riscosse Austria

432100

Tasse riscosse Spagna continentale

432110

Tasse riscosse Spagna Canarie

432120

Tasse riscosse FIR di Santa Maria

433000

Tasse recuperate presso Stati

433010

Tasse recuperate Belgio/Lussemburgo.

433020

Tasse recuperate Germania

433030

Tasse recuperate Francia

433040

Tasse recuperate Regno Unito

433050

Tasse recuperate Paesi Bassi

433060

Tasse recuperate Irlanda

433070

Tasse recuperate Svizzera

433080

Tasse recuperate Portogallo

433090

Tasse recuperate Austria

433100

Tasse recuperate Spagna continentale

433110

Tasse recuperate Spagna Canarie

433120

Tasse recuperate FIR di Santa Maria

434000

Costi locali

434010

Costi locali Belgio/Lussemburgo

434020

Costi locali Germania

434030

Costi locali Francia

434040

Costi locali Regno Unito

434050

Costi locali Paesi Bassi

434060

Costi locali Irlanda

434070

Costi locali Svizzera

434080

Costi locali Portogallo

434090

Costi locali Austria

434100

Costi locali Spagna continentale

434110

Costi locali Spagna Canarie

434120

Costi locali FIR di Santa Maria

435000

Interessi bancari rimborsati

435010

Interessi bancari rimborsati Belgio/Lussemburgo

435020

Interessi bancari rimborsati Germania

435030

Interessi bancari rimborsati Francia

435040

Interessi bancari rimborsati Regno Unito

435050

Interessi bancari rimborsati Paesi Bassi

435060

Interessi bancari rimborsati Irlanda

435070

Interessi bancari rimborsati Svizzera

435080

Interessi bancari rimborsati Portogallo

435090

Interessi bancari rimborsati Austria

435100

Interessi bancari rimborsati Spagna continentale

435110

Interessi bancari rimborsati Spagna Canarie

435120

Interessi bancari rimborsati FIR di Santa Maria

436000

Interessi fatturati

440000

Agenzia

441000

Agenzia – costi correnti

442000

Agenzia – prefinanziamento

443000

Tasse da riscuotere – Belgio

450000

Conti d’attesa

451000

Pagamenti senza destinazione

451010

Pagamenti senza destinazione – FB

451020

Pagamenti senza destinazione – DM

451030

Pagamenti senza destinazione – FF

451040

Pagamenti senza destinazione – LS

451050

Pagamenti senza destinazione – FL

451060

Pagamenti senza destinazione – LI

451070

Pagamenti senza destinazione – FS

451080

Pagamenti senza destinazione – ES

451090

Pagamenti senza destinazione – OS

451100

Pagamenti senza destinazione – PE

451200

Pagamenti senza destinazione – FX

451990

Pagamenti senza destinazione – $ EU

452000

Diminuzione tasse da riscuotere non ripartite

452100

Diminuzione tasse fattura in corso

452200

Diminuzione da riscuotere fattura sospesa

453000

Aumenti tasse riscosse non ripartite

453100

Aumenti «riscossi» fattura in corso

453200

Aumenti «riscossi» fattura sospesa

454000

Tasse radiate utenti (anno in corso)

455000

Tasse radiate Stati

455010

Tasse radiate Belgio/Lussemburgo

455020

Tasse radiate Germania

455030

Tasse radiate Francia

455040

Tasse radiate Regno Unito

455050

Tasse radiate Paesi Bassi

455060

Tasse radiate Irlanda

455070

Tasse radiate Svizzera

455080

Tasse radiate Portogallo

455090

Tasse radiate Austria

455100

Tasse radiate Spagna continentale

455110

Tasse radiate Spagna Canarie

455120

Tasse radiate FIR di Santa Maria

460000

Altri crediti

461000

Perdite su fluttuazioni monetarie

461010

Perdite su FB

461020

Perdite su DM

461030

Perdite su FF

461040

Perdite su LS

461050

Perdite su FL

461060

Perdite su LI

461070

Perdite su FS

461080

Perdite su ES

461090

Perdite su OS

461100

Perdite su PE

461200

Perdite su FX

470000

Altri debiti

471000

Guadagni su fluttuazioni monetarie

471010

Guadagni su FB

471020

Guadagni su DM

471030

Guadagni su FF

471040

Guadagni su LS

471050

Guadagni su FL

471060

Guadagni su LI

471070

Guadagni su FS

471080

Guadagni su ES

471090

Guadagni su OS

471100

Guadagni su PE

471200

Guadagni su FX

472000

Provvigioni su imposte belghe

480000

Conti di regolarizzazione attivo

481000

Tasse EURO (Utenti)

482000

Tasse FIR di Santa Maria (Utenti)

483000

Tasse amministrative EURO (Stati)

484000

Tasse amministrative FIR di Santa Maria (Stato)

490000

Conti di regolarizzazione passivo

491000

Tasse EURO (Stati)

492000

Tasse FIR di Santa Maria (Stato)

Classe 5

Conti finanziari

500000

Conti finanziari

510000

Non attribuito

520000

Banche

520100

Banque Bruxelles Lambert

520110

Banque Bruxelles Lambert – Conto corrente – FB

520120

Banque Bruxelles Lambert – Conto a termine – FB

520130

Banque Bruxelles Lambert – Conto corrente – $ EU

520140

Banque Bruxelles Lambert – Conto a termine – $ EU

520200

Deutsche Bank AG

520210

Deutsche Bank AG – Conto corrente – DM

520220

Deutsche Bank AG – Conto a termine – DM

520230

Deutsche Bank AG – Conto corrente – $ EU

520240

Deutsche Bank AG – Conto a termine – $ EU

520300

Société Générale Orly

520910

Société Générale Orly – Conto corrente FF

520320

Société Générale Orly – Conto a termine – FF

520330

Société Générale Orly – Conto corrente – $ EU

520340

Société Générale Orly – Conto a termine – $ EU

520400

National Westminster Bank Ltd

520410

National Westminster Bank Ltd – Conto corrente – LS

520420

National Westminster Bank Ltd – Conto a termine LS

520430

National Westminster Bank Ltd – Conto corrente – $ EU

520440

National Westminster Bank Ltd – Conto a termine – $ EU

520500

Amsterdam – Rotterdam Bank

520510

Amsterdam – Rotterdam Bank – Conto corrente – FL

520520

Amsterdam – Rotterdam Bank – Conto a termine – FL

520530

Amsterdam – Rotterdam Bank – Conto corrente – $ EU

520540

Amsterdam – Rotterdam Bank – Conto a termine – $ EU

520600

Bank of Ireland

520610

Bank of Ireland – Conto corrente – LI

520620

Bank of Ireland – Conto a termine – LI

520630

Bank of Ireland – Conto corrente – $ EU

520640

Bank of Ireland – Conto a termine – $ EU

520700

Unione di Banche Svizzere

520710

Unione di Banche Svizzere – Conto corrente – FS

520720

Unione di Banche Svizzere – Conto a termine – FS

520730

Unione di Banche Svizzere – Conto corrente – $ EU

520740

Unione di Banche Svizzere – Conto a termine $ EU

520800

Banco Portugues – Lisbona

520810

Banco Portugues – Conto corrente – ES

520820

Banco Portugues – Conto a termine – ES

520830

Banco Portugues – Conto corrente – $ EU

520840

Banco Portugues – Conto a termine – $ EU

520900

Creditanstalt – Austria

520910

Creditanstalt – Conto corrente – OS

520920

Creditanstalt – Conto a termine – OS

520930

Creditanstalt – Conto corrente – $ EU

520940

Creditanstalt Conto a termine – $ EU

521000

Banco de Santander

521010

Banco de Santander – Conto corrente – PE

521020

Banco de Santander – Conto a termine – PE

521030

Banco de Santander – Conto corrente – $ EU

521040

Banco de Santander – Conto a termine – $ EU

521100

Banco Central

521110

Banco Central – Conto corrente – PE

521120

Banco Central – Conto a termine – PE

521130

Banco Central – Conto corrente – $ EU

521140

Banco Central – Conto a termine – $ EU

522000

Banque Internationale Lussemburgo

522010

Banque Internationale Lussemburgo – Conto corrente – FX

522020

Banque Internationale Lussemburgo – Conto a termine – FX

522030

Banque Internationale Lussemburgo – Conto corrente – $ EU

522040

Banque Internationale Lussemburgo Conto a termine $ EU

Classe 6

Oneri d’esercizio

600000

Oneri d’esercizio

610000

Rimborso agenzia

611000

Costi correnti

622000

Prefinanziamento completo

612100

Prefinanziamento

612200

Interessi di prefinanziamento

620000

Non attribuito

630000

Spese di gestione

631000

Costi locali

631010

Costi locali Belgio/Lussemburgo

631020

Costi locali Germania

631030

Costi locali Francia

631040

Costi locali Regno Unito

631050

Costi locali Paesi Bassi

631060

Costi locali Irlanda

631070

Costi locali Svizzera

631080

Costi locali Portogallo

631090

Costi locali Austria

631100

Costi locali Spagna continentale

631110

Costi locali Spagna Canarie

631120

Costi locali FIR di Santa Maria

632000

Tasse e imposte

632100

T.V.A.

632000

Imposte

640000

Spese finanziarie

641000

Perdite su valute

641010

Perdite su FB

641020

Perdite su DM

641030

Perdite su FF

641040

Perdite su LS

641050

Perdite su FL

641060

Perdite su LI

641070

Perdite su FS

641080

Perdite su ES

641090

Perdite su OS

641100

Perdite su PE

641200

Perdite su FX

641990

Perdite su $ EU

642000

Oneri bancari

642010

Oneri bancari Banque Bruxelles Lambert

642011

Oneri bancari FB

642012

Oneri bancari $ EU

642020

Oneri bancari Deutsche Bank

642021

Oneri bancari DM

642023

Oneri bancari $ EU

642030

Oneri bancari Société Générale

642031

Oneri bancari FF

642033

Oneri bancari $ EU

642040

Oneri bancari National Westminster Bank

642041

Oneri bancari LS

642043

Oneri bancari $ EU

642050

Oneri bancari Amsterdam-Rotterdam Bank

642051

Oneri bancari FL

642053

Oneri bancari $ EU

642060

Oneri bancari Bank of Ireland

642061

Oneri bancari LI

642063

Oneri bancari $ EU

642070

Oneri bancari Unione di Banche Svizzere

642071

Oneri bancari FS

642075

Oneri bancari $ EU

642080

Oneri bancari Banco Portugues do Atlantico

642081

Oneri bancari ES

642083

Oneri bancari $ EU

642090

Oneri bancari Creditanstalt-Bankverein

642091

Oneri bancari OS

642093

Oneri bancari $ EU

642100

Oneri bancari Banco de Santander

642101

Oneri bancari PE

642103

Oneri bancari $ EU

642110

Oneri bancari Banco Central

642111

Oneri bancari PE

642113

Oneri bancari $ EU

642200

Oneri bancari Banque Internationale a Lussemburgo

642201

Oneri bancaire FX

642203

Oneri bancari $ EU

643000

Interessi bancari rimborsati

643010

Interessi rimborsati Belgio/Lussemburgo

643020

Interessi rimborsati Germania

643030

Interessi rimborsati Francia

643040

Interessi rimborsati Regno Unito

643050

Interessi rimborsati Paesi Bassi

643060

Interessi rimborsati Irlanda

643070

Interessi rimborsati Svizzera

643080

Interessi rimborsati Portogallo

643090

Interessi rimborsati Austria

643100

Interessi rimborsati Spagna continentale

643110

Interessi rimborsati Spagna Canarie

643120

Interessi rimborsati FIR di Santa Maria

650000

Ammortamenti

660000

Perdite su immobilizzi fluttuazione monetarie

670000

Perdite su imposte fluttuazioni monetarie

680000

Tasse amministrative regolarizzazione oneri

681000

Tasse amministrative EURO (Utenti)

682000

Tasse amministrative FIR di Santa Maria (Utenti)

683000

Tasse amministrative EURO (Stati)

684000

Tasse amministrative FIR di Santa Maria (Stato)

690000

Oneri eccezionali

691000

Guadagni su fluttuazioni monetarie

692000

Provvigioni imposte belghe

Classe 7

Proventi d’esercizio

700000

Proventi d’esercizio

710000

Tasse amministrative

711000

Tasse amministrative Sistema EURO

711100

Tasse amministrative da ricevere Utenti EURO

711200

Tasse amministrative riscosse Sistema EURO

711300

Tasse amministrative da riscuotere Stati EURO

711400

Tasse amministrative riscosse Stati EURO

712000

Tasse amministrative Sistema FIR di Santa Maria

712100

Tasse amministrative da ricevere Utenti FIR di Santa Maria

712200

Tasse amministrative riscosse Sistema FIR di Santa Maria

712300

Tasse amministrative da riscuotere Stati FIR di Santa Maria

712400

Tasse amministrative riscosse Stati FIR di Santa Maria

720000

Tasse amministrative regolarizzazione (proventi)

721000

Tasse amministrative EURO (Utenti)

722000

Tasse amministrative FIR di Santa Maria (Utenti)

723000

Tasse amministrative EURO (Stati)

724000

Tasse amministrative FIR di Santa Maria (Stato)

730000

Tasse amministrative vecchio sistema

731000

Tasse amministrative EURO Sistema

732000

Tasse amministrative EURO FIR di Santa Maria

740000

Proventi finanziari

741000

Guadagni su monete

741010

Guadagni su FB

741020

Guadagni su DM

741030

Guadagni su FF

741040

Guadagni su LS

741050

Guadagni su FL

741060

Guadagni su LI

741070

Guadagni su FS

741080

Guadagni su ES

741090

Guadagni su OS

741100

Guadagni su PE

741200

Guadagni su FX

741990

Guadagni su $ EU

742000

Non attribuito

743000

Interessi bancari positivi

743010

Interessi positivi Banque de Bruxelles Lambert

743011

Interessi positivi FB

743013

Interessi positivi $ EU

743020

Interessi positivi Deutsche Bank

743021

Interessi positivi DM

743023

Interessi positivi $ EU

743030

Interessi positivi Société Générale

743031

Interessi positivi FF

743033

Interessi positivi $ EU

743040

Interessi positivi National Westminster Bank

743041

Interessi positivi LS

743043

Interessi positivi $ EU

743050

Interessi positivi Amsterdam-Rotterdam Bank

743051

Interessi positivi FL

743053

Interessi positivi $ EU

743060

Interessi positivi Bank of Ireland

743061

Interessi positivi LI

743063

Interessi positivi $ EU

743070

Interessi positivi Unione di Banche Svizzere

743071

Interessi positivi FS

743073

Interessi positivi $ EU

743080

Interessi positivi Banco Portugues do Atlantico

743081

Interessi positivi ES

743083

Interessi positivi $ EU

743090

Interessi positivi Creditanstalt Bankverein

743091

Interessi positivi OS

743093

Interessi positivi $ EU

743100

Interessi positivi Banco de Santander

743101

Interessi positivi PE

743101

Interessi positivi $ EU

743110

Interessi positivi Banco Central

743111

Interessi positivi PE

743113

Interessi positivi $ EU

743200

Interessi positivi Banque Internationale a Lussemburgo

743201

Interessi positivi FX

743203

Interessi positivi $ EU

744000

Interessi fatturati

750000

Vendite

751000

Vendite cataloghi

760000

Tasse da riscuotere – Belgio

770000

Guadagni su immobilizzi fluttuazioni monetarie

790000

Proventi eccezionali

791000

Perdite su fluttuazioni monetarie

Classe 8

Conti di risultati

800000

Conti di risultati

810000

Conto d’esercizio

811000

Conti d’esercizio anteriori

812000

Conto d’esercizio dell’anno

813000

Conto d’esercizio dell’anno vecchio sistema

890000

Bilancio

Classe 9

Conti speciali

900000

Non assegnato

Regolamento interno del Comitato di gestione

Approvato dalla Commissione allargata in data del 28 gennaio 1986
Entrato retroattivamente in vigore il 1 o gennaio 1986

I lavori del Comitato esteso sono retti dal Regolamento interno del Comitato di gestione, salvo disposizioni derogatorie enunciate nell’Allegato.

Art. 1 Composizione del Comitato

Il Comitato di gestione (denominato qui appresso «il Comitato») è composto da rappresentanti di ogni Stato membro, che può nominarne parecchi onde permettere segnatamente la rappresentanza degli interessi dell’aviazione civile e della difesa nazionale. Ogni rappresentante è provvisto di un supplente che lo rappresenta validamente in caso d’impedimento (art. 4.1, Statuti dell’Agenzia).

Art. 2 Presidenza e Segreteria

Il Comitato elegge nel suo seno, tra i rappresentanti degli Stati membri, un Presidente e un Vicepresidente il cui mandato è di un anno civile, dato che queste funzioni sono esercitate dapprima, a turno, da ciascuno dei Paesi firmatari del Protocollo del 12 febbraio 1981 che emenda la Convenzione del 1960, secondo l’ordine alfabetico della loro denominazione in francese, e, in seguito, dagli eventuali altri Stati membri, nell’ordine della loro adesione a detta Convenzione. In linea di massima il Vicepresidente succede al Presidente al termine del mandato di quest’ultimo.

In assenza del Presidente, la presidenza delle sessioni del Comitato è assicurata dal Vicepresidente o in sua vece dal più anziano dei rappresentanti che assistono alla riunione.

Il Comitato designa un Segretario tra il personale dell’Agenzia.

Art. 3 Frequenza e modo di convocazione delle sessioni

Il Comitato si riunisce in linea di massima, almeno quattro volte all’anno. Inoltre il Presidente convoca il Comitato quando un terzo almeno degli Stati membri ne fanno espressamente domanda.

Le convocazioni alle sessioni sono inviate dal Segretario per missiva, o, in caso d’urgenza, per telegramma e comprendono l’ordine del giorno provvisorio.

Art. 4 Ordine del giorno e documenti di lavoro

Prima di ogni sessione del Comitato, il Segretario stabilisce un ordine del giorno provvisorio e lo sottopone all’approvazione del Presidente. Qualsiasi punto la cui iscrizione all’ordine del giorno sia stata domandata da uno Stato membro o dal Direttore generale deve essere iscritta nell’ordine del giorno provvisorio.

Salvo in caso d’urgenza, debitamente esposto nella convocazione, il Segretario indirizza ai membri, almeno tre settimane prima della data d’apertura della sessione, l’ordine del giorno provvisorio, come pure i documenti di lavoro relativi alla sessione. I documenti di lavoro presentati a titolo d’informazione possono tuttavia essere inviati a una data posteriore.

L’ordine del giorno è adottato dal Comitato all’inizio di ogni sessione. L’unanimità è richiesta per l’iscrizione di una questione che non figura all’ordine del giorno provvisorio.

Qualsiasi punto dell’ordine del giorno provvisorio per il quale la documentazione non sia stata trasmessa al più tardi tre settimane prima della data d’apertura della sessione è ritirata dall’ordine del giorno salvo se è convenuto all’unanimità di intavolare una discussione sul punto in questione.

Alla conclusione della discussione può essere sottoposta a votazione una proposta di decisione, se c’è unanimità; in questo caso e nonostante le disposizioni del capoverso 1 dell’articolo 7, ogni Stato membro può riservarsi la facoltà di far conoscere il suo voto per scritto al Segretario entro un termine di tre settimane.

Se si fa uso di questa facoltà, la procedura di scrutinio sarà considerata chiusa soltanto dopo il ricevimento, da parte del Segretario, di tutti i voti che intervengono per scritto. Qualora uno degli Stati membri, non abbia fatto conoscere per scritto il suo voto al Segretario entro tre settimane, il punto in questione è iscritto d’ufficio all’ordine del giorno della sessione seguente del Comitato.

Art. 5 Quorum

Il Comitato delibera validamente quando almeno tutti i rappresentanti degli Stati membri che hanno voto deliberatorio, salvo uno, sono presenti (art. 5.1 degli Statuti dell’Agenzia).

Se questo quorum non è raggiunto, la deliberazione è rimandata a una seduta ulteriore, che costituisce l’oggetto di una nuova convocazione e può essere tenuta, al più presto, soltanto dieci giorni dopo la precedente; per la seconda deliberazione, il quorum richiesto è della metà almeno dei rappresentanti che hanno voto deliberativo (art. 5.2 degli Statuti dell’Agenzia).

Art. 6 Modo di scrutinio

La votazione si svolge conformemente alle disposizioni degli Statuti dell’Agenzia ripresi nell’allegato 1 della Convenzione.

In caso di parità il Presidente decide, sia di procedere a un secondo scrutinio nel corso della seduta, sia di iscrivere la proposta nell’ordine del giorno di una nuova seduta di cui fissa la data. Se la parità si rinnova in occasione della nuova seduta, il voto del Presidente è preponderante (art. 14.3 Statuti dell’Agenzia).

Art. 7 Ordine di voto e deleghe

I rappresentanti degli Stati membri votano nell’ordine alfabetico della denominazione in francese del loro Paese.

Il rappresentante di uno Stato membro è ammesso a votare in nome di un altro Stato membro, con riserva del deposito di uno strumento di delega di voto presso il Presidente.

Art. 8 Notificazione dei voti per scritto

Senza pregiudizio della procedura applicabile nel caso speciale, di cui nell’articolo 4.5 e nonostante le disposizioni dell’articolo 7.1, il Comitato può autorizzare gli Stati membri che ne avranno fatto domanda a far conoscere il loro voto per scritto, indirizzato al Segretario. In questo caso lo scrutinio avrà effetto appena la maggioranza richiesta sarà raggiunta conformemente alle disposizioni dell’articolo 14.2 degli Statuti dell’Agenzia, che costituiscono l’allegato 1 della Convenzione.

Art. 9 Accordo per corrispondenza

A causa della lunghezza degli intervalli tra le sessioni, il Direttore generale può invitare il Comitato a segnalare il suo accordo per corrispondenza su questioni di routine come pure su certe, questioni particolarmente importanti se ritiene che l’urgenza della decisione l’esiga.

Le proposte sottoposte al Comitato per corrispondenza sono considerate approvate a condizione che non ci sia opposizione. Come per i voti per o contro una proposta, qualsiasi astensione è notificata per scritto al Segretario.

Se uno o parecchi rappresentanti aventi voto deliberativo si pronunciano contro una proposta, la questione è iscritta nell’ordine del giorno della sessione seguente del Comitato.

Art. 10 Carattere confidenziale dei dibattiti

Le sedute del Comitato non sono pubbliche salvo qualora il Comitato decida altrimenti all’unanimità.

I rappresentanti degli Stati membri possono farsi accompagnare da esperti.

Il Comitato può decidere d’esaminare questioni particolari durante una seduta ristretta alla quale prendono parte soltanto il Direttore generale dell’Agenzia e i direttori interessati.

Art. 11 Verbale

Il Segretario allestisce un verbale di ogni sessione, il quale previa approvazione nel corso della sessione seguente, è firmato dal Presidente in carica al momento di questa approvazione.

Art. 12 Incompatibilità di funzioni

È incompatibile con la qualità di rappresentante di uno Stato membro nel Comitato, qualsiasi mandato o servizio, anche gratuito, relativo ad affari privati a scopo lucrativo le cui attività abbiano una relazione diretta o indiretta con quelle d’EUROCONTROL.

Art. 13 Gettoni di presenza

Il mandato di membro del Comitato non è rimunerato.

Art. 14 Gruppi di lavoro

Il Comitato può costituire gruppi di lavoro permanenti o no, incaricati di assisterlo nei suoi lavori conformemente a un mandato.

Art. 15 Corrispondenza

La corrispondenza destinata al Comitato è indirizzata al Presidente, alla Sede dell’Agenzia.

Art. 16 Uso delle lingue

Le deliberazioni del Comitato sono condotte in inglese, francese, tedesco, olandese e portoghese.

La corrispondenza generale e i documenti di lavoro del Comitato sono presentati in inglese o francese. I documenti di lavoro e la corrispondenza che trattano di questioni finanziarie o relative al personale, come pure gli ordini del giorno, sono inoltre presentati in tedesco olandese e portoghese.

Allegato

Regolamento interno
del Comitato allargato per le tasse di rotta

Art. 1 Campo d’applicazione

Per l’applicazione dell’articolo 2.1 (1) della Convenzione, il Comitato è allargato ai rappresentanti degli Stati non membri dell’Organizzazione che sono Parti dell’Accordo multilaterale relativo alle tasse di rotta. Il Comitato allargato per le tasse di rotta prende le sue decisioni alle condizioni fissate da questo Accordo (articolo 4.2 degli Statuti dell’Agenzia).

Il Regolamento interno del Comitato di gestione s’applica parimenti, mutatis mutandis, al Comitato allargato per le tasse di rotta, in cui:

  1. l’espressione «Stati membri» impiegata agli articoli 1, 3.1, 4.1, 4.5, 4.6, 5.1, 7, 8, 10.2 e 12 del Regolamento interno del Comitato di gestione è sostituita dai termini «Stati contraenti»;
  2. gli articoli 2.1, 4.2, 4.4, 5.1, 6, 9.2 e 16 del Regolamento interno del Comitato di gestione sono sostituiti rispettivamente dagli articoli 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6 e 7 che seguono.

Art. 2 Presidenza

In deroga alle disposizioni dell’articolo 2.1 del Regolamento interno del Comitato di gestione, il Comitato allargato per le tasse di rotta elegge, tra i rappresentanti degli Stati contraenti, un Presidente e un Vicepresidente il cui mandato è di un anno civile, dato che queste funzioni sono normalmente esercitate, dapprima a turno da ciascuno degli Stati firmatari dell’Accordo multilaterale relativo alle tasse di rotta secondo l’ordine alfabetico della loro denominazione in francese, e in seguito dai nuovi eventuali aderenti nell’ordine della loro adesione a detto Accordo multilaterale.

Art. 3 Ordine del giorno e documenti di lavoro

In deroga all’articolo 4.2 del Regolamento interno del Comitato di gestione, il Segretario procede all’invio delle note di lavoro nel più breve termine possibile che può essere, in caso di forza maggiore, tre settimane prima della sessione considerata.

In deroga all’articolo 4.4 del Regolamento interno del Comitato di gestione, qualsiasi punto iscritto nell’ordine del giorno provvisorio, per il quale le note di lavoro sarebbero pervenute a uno o parecchi Stati contraenti a una data troppo tardiva per poter essere esaminate, sarà radiato dall’ordine del giorno a meno che i partecipanti convengano a maggioranza di deliberare in materia.

Art. 4 Quorum

In deroga all’articolo 5.1 del Regolamento interno del Comitato di gestione, il Comitato allargato per le tasse di rotta delibera validamente fintanto che almeno tutti i rappresentanti degli Stati contraenti aventi voto deliberativo, salvo due, sono presenti.

Art. 5 Modo di scrutinio

In deroga all’articolo 6 del Regolamento interno del Comitato di gestione, la procedura di scrutinio da seguire in seno al Comitato allargato per le tasse di rotta s’applica alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 seguenti.

Ogni Stato contraente dispone di un voto con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 seguente.

La decisione è presa alla maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi, con riserva che questi suffragi comprendano la maggioranza ponderata degli Stati membri dell’EUROCONTROL, come risulta dalle disposizioni riprodotte nell’allegato 2 dell’Accordo multilaterale per i rapporti da sottomettere alla Commissione estesa per quel che concerne:

  1. gli accordi tra l’EUROCONTROL e tutti gli Stati che desiderano utilizzare i mezzi o l’assistenza tecnica dell’EUROCONTROL in materia di tasse di navigazione aerea non dipendenti dall’Accordo multilaterale relativo alle tasse di rotta;
  2. i mezzi necessari al funzionamento del sistema di tasse di rotta e la presentazione dell’Allegato budgetario relativo alle attività dell’EUROCONTROL in materia di tasse di rotta.

Qualsiasi altra misura da prendere da parte del Comitato allargato per le tasse di rotta viene decisa alla maggioranza semplice dei suffragi espressi.

Art. 6 Accordo per corrispondenza

In deroga alle disposizioni dell’articolo 9.2 del Regolamento interno del Comitato di gestione, le maggioranze di cui ai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 5 precedente vengono richieste per tutte le questioni sottoposte al Comitato allargato per corrispondenza. Le disposizioni della seconda frase dell’articolo 9.2 del Regolamento interno del Comitato di gestione sono parimenti applicabili alla procedura d’approvazione del Comitato allargato per corrispondenza.

Art. 7 Uso delle lingue

In deroga all’articolo 16 del Regolamento interno del Comitato di gestione,

  1. le deliberazioni del Comitato allargato sono condotte in inglese e in francese; la corrispondenza generale e i documenti di lavoro del Comitato allargato sono parimenti presentate in inglese e in francese;
  2. l’interpretazione e la traduzione dei documenti in un’altra lingua ufficiale degli Stati contraenti vengono garantite a richiesta di uno Stato contraente; le spese che ne derivano sono allora sopportate dall’Organizzazione.
Statuto del Verificatore interno dei conti13

Approvato dalla Commissione allargata il 7 luglio 1987
Entrato in vigore il 1 o ottobre 1987

Art. 1

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario applicabile al sistema di tasse di rotta, il Verificatore interno dei conti è nominato membro del personale dell’Organizzazione dal Direttore generale, su decisione del Comitato allargato, per un periodo non rinnovabile di cinque anni. Il Verificatore interno dei conti può vedersi ritirare questa carica nell’interesse del servizio, con decisione presa dal Comitato allargato.

Art. 2

L’atto di nomina del Verificatore interno dei conti viene firmato dal Direttore generale. L’atto di nomina precisa la data alla quale la nomina entra in vigore; questa data non può essere anteriore a quella dell’entrata in funzione dell’interessato.

Art. 3

Nessuno può essere nominato Verificatore interno dei conti se non adempie il requisito d’attitudine fisica all’esercizio delle sue funzioni e se il suo governo non può fornire, quando venisse chiesto, un certificato di sicurezza allestito a suo nome.

Art. 4

Il Verificatore interno dei conti deve adempiere le sue funzioni conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario applicabile al Sistema di tasse di rotta. Egli regola la sua condotta unicamente nell’interesse degli Stati partecipanti al detto Sistema, senza sollecitare né accettare istruzioni da nessun Governo, Autorità, Organizzazione o persona, ad eccezione del Comitato allargato.

Art. 5

Il Verificatore interno dei conti viene classificato, per analogia, al grado A 4, quarto gradino dello statuto amministrativo del personale stabile dell’Agenzia. Questa classificazione non è più modificata per tutta la durata del mandato.

Art. 6

Sono applicabili per analogia, al Verificatore interno dei conti, le seguenti disposizioni dello statuto amministrativo del personale stabile dell’Agenzia, nonché i relativi regolamenti d’esecuzione:

  1. articolo 10 paragrafo 4 sulla Commissione d’invalidità, articolo 11 capoversi 2 e 3 e articoli 12 a 26 sui diritti e obblighi del funzionario;
  2. articoli 38, 40 paragrafi 1 e 3, e 42 sulle posizioni statutarie, nonché articoli 48, 50 e 53 sulla cessazione definitiva delle funzioni; tuttavia, la durata del congedo di convenienza personale è limitata a un mese;
  3. articoli 55 e 61 sulle condizioni di lavoro del funzionario;
  4. articoli 62 a 76 sul regime pecuniario e la sicurezza sociale;
  5. articoli 77 a 87 sulle pensioni. Tuttavia, il Verificatore interno dei conti non può beneficiare del diritto alla pensione per anzianità senza condizioni di durata di servizio, giusta l’articolo 86 capoverso 1; la condizione d’età prevista all’articolo 86 capoverso 1 non viene richiesta al Verificatore interno dei conti;
  6. articolo 79bis sulle pensioni di vedovanza, articolo 81bis sulla fissazione di un limite per certe pensioni, articolo 87bis sul diritto di regresso dell’Agenzia;
  7. articoli 92 e 93 sulle vie di ricorso e articoli 100 e 103 concernenti le disposizioni finali. Per l’applicazione degli articoli 92 e 93, qualsiasi richiesta o reclamo dovrà essere indirizzata al Direttore generale e qualsiasi ricorso al Tribunale amministrativo dell’Organizzazione internazionale del lavoro dovrà essere diretto contro l’Organizzazione stessa, che sarà rappresentata in giudizio dal Direttore generale. Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 93 saranno applicabili unicamente dal giorno d’accettazione, da parte del Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro, della dichiarazione di cui all’articolo 11 paragrafo 5, dello statuto del Tribunale amministrativo di detta Organizzazione;
  8. allegato II (modalità d’ottenimento dell’indennità prevista agli articoli 41 e 50 dello statuto), allegato IIbis (modalità dell’attività a metà tempo), allegato III (tabella dei trattamenti di base), allegato IV (modalità del regime di pensione) e allegato V (determinazione dell’ammontare e del metodo d’imposizione delle rimunerazioni degli impiegati dell’EUROCONTROL).

Art. 7

Le decisioni individuali necessarie all’applicazione del presente statuto sono prese dal Direttore generale. Tuttavia, le decisioni relative all’applicazione degli articoli 40 (congedo di convenienza personale), 48 (dimissioni), 55 bis (attività a metà tempo), 59 paragrafo 1 ultimo capoverso (addizione della Commissione d’invalidità), 92 e 93 (vie di ricorso) dello statuto amministrativo del personale stabile dell’Agenzia, sono prese dal Direttore generale dopo consultazione del Presidente del Comitato allargato.

Art. 8

La funzione di Verificatore dei conti esclude ogni altra funzione nell’Agenzia, per un termine minimo di cinque anni dopo la fine del mandato.

Art. 9

In caso di divergenza tra le diverse lingue di redazione dello statuto del Verificatore interno dei conti, farà fede il testo in lingua francese.

Art. 10

Le presenti disposizioni sostituiscono e annullano con effetto a contare dal 1° ottobre 1987 quelle applicabili al Delegato permanente.

0.748.112.12

Campo d’applicazione il 2 luglio 201914

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

4 febbraio

2002 A

1° aprile

2002

Armenia

26 gennaio

2006 A

1° marzo

2006

Austria

30 dicembre

1985

1° gennaio

1986

Belgio

19 novembre

1984

1° gennaio

1986

Bosnia e Erzegovina

21 gennaio

2004 A

1° marzo

2004

Bulgaria

28 aprile

1997 A

1° giugno

1997

Ceca, Repubblica

27 novembre

1995 A

1° gennaio

1996

Cipro

27 novembre

1990 A

1° gennaio

1991

Croazia

7 gennaio

1997 A

1° marzo

1997

Danimarca

9 giugno

1994 A

1° agosto

1994

Estonia

26 novembre

2014 A

1° gennaio

2015

EUROCONTROL

12 febbraio

1981 F

1° gennaio

1986

Finlandia

8 novembre

2000 A

1° gennaio

2001

Francia

21 settembre

1983

1° gennaio

1986

Georgia

6 novembre

2013 A

1° gennaio

2014

Germania

2 marzo

1984

1° gennaio

1986

Grecia

15 luglio

1988 A

1° settembre

1988

Irlanda

23 luglio

1985

1° gennaio

1986

Italia

12 febbraio

1996 A

1° aprile

1996

Lettonia

10 novembre

2010 A

1° gennaio

2011

Lituania

27 luglio

2006 A

1° settembre

2006

Lussemburgo

29 marzo

1983

1° gennaio

1986

Macedonia del Nord

28 settembre

1998 A

1° novembre

1998

Malta

8 maggio

1989 A

1° luglio

1989

Moldova

5 gennaio

2000 A

1° marzo

2000

Monaco

21 ottobre

1997 A

1° dicembre

1997

Montenegro

3 giugno

2006 S

30 maggio

2005

Norvegia

21 gennaio

1994 A

1° marzo

1994

Paesi Bassi

5 dicembre

1985

1° gennaio

1986

Polonia

29 luglio

2004 A

1° settembre

2004

Portogallo

16 settembre

1983

1° gennaio

1986

Regno Unito

16 gennaio

1984

1° gennaio

1986

Romania

16 luglio

1996 A

1° settembre

1996

Serbia

30 maggio

2005 A

1° luglio

2005

Slovacchia

26 novembre

1996 A

1° gennaio

1997

Slovenia

22 agosto

1995 A

1° ottobre

1995

Spagna

4 maggio

1987

1° luglio

1987

Svezia

5 ottobre

1995 A

1° dicembre

1995

Svizzera

9 febbraio

1983

1° gennaio

1986

Turchia

12 gennaio

1989 A

1° marzo

1989

Ucraina

17 marzo

2004 A

1° maggio

2004

Ungheria

12 maggio

1992 A

1° luglio

1992