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0.748.127.191.14

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno d’Afganistan concernente i servizi aerei Conchiuso il 27 settembre 1961 Approvato dall’Assemblea federale il 6 marzo 1963 Entrato in vigore il 25 agosto 1963

(Stato 10 giugno 1997)0.748.127.191.141ru

Traduzione2

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Regno d’Afganistan,

considerato che la Svizzera e l’Afganistan (dappresso «Parti») fanno parte della Convenzione relativa alla navigazione aera civile internazionale 3 (dappresso «convenzione») e dell’accordo concernente il transito dei servizi aerei internazionali 4 , firmati a Chicago il 7 dicembre 1944,

desiderosi di conchiudere un accordo inteso a stabilire dei servizi di aerotrasporti fra i rispettivi territori, e oltre,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Parti si concedono reciprocamente il diritto di esercitare i servizi aerei menzionati nell’allegato (dappresso «servizi convenuti»), sulle linee indicate nello stesso (dappresso «linee indicate»).

Art. 2

b. Le autorità aeronautiche di una delle Parti possono esigere che l’impresa designata dall’altra, provi di essere in grado di soddisfare le condizioni, prescritte dalle leggi e dai regolamenti, che esse applicano, normalmente, all’esercizio dei servizi aeri internazionali. c. L’esercizio di ognuno dei servizi convenuti può essere sottoposto al giudizio della Parte interessata che l’infrastruttura a disposizione dell’aviazione civile sulle linee indicate offra la sicurezza necessaria. d. I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze, rilasciati o convalidati da una Parte e tuttora validi, sono riconosciuti dall’altra Parte per l’esercizio dei servizi menzionati nell’allegato. Tuttavia, ciascuna Parte si riserva il diritto di non riconoscere, per il sorvolo del proprio territorio, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati ai propri cittadini da un’altra Stato. e. Le leggi, i regolamenti e le istruzioni che, rispetto al territorio di una Parte, disciplinano l’entrata e l’uscita di aeromobili adibiti al traffico internazionale, oppure l’esercizio di quest’ultimi, si applicano parimente all’impresa designata dall’altra Parte. f. Le leggi, i regolamenti e le istruzioni che, rispetto al territorio di una Parte, disciplinano l’entrata, la permanenza e l’uscita dei passeggeri, equipaggi o merci, segnatamente quanto alle formalità d’immigrazione, ai passaporti, alla dogana e alla quarantena, si applicano ai passeggeri, equipaggi o merci trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dall’altra Parte. g. I passeggeri in transito, come anche i bagagli e le merci in transito diretto dell’impresa designata da una parte beneficeranno dello stesso trattamento riservato ai passeggeri in transito e agli stessi oggetti in transito diretto dell’impresa designata dall’altra Parte.

a. I servizi convenuti possono essere iniziati immediatamente o più tardi a gradimento della Parte cui sono concessi i diritti, sempreché:

  1. detta Parte abbia designato un’impresa (dappresso «impresa designata») per l’esercizio delle linee indicate;
  2. la Parte che concede i diritti abbia rilasciato all’impresa designata dall’altra l’autorizzazione d’esercizio necessaria. Ciò deve avvenire senza indugio purché l’impresa abbia soddisfatto, a richiesta, le esigenze di cui alla lettera b.

Art. 3

L’impresa designata di ciascuna Parte beneficerà, durante l’esercizio dei servizi convenuti, dei seguenti diritti:

  1. di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. di fare scalo, sul territorio di una Parte, nei punti previsti nell’allegato, per sbarcare e imbarcare, in traffico internazionale, passeggeri, posta e merci, con riserva delle disposizioni dell’articolo 4.

Art. 4

Alfine di mantenere l’equilibrio tra la capacità dei servizi convenuti e la domanda di aerotrasporti sulle linee indicate e per evitare sovrapposizioni tra detti servizi e quelli locali o regionali che esercitino le stesse linee o tratti di esse, le Parti s’accordano su quanto segue:

  1. Le imprese designate di ciascuna Parte terranno conto, esercitando i servizi convenuti, degli interessi dell’impresa dell’altra Parte per non pregiudicare i servizi convenuti che detta impresa esercitasse sulla stessa linea o su tratto di essa.
  2. I servizi offerti dalle imprese di ciascuna Parte sulle diverse sezioni di linee indicate devono essere in stretta relazione con i bisogni del pubblico e gli interessi del traffico come definito nel presente accordo.
  3. I servizi convenuti che un’impresa designata svolge in virtù del presente accordo tenderanno essenzialmente ad adeguare la capacità:a.alla domanda di traffico a destinazione o in provenienza del territorio della Parte designatrice dell’impresa;b.alle esigenze d’esercizio d’un servizio di lungo corso;c.alla domanda di traffico delle regioni attraversate, tenuto conto dei servizi locali e regionali.

Art. 5

a. Le autorità aeronautiche delle Parti si scambieranno, il più presto possibile, le informazioni concernenti i permessi in vigore rilasciati alle loro imprese designate per i servizi a destinazione e in provenienza del territorio dell’altra Parte oppure in transito sullo stesso. A dette informazioni devono essere allegate le copie dei certificati e dei permessi in vigore per i servizi esercitati sulle linee indicate, come anche le modificazioni. b. L’impresa designata consegnerà, su invito della propria Parte, il più presto possibile, alle autorità aeronautiche dell’altra, gli orari, i piani di traffico con le loro modificazioni, e tutte le altre informazioni interessanti l’esercizio dei servizi convenuti e segnatamente la capacità offerta sulle singole linee indicate, come anche quelle informazioni pertinenti che fossero richieste dalle autorità aeronautiche dell’altra Parte per assicurare l’osservanza delle esigenze del presente accordo. c. L’impresa designata fornisce, su invito della propria Parte, alle autorità aeronautiche dell’altra, le statistiche sui trasporti eseguiti con i servizi convenuti indicandone l’origine e la destinazione.

Art. 6

a. La tariffe saranno stabilite a quote ragionevoli, prendendo in considerazione tutti gli elementi determinanti compresi l’economia d’esercizio, un beneficio adeguato, le caratteristiche del servizio considerato. b. Le tariffe dell’impresa designata di ciascuna Parte per il traffico a destinazione o in provenienza dal territorio dell’altra, saranno stabilite di comune accordo tra le imprese designale prendendo in considerazione il sistema tariffario adottato dalla IATA. Le tariffe così convenute sono sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle due Parti. Se dovesse nascere una controversia in merito alle tariffe tra le imprese e le autorità aeronautiche oppure tra quest’ultime, le due Parti collaboreranno per risolverla e per attuare la decisione. Se le Parti non dovessero intendersi, la controversia sarà composta secondo le disposizioni dell’articolo 12. In attesa della decisione si continuerà ad applicare la vecchia tariffa.

Art. 7

Il trasferimento dei redditi conseguiti dall’impresa designata da una Parte sul territorio dell’altra sottostanno agli ordinamenti fiscali e bancari di quest’altra Parte.

Art. 8

Per evitare discriminazioni ed assicurare un trattamenti equo, è convenuto quanto segue:

  1. Le scorte di carburanti, lubrificanti e pezzi di ricambio, gli equipaggiamenti normali e le provviste a bordo di aeromobili dell’impresa designata da una Parte sono esonerati, sul territorio dell’altra Parte, da tutte le tasse, compresi i dazi e le tasse d’ispezione, anche quando sono impiegati o consumati su detto territorio. Dette merci possono tuttavia essere scaricate solo con l’approvazione delle autorità doganali dell’altra Parte e vanno tenute sotto il controllo delle medesime fintanto che siano consumate o impiegate dagli aeromobili sopraccitati oppure riesportate.
  2. Le scorte di carburanti, i pezzi di ricambio, gli equipaggiamenti normali e le provviste presi a bordo di aeromobili d’una Parte, sul territorio dell’altra, per conto dell’impresa designata dalla prima Parte e destinati ad essere impiegati nell’esercizio del servizio convenuto, sono esonerati dalle tasse d’ispezione imposte nel territorio di quest’altra Parte, ancorché impiegati o consumati in volo su detto territorio. Le scorte così importate restano pertanto sotto controllo doganale fino a compiuto impiego o consumazione o riesportazione.

Art. 9

a. Ciascuna Parte si riserva il diritto di negare o revocare l’autorizzazione d’esercizio all’impresa designata dall’altra Parte, quando manchi la prova che la proprietà preponderante e il controllo effettivo di detta impresa sono nelle mani di cittadini di detta altra Parte, oppure quando l’impresa abbia violato le leggi e i regolamenti o disatteso agli obblighi previsti dal presente accordo. b. I provvedimenti di cui sopra possono essere prese solo dopo consultazione fra le Parti. La Parte che applichi il presente articolo non lede i diritti, di cui all’articolo 12, dell’altra Parte.

Art. 10

a. Le autorità aeronautiche delle Parti si consulteranno, su domanda di una di esse, per accertare, con spirito di stretta collaborazione, sei i principi posti dal presente accordo siano applicati e se i suoi scopi siano sufficientemente realizzati. b. Ciascuna parte può, in ogni tempo, avviare le consultazioni con l’altra quando reputi necessario modificare l’allegato. Le consultazioni inizieranno entro sessanta giorni a contare dalla data in cui saranno state richieste. Le modificazioni convenute entreranno in vigore non appena siano state confermate mediante scambio di note diplomatiche. c. I cambiamenti portati da una delle Parti alle linee indicate, salvo però quelli che concernono i punti serviti dall’impresa designata sul territorio dell’altra Parte, non sono considerati come modificazioni del presente accordo. Detti cambiamenti unilaterali devono tuttavia essere notificati immediatamente alle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Queste ultime autorità possono avviare una consultazione giusta la lettera b, qualora, considerati i principi che reggono il presente accordo, giudicano che i cambiamenti di cui sopra ledono gli interessi della propria impresa.

Art. 11

Ciascuna Parte può, in ogni tempo, comunicare all’altra la disdetta del presente accordo; uguale comunicazione deve essere data simultaneamente all’OACI. In tal caso, l’accordo prende fine un anno dopo che l’altra Parte abbia ricevuto la disdetta, a meno che questa non sia stata frattanto ritirata di comune intesa. Mancando la notificazione di ricevimento dell’altra Parte, la disdetta è considerata ricevuta 14 giorni dopo il suo ricevimento da parte dell’OACI.

Art. 12

a. Intervenendo una controversia circa l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo, le Parti cercheranno, dapprima, di risolverla mediante negoziati diretti. b. Se le Parti non riescono ad intendersi mediante questi negoziati, potranno convenire di sottoporre la controversia alla decisione di un tribunale arbitrale, di una persona o di un ente da designarsi. Se esse non convengono sul principio stesso oppure se non sono d’accordo circa la composizione del tribunale arbitrale, ciascuna di esse potrà adire qualsiasi tribunale competente che sia istituito in seno all’OACI o, mancando tale tribunale, la Corte internazionale di giustizia. c. Le Parti s’impegnano a conformarsi alle decisioni prese in applicazione delle lettere a e b. d. Se e fintanto che una o l’altra delle Parti o l’impresa designata da una di esse si sottrae all’applicazione della lettera c, l’altra Parte potrà limitare, sospendere o annullare i diritti che avesse accordato in virtù del presente accordo.

Art. 13

Ove le Parti venissero ad essere vincolate da una convenzione o accordo multilaterale, il presente accordo dovrà essere adattato alle disposizioni di quello.

Art. 14

Per l’applicazione del presente accordo:

  1. L’espressione «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «impresa di trasporti aerei» e «territorio» corrispondono alla definizione che ne è data nella convenzione.
  2. L’espressione «autorità aeronautiche» indica: per la Svizzera il diretto dell’ufficio aeronautico federale5; per l’Afganistan il presidente dell’autorità aeronautica afgana, e in ambo i casi qualsiasi persona o ente autorizzato ad assumere le funzioni attualmente svolte dalle autorità sopraccitate.

Art. 15

L’allegato al presente accordo è parte integrante di esso, cosicché, tranne disposizioni contrarie, ogni riferimento all’accordo concerne anche l’allegato.

Art. 16

Il presente accordo sarà ratificato. Esso è applicato provvisoriamente a contare dal giorno della sua firma ed entrerà in vigore il giorno in cui, mediante uno scambio di note, ne sarà stata comunicata reciprocamente la ratificazione.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri Governi, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Cabul, il 27 settembre 1961, in doppio esemplare in lingua francese e persiana, i due testi facendo parimente fede.

(Seguono le firme)

Allegato

L’impresa designata di ciascuna Parte beneficerà sul territorio dell’altra Parte, per le linee indicate nel presente allegato, del diritto di transito e di scalo, per scopi non commerciali, come anche di imbarcare e sbarcare passeggeri, merci e posta del traffico internazionale.

Tavola I

Linee esercitate dall’impresa designata dal regno dell’Afganistan:

Punti in Afganistan, punti intermedi a Basilea, Ginevra o Zurigo e oltre, nelle due direzioni.

I punti intermedi sulle linee indicate tra i territori delle due Parti possono anche essere tralasciati a gradimento dell’impresa designata.

Tavola II

Linee esercitate dall’impresa designata dalla Confederazione Svizzera:

Punti in Svizzera, punti intermedi a Kandahar o Cabul e oltre, nelle due direzioni.

I punti intermedi nelle linee indicate tra i territori delle due Parti possono anche essere tralasciati, a gradimento dell’impresa designata.

L’impresa designata da ognuna delle Parti avrà il diritto di portare a termine questi servizi nel territorio dell’altra Parte.

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno d’Afganistan concernente i servizi aerei Conchiuso il 27 settembre 1961 Approvato dall’Assemblea federale il 6 marzo 1963 Entrato in vigore il 25 agosto 1963 | Lexipedia | Lexipedia