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0.748.127.191.64

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il
Governo della Repubblica dell’Azerbaigian
concernente i trasporti aerei regolari

RU 20111223

Traduzione1

Concluso il 9 ottobre 2007

Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 novembre 2010

(Stato 30 novembre 2010)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica dell’Azerbaigian

(di seguito chiamati «Parti»):

animati dal desiderio di promuovere un sistema internazionale di trasporti aerei basato sulla concorrenza tra imprese di trasporti aerei in un mercato sottoposto a minime ingerenze e normative da parte dei Governi;

animati dal desiderio di facilitare le possibilità di sviluppo di servizi aerei internazionali;

riconoscendo che servizi aerei internazionali efficaci e concorrenziali promuovono il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica;

animati dal desiderio di permettere alle imprese di trasporti aerei di offrire al pubblico (passeggeri e speditori di merci) un ventaglio di prestazioni e nell’intento di incoraggiare singole imprese a stabilire e a introdurre prezzi innovativi e concorrenziali;

animati dal desiderio di garantire il più elevato livello di sicurezza e di protezione nei trasporti aerei internazionali e confermando la loro profonda preoccupazione in rapporto ad atti o minacce che, diretti contro la sicurezza degli aeromobili, compromettono la sicurezza delle persone o dei beni, si ripercuotono negativamente sull’esercizio dei servizi aerei e minano la fiducia pubblica nella sicurezza dell’aviazione civile; e

in quanto Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 2 ,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, sempre che non sia disposto altrimenti:

  1. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
  2. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e per la Repubblica dell’Azerbaigian, l’Amministrazione dello Stato competente per l’aviazione civile o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  3. la locuzione «imprese designate» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 5 del presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei convenuti;
  4. la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei sulle linee indicate per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro;
  5. le locuzioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «imprese di trasporti aerei» e «scali non commerciali» indicano quanto stabilito nell’articolo 96 della Convenzione;
  6. il termine «territorio», in relazione alle Parti, indica quanto stabilito nell’articolo 2 della Convenzione;
  7. il termine «tariffa» indica i prezzi che devono essere pagati per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per l’emissione o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le rimunerazioni e le condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.

L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.

Art. 2 Concessione di diritti

Le Parti si accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per l’istituzione di servizi aerei sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio dei servizi aerei internazionali l’impresa designata di ciascuna Parte fruisce:

  1. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. del diritto di imbarcare e sbarcare, su detto territorio e nei punti specificati nell’Allegato al presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte.

Nessuna disposizione del presente articolo conferisce all’impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell’altra Parte, dietro rimunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

Le altre imprese di trasporti aerei di ciascuna Parte, non designate all’articolo 5 del presente Accordo, sono parimenti abilitate a esercitare i diritti specificati nel paragrafo 2 a) e b) del presente articolo.

Se, a seguito di conflitto armato, disordini politici o circostanze speciali e inconsuete, l’impresa designata di una Parte non è in grado di esercitare un servizio sulle linee da essa abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per facilitare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato, segnatamente accordando, durante il periodo reputato necessario, i diritti per facilitare un esercizio duraturo.

Art. 3 Esercizio dei diritti

Le imprese designate di entrambe le Parti fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate nell’Allegato.

Nell’esercizio dei servizi convenuti, le imprese designate di ciascuna Parte devono tenere conto in stretta misura dei bisogni di trasporto del pubblico sulle linee indicate e perseguire l’obiettivo primario di offrire, a un coefficiente di carico ragionevole, una capacità atta a soddisfare i bisogni correnti e ragionevolmente prevedibili in futuro per il trasporto di passeggeri e merci, compresi gli invii postali in provenienza da o a destinazione del territorio della Parte che ha designato l’impresa. Le disposizioni sul trasporto di passeggeri, merci e invii postali imbarcati o sbarcati in punti indicati sulle linee convenute, situati nei territori di Stati diversi da quelli che hanno designato l’impresa, devono essere applicate in conformità al principio generale secondo cui la capacità di trasporto deve essere adeguata:

  1. alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l’impresa;
  2. alla domanda di traffico della regione attraversata dai servizi convenuti, tenuto conto di altri servizi di trasporto utilizzati dalle imprese di trasporti aerei degli Stati compresi in quella regione;
  3. ai requisiti dell’esercizio di un servizio di lungo corso.

Nessuna delle Parti ha il diritto di porre unilateralmente restrizioni all’esercizio dell’impresa designata dell’altra Parte, salvo secondo quanto previsto dal presente Accordo o se lo richiedono motivi doganali, tecnici, operativi o ambientali a condizioni identiche a quelle previste dall’articolo 15 della Convenzione.

Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti

Le leggi e i regolamenti di una Parte che, sul proprio territorio, disciplinano l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale o i loro voli sopra detto territorio sono applicabili alle imprese designate dell’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti di una Parte che, sul proprio territorio, disciplinano l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – come quelli concernenti le formalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazione, nonché le prescrizioni doganali e sanitarie – sono applicabili ai passeggeri, agli equipaggi, ai bagagli, alle merci o agli invii postali trasportati dagli aeromobili delle imprese designate dell’altra Parte mentre si trovano su detto territorio.

Nessuna delle Parti ha il diritto di favorire le proprie imprese di trasporti aerei rispetto alle imprese designate dell’altra Parte nell’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel presente articolo.

Art. 5 Designazione e autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di designare tante imprese di trasporti aerei quante ne desidera per l’esercizio dei servizi convenuti. La designazione è oggetto di notifica scritta tra le autorità aeronautiche delle due Parti.

Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, le autorità aeronautiche che hanno ricevuto la notifica di una simile designazione accordano senza indugio alle imprese designate dell’altra Parte la necessaria autorizzazione d’esercizio.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che le imprese designate dell’altra provino di essere in grado di adempiere ai requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti applicati abitualmente da dette autorità per l’esercizio dei servizi aerei internazionali, in conformità alle disposizioni della Convenzione.

Ciascuna Parte può negare l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo oppure imporre le condizioni che reputa necessarie per l’esercizio dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo se non ha la prova che le imprese di trasporti aerei hanno la sede principale delle loro attività nel territorio della Parte che le ha designate e che sono titolari di un certificato di operatore aereo valido rilasciato da detta Parte.

Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le imprese designate possono, in ogni momento, esercitare qualsiasi servizio convenuto.

Art. 6 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o sospendere temporaneamente l’autorizzazione per l’esercizio, a opera delle imprese designate dell’altra Parte, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di imporre le condizioni che reputa necessarie per l’esercizio di questi diritti se:

  1. non ha la prova che le suddette imprese di trasporti aerei hanno la sede principale delle loro attività nel territorio della Parte che le ha designate e che siano titolari di un certificato di operatore aereo valido rilasciato dalla suddetta Parte, oppure
  2. le suddette imprese di trasporti aerei hanno disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, oppure
  3. le suddette imprese di trasporti aerei non esercitano i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Sempre che la revoca immediata, la sospensione o l’imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano necessarie per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, i diritti definiti nel presente articolo possono essere esercitati solamente dopo consultazione con l’altra Parte.

Art. 7 Sicurezza dell’aviazione

Conformemente ai loro diritti e agli obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che il loro impegno reciproco di proteggere l’aviazione civile dagli interventi illeciti è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, conclusa a Tokyo il 14 settembre 1963 3 , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, conclusa all’Aia il 16 dicembre 1970 4 , della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conclusa a Montreal il 23 settembre 1971 5 , del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 6 e di ogni altra convenzione e protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.

Le Parti si accordano reciprocamente su richiesta tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri, o che hanno la sede principale delle proprie attività o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

Ciascuna Parte conviene che tali esercenti di aeromobili siano invitati a osservare le disposizioni contenute nel paragrafo 3 del presente articolo e concernenti la sicurezza dell’aviazione, che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul territorio di quest’altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché siano applicati in modo efficace sul suo territorio provvedimenti appropriati per proteggere gli aeromobili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e dopo l’imbarco o il carico. Ciascuna Parte esamina inoltre con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra Parte di adottare ragionevoli misure di sicurezza speciali per fronteggiare una particolare minaccia.

In caso di incidente o di minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili, oppure di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e dei servizi di navigazione aerea, le Parti si aiutano reciprocamente facilitando le comunicazioni e altre misure appropriate per porre fine con rapidità e certezza a un simile incidente o a una simile minaccia di incidente.

Se una Parte ha ragionevoli motivi di credere che l’altra Parte deroghi alle disposizioni di sicurezza del presente articolo, le autorità aeronautiche di questa Parte possono domandare consultazioni immediate con le autorità aeronautiche di quest’altra Parte. Se non pervengono a un’intesa soddisfacente entro quindici (15) giorni dalla data di una tale domanda, è dato un motivo sufficiente per differire, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio e l’omologazione tecnica delle imprese di trasporti aerei di quest’altra Parte o per imporre condizioni. Se una situazione d’emergenza lo esige, una Parte può prendere provvedimenti unilaterali prima che siano trascorsi quindici (15) giorni.

Art. 8 Sicurezza tecnica

Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte riconosce come validi i certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che i requisiti per ottenere questi documenti corrispondano almeno ai requisiti minimi stabiliti in base alla Convenzione.

Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti validi ai propri cittadini dall’altra Parte o da uno Stato terzo.

Ciascuna Parte può domandare in qualsiasi momento consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dall’altra Parte per gli impianti aeroportuali, gli equipaggi, gli aeromobili o il loro esercizio. Simili consultazioni devono svolgersi entro un termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della domanda.

Se dopo tali consultazioni una Parte constata che in questi settori l’altra Parte non mantiene né applica efficacemente gli standard di sicurezza corrispondenti almeno ai requisiti minimi stabiliti a quel momento in base alla Convenzione, la prima Parte notifica all’altra le constatazioni e i passi necessari per adempiere a questi requisiti minimi e l’altra Parte adotta le misure adeguate per rimediarvi. Nel caso in cui l’altra Parte non adotti le misure adeguate entro quindici (15) giorni o un termine più lungo se convenuto in tal modo, è dato il motivo per applicare l’articolo 6 del presente Accordo.

Nonostante gli obblighi menzionati all’articolo 33 della Convenzione, è convenuto che qualsiasi aeromobile esercitato dall’impresa o da imprese di trasporti aerei di una Parte oppure, nel quadro di un contratto di leasing, a suo nome, per servizi da e verso il territorio dell’altra Parte, durante il soggiorno su detto territorio può essere ispezionato dai rappresentanti autorizzati di quest’altra Parte a bordo e nell’ambito dell’aeromobile in merito alla validità dei documenti del medesimo e delle licenze degli equipaggi, nonché allo stato apparente dell’aeromobile e del suo equipaggiamento (nell’articolo denominata «ispezione dell’area di traffico»), a condizione che l’ispezione non causi ritardi esagerati.

la Parte che effettua l’ispezione, in virtù dell’articolo 33 della Convenzione, è libera di desumere che i requisiti in base ai quali sono stati rilasciati o riconosciuti i certificati o i brevetti per questo aeromobile o per il suo equipaggio, oppure che i requisiti in base ai quali l’aeromobile è esercitato, non corrispondono ai requisiti minimi oppure superano quelli prescritti conformemente alla Convenzione.

Se una simile ispezione o più ispezioni dell’area di traffico danno adito a seri motivi di temere che:

  1. un aeromobile o l’esercizio di un aeromobile non corrisponda ai requisiti minimi stabiliti a quel momento in base alla Convenzione, o che
  2. sussista una lacuna a livello di mantenimento effettivo e di applicazione dei requisiti di sicurezza stabiliti a quel momento in base alla Convenzione,

Nel caso in cui, per un’ispezione dell’area di traffico, l’accesso a un aeromobile esercitato dall’impresa di trasporti aerei o da imprese di una Parte o a suo nome conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo sia negato da rappresentanti di questa o queste imprese, l’altra Parte è libera di desumere che sussistono seri motivi del genere di quelli menzionati nel paragrafo 6 del presente articolo e di trarne le conclusioni previste in quel paragrafo.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere immediatamente o modificare l’autorizzazione d’esercizio di un’impresa di trasporti aerei o di imprese dell’altra Parte se la prima Parte, a seguito degli esiti di un’ispezione o di una serie di ispezioni dell’area di traffico, di un accesso negato per un’ispezione dell’area di traffico, di consultazioni o altrimenti, giunge alla conclusione che sono necessarie misure urgenti per la sicurezza dell’esercizio di un’impresa di trasporti aerei.

Tutte le misure adottate da una Parte in conformità con i paragrafi 4 oppure 8 del presente articolo sono abrogate appena vengono a mancare le ragioni di tali misure.

Art. 9 Leasing

Ciascuna Parte può impedire l’uso di aeromobili presi in leasing per i servizi menzionati nel presente Accordo che non soddisfano le disposizioni degli articoli 7 (Sicurezza dell’aviazione ) e 8 (Sicurezza tecnica).

Fatto salvo il precedente paragrafo 1, le imprese designate di ciascuna Parte possono prendere in leasing aeromobili (oppure aeromobili ed equipaggi) da qualsiasi impresa e, a determinate condizioni, anche da altre imprese di trasporti aerei, a condizione che ciò non permetta all’impresa che concede gli aeromobili in leasing di esercitare diritti di traffico che non le spettano.

Art. 10 Esenzione da diritti e tasse

All’entrata nel territorio dell’altra Parte, gli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale dalle imprese designate di una Parte, le attrezzature normali, le riserve di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi trasportati a bordo di siffatti aeromobili, sono esentati da ogni dazio o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

Fatti salvi gli emolumenti per servizi resi, sono parimenti esentati da questi diritti e tasse:

  1. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali dalle imprese designate dell’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio e le normali attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali;
  3. i carburanti e i lubrificanti per l’approvvigionamento degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali dalle imprese designate di una Parte, anche se tali provviste sono utilizzate dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte dove sono state imbarcate;
  4. i documenti necessari alle imprese designate di una Parte, inclusi i titoli di trasporto, le lettere di trasporto aereo e il materiale pubblicitario.

Le normali attrezzature di bordo, nonché il materiale e le provviste a bordo degli aeromobili impiegati dalle imprese designate di una Parte possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte.

Art. 11 Transito diretto

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte che rimangono nella zona dell’aeroporto loro riservata saranno sottoposti solamente a un controllo molto semplificato, a condizione che misure di sicurezza contro le azioni violente, le violazioni di confine, la pirateria aerea e i provvedimenti per il controllo dell’immigrazione non esigano diversamente. I bagagli e le merci in transito diretto sono esentati da dazi e altre tasse analoghe.

Art. 12 Tasse di utilizzazione

Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o ammesse all’imposizione dalle sue autorità competenti alle imprese designate dell’altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.

Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni e dei servizi di navigazione aerea offerti da una delle Parti alle imprese designate dell’altra non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali impiegati nei servizi internazionali.

Ciascuna Parte promuove consultazioni tra le autorità o gli organi competenti in materia di tasse sul proprio territorio e le imprese designate che utilizzano i servizi e le installazioni, e incoraggia tali autorità od organi e le imprese designate a scambiarsi le informazioni necessarie per consentire un controllo preciso dell’adeguatezza delle tasse in conformità con i principi contenuti nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuna Parte incoraggia le autorità competenti in materia a informare gli utenti entro un termine ragionevole su proposte intese a modificare le tasse di utilizzazione, affinché gli stessi possano notificare il loro parere prima dell’applicazione delle modifiche.

Art. 13 Attività commerciali

Le imprese designate di una Parte hanno il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale amministrativo, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.

Per l’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte prendono tutti i provvedimenti del caso per assicurare che le rappresentanze dell’impresa designata dell’altra Parte funzionino in modo adeguato.

Ciascuna Parte accorda all’impresa designata dell’altra il diritto di vendere, sul proprio territorio, titoli di trasporto mediante documenti di trasporto propri, direttamente o per il tramite di agenti, nella moneta della Parte in cui è effettuata la vendita e, se la legislazione di quest’ultima lo consente, anche in qualsiasi valuta liberamente convertibile. Ciascuna Parte eviterà di limitare il diritto di un’impresa designata dell’altra Parte di vendere simili titoli di trasporto o il diritto di una persona di acquistarli.

Le imprese designate di ciascuna Parte possono concludere con le imprese designate di ciascuna Parte accordi di cooperazione, come accordi di prenotazione di capacità («blocked space»), accordi di ripartizione di codici («code sharing») o altri accordi commerciali, a condizione che tali imprese dispongano della corrispondente autorizzazione d’esercizio.

Art. 14 Imposizione e trasferimento degli introiti

Gli utili che le imprese designate di una Parte conseguono nei trasporti internazionali sono assoggettati alle imposte soltanto nel territorio di questa Parte.

Ciascuna Parte accorda alle imprese designate dell’altra, sulla base della reciprocità, il diritto di trasferire le eccedenze di introiti realizzate sul territorio della rispettiva Parte. Tuttavia, questi versamenti devono essere effettuati conformemente alla legislazione fiscale e alle disposizioni sul commercio di valute della Parte sul cui territorio è stato realizzato l’introito. Tale trasferimento deve essere effettuato sulla base del tasso ufficiale o, nel caso in cui un simile tasso non esista, al tasso straniero che prevale sul mercato per i pagamenti attuali.

Se le Parti hanno stipulato un accordo particolare per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, si applicano le disposizioni di detto accordo.

Art. 15 Tariffe

Ciascuna Parte può esigere che le tariffe per i servizi aerei internazionali proposte conformemente al presente Accordo siano comunicate o sottoposte alle sue autorità aeronautiche.

Senza limitare l’applicazione della normativa generale in materia di concorrenza e di consumatori nel territorio di ciascuna Parte, gli interventi delle Parti si limitano a:

  1. impedire tariffe o pratiche discriminanti inique;
  2. proteggere i consumatori da tariffe esageratamente elevate o restrittive ottenute con l’abuso di una posizione dominante o di accordi in materia di prezzi tra le imprese; e
  3. proteggere le imprese da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sussidi statali diretti o indiretti o ad aiuti.

Nessuna delle Parti intraprende passi unilaterali per impedire l’introduzione o il mantenimento di una tariffa riscossa o applicata dalle imprese designate di una Parte per esercitare servizi aerei internazionali tra i loro territori. Se ritiene che una tariffa non sia conforme alle considerazioni enunciate nel presente articolo, una Parte può domandare consultazioni e notificare all’altra le ragioni del suo disaccordo entro un termine di quattordici (14) giorni dopo aver ricevuto la domanda. Simili negoziati si svolgono al più tardi quattordici (14) giorni dopo il ricevimento della domanda. Se non si giunge a un’intesa, la tariffa viene applicata o rimane in vigore.

Art. 16 Approvazione degli orari

Almeno trenta (30) giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti, le imprese designate di una Parte sottopongono i loro programmi di volo (per i periodi d’orario estivo e invernale) all’approvazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Il programma comprende segnatamente i piani di volo, la frequenza dei servizi e i tipi di aeromobile impiegati. Le autorità aeronautiche comunicano la loro decisione entro venti (20) giorni dalla data in cui l’impresa designata in questione ha sottoposto ad approvazione il proprio programma di volo.

Qualsiasi modifica nel programma di volo e qualsiasi richiesta di voli supplementari devono parimenti essere sottoposte per approvazione dalle imprese designate di una Parte alle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Simili domande di modifica o di voli supplementari devono essere presentate al più tardi tre (3) giorni feriali prima dell’inizio dei voli e saranno trattate rapidamente dalle autorità aeronautiche.

Art. 17 Statistiche

Le autorità aeronautiche delle due Parti si trasmettono reciprocamente, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.

Art. 18 Consultazioni

Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito all’attuazione, all’interpretazione, all’applicazione o alla modifica del presente Accordo. Simili consultazioni, che possono svolgersi tra autorità aeronautiche, iniziano il prima possibile, al più tardi, però, sessanta (60) giorni dopo la ricezione della domanda scritta dell’altra Parte, a meno che le Parti non abbiano convenuto diversamente. Ciascuna Parte si prepara per questi negoziati, nel corso dei quali presenta prove utili a sostenere la propria posizione, al fine di facilitare decisioni appropriate e realizzabili sotto il profilo economico avendo piena conoscenza della situazione.

Art. 19 Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo che non venisse composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica può, su richiesta di una delle Parti, essere sottoposta per decisione a un tribunale arbitrale.

In tal caso, ciascuna Parte designa un arbitro; i due arbitri cooptano un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due (2) mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s’intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.

Il tribunale arbitrale fissa le proprie procedure e decide in merito alla suddivisione delle spese risultanti dalla procedura.

Le Parti si impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.

Art. 20 Modifiche

Se una delle Parti ritiene auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo o del suo Allegato, tale modifica sarà effettuata dopo le consultazioni previste all’articolo 18 del presente Accordo.

Il presente Accordo può essere modificato o completato di comune intesa fra le Parti. Simili modifiche o complementi sono convenuti sotto forma di protocolli separati che sono parte integrante del presente Accordo ed entrano in vigore conformemente alle disposizioni dell’articolo 23 del presente Accordo.

Se riguarda unicamente le disposizioni dell’Allegato, la modifica può essere convenuta direttamente fra le autorità aeronautiche delle due Parti ed entra in vigore il giorno in cui è stata convenuta fra le autorità aeronautiche.

Se una convenzione multilaterale generale sui trasporti aerei entra in vigore per entrambe le Parti, prevalgono le disposizioni di detta convenzione. Conformemente all’articolo 18 del presente Accordo possono essere svolte consultazioni per stabilire in che misura il presente Accordo è toccato dalle disposizioni della citata convenzione multilaterale.

Art. 21 Denuncia

Ciascuna Parte può notificare per scritto in ogni momento all’altra Parte la sua decisione di denunciare il presente Accordo; la notifica deve essere inviata simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

La denuncia diventa efficace alla fine di un periodo d’orario, trascorso un termine di dodici (12) mesi dal ricevimento della notifica, a meno che non sia revocata di comune intesa prima che scada questo termine.

Se l’altra Parte non attesta di averla ricevuta, la notifica si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ne ha ricevuto comunicazione.

Art. 22 Registrazione

Il presente Accordo e tutte le modifiche sono registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 23 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il giorno dell’ultima notifica scritta delle Parti sull’adempimento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Il presente Accordo è firmato il 9 ottobre 2007 a Baku, in doppio esemplare, nelle lingue tedesca, azera e inglese; ogni testo fa parimenti fede. In caso di divergenze di interpretazione, di attuazione o di applicazione, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica dell’Azerbaigian:

Moritz Leuenberger

Elmar Mamedyarov

Allegato

Tavole delle linee

1. Linee sulle quali le imprese designate della Repubblica dell’Azerbaigian possono esercitare servizi aerei nelle due direzioni:

Punti di partenza

Punti di scalo intermedi

Punti di destinazione

Punti oltre la Svizzera

Tutti i punti
in Azerbaigian

Tutti i punti
in Paesi terzi

Tutti i punti
in Svizzera

Tutti i punti
in Paesi terzi

2. Linee sulle quali le imprese designate della Svizzera possono esercitare
servizi aerei nelle due direzioni:

Punti di partenza

Punti di scalo intermedi

Punti di destinazione

Punti oltre l’Azerbaigian

Tutti i punti
in Svizzera

Tutti i punti
in Paesi terzi

Tutti i punti
in Azerbaigian

Tutti i punti
in Paesi terzi

Note:1.I punti di scalo intermedi e i punti oltre nel territorio delle Parti possono essere soppressi in qualsiasi settore.2.I punti di scalo intermedi e i punti oltre possono essere serviti dalle imprese designate delle Parti senza diritti di traffico.3.L’esercizio dei diritti di traffico in 5a libertà nei punti di scalo intermedi e nei punti oltre è oggetto di un accordo particolare fra le autorità aeronautiche delle Parti.