Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte riconosce come validi i certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che i requisiti per ottenere questi documenti corrispondano almeno ai requisiti minimi stabiliti in base alla Convenzione.
Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti validi ai propri cittadini dall’altra Parte o da uno Stato terzo.
Ciascuna Parte può domandare in qualsiasi momento consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dall’altra Parte per gli impianti aeroportuali, gli equipaggi, gli aeromobili o il loro esercizio. Simili consultazioni devono svolgersi entro un termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della domanda.
Se dopo tali consultazioni una Parte constata che in questi settori l’altra Parte non mantiene né applica efficacemente gli standard di sicurezza corrispondenti almeno ai requisiti minimi stabiliti a quel momento in base alla Convenzione, la prima Parte notifica all’altra le constatazioni e i passi necessari per adempiere a questi requisiti minimi e l’altra Parte adotta le misure adeguate per rimediarvi. Nel caso in cui l’altra Parte non adotti le misure adeguate entro quindici (15) giorni o un termine più lungo se convenuto in tal modo, è dato il motivo per applicare l’articolo 6 del presente Accordo.
Nonostante gli obblighi menzionati all’articolo 33 della Convenzione, è convenuto che qualsiasi aeromobile esercitato dall’impresa o da imprese di trasporti aerei di una Parte oppure, nel quadro di un contratto di leasing, a suo nome, per servizi da e verso il territorio dell’altra Parte, durante il soggiorno su detto territorio può essere ispezionato dai rappresentanti autorizzati di quest’altra Parte a bordo e nell’ambito dell’aeromobile in merito alla validità dei documenti del medesimo e delle licenze degli equipaggi, nonché allo stato apparente dell’aeromobile e del suo equipaggiamento (nell’articolo denominata «ispezione dell’area di traffico»), a condizione che l’ispezione non causi ritardi esagerati.
la Parte che effettua l’ispezione, in virtù dell’articolo 33 della Convenzione, è libera di desumere che i requisiti in base ai quali sono stati rilasciati o riconosciuti i certificati o i brevetti per questo aeromobile o per il suo equipaggio, oppure che i requisiti in base ai quali l’aeromobile è esercitato, non corrispondono ai requisiti minimi oppure superano quelli prescritti conformemente alla Convenzione.
Se una simile ispezione o più ispezioni dell’area di traffico danno adito a seri motivi di temere che:
- un aeromobile o l’esercizio di un aeromobile non corrisponda ai requisiti minimi stabiliti a quel momento in base alla Convenzione, o che
- sussista una lacuna a livello di mantenimento effettivo e di applicazione dei requisiti di sicurezza stabiliti a quel momento in base alla Convenzione,
Nel caso in cui, per un’ispezione dell’area di traffico, l’accesso a un aeromobile esercitato dall’impresa di trasporti aerei o da imprese di una Parte o a suo nome conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo sia negato da rappresentanti di questa o queste imprese, l’altra Parte è libera di desumere che sussistono seri motivi del genere di quelli menzionati nel paragrafo 6 del presente articolo e di trarne le conclusioni previste in quel paragrafo.
Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere immediatamente o modificare l’autorizzazione d’esercizio di un’impresa di trasporti aerei o di imprese dell’altra Parte se la prima Parte, a seguito degli esiti di un’ispezione o di una serie di ispezioni dell’area di traffico, di un accesso negato per un’ispezione dell’area di traffico, di consultazioni o altrimenti, giunge alla conclusione che sono necessarie misure urgenti per la sicurezza dell’esercizio di un’impresa di trasporti aerei.
Tutte le misure adottate da una Parte in conformità con i paragrafi 4 oppure 8 del presente articolo sono abrogate appena vengono a mancare le ragioni di tali misure.