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0.748.127.191.66

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Bahrein
concernente il traffico aereo di linea

RU 1994 892; FF 1986 III 389

Traduzione

Concluso il 4 febbraio 1986

Approvato dall’Assemblea federale il 9 giugno 19871

Entrato in vigore mediante scambio di note il 25 dicembre 1993

(Stato 7 luglio 2011)

Considerando che la Svizzera e lo Stato del Bahrein fanno parte della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 2 ,

al fine di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo dei trasporti aerei, e al fine di creare le basi necessarie per stabilire servizi aerei regolari,

il Consiglio federale svizzero e il Governo dello Stato di Bahrein hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:

  1. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato giusta l’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94 purché detti allegati e emendamenti siano applicabili dalle due Parti contraenti;
  2. 3 l’espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile, per il Bahrein, il Ministero dei trasporti rappresentato dall’Ufficio degli affari dell’aviazione civile, oppure, nei due casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esercitare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  3. la locuzione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 5 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;
  4. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per l’emissione o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le rimunerazioni e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.

L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento alI’Accordo concerne parimenti l’Allegato.

Art. 2 Concessione di diritti

Le Parti s’accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per l’apertura dei servizi aerei sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

Salve restando le disposizioni del presente Accordo, l’impresa designata di ciascuna Parte fruisce, nell’esercizio dei servizi aerei internazionali:

  1. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. del diritto d’imbarcare e sbarcare su detto territorio e nei punti specificati nell’Allegato, passeggeri, bagagli o merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte;
  4. del diritto d’imbarcare e sbarcare sul territorio di Paesi terzi e nei punti specificati nell’Allegato, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti specificati nell’Allegato sul territorio dell’altra Parte.

Nessun disposto del presente articolo conferisce all’impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell’altra, mediante rimunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e inconsuete, l’impresa designata da una Parte non è in grado di esercitare un servizio sulle sue linee normali, l’altra Parte si adopererà per facilitare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato, segnatamente accordando durante tale periodo i diritti necessari per facilitare un esercizio duraturo.

Art. 3 Esercizio dei diritti

Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle due Parti.

L’impresa designata di ciascuna Parte deve tener conto degli interessi dell’impresa designata dell’altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti.

I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l’impresa e i punti serviti sulle linee indicate.

Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti in traffico internazionale fra il territorio dell’altra Parte e i territori di Paesi terzi deve essere esercitato giusta i principi generali di sviluppo normale ammessi dalle due Parti e alla condizione che la capacità sia adeguata:

  1. alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l’impresa;
  2. alla domanda di traffico delle regioni attraversate, considerati i servizi locali e regionali;
  3. alle esigenze di un esercizio economico dei servizi convenuti.

Nessuna delle Parti ha il diritto di limitare unilateralmente l’esercizio dell’impresa designata dall’altra Parte, salve restando le disposizioni del presente Accordo o a condizioni uniformi quali quelle previste dalla Convenzione.

Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili all’impresa designata dell’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – come quelli concernenti le modalità d’entrata, d’uscita, d’emigrazione e d’immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari – sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e invii postali trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dell’altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.

Nessuna Parte ha il diritto di favorire la propria impresa rispetto a quella designata dell’altra quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.

Art. 4bis4 Sicurezza dell’aviazione

Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i loro obblighi reciproci di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli interventi illeciti fanno parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963 5 , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 1970 6 , della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 7 e del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 8 , e di ogni altra convenzione od ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono. 9

Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione 10 , per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

Ciascuna Parte conviene che detti esercenti possono essere tenuti a osservare le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza dell’aviazione al momento dell’entrata, dell’uscita o durante il soggiorno sul territorio dell’altra Parte, di cui si tratta nel precedente numero 3. Ciascuna Parte vigila affinché vengano effettivamente applicati sul suo territorio provvedimenti per proteggere qualsiasi aeromobile e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggio, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina anche con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra Parte di prendere ragionevoli provvedimenti di sicurezza speciali per fronteggiare una particolare minaccia..

In caso di incidente o di minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, le Parti si adoperano per facilitare le comunicazioni e adottano tutti i provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a questo incidente o a questa minaccia di incidente.

Art. 5 Designazione e autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di designare una o più imprese di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti. La designazione è notificata per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti. 11

Ricevuta la notificazione, le autorità aeronautiche delle due Parti accordano senza indugio all’impresa designata dall’altra la necessaria autorizzazione d’esercizio, salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l’impresa designata dall’altra provi d’essere in grado di soddisfare alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l’esercizio dei servizi aerei internazionali.

Ciascuna Parte può rifiutare di accordare l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure, nei limiti ch’essa ritenga necessari, condizionare l’attuazione dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora non avesse la prova che una parte preponderante della proprietà nonché il controllo effettivo dell’impresa appartengano alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini.

Ricevuta l’autorizzazione d’esercizio prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, l’impresa designata può in ogni momento esercitare qualsiasi servizio convenuto, sempreché sia in vigore una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell’articolo 13 del presente Accordo.

Art. 6 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare un’autorizzazione d’esercizio o di sospendere l’esercizio, ad opera dell’impresa designata dell’altra, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di sottoporre l’attuazione alle condizioni ch’essa reputa necessarie se:

  1. questa impresa non può provare che una parte preponderante della proprietà nonché il controllo effettivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini, o se
  2. l’impresa ha inosservato o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, o se
  3. l’impresa non esercita i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo risultassero immediatamente necessari per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto potrà essere esercitato solamente dopo consultazione con l’altra Parte.

Art. 712 Sicurezza tecnica

Per l’esercizio dei trasporti aerei previsti nel presente Accordo, ogni Parte riconosce come validi i certificati di navigabilità, i certificati d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi certificati e licenze documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione. Ogni Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere come validi, per i voli effettuati sopra il suo territorio, certificati d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati in favore dei propri cittadini dall’altra Parte o da qualsiasi altro Stato.

Ogni Parte può domandare consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dall’altra agli impianti aeroportuali, ai membri d’equipaggio, agli aeromobili e all’esercizio dell’impresa designata. Se, dopo siffatte consultazioni, constata che in questi campi l’altra Parte non mantiene né applica efficacemente le norme di sicurezza e le esigenze corrispondenti almeno alle norme minime stabilite in base alla Convenzione, la Parte interessata notifica all’altra queste constatazioni e i passi ritenuti necessari per adempiere queste norme minime e l’altra Parte deve prendere adeguate misure per rimediarvi. Nel caso in cui l’altra Parte non prenda entro un tempo adeguato siffatte misure, si applicano le disposizioni dell’articolo 6 del presente accordo concernenti la revoca e la sospensione dell’autorizzazione d’esercizio.

Art. 8 Esonero da dazi e tasse

Gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata di una Parte, come anche le loro attrezzature normali, riserve di carburanti e lubrificanti e loro provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, sono, all’entrata nel territorio dell’altra Parte, esonerati da ogni tributo o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

Sono parimenti esenti da questi tributi e tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi:

  1. le provviste di bordo prese sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio e le attrezzature normali di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati in servizio internazionale;
  3. i carburanti e lubrificanti per l’approvvigionamento degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte, anche se detti approvvigionamenti sono utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati;
  4. 13 i documenti necessari all’impresa designata da una Parte, ivi compresi i biglietti di passaggio, i titoli di trasporto aereo e il materiale di pubblicità, come anche ogni veicolo, materiale e attrezzatura utilizzati dall’impresa designata per esigenze commerciali e operative all’interno dell’aeroporto, a condizione che suddetti materiale e attrezzatura servano al trasporto dei passeggeri e della merce.

Le attrezzature normali di bordo, come anche i prodotti e gli approvvigionamenti a bordo degli aeromobili impiegati dall’impresa designata di una Parte, possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali.

Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando l’impresa designata da una Parte ha concluso accordi con una o più imprese sulla locazione o il trasferimento, sul territorio dell’altra Parte, di oggetti specificati nei capoversi 1 e 2 del presente articolo, a condizione che detta o dette imprese beneficino anche di dette esenzioni dell’altra Parte.

Art. 914 Transito diretto

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte e che non abbandonano la zona dell’aeroporto loro riservata sono unicamente sottoposti a un controllo molto semplificato. Fanno eccezione le misure di sicurezza connesse ad azioni violente, alla pirateria aerea nonché al contrabbando di sostanze stupefacenti. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti da dazi e da altre tasse analoghe.

Art. 10 Tasse d’utilizzazione

Ciascuna Parte si sforzerà di fare in modo che le tasse d’utilizzazione, imposte o imponibili dalle sue autorità competenti all’impresa designata dall’altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fonderanno su principi di una sana economia.

Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti e delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, offerti da una delle Parti all’impresa designata dall’altra, non dovranno risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali adibiti ai servizi internazionali regolari.

Art. 11 Attività commerciali

L’impresa designata di una delle Parti ha il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale commerciale, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.

Per l’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte accordano l’appoggio necessario per il buon funzionamento delle rappresentanze dell’impresa designata dall’altra Parte.

Ciascuna Parte accorda all’impresa designata dell’altra Parte il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul suo territorio, direttamente e, a discrezione dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Ciascuna impresa è autorizzata a vendere detti titoli e ognuno può acquistarli, in moneta di quel territorio o in valute liberamente convertibili di altri Stati. 15

Art. 12 Convenzione e trasferimenti degli introiti

Ciascuna impresa designata avrà il diritto di convertire e trasferire nel suo Paese, al saggio ufficiale, le eccedenze d’introiti realizzate sulle spese locali col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

Art. 1316 Tariffe

Le tariffe applicate dall’impresa designata di una Parte per i servizi contemplati nel presente Accordo vanno fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, inclusi in particolare gli interessi degli utenti, le spese d’esercizio, le particolari caratteristiche di ogni servizio, i tassi di commissione, un utile ragionevole, le tariffe di altre imprese e altre considerazioni di ordine economico sugli avvenimenti di mercato.

Le autorità aeronautiche prestano particolare attenzione alle tariffe contro le quali possono essere sollevate obiezioni in virtù del fatto che sono eccessivamente discriminanti, troppo elevate o restrittive a causa dell’abuso di una posizione dominante, artificiosamente basse a seguito di sussidi o sostegni, diretti o indiretti, o esagerate.

Le tariffe sono sottoposte all’approvazione almeno 24 ore prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Le autorità aeronautiche approvano o rifiutano le tariffe sottoposte per il trasporto di sola andata o di andata e ritorno fra i territori delle due Parti che iniziano nel loro proprio territorio. Nel caso di un rifiuto, notificano la non approvazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il prima possibile o almeno entro quattordici giorni dalla ricezione delle tariffe.

Nessuna delle autorità aeronautiche intraprende unilateralmente provvedimenti atti a impedire l’introduzione delle tariffe proposte o il mantenimento di quelle già in vigore per il trasporto fra i territori delle due Parti che inizia nel territorio dell’altra Parte.

A prescindere dal precedente paragrafo 4, qualora ritengano che una tariffa per il trasporto verso il proprio territorio rientri nelle categorie menzionate a tale scopo nel paragrafo 2, le autorità aeronautiche d’ambedue le Parti devono notificare la loro non approvazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il più rapidamente possibile o almeno entro quattordici giorni dal momento della ricezione delle tariffe.

Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono esigere negoziati su ogni tariffa oggetto della non approvazione. Simili negoziati devono avere luogo entro trenta giorni dalla ricezione di una richiesta in tal senso. Se le Parti raggiungono un’intesa, ciascuna di esse si adopera al meglio per attuarla efficacemente. Se non si giunge a un’intesa, prevale la decisione di quella Parte dal cui territorio inizia il trasporto.

Per i trasporti fra i territori delle Parti, le autorità aeronautiche autorizzano la o le imprese designate dell’altra Parte a parificare le loro tariffe con quelle che un’impresa di trasporti aerei di ciascuna Parte o di uno Stato terzo è già stata autorizzata ad applicare per la stessa coppia di città.

Art. 14 Approvazione degli orari

Almeno trenta giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti, l’impresa designata di una Parte sottopone i suoi orari all’approvazione delle autorità aeronautiche dell’altra. Lo stesso disciplinamento s’applica a qualsiasi successiva modificazione d’orario.

Per i voli supplementari fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, l’impresa designata di una Parte deve chiedere l’autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra. Di regola, l’istanza è presentata almeno due giorni feriali prima dell’inizio del volo.

Art. 15 Statistiche

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, a domanda, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.

Art. 16 Consultazioni

Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni su ogni problema relativo al presente Accordo. Dette consultazioni devono iniziare entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell’altra Parte, salvo diverso accordo fra le Parti.

Art. 17 Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo, che non venisse composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, sarà sottoposta a domanda di una delle Parti, a un tribunale arbitrale.

In tal caso, ciascuna Parte designerà un arbitro; i due arbitri coopteranno un presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha proposto la composizione arbitrale della controversia i due arbitri non sono stati designati, o se, nel corso del mese successivo, gli arbitri non hanno designato il presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.

Il tribunale arbitrale fisserà la propria procedura e deciderà la ripartizione delle spese da essa risultanti.

Le Parti s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione resa secondo il presente articolo.

Art. 18 Modificazioni

Se una delle Parti giudica necessario modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modificazione, convenuta tra le Parti, sarà applicata provvisoriamente dal giorno della firma. Essa entrerà in vigore appena le due Parti si saranno notificate l’adempimento delle formalità costituzionali. 2. 17 L’Allegato al presente Accordo potrà essere modificato per convenzione diretta tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modificazioni entreranno in vigore dal giorno della loro firma.

In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al trasporto aereo, alla quale ciascuna delle Parti diverrebbe legata, il presente Accordo sarebbe emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 19 Disdetta

Ciascuna Parte contraente può, in ogni momento, disdire il Presente Accordo mediante notificazione; la notificazione va fatta simultaneamente all’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale.

La disdetta diverrà efficace alla fine di un periodo d’orario, sempreché siano trascorsi dodici mesi dalla sua ricezione. Nel frattempo, essa può essere tuttavia revocata di comune intesa.

Qualora l’altra Parte non ne attestasse la ricevuta, la notificazione si reputa pervenuta quattordici giorni dopo che l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale ne avrà ricevuta comunicazione.

Art. 20 Registrazione presso l’OACI

Il presente Accordo, come anche tutti gli emendamenti successivi, sarà registrato presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente Accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della firma; esso entrerà in vigore appena le due Parti si saranno notificate l’adempimento delle rispettive formalità costituzionali concernenti la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Manama, il 4 febbraio 1986, in doppio esemplare, in lingua francese e inglese, i due testi facendo parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo del Bahrein:

Harald Borner

Sheikh Hamad
Abdulla Al Khalifa

Allegato18

Traduzione 19

Tavole delle linee

Tavola I

Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei:

Punti di decollo

Punti di scalo intermedi

Punti in Bahrain

Punti oltre il Bahrain

Svizzera

Tutti i punti

Tutti i punti

Tutti i punti

Tavola II

Linee sulle quali le imprese designate dal Bahrein possono esercitare servizi aerei:

Punti di decollo

Punti di scalo intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre la Svizzera

Bahrain

Tutti i punti

Tutti i punti

Tutti i punti in Europa e tutti i punti in America del Nord*

*

L’esercizio verso punti oltre la Svizzera situati in America del Nord sottostà a condizioni speciali che devono essere convenute dalle autorità aeronautiche delle due Parti
contraenti.

Nota:

La o le imprese designate dallo Stato del Bahrein sono autorizzate a servire punti in Svizzera separatamente o in combinazione su uno stesso volo a condizione che non siano esercitati diritti di traffico su questi punti; fanno eccezione gli scali ( own stop-over traffic ) .