Le autorità aeronautiche dell’altra Parte devono riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze per i servizi convenuti rilasciati o riconosciuti dall’autorità aeronautica di una Parte ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte si riservano tuttavia il diritto di rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il proprio territorio oppure per gli atterraggi sul proprio territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati ai propri cittadini o riconosciuti validi dall’altra Parte o da qualsiasi altro Stato terzo.
Se i privilegi e le condizioni dei brevetti di idoneità e delle licenze menzionate nel paragrafo 1, rilasciati dalle autorità aeronautiche a una Parte, a una persona oppure all’impresa di trasporti aerei designata o relativi a un aeromobile, per l’esercizio dei servizi convenuti, derogano alle norme minime, stabilite in virtù della Convenzione, e se tale deroga è notificata all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, l’altra Parte può esigere una consultazione tra le autorità aeronautiche, secondo l’articolo 20 del presente Accordo, per chiarire la prassi messa in dubbio.
Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono chiedere in ogni momento consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dall’altra Parte nei settori concernenti gli impianti aeroportuali, l’equipaggio, gli aeromobili e il loro esercizio. Tali consultazioni devono svolgersi entro trenta (30) giorni dal ricevimento della domanda oppure entro i termini stabiliti precedentemente di comune accordo.
Se, dopo tali consultazioni, le autorità aeronautiche di una Parte constatano che in questi settori le autorità aeronautiche dell’altra Parte non mantengono né applicano effettivamente gli standard e le disposizioni di sicurezza corrispondenti almeno alle norme minime stabilite in quel momento in base alla Convenzione, comunicano a queste ultime queste constatazioni e i passi necessari per adempiere a queste norme minime. Le autorità aeronautiche dell’altra Parte adottano le opportune misure per rimediarvi. Se entro quindici (15) giorni, o un termine diverso concordato tra le autorità aeronautiche delle Parti, non si dà inizio alle opportune misure, può essere applicato l’articolo 6 del presente Accordo.
Secondo l’articolo 16 della Convenzione, è convenuto che qualsiasi aeromobile esercitato dalle imprese designate di una Parte oppure a loro nome durante il soggiorno su detto territorio può essere ispezionato dai rappresentanti autorizzati di quest’altra Parte a bordo e intorno all’aeromobile, in merito alla validità dei documenti dell’aeromobile e delle licenze degli equipaggi, nonché allo stato apparente dell’aeromobile e del suo equipaggiamento (nel presente articolo denominata «ispezione dell’area di traffico»), a condizione che l’ispezione non causi ritardi esagerati.
le autorità aeronautiche della Parte che effettua l’ispezione, in virtù dell’articolo 33 della Convenzione, è libera di desumere che i requisiti in base ai quali sono stati rilasciati o riconosciuti validi i certificati o i brevetti per questo aeromobile o per il suo equipaggio, oppure che le esigenze in base alle quali l’aeromobile è esercitato, non corrispondono alle norme minime oppure superano quelle stabilite in base alla Convenzione. Nel caso di un rifiuto di concedere l’accesso nel quadro di un’ispezione dell’area di traffico, possono essere tratte le stesse conclusioni.
Se una simile ispezione dell’area di traffico o una serie di simili ispezioni dà adito a seri motivi per temere che:
- un aeromobile o l’esercizio di un aeromobile non corrisponda alle norme minime stabilite in quel momento in base alla Convenzione, o
- vi sia una lacuna a livello di manutenzione effettiva e di esecuzione dei requisiti di sicurezza stabiliti a quel momento in base alla Convenzione,
Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte si riservano il diritto di sospendere immediatamente o modificare l’autorizzazione di esercizio delle imprese designate dell’altra Parte nel caso in cui le autorità aeronautiche della prima Parte, a seguito dei risultati di un’ispezione o di una serie di ispezioni dell’area di traffico, di un accesso negato per un’ispezione dell’area di traffico, di consultazioni o altrimenti, giunga alla conclusione che sono necessarie misure urgenti per la sicurezza dell’esercizio di un’impresa di trasporti aerei.
Tutte le misure adottate dall’autorità aeronautica di una Parte in conformità con i paragrafi 4 oppure 7 summenzionati sono abrogate appena vengono a cadere le ragioni di tali misure.