Per l’applicazione del presente Accordo e dell’Allegato:
- il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442;
- l’espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio aeronautico federale3 e, per la Repubblica del Dahomey, il Ministero dei lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato ad assumere le funzioni attualmente esercitate da dette autorità;
- l’espressione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato, conformemente all’articolo 3 del presente Accordo, per svolgere i servizi aerei convenuti.