Ai fini del presente Accordo, salvo disposizioni contrarie:
- «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per il Canada, il Ministro dei Trasporti e l’Ente governativo dei trasporti canadese o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato ad assumere le funzioni attualmente esercitate da dette autorità;
- «servizi convenuti» indica i servizi aerei regolari per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, in modo separato o combinato, sulle linee indicate nel presente Accordo;
- «Accordo» indica il presente Accordo, i suoi Allegati e tutte le relative modifiche;
- «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include tutti gli allegati adottati conformemente all’articolo 90 della Convenzione e tutti gli emendamenti agli allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano stati adottati dalle due Parti;
- «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei designata e autorizzata conformemente all’articolo III del presente Accordo;
- «tariffa» comprende la pubblicazione di tutti i prezzi nonché le condizioni di trasporto, classificazioni, regole, regolamenti, pratiche e servizi pertinenti per il trasporto aereo di passeggeri, bagagli e merci, a esclusione della remunerazione e delle condizioni inerenti al trasporto degli invii postali;
- «prezzo» comprende tutte le aliquote, spese o tasse comprese in una tariffa (incluse ulteriori prestazioni nell’ambito del trasporto aereo) per il trasporto di passeggeri (compresi i loro bagagli) e/o merci (esclusi gli invii postali) nonché le condizioni sulle quali si basano direttamente la disponibilità e l’applicabilità di tali aliquote, spese o tasse;
- «condizioni di trasporto generali» indica tutti i termini e le condizioni compresi in una tariffa (come le spese per il bagaglio aggiuntivo, le disposizioni relative al negato imbarco e quelle relative all’assenza di barriere) che sono applicabili in larga misura ai servizi convenuti e non legate direttamente a un prezzo;
- «territorio», «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «impresa di trasporti aerei» e «scali non commerciali» indicano quanto stabilito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.