Lexipedia

0.748.127.192.32

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei Conchiuso il 20 febbraio 1975 Approvato dall’Assemblea federale il 17 dicembre 1975

RU 1976 870; FF 1975 II 29

Traduzione

Entrato in vigore con scambio di note il 12 marzo 1976

(Stato 22 giugno 2021)

Il Consiglio Federale Svizzero
e
il Governo del Canada,

avendo ambedue ratificato la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 1 ,

animali dal desiderio di conchiudere un accordo sul trasporto aero tra i territori dei due Paesi e oltre,

hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

Art. I2 Definizioni

Ai fini del presente Accordo, salvo disposizioni contrarie:

  1. «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per il Canada, il Ministro dei Trasporti e l’Ente governativo dei trasporti canadese o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato ad assumere le funzioni attualmente esercitate da dette autorità;
  2. «servizi convenuti» indica i servizi aerei regolari per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, in modo separato o combinato, sulle linee indicate nel presente Accordo;
  3. «Accordo» indica il presente Accordo, i suoi Allegati e tutte le relative modifiche;
  4. «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include tutti gli allegati adottati conformemente all’articolo 90 della Convenzione e tutti gli emendamenti agli allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano stati adottati dalle due Parti;
  5. «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei designata e autorizzata conformemente all’articolo III del presente Accordo;
  6. «tariffa» comprende la pubblicazione di tutti i prezzi nonché le condizioni di trasporto, classificazioni, regole, regolamenti, pratiche e servizi pertinenti per il trasporto aereo di passeggeri, bagagli e merci, a esclusione della remunerazione e delle condizioni inerenti al trasporto degli invii postali;
  7. «prezzo» comprende tutte le aliquote, spese o tasse comprese in una tariffa (incluse ulteriori prestazioni nell’ambito del trasporto aereo) per il trasporto di passeggeri (compresi i loro bagagli) e/o merci (esclusi gli invii postali) nonché le condizioni sulle quali si basano direttamente la disponibilità e l’applicabilità di tali aliquote, spese o tasse;
  8. «condizioni di trasporto generali» indica tutti i termini e le condizioni compresi in una tariffa (come le spese per il bagaglio aggiuntivo, le disposizioni relative al negato imbarco e quelle relative all’assenza di barriere) che sono applicabili in larga misura ai servizi convenuti e non legate direttamente a un prezzo;
  9. «territorio», «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «impresa di trasporti aerei» e «scali non commerciali» indicano quanto stabilito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.

Art. II3

Ciascuna Parte accorda all’altra i seguenti diritti per l’effettuazione dei servizi aerei internazionali ad opera dell’impresa o delle imprese di trasporti aerei designate dall’altra Parte:

  1. il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi;
  2. il diritto di effettuare sul suo territorio scali non commerciali;
  3. il diritto, nella misura in cui il presente Accordo lo consente, di effettuare sul suo territorio scali lungo le linee indicate nell’Accordo medesimo, al fine d’imbarcare e sbarcare, nel traffico internazionale, passeggeri e merci, inclusi invii postali, separatamente o in modo combinato.

Le imprese di ciascuna Parte che svolgono servizi aerei regolari, oltre a quelle designate in virtù dell’articolo III del presente Accordo, sono parimenti abilitate a esercitare i diritti stabiliti al paragrafo 1 a) e b) del presente articolo.

Nessun disposto del paragrafo 1 del presente articolo conferisce alle imprese designate di una Parte il diritto d’imbarcare, sul territorio dell’altra Parte, passeggeri, bagagli, merci e invii postali per trasportarli, dietro rimunerazione o in esecuzione di un contratto di locazione, in un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

Art. III Designazione e autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di designare, mediante nota diplomatica, una o più imprese di trasporti aerei per l’esercizio, per detta Parte, dei servizi convenuti sulle linee indicate, di ritirare una designazione oppure di designare un’altra impresa di trasporti aerei in vece di quella precedentemente designata. 4

Appena informate della designazione, le autorità aeronautiche dell’altra Parte accorderanno, nel termine più breve possibile, all’impresa così designata, giusta le loro leggi e regolamenti, le appropriate autorizzazioni d’esercizio per cui l’impresa è stata designata.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l’impresa designata dall’altra provi d’essere in grado di soddisfare alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l’esercizio dei servizi aerei internazionali.

Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono rifiutare l’autorizzazione d’esercizio, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure, nei limiti ch’esse ritengano necessari, condizionare l’attuazione, ad opera dell’impresa designata, dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora detta Parte non avesse la prova che una parte sostanziale della proprietà nonché il controllo effettivo dell’impresa stessa appartengono alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini.

Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’impresa designata può, in qualsiasi momento, esercitare tutti o parte dei servizi convenuti, purché per questi servizi siano in vigore i prezzi e le condizioni di trasporto generali stabiliti conformemente alle disposizioni dell’articolo XI del presente Accordo. 5

Art. IV

Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte hanno il diritto di sospendere le autorizzazioni di cui all’articolo 3 nei confronti dell’impresa designata dall’altra Parte, di revocare dette autorizzazioni oppure di subordinarle a condizioni, temporaneamente o definitivamente se:

  1. l’impresa non può convincerle ch’essa soddisfa alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro applicati conformemente alla Convenzione;
  2. l’impresa non si conforma alle leggi e regolamenti di detta Parte;
  3. non hanno la prova che una parte sostanziale della proprietà nonché il controllo effettivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini;
  4. l’impresa disattende altrimenti i suoi impegni nello svolgimento dei servizi secondo le condizioni del presente Accordo.

Tranne ove sia indispensabile agire immediatamente, allo scopo d’impedire nuove infrazioni alle leggi e regolamenti summenzionati, i diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno esercitati solamente dopo consultazione con l’altra Parte, conformemente all’articolo 14.

Art. V6

Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti fra i territori delle Parti.

L’impresa designata di ciascuna Parte deve tenere conto degli interessi dell’impresa designata dell’altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti.

I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l’impresa e i punti serviti sulle linee indicate.

Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti nel traffico internazionale fra il territorio dell’altra Parte e i territori di Stati terzi deve essere esercitato secondo i principi generali di sviluppo normale che le due Parti riconoscono e alla condizione che la capacità sia adeguata:

  1. alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l’impresa;
  2. alla domanda di traffico delle regioni attraverso le quali passano i servizi, considerati i servizi locali e regionali;
  3. ai requisiti d’impiego dei servizi di trasporto aereo di lungo corso.

Sempre che non sia stato convenuto altrimenti, nessuna Parte impone unilateralmente all’impresa designata dall’altra Parte limitazioni riguardo a capacità, frequenze o al tipo di aeromobile utilizzato in relazione con servizi aerei su alcune delle linee indicate nell’Allegato al presente Accordo. Qualora una Parte ritenga che il servizio aereo proposto o effettuato da un’impresa designata dell’altra Parte pregiudichi ingiustificatamente i servizi convenuti offerti dalla propria impresa designata, può chiedere consultazioni in virtù dell’articolo XIV del presente Accordo.

Art. VI7

Le leggi i regolamenti e le procedure di una Parte che disciplinano, sul suo territorio, l’entrata, la sosta e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale nonché l’esercizio e la navigazione di tali aeromobili, devono essere rispettati dall’impresa o dalle imprese designate dell’altra Parte all’entrata, all’uscita e durante la permanenza su tale territorio.

Le leggi e i regolamenti di una Parte che disciplinano, sul suo territorio, le formalità di entrata, uscita e transito di passeggeri, le formalità di emigrazione e immigrazione nonché le prescrizioni doganali e sanitarie, devono essere rispettati dall’impresa o dalle imprese designate dell’altra Parte e dagli equipaggi, dai passeggeri, dalle merci e dagli invii postali in transito, all’arrivo, all’uscita e durante la permanenza sul territorio di quest’altra parte.

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte che rimangono nella zona dell’aeroporto loro riservata sono sottoposti solamente a un controllo molto semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esentati da dazi e altre tasse analoghe.

Nessuna Parte attribuisce alle le proprie imprese, rispetto a quelle designate dell’altra, una posizione di favore quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel presente articolo.

Art. VIbis8

Conformemente ai diritti e agli obblighi loro derivanti in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che l’obbligo reciproco di proteggere l’aviazione civile dagli atti d’intervento illeciti, per assicurare la sicurezza, è parte integrante del presente Accordo. 2. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, conchiusa a Tokyo il 14 settembre 1963 9 , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, conchiusa all’Aia il 16 dicembre 1970 10 , della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conchiusa a Montreal il 23 settembre 1971 11 , del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 12 e di ogni altra convenzione multilaterale relativa alla sicurezza dell’aviazione civile alla quale le Parti aderiscono. 3. Le Parti si accordano mutuamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile. 4. Le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri, o che hanno la sede principale delle proprie attività o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione. 5. Ciascuna Parte conviene che ai propri esercenti di aeromobili possa essere imposto di rispettare le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza dell’aviazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la cui osservanza è richiesta al momento dell’entrata, dell’uscita o durante la permanenza sul territorio dell’altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché sul proprio territorio siano applicate effettivamente misure adeguate per proteggere gli aeromobili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dei membri degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e dopo l’imbarco e il carico. 6. Ciascuna Parte esamina inoltre di buon grado qualsiasi domanda indirizzatale dall’altra Parte allo scopo di ottenere l’adozione di ragionevoli misure di sicurezza speciali per far fronte a una particolare minaccia. 7. In caso di cattura illecita o minaccia di cattura illecita di aeromobili civili o di qualsiasi altro atto illecito diretto contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, le Parti collaborano facilitando le comunicazioni e adottando tutti i provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza all’atto illecito o alla minaccia di atto illecito.

Una Parte, se ha seri motivi di ritenere che l’altra Parte deroghi dalle disposizioni del presente articolo, può chiedere l’immediato svolgimento di consultazioni. L’incapacità di giungere ad una soluzione soddisfacente rappresenta un motivo giustificato per invocare l’articolo VI del presente Accordo.

Art. VII13

Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte riconosce come validi i certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere o convalidare questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione. Ciascuna Parte si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall’altra Parte.

Se i diritti o le condizioni dei certificati, dei brevetti e delle licenze indicati al precedente paragrafo 1, rilasciati dalle autorità aeronautiche di una Parte a una persona, un’impresa designata oppure un aeromobile che esercita i servizi aerei convenuti, ammettono una differenza rispetto agli standard indicati nella Convenzione e questa differenza è stata comunicata all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, le autorità aeronautiche dell’altra Parte possono chiedere consultazioni con le autorità aeronautiche della prima Parte, conformemente alle disposizioni dell’articolo XIV del presente Accordo, per ottenere precisazioni sulla pratica in questione.

Ciascuna Parte può domandare in qualsiasi momento consultazioni sugli standard di sicurezza applicati dall’altra Parte per i suoi impianti aeroportuali, i suoi equipaggi, i suoi aeromobili e l’esercizio delle imprese designate. Se dopo siffatte consultazioni tecniche una Parte constata che in questi campi l’altra Parte non osserva standard di sicurezza corrispondenti almeno agli standard che possono essere stabiliti in base alla Convenzione, la Parte interessata notifica all’altra queste constatazioni e i passi ritenuti necessari per soddisfare tali standard minimi, e l’altra Parte adotta le corrispondenti misure correttive. Se quest’ultima Parte non adotta entro un tempo ragionevole misure adatte, si applicano le disposizioni dell’articolo IV.

Art. VIII14

Gli aeroporti, le aerovie, i servizi di controllo del traffico e della navigazione aerea, i servizi di sicurezza dell’aviazione e tutte le altre installazioni e servizi connessi che vengono forniti nel territorio di una Parte devono essere messi a disposizione di tutte le imprese di trasporti aerei, senza che una qualsiasi impresa sia favorita rispetto a un’impresa dell’altra Parte che effettua servizi aerei internazionali analoghi.

La fissazione e la riscossione di diritti e tasse applicati nel territorio di una Parte a un’impresa dell’altra Parte per l’utilizzazione di aeroporti, aerovie, servizi di controllo del traffico e della navigazione aerea, servizi di sicurezza dell’aviazione e altre installazioni e servizi connessi, devono essere eque e ragionevoli e avvenire senza discriminazioni illegittime. Tali diritti e tasse applicati a un’impresa dell’altra Parte devono essere fissati a condizioni non meno favorevoli delle condizioni più favorevoli accordate a una qualunque altra impresa che offre servizi aerei internazionali paragonabili al momento in cui i diritti e le tasse sono esigibili.

Ciascuna Parte incoraggia le consultazioni fra le sue autorità competenti che fissano i costi e le imprese di trasporti aerei che fanno ricorso alle prestazioni e alle installazioni o, per quanto possibile, per il tramite delle associazioni e delle organizzazioni che rappresentano tali imprese. Agli utilizzatori deve essere dato un preavviso ragionevole in merito a tutti i progetti di modifica delle tasse di utilizzazione dei servizi, per consentire loro di esprimere il loro punto di vista prima che le modifiche siano rese esecutive.

Art. IX

L’impresa designata da una Parte indica alle autorità aeronautiche dell’altra, almeno trenta (30) giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti, gli orari prospettati conformi ai principi enunciati nell’articolo 5 del presente Accordo. La stessa procedura s’applica anche ai cambiamenti successivi.

L’impresa designata di ciascuna Parte fornirà mensilmente alle autorità aeronautiche dell’altra informazioni per ogni volo, concernenti il volume di traffico sulle linee indicate nella tavola delle linee.

Art. X

Ciascuna Parte, su una base di reciprocità, esenterà l’impresa designata dell’altra, nei limiti consentiti dalla sua legislazione nazionale, dalle restrizioni all’importazione, dazi, accise, spese d’ispezione e altri diritti e tasse nazionali sugli aeromobili, carburanti, oli lubrificanti, forniture tecniche consumabili, pezzi di ricambio compresi i motori, equipaggiamento normale degli aeromobili, provviste comprese le bevande, il tabacco e altri prodotti destinati alla vendita in quantità limitata ai passeggeri durante il volo, e gli altri beni che devono essere utilizzati o lo sono unicamente per l’esercizio o la manutenzione degli aeromobili dell’impresa designata dall’altra Parte che assicura i servizi convenuti, come anche il materiale pubblicitario stampato e distribuito gratuitamente da questa impresa designata.

che detti beni siano o no utilizzati o consumati interamente all’interno del territorio della Parte che accorda l’esenzione, sempreché essi non siano alienati nel territorio di detta Parte.

Le esenzioni accordate in virtù del presente articolo s’applicheranno ai beni contemplati nel paragrafo 1 allorquando questi saranno:

  1. importati sul territorio di una Parte dall’impresa designata dell’altra o per proprio conto;
  2. conservati a bordo degli aeromobili dell’impresa designata di una Parte al momento dell’arrivo nel territorio dell’altra o alla partenza dal detto territorio;
  3. imbarcati sugli aeromobili dell’impresa designata di una Parte nel territorio dell’altra Parte e destinati ad essere utilizzati nel quadro dell’esercizio dei servizi convenuti;

Art. XI15 Tariffe

Le Parti permettono alle imprese designate di fissare singolarmente o, a discrezione delle imprese di trasporti aerei, coordinandosi tra loro o con altre imprese di trasporti aerei, i prezzi e le condizioni di trasporto generali secondo il presente articolo. La determinazione dei prezzi per il trasporto relativo ai servizi convenuti è basata su considerazioni commerciali. Un’impresa designata è tenuta a giustificare le proprie tariffe unicamente nei confronti delle proprie autorità aeronautiche.

Le Parti non esigono la presentazione dei prezzi per il trasporto relativo ai servizi convenuti. Ciascuna Parte può obbligare le imprese designate dell’altra Parte a concedere, su richiesta, alle sue autorità aeronautiche l’accesso immediato, in un modo e in una forma per esse accettabili, alle informazioni concernenti i suoi prezzi.

Le Parti permettono (tacitamente o espressamente) l’introduzione e il mantenimento di prezzi per i servizi convenuti, purché le autorità aeronautiche di entrambe le Parti non abbiano espresso il loro disaccordo. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, nessuna delle Parti adotta misure per impedire l’introduzione o il mantenimento di un prezzo riscosso o proposto da un’impresa designata di una Parte per il trasporto relativo ai servizi convenuti. Gli interventi delle autorità aeronautiche al riguardo devono perseguire in primo luogo i seguenti obiettivi:

  1. impedire tariffe o pratiche discriminanti inique;
  2. proteggere i consumatori da tariffe esageratamente elevate o restrittive ottenute con l’abuso di una posizione dominante;
  3. proteggere le imprese da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sussidi o a sostegni statali diretti o indiretti; e
  4. proteggere le imprese da tariffe mantenute artificialmente basse, se vi sono indizi secondo i quali ciò comporterebbe l’esclusione di concorrenti.

Se non concordano su un prezzo, le autorità aeronautiche di una Parte ne danno notifica alle autorità aeronautiche dell’altra Parte e all’impresa di trasporti aerei interessata. Le autorità aeronautiche che hanno ricevuto la notifica lo comunicano entro dieci (10) giorni feriali dal ricevimento, specificando se sono o meno d’accordo con essa. Le autorità aeronautiche di entrambe le Parti collaborano nel raccogliere le informazioni necessarie per la valutazione di un prezzo che ha dato adito a una notifica di disaccordo. Se le autorità aeronautiche dell’altra Parte hanno comunicato di essere d’accordo con la notifica di disaccordo, le autorità aeronautiche di entrambe le Parti provvedono immediatamente affinché il prezzo non sia più né proposto né riscosso.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono richiedere in qualsiasi momento discussioni tecniche sui prezzi. A meno che le Parti non abbiano convenuto diversamente, siffatte discussioni hanno luogo al più tardi entro dieci (10) giorni feriali dal ricevimento della richiesta.

Le condizioni di trasporto generali sottostanno alle leggi e ai regolamenti nazionali di entrambe le Parti. Ciascuna Parte può esigere che tali condizioni di trasporto generali siano comunicate alle proprie autorità aeronautiche o depositate presso di esse. Se una Parte adotta misure di disapprovazione concernenti le condizioni di trasporto generali di un’impresa designata, essa lo comunica immediatamente all’altra Parte.

Le Parti possono esigere che le imprese designate rendano accessibili al pubblico tutte le informazioni relative ai prezzi e alle condizioni di trasporto generali.

Art. XII

L’impresa designata di una Parte avrà il diritto di tenere rappresentanze sul territorio dell’altra. Le rappresentanze possono includere personale commerciale, operativo e tecnico, in quanto necessario per lo svolgimento delle funzioni commerciali, operative e tecniche dell’impresa designata.

Ciascuna impresa designata avrà il diritto d’impegnarsi nella vendita di titoli di trasporto aereo, nel territorio dell’altra, direttamente e, a sua discrezione, per il tramite dei suoi agenti. Detta impresa avrà il diritto di vendere tali titoli e ognuno sarà libero d’acquistarli nella moneta di detto territorio o in quella liberamente convertibile d’altri Paesi.

Ciascuna Parte s’impegna ad accordare all’impresa designata dell’altra il libero trasferimento, al saggio ufficiale di mercato, delle eccedenze d’introiti realizzate sul proprio territorio, in proporzione ragionevole, col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e posta effettuato da questa impresa. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo sarà applicabile.

Art. XIII16 Imposizione

Gli utili o il reddito conseguiti da un’impresa di trasporti aerei di una Parte con l’esercizio di aeromobili nel traffico internazionale, compresi quelli derivanti dalla partecipazione ad accordi commerciali o a joint venture tra imprese di trasporti aerei, sono esenti da qualsiasi imposta sugli utili o sul reddito applicata dal Governo dell’altra Parte.

Il capitale e il patrimonio di un’impresa di trasporti aerei di una Parte impiegati per l’esercizio di aeromobili nel traffico internazionale sono esenti da qualsiasi imposta sul capitale e sul patrimonio applicata dal Governo dell’altra Parte.

I ricavi conseguiti dall’impresa di trasporti aerei di una Parte dalla vendita di aeromobili impiegati nel traffico internazionale e di beni mobili necessari all’esercizio di tali aeromobili sono esenti da qualsiasi imposta sui ricavi applicata dal Governo dell’altra Parte.

Ai fini del presente articolo:

  1. «utili o reddito» indica gli introiti e i proventi lordi conseguiti direttamente con l’esercizio di aeromobili, compresi:i)gli introiti derivanti dal noleggio o dalla locazione di aeromobili,ii)gli introiti derivanti dalla vendita di servizi di trasporto aereo per conto della stessa impresa di trasporti o di un’altra impresa,iii)i proventi di interessi su importi derivanti direttamente dall’esercizio di aeromobili nel traffico internazionale, purché tali proventi siano accessori rispetto all’esercizio;
  2. «traffico internazionale» indica il trasporto di persone e/o merci, compresi gli invii postali, ad eccezione di trasporti effettuati principalmente tra punti sul territorio di una Parte; e
  3. «impresa di trasporti aerei di una Parte» indica, per la Svizzera, un’impresa di trasporti aerei avente sede in Svizzera ai fini dell’imposizione sul reddito e, per il Canada, un’impresa di trasporti aerei avente sede in Canada ai fini dell’imposizione sul reddito.

Il presente articolo non si applica se tra le Parti è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi.

Art. XIV

In uno spirito di stretta collaborazione, le Parti o le loro autorità aeronautiche si consulteranno periodicamente per accertare se il presente Accordo e la tavola delle linee siano applicati in modo corretto e soddisfacente.

La consultazione, chiesta da una Parte o dalle sue autorità aeronautiche, dovrà iniziare entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della domanda.

Art. XV

Ogni modificazione del presente Accordo entrerà in vigore quando le Parti si saranno notificate l’adempimento delle reciproche formalità costituzionali concernenti la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali.

Modificazioni dell’Allegato al presente Accordo potranno essere convenute direttamente fra le autorità aeronautiche delle Parti. Esse entreranno in vigore dopo essere state confermate con scambio di note diplomatiche.

Art. XVI

Qualsiasi controversia tra le Parti inerente all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo dovrà essere anzitutto composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica.

Mancando intesa siffatta, la controversia potrà essere sottoposta a un tribunale arbitrale trimembre; in tal caso ciascuna Parte designerà un arbitro e i due arbitri procederanno a cooptarne un terzo. Ciascuna Parte designerà il proprio arbitro entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della domanda d’arbitrato notificatale per via diplomatica dall’altra Parte e il terzo arbitro sarà designato entro un termine suppletivo di sessanta (60) giorni. Se l’una o l’atra Parte non designa un arbitro nel termine stabilito, o se il terzo arbitro non è designato nel termine stabilito, ciascuna Parte potrà chiedere al Presidente del Consiglio dell’OACI di procedere alla designazione di un arbitro o degli arbitri, a seconda dei casi. In tutti i casi il terzo arbitro sarà un cittadino di uno Stato terzo, fungerà da presidente del tribunale e ne determinerà la procedura ed il foro.

Le Parte s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione resa in virtù del paragrafo 2 del presente articolo.

Il tribunale arbitrale deciderà circa la ripartizione delle spese procedurali.

Se e fino a quando una Parte o le sue imprese designate non si conformano ad una decisione presa in virtù del paragrafo 2, l’altra Parte potrà limitare, sospendere o revocare, alla Parte o all’impresa inadempiente, qualsiasi diritto o privilegio accordato giusta il presente Accordo.

Art. XVII

Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare all’altra, per iscritto e per via diplomatica, la sua decisione di disdire il presente Accordo; la notificazione va fatta simultaneamente all’OACI.

La disdetta diverrà effettiva alla fine di quel periodo d’orario nel corso del quale sarà giunto a scadenza un termine di dodici (12) mesi, sempreché la disdetta stessa non sia stata frattanto revocata di comune intesa.

Qualora l’altra Parte non riscontrasse la notificazione, si reputa l’abbia ricevuta quattordici (14) giorni dopo la ricezione da parte dell’OACI.

Art. XVIII

Il presente Accordo e i suoi emendamenti saranno registrati presso l’OACI.

Art. XIX

Ove una convenzione multilaterale generale relativa ai trasporti aerei entrasse in vigore per le due Parti, prevarranno le disposizioni di detta convenzione. Conformemente all’articolo 14 del presente Accordo potranno svolgersi consultazioni allo scopo di determinare in quale misura il presente Accordo è toccato dalle disposizioni della convenzione multilaterale.

Art. XIXbis17

Le disposizioni contenute negli articoli VI (applicabilità delle leggi), VII (direttive sulla sicurezza tecnica, certificati e autorizzazioni), VI bis (sicurezza dell’aviazione), VIII (utilizzazione degli aeroporti e di altre installazioni), IX (statistiche), X (dazi e altri emolumenti), XII (vendita e trasferimento degli introiti, rappresentanti delle imprese), XIII (imposizione fiscale) e XIV (consultazioni) del presente Accordo sono applicabili anche ai voli charter effettuati da un’impresa di una Parte verso il territorio dell’altra Parte, nonché alle imprese che effettuano questi voli.

Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non riguardano le leggi e le ordinanze nazionali che regolamentano il diritto per le imprese di effettuare voli charter, né la gestione delle imprese o di terzi che partecipano all’organizzazione di tali attività.

Art. XX

Il presente Accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della firma; esso entrerà in vigore non appena le due Parti si saranno notificate l’adempimento delle rispettive formalità costituzionali concernenti la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali.

Alla data d’entrata in vigore del presente Accordo, quello fra la Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei regolari, firmato a Berna il 10 gennaio 1958 18 diverrà caduco. Esso cesserà provvisoriamente d’essere applicato dal giorno della firma del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Ottawa il 20 febbraio 1975, in due esemplari nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti parimenti fede.

Per il
Consiglio Federale Svizzero:

E. Bernath

Per il Governo
del Canada:

J. Mac Eachen

Allegato I19

Tavole delle Linee

Le Parti concordano che le imprese designate da ciascuna di esse, conformemente alle rispettive note, possano servire le linee indicate nelle sezioni applicabili del presente Allegato.

Sezione I

Le imprese designate di entrambe le Parti possono esercitare servizi aerei regolari per il trasporto di passeggeri e merci e/o per il trasporto esclusivo di merci, nell’una o nell’altra direzione o in entrambe le direzioni, tra i punti sulle seguenti linee e conformemente alle seguenti note:

a) Canada

Punti al di fuori
del Canada

Punti in Canada

Punti di scalo intermedi

Punti in Svizzera

Punti situati oltre

Ciascun punto
o tutti i punti

Ciascun punto
o tutti i punti

Ciascun punto
o tutti i punti

Ciascun punto
o tutti i punti

Ciascun punto
o tutti i punti

1. Il traffico può essere imbarcato in punti in Canada e sbarcato in punti in Svizzera e viceversa. Il traffico può essere imbarcato in punti al di fuori del Canada, in punti di scalo intermedi e in punti situati oltre e sbarcato in punti in Svizzera e viceversa. Ciascuna impresa designata può su uno o su tutti i voli e a sua discrezione: i) servire punti in Svizzera in modo separato o combinato; ii) tralasciare tutti i punti sulla linea, a condizione che tutti i servizi servano almeno uno dei punti in Canada senza limiti di direzione o geografici.

2. Sui punti in Canada, sui punti di scalo intermedi e sui punti in Svizzera sono disponibili diritti di transito e diritti propri di scalo.

b) Svizzera

Punti al di fuori
della Svizzera

Punti in Svizzera

Punti di scalo intermedi

Punti in Canada

Punti situati oltre

Ciascun punto
o tutti i punti

Ciascun punto o tutti i punti

Ciascun punto
o tutti i punti

Ciascun punto
o tutti i punti

Ciascun punto
o tutti i punti

1. Il traffico può essere imbarcato in punti in Svizzera e sbarcato in punti in Canada e viceversa. Il traffico può essere imbarcato in punti situati prima della Svizzera, in punti di scalo intermedi e in punti situati oltre e sbarcato in punti in Canada e viceversa. Ciascuna impresa designata può su uno o su tutti i voli e a sua discrezione: i) servire punti in Canada in modo separato o combinato; ii) tralasciare tutti i punti sulla linea, a condizione che su tutti i servizi servano almeno uno dei punti in Svizzera senza limiti di direzione o geografici.

2. Sui punti in Svizzera, sui punti di scalo intermedi e sui punti in Canada sono disponibili diritti di transito e diritti propri di scalo.

Sezione II

Flessibilità operativa

1. Per l’esercizio di un unico aeromobile possono essere combinati diversi numeri di volo. Punti situati al di fuori del territorio di entrambe le Parti possono essere serviti con o senza cambiamento di aeromobile o di numero di volo e le imprese designate di entrambe le Parti possono presentare e annunciare tali servizi al pubblico come servizi diretti.

2. Ciascuna Parte permette alle imprese designate dell’altra Parte di trasferire il traffico da un loro aeromobile a un altro loro aeromobile su tutti i punti della linea specificata e a sua discrezione, senza alcun limite riguardo al tipo, alla dimensione o al numero di aeromobili, a condizione che, nel volo di andata, il trasporto oltre tali punti sia una continuazione del volo dal Paese di origine e che, nel volo di ritorno, il trasporto nel Paese di origine sia la continuazione del volo proveniente da oltre tali punti, e che tutti i voli passeggeri e misti interessati dal trasferimento abbiano come punto di partenza iniziale o come punto di destinazione il proprio Paese d’origine. Le imprese di trasporti aerei possono trasferire il traffico da un loro aeromobile a un altro loro aeromobile senza limitazione al di fine di fornire servizi con la ripartizione dei codici (code sharing).

Sezione III

Code sharing

a) Canada

1. Fatte salve le esigenze di carattere regolamentare applicate normalmente dalle autorità aeronautiche della Svizzera a tali trasporti, ciascuna impresa designata dal Canada può, a sua discrezione, concludere accordi di cooperazione allo scopo di:

  1. offrire i servizi convenuti in code sharing sulle linee indicate (vale a dire vendere titoli di trasporto con il proprio codice) per i voli effettuati da una o più imprese di trasporti aerei della Svizzera, del Canada e/o di uno o più Paesi terzi e/o in relazione a imprese di trasporti di superficie; e/o
  2. trasportare traffico con il codice di una qualunque altra impresa di trasporti aerei autorizzata dalle autorità aeronautiche della Svizzera a vendere titoli di trasporto con il proprio codice per voli effettuati dall’impresa designata dal Canada.

2. Tutte le imprese di trasporti aerei partecipanti ad accordi di code sharing devono disporre delle autorizzazioni applicabili alle linee interessate.

3. I servizi forniti in code sharing da ciascuna impresa di trasporti aerei designata dal Canada fra punti in Svizzera si limitano ai voli effettuati da imprese di trasporti aerei autorizzate dalle autorità aeronautiche della Svizzera a offrire servizi fra punti in Svizzera. Tutti i servizi fra punti in Svizzera forniti con il codice di un’impresa designata dal Canada sono offerti solamente nel quadro di viaggi internazionali.

4. Le autorità aeronautiche della Svizzera non possono rifiutare alle imprese designate dal Canada l’autorizzazione a offrire servizi secondo il paragrafo 1(a), per il motivo che le imprese di trasporti aerei che esercitano l’aeromobile non hanno ottenuto dalla Svizzera l’autorizzazione a trasportare il traffico con il codice di un’impresa designata dal Canada.

5. Tutte le imprese partecipanti a tali accordi di code sharing provvedono affinché i passeggeri siano pienamente informati circa l’identità degli esercenti e il tipo di trasporto in ogni segmento del viaggio.

b) Svizzera

1. Fatte salve le esigenze di carattere regolamentare applicate normalmente dalle autorità aeronautiche del Canada a tali trasporti, ciascuna impresa designata dalla Svizzera può, a sua discrezione, concludere accordi di cooperazione allo scopo di:

  1. offrire i servizi convenuti in code sharing sulle linee indicate (vale a dire vendere titoli di trasporto con il proprio codice) per i voli effettuati da una o più imprese di trasporti aerei del Canada, della Svizzera e/o di uno o più Paesi terzi e/o in relazione a imprese di trasporti di superficie; e/o
  2. trasportare traffico con il codice di una qualunque altra impresa di trasporti aerei autorizzata dalle autorità aeronautiche del Canada a vendere titoli di trasporto con il proprio codice per voli effettuati dall’impresa designata dalla Svizzera.

2. Tutte le imprese di trasporti aerei partecipanti ad accordi di code sharing devono disporre delle autorizzazioni applicabili alle linee interessate.

3. I servizi forniti in code sharing da ciascuna impresa di trasporti aerei designata dalla Svizzera fra punti in Canada si limitano ai voli effettuati da imprese di trasporti aerei autorizzate dalle autorità aeronautiche del Canada a offrire servizi fra punti in Canada. Tutti i servizi fra punti in Canada forniti con il codice di un’impresa designata dalla Svizzera sono offerti solamente nel quadro di viaggi internazionali.

4. Le autorità aeronautiche del Canada non possono rifiutare alle imprese designate dalla Svizzera l’autorizzazione a offrire servizi secondo il paragrafo 1(a), per il motivo che le imprese di trasporti aerei che esercitano l’aeromobile non hanno ottenuto dal Canada l’autorizzazione a trasportare il traffico con il codice di un’impresa designata dalla Svizzera.

5. Tutte le imprese partecipanti a tali accordi di code sharing provvedono affinché i passeggeri siano pienamente informati circa l’identità degli esercenti e il tipo di trasporto in ogni segmento del viaggio.

Sezione IV

Servizi intermodali

Ciascuna Parte conferisce alle imprese designate dell’altra Parte nell’ambito dei trasporti sui rispettivi territori il diritto di:

  1. utilizzare senza restrizioni, in relazione ai servizi convenuti, qualsiasi servizio di trasporto merci di superficie proveniente da o a destinazione di ciascun punto sul territorio delle Parti o di Paesi terzi, compreso il trasporto da e verso tutti gli aeroporti provvisti di impianti di sdoganamento ed eventualmente il diritto di trasportare merci sotto sigillo doganale nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
  2. accedere ai servizi e agli impianti di sdoganamento degli aeroporti per le merci trasportate per via di superficie o aerea; e
  3. scegliere se effettuare loro stesse il trasporto di superficie oppure mediante accordi con vettori di trasporto di superficie, fatte salve le esigenze di carattere regolamentare, compreso il trasporto di superficie da parte di altre imprese di trasporti aerei.

Questi servizi di trasporto intermodale di merci possono essere offerti a un prezzo unico, comprensivo di tutto il trasporto combinato aria-superficie, sempre che i trasportatori siano pienamente informati circa l’identità degli esercenti e il tipo di trasporto in ogni segmento del viaggio.

Sezione V

A prescindere dalle indicazioni dell’articolo IX (indicazione degli orari) del presente Accordo, ciascuna Parte esige, per ragioni di sicurezza, che le imprese designate dell’altra Parte notifichino alle sue autorità aeronautiche i servizi che intendono esercitare tra Paesi terzi e il proprio territorio novanta (giorni) prima o entro la scadenza più breve autorizzata da queste autorità. Ciascun punto può essere modificato con preavviso di novanta (90) giorni alle autorità aeronautiche o entro la scadenza più breve autorizzata da queste ultime.

Allegato II 20

Autorizzazione per le imprese designate dalla Svizzera

In virtù del paragrafo 1c dell’articolo IV (revoca delle autorizzazioni d’esercizio) dell’ Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei , ciascuna Parte ha la facoltà di prendere delle misure in relazione alle autorizzazioni rilasciate alle imprese designate dall’altra Parte, per il motivo che una parte sostanziale della proprietà nonché il controllo effettivo delle imprese potrebbero non appartenere ai cittadini dell’altra Parte. Il Governo del Canada si impegna a non prendere misure in relazione alle autorizzazioni rilasciate il 24 settembre 2010 dalle sue autorità aeronautiche alle imprese designate dalla Svizzera, in base alla loro struttura proprietaria e di controllo in tale data, a condizione che:

1. le autorità aeronautiche della Svizzera esercitino la vigilanza necessaria ad assicurare che le imprese da essa designate rispettino le disposizioni del presente Accordo;

2. le imprese designate mantengano la loro sede principale in Svizzera;

3. le imprese designate mantengano il controllo operativo degli aeromobili durante l’esercizio dei servizi convenuti, salvo autorizzazione contraria delle autorità aeronautiche del Canada, e che tali attività siano condotte conformemente alle disposizioni del certificato d’esercizio rilasciata alle imprese designate dalle autorità aeronautiche del Canada;

4. in caso di modifica della struttura proprietaria e di controllo estera o del nome o della marca dell’impresa designata, le autorità aeronautiche della Svizzera informino quelle del Canada di tale modifica, affinché queste ultime valutino se essa è compatibile con le disposizioni dell’articolo IV.