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0.748.127.192.45

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Repubblica del Cile concernente il traffico aereo

RU 2006 2127

Traduzione1

Concluso il 22 luglio 2004

Entrato in vigore mediante scambio di note il 29 settembre 2005

(Stato 6 giugno 2006)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Cile

(di seguito chiamati «Parti»):

animati dal desiderio di promuovere un sistema di trasporti aerei internazionale basato sulla libera concorrenza tra le imprese di trasporti aerei in un mercato sottoposto a minime ingerenze e normative da parte dei Governi;

animati dal desiderio di facilitare lo sviluppo di servizi aerei internazionali;

considerando che servizi aerei internazionali efficaci e concorrenziali promuovono il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica;

animati dal desiderio di consentire alle imprese di trasporti aerei di offrire al pubblico (passeggeri e speditori di merci) un ventaglio di prestazioni e nell’intento di incoraggiare singole imprese di trasporti aerei a stabilire e a introdurre prezzi innovativi e concorrenziali;

animati dal desiderio di garantire il più alto livello di sicurezza e di protezione nel traffico aereo internazionale;

in quanto Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 2 ,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, sempre che non sia disposto altrimenti:

  1. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli allegati o alla Convenzione adottato conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
  2. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per il Cile, la Junta de Areonáutica Civil, o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  3. la locuzione «traffico aereo» indica il trasporto pubblico mediante aeromobili di passeggeri, bagagli, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro, dietro pagamento di indennizzo o di canone di locazione;
  4. la locuzione «impresa/e di trasporti aerei designata/e» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 6 del presente Accordo per l’effettuazione dei servizi aerei convenuti;
  5. il termine «tariffa» indica ogni prezzo pagato per il trasporto di passeggeri, di bagagli e di merci e le relative condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per agenti o la vendita di titoli di trasporto, tuttavia senza rimunerazione e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali;

L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.

Art. 2 Concessione di diritti

Le Parti si accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per stabilire servizi aerei sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio di servizi aerei internazionali le imprese designate di ciascuna Parte fruiscono:

  1. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. di ulteriori diritti stabiliti nel presente Accordo.

Nessun disposto del presente articolo conferisce all’impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell’altra Parte, dietro indennizzo o rimunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e inconsuete, l’impresa designata di una Parte non è in grado di esercitare un servizio sulle linee da essa abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per facilitare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato, segnatamente accordando durante questo periodo i diritti necessari per facilitare un esercizio duraturo.

Art. 3 Esercizio dei diritti

Le imprese designate godono di opportunità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti fra i territori delle due Parti.

Ciascuna Parte permette a ogni impresa designata di determinare liberamente, in base a considerazioni commerciali, le frequenze e le capacità dei servizi aerei internazionali offerti sul mercato. In conformità con questo diritto, nessuna Parte può limitare unilateralmente il volume del traffico, le frequenze, il numero di destinazioni, la regolarità dei servizi o il tipo o i tipi di aeromobili utilizzati dalle imprese designate dell’altra Parte, eccetto che per limitazioni doganali, e per ragioni tecniche, operative o ambientali, a condizioni identiche e conformi all’articolo 15 della Convenzione.

Nessuna Parte limita il diritto delle imprese designate di effettuare trasporti in traffico internazionale fra il territorio dell’altra Parte e i territori di Stati terzi.

Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti

Le leggi e i regolamenti di una Parte che, sul suo territorio, disciplinano l’entrata o l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili alle imprese designate dell’altra Parte.

Le leggi o i regolamenti di una Parte che, sul suo territorio disciplinano l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – come quelli concernenti le formalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazione nonché le prescrizioni doganali e in materia di quarantena –sono applicabili ai passeggeri, agli equipaggi, ai bagagli, alle merci e agli invii postali trasportati dagli aeromobili delle imprese designate dell’altra Parte mentre le persone e le cose si trovano su detto territorio.

Nessuna Parte ha il diritto di favorire le sue imprese rispetto a quelle designate dell’altra Parte nell’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionate nel presente articolo.

Art. 5 Sicurezza dell’aviazione

Conformemente ai diritti e agli obblighi loro derivanti in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che l’obbligo reciproco di proteggere l’aviazione civile dagli atti d’intervento illeciti, per assicurare la sicurezza, è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, conchiusa a Tokyo il 14 settembre 1963 3 , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, conchiusa all’Aia il 16 dicembre 1970 4 , della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conchiusa a Montreal il 23 settembre 1971 5 , del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 6 e di ogni altra convenzione e di ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.

Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni concernenti la sicurezza stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione nonché alle procedure raccomandate, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime. Esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri o che hanno la sede principale delle proprie attività o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

Ciascuna Parte conviene che tali esercenti siano invitati a osservare le disposizioni, contenute nel paragrafo 3. del presente articolo e concernenti la sicurezza dell’aviazione, che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul territorio di quest’altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché vengano applicati in modo efficace sul suo territorio provvedimenti appropriati per proteggere gli aeromobili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggio, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e durante l’imbarco o il carico. Ciascuna Parte esamina inoltre con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra Parte di prendere ragionevoli provvedimenti di sicurezza speciali per fronteggiare una particolare minaccia.

In caso d’incidente o minaccia d’incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e dei servizi di navigazione aerea, le Parti si aiutano facilitando il traffico reciproco e altri i provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a un simile incidente o a una simile minaccia d’incidente.

Art. 6 Designazione e autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di designare tante imprese quante ne desidera per l’esercizio dei servizi convenuti. Tali designazioni sono oggetto di notifica scritta tra le autorità aeronautiche delle due Parti.

Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3. e 4. del presente articolo, alla ricezione di una simile designazione le autorità aeronautiche delle due Parti accordano senza indugio alle imprese designate dell’altra Parte la necessaria autorizzazione d’esercizio.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che le imprese designate dell’altra Parte provino d’essere in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti applicati abitualmente da dette autorità per l’esercizio dei servizi aerei internazionali, in conformità con le disposizioni della Convenzione.

Ciascuna Parte può rifiutare di accordare l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2. del presente articolo oppure imporre le condizioni che ritiene necessarie per l’esercizio dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, se detta Parte non ha la prova che le imprese hanno la sede principale delle loro attività nel territorio della Parte che le ha designate e che sono titolari di un certificato di operatore aereo valido rilasciato da quest’ultima Parte.

Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2. del presente articolo, le imprese designate possono, in ogni momento, esercitare qualsiasi servizio convenuto.

Art. 7 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o di sospendere temporaneamente l’autorizzazione per l’esercizio, a opera delle imprese designate dell’altra Parte, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di imporre le condizioni che reputa necessarie per l’esercizio di questi diritti se:

  1. non è convinta che queste imprese hanno la sede principale delle loro attività nel territorio della Parte che le ha designate e che sono titolari di un certificato di operatore aereo valido rilasciato da quest’ultima Parte, oppure
  2. le imprese designate hanno disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato tali diritti, oppure
  3. le suddette imprese non esercitano i servizi convenuti in maniera conforme alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Sempre che la revoca immediata, la sospensione o l’imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1. del presente articolo non siano necessarie per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, i diritti definiti nel presente articolo possono essere esercitati solamente dopo consultazione con l’altra Parte.

Art. 8 Riconoscimento di certificati e licenze

Per l’esercizio dei servizi aerei internazionali previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione.

Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti validi ai propri cittadini dall’altra Parte o da uno Stato terzo.

Art. 9 Sicurezza

Ciascuna Parte può domandare consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dall’altra Parte agli impianti aeroportuali, agli equipaggi, agli aeromobili e all’esercizio delle imprese designate. Se dopo siffatte consultazioni una Parte constata che in questi campi l’altra Parte non mantiene né applica efficacemente le norme di sicurezza e le esigenze corrispondenti almeno alle norme minime che possono essere stabilite in base alla Convenzione, la Parte interessata notifica all’altra Parte queste constatazioni e i passi necessari per adempiere queste norme minime e quest’altra Parte deve prendere adeguate misure per rimediarvi. Nel caso in cui l’altra Parte non prenda entro un tempo adeguato siffatte misure correttive, ciascuna Parte si riserva il diritto di differire, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio o l’omologazione tecnica per le imprese designate dall’altra Parte.

Art. 10 Esenzione da diritti e tasse

All’entrata nel territorio dell’altra Parte, gli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale dalle imprese designate di una Parte, le attrezzature normali, le riserve di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo, compresi le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, sono esentati da ogni dazio o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

Sono parimenti esentati da questi diritti e tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi:

  1. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali dalle imprese designate dell’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio e le normali attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali;
  3. i carburanti e i lubrificanti destinati alle imprese designate di una Parte per l’approvvigionamento degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali, anche se tali provviste sono utilizzate dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte dove sono state imbarcate.
  4. i documenti necessari alle imprese designate, inclusi i biglietti di transito, le lettere di trasporto aereo e il materiale pubblicitario, nonché i veicoli, gli oggetti e le attrezzature utilizzati dalle imprese designate a fini commerciali e operativi all’interno dell’aeroporto, a condizione che simili oggetti e simili attrezzature servano al trasporto dei passeggeri e delle merci.

Le normali attrezzature di bordo nonché gli oggetti e le provviste a bordo degli aeromobili impiegati dall’impresa designata di una Parte possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non sono riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte.

Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando le imprese designate di una Parte hanno concluso accordi con una o più imprese sulla locazione di oggetti specificati nei paragrafi 1. e 2. del presente articolo o sul loro trasferimento nel territorio dell’altra Parte, a condizione che anche quest’altra Parte accordi tali esenzioni a dette imprese.

Art. 11 Tasse di utilizzazione

Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione imposte o ammesse all’imposizione dalle autorità competenti alle imprese designate dell’altra Parte siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.

Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni e dei servizi di navigazione aerea offerti da una delle Parti all’impresa designata dell’altra Parte non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali impiegati nei servizi internazionali.

Ciascuna Parte promuove consultazioni tra le autorità o gli organi competenti in materia di tasse sul suo territorio e le imprese designate che utilizzano i servizi e le installazioni e incoraggia tali autorità od organi e le imprese designate a scambiarsi le informazioni indispensabili che rendono possibile una verifica precisa dell’adeguatezza delle tasse in conformità con i principi contenuti nei paragrafi 1. e 2. del presente articolo. Ciascuna Parte incoraggia le autorità competenti in materia a informare gli utenti entro un termine ragionevole su proposte intese a modificare le tasse di utilizzazione, affinché gli stessi possano notificare il loro parere prima dell’applicazione delle modifiche.

Art. 12 Attività commerciali

Le imprese designate di una Parte hanno il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale amministrativo, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.

Per l’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte prendono i provvedimenti idonei ad assicurare che le rappresentanze dell’impresa designata dell’altra Parte funzionino in modo adeguato.

In particolare, ciascuna Parte accorda alle imprese designate dell’altra Parte il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul suo territorio, direttamente e, a discrezione dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Le imprese sono autorizzate a vendere simili titoli di trasporto e ognuno è libero di acquistarli in moneta di quel territorio o in valute liberamente convertibili.

Le imprese designate delle Parti hanno il diritto di concludere con le imprese di entrambe le Parti oppure con imprese di Stati terzi accordi di marketing, come «blocked-space», «code-sharing» o altri accordi commerciali, a condizione che tali imprese dispongano dei relativi diritti.

Art. 13 Conversione e trasferimento degli introiti

Ciascuna impresa designata ha il diritto di convertire al tasso ufficiale e di trasferire nel suo Paese le eccedenze di introiti realizzate sulle spese locali con il trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il traffico dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

Art. 14 Tariffe

Ciascuna Parte può esigere che le tariffe per i servizi aerei internazionali proposte conformemente al presente Accordo siano comunicate o sottoposte alle sue autorità aeronautiche.

Senza limitare l’applicazione della normativa generale in materia di concorrenza e di consumatori nel territorio di ciascuna Parte, gli interventi delle Parti si limitano a:

  1. impedire prezzi o pratiche discriminanti iniqui;
  2. proteggere i consumatori da prezzi esageratamente elevati o restrittivi ottenuti con l’abuso di una posizione dominante o di accordi in materia di prezzi tra le imprese;
  3. proteggere le imprese da prezzi mantenuti artificialmente bassi grazie a sussidi statali diretti o indiretti o ad aiuti.

Nessuna delle Parti intraprende passi unilaterali per impedire l’introduzione o il mantenimento di una tariffa riscossa o applicata da una delle imprese designate di una Parte per esercitare servizi aerei internazionali tra i loro territori. Se una Parte ritiene che una tariffa non sia conforme alle considerazioni enunciate nel presente articolo, può domandare consultazioni e notificare all’altra Parte le ragioni del suo disaccordo entro un termine di 14 giorni dopo avere ricevuto la domanda. Simili negoziati si svolgono al più tardi 14 giorni dopo la ricezione della domanda. Se non si giunge a un’intesa, la tariffa viene applicata o rimane in vigore.

Art. 15 Approvazione degli orari

Ciascuna Parte può esigere che gli orari previsti dalle imprese designate dell’altra Parte siano sottoposti alle proprie autorità aeronautiche prima di avviare l’esercizio dei servizi convenuti. Lo stesso disciplinamento si applica anche alle successive modifiche di orario.

Per i voli supplementari che vogliono esercitare sui servizi convenuti al di fuori degli orari approvati, le imprese designate di una Parte chiedono previamente l’autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Di regola, l’istanza è presentata almeno due giorni lavorativi prima del volo.

Art. 16 Statistiche

Le autorità aeronautiche delle due Parti si comunicano, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.

Art. 17 Consultazioni

Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito all’attuazione, interpretazione, applicazione o alla modifica del presente Accordo. Siffatte consultazioni, che possono svolgersi tra le autorità aeronautiche iniziano entro 60 giorni dalla ricezione della domanda scritta dell’altra Parte, a meno che le Parti non abbiano convenuto diversamente.

Art. 18 Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo che non viene composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, può, su richiesta di una delle Parti, essere sottoposta per decisione a un tribunale arbitrale.

In tal caso, ciascuna Parte designa un arbitro e i due arbitri cooptano un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s’intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.

Il tribunale arbitrale fissa le sue procedure e decide della suddivisione delle spese risultanti dalla procedura.

Le Parti s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.

Art. 19 Modifiche

Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica entra in vigore non appena le due Parti si sono notificate reciprocamente l’adempimento delle formalità costituzionali.

Modifiche dell’Allegato possono essere convenute direttamente tra le autorità aeronautiche delle Parti. Esse sono applicate provvisoriamente dal momento in cui sono state convenute ed entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.

In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al traffico aereo che vincola ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarà emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 20 Denuncia

Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all’altra Parte la sua decisione di denunciare il presente Accordo; la notifica va inviata simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

La denuncia diventa efficace alla fine di un periodo d’orario, sempre che siano trascorsi 12 mesi dalla sua ricezione. Essa può essere tuttavia revocata di comune intesa prima che scada questo termine.

Se l’altra Parte non attesta di averla ricevuta, la notifica si reputa pervenuta 14 giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ne ha ricevuto comunicazione.

Art. 21 Registrazione

Il presente Accordo e ogni ulteriore emendamento saranno registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 22 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore appena le Parti si sono notificate l’adempimento delle loro formalità costituzionali concernenti la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali. Con l’entrata in vigore del presente Accordo viene abrogato l’Accordo del 5 ottobre 1960 7 tra la Svizzera e il Cile concernente i servizi aerei.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 22 luglio 2004, in doppio esemplare, nelle lingue tedesca, spagnola e inglese, i tre testi facendo parimenti fede. In caso di divergenze di attuazione, di interpretazione o di applicazione, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo della Repubblica del Cile:

Otto Arregger

Cecilia Mackenna Echaurren

Allegato

Tavole delle linee

  1. Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei:
  2. da punti fuori dalla Svizzera attraverso punti in Svizzera e punti di scalo intermedi verso punti in Cile e oltre il Cile.
  3. Linee sulle quali le imprese designate dal Cile possono esercitare servizi aerei:
  4. da punti fuori dal Cile attraverso punti in Cile e punti di scalo intermedi verso punti in Svizzera e oltre in Europa.
  5. Le imprese designate possono, per quanto concerne ogni volo o tutti i voli e a loro piacimento:1.eseguire voli in una direzione o in entrambe;2.combinare diversi numeri di volo per la stessa operazione;3.servire punti all’esterno dei territori, punti di scalo intermedio e punti al di là e punti nei territori delle Parti in qualsiasi combinazione e ordine;4.omettere scali in un qualsiasi punto o in più punti;5.in tutti i punti, trasferire traffico tra i loro aeromobili;6.servire punti fuori di ogni punto nel suo territorio, con o senza cambiamento di aeromobile o cambiamento di numero di volo e offrire tali servizi al pubblico come voli diretti e fare pubblicità in merito; senza limitazione riguardo alla direzione o alla posizione geografica, nonché senza perdita di qualsiasi diritto di effettuare trasporti, ammissibile in altro modo secondo il presente Accordo;7.in ogni punto sulla linea, cambiare il tipo di aeromobile o il numero di aeromobili utilizzati:senza limitazione riguardo alla direzione o alla posizione geografica, nonché senza perdita di qualsiasi diritto di effettuare trasporti, ammissibile in altro modo secondo il presente Accordo, presupposto tuttavia che il servizio aereo serva un punto nel territorio della Parte che ha designato l’impresa.
  6. Le autorità aeronautiche delle Parti si incontrano di tanto in tanto per verificare l’applicazione del presente Allegato.