Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, sempre che non sia disposto altrimenti:
- il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli allegati o alla Convenzione adottato conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
- la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per il Cile, la Junta de Areonáutica Civil, o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
- la locuzione «traffico aereo» indica il trasporto pubblico mediante aeromobili di passeggeri, bagagli, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro, dietro pagamento di indennizzo o di canone di locazione;
- la locuzione «impresa/e di trasporti aerei designata/e» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 6 del presente Accordo per l’effettuazione dei servizi aerei convenuti;
- il termine «tariffa» indica ogni prezzo pagato per il trasporto di passeggeri, di bagagli e di merci e le relative condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per agenti o la vendita di titoli di trasporto, tuttavia senza rimunerazione e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali;
L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.