0.748.127.192.491
Scambio di note del 29 aprile 1988
tra la Svizzera e la Cina concernente le formalità
dei visti per il personale delle compagnie aeree
RU 1988 1156
Entrato in vigore il 29 maggio 1988
(Stato 6 luglio 2004)
Traduzione 1
Ambasciata Svizzera | Beijing, 29 aprile 1988 |
Al Ministero degli Affari Esteri | |
della Repubblica Popolare di Cina | |
Beijing |
L’Ambasciata Svizzera ha l’onore di accusare ricevuta dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare di Cina la nota del 29 aprile 1988 concernente i visti per i membri degli uffici delle compagnie aeree designate rispettivamente da ciascuno dei due Stati e degli equipaggi che effettuano voli regolari tra detti Stati. La nota ha il tenore seguente:
- L’Ambasciata dello Stato di destinazione accreditata nell’altro Stato rilascia, con riserva di un’approvazione preliminare delle autorità competenti dello Stato di destinazione, un visto d’entrata valido per tre mesi e un solo viaggio ai membri dell’ufficio della compagnia aerea designata dall’altro Stato, nonché ai loro coniugi e figli minorenni che li accompagnano. Al loro arrivo nello Stato di destinazione, il servizio dei visti di detto Stato rilascia un visto valido per dodici mesi e più viaggi. Se è necessaria una proroga, può rinnovare, a richiesta, il visto e ogni rinnovo non deve essere rilasciato per più di un anno.
- 2 I membri dell’equipaggio della compagnia aerea designata e autorizzata da uno dei due Stati potranno entrare e uscire dal territorio dell’altro Stato senza visto ma presentando il loro passaporto valido o il certificato di membro d’equipaggio, purché figurino nell’elenco del personale di bordo consegnato alle autorità competenti in materia di controllo al confine prima dell’arrivo del volo. L’elenco comporterà il sigillo della compagnia aerea designata e indicherà il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, la nazionalità, la funzione, il numero di passaporto o di certificato di ciascun membro dell’equipaggio.
- 4. …3
- Al loro arrivo nel territorio dell’altro Stato, tutti i membri d’equipaggio summenzionati saranno esonerati dal visto qualora dovessero fare un breve soggiorno per il normale cambio degli equipaggi, malattia, infortunio, avaria o condizioni meteorologiche; per contro, che rimane nell’altro Stato, vi fa un viaggio o lo lascia per motivi personali deve, prima di entrare nel suo territorio, chiedere il visto all’Ambasciata dell’altro Stato.
- Se un aeroplano della compagnia aerea designata da uno Stato abbisogna di riparazioni urgenti nel territorio dell’altro Stato, quest’ultimo accorderà senza indugio i visti ai tecnici incaricati di eliminare l’avatia e di riparare d’urgenza l’aeroplano.
- …4
- A contare dall’entrata in vigore del presente accordo, lo scambio di note del 22 aprile/6 maggio 1975 nonché gli altri accordi concernenti i visti per i membri degli equipaggi destinati a voli regolari, conclusi tra la Cina e la Svizzera, non hanno più vigore.
- Se uno Stato contraente desidera denunciare il presente accordo, deve avvertire per scritto l’altro Stato per via diplomatica. L’accordo cessa di aver vigore a contare dal novantesimo giorno dalla ricezione della denuncia.
- Se l’Ambasciata Svizzera darà il proprio consenso alle disposizioni precedenti e le conferma mediante nota, la presente nota e quella di risposta dell’Ambas-ciata costituiranno un accordo tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare di Cina e l’Ambasciata Svizzera, che entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla ricezione della nota di risposta.»
L’Ambasciata ha l’onore di informare il Ministero che è d’accordo con le proposte della sua nota. La nota del Ministero e la presente risposta costituiscono un accordo tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare di Cina e l’Ambasciata Svizzera, che entra in vigore il 29 maggio 1988.
L’Ambasciata Svizzera approfitta di quest’occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare di Cina l’assicurazione della massima considerazione.