Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in due copie nelle lingue danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, tutte facenti ugualmente fede.
Allegato
Ai fini del presente Accordo:
- in virtù del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, l’Unione europea sostituisce e succede alla Comunità europea;
- in tutti i casi in cui gli atti richiamati nel presente allegato contengano riferimenti agli Stati membri della Comunità europea, quale sostituita dall’Unione europea, o prevedano la necessità di un collegamento con questi ultimi, tali riferimenti si intendono estesi, ai fini del presente Accordo, anche alla Svizzera o alla necessità di un collegamento identico con tale paese;
- i riferimenti ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2407/92 e (CEE) n. 2408/92, di cui agli articoli 4, 15, 18, 27 e 35 dell’Accordo, si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- fatto salvo l’articolo 15 del presente Accordo, il termine «vettore aereo comunitario», utilizzato nei seguenti regolamenti e direttive dell’Unione, comprende un vettore aereo detentore di una licenza di esercizio e avente il proprio centro principale di attività ed, eventualmente, la propria sede sociale in Svizzera, a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008. Qualsiasi riferimento al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio si intende fatto al regolamento (CE) n. 1008/2008;
- nei testi che seguono gli eventuali riferimenti agli articoli 81 e 82 del trattato o agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si intendono fatti agli articoli 8 e 9 del presente Accordo.
1. Liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile
Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3), modificato da:
- regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1);
- regolamento (UE) 2020/696 (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 1);
- regolamento delegato (UE) 2020/2114 della Commissione (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 1). Il regolamento (UE) 2020/2114 è applicabile in Svizzera in tutti i suoi elementi dal 18.12.2020;
- regolamento delegato (UE) 2020/2115 della Commissione (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 4). Il regolamento (UE) 2020/2115 è applicabile in Svizzera in tutti i suoi elementi dal 18.12.2020.
Direttiva 2000/79 del Consiglio , del 27 novembre 2000, relativa all’attuazione dell’Accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers’ Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 302 dell’1.12.2000, pag. 57).
Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).
Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (GU L 66 dell’11.3.2003, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso (GU L 194 dell’1.8.2003, pag. 9), modificato da:
- regolamento (CE) n. 158/2007 della Commissione (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 9).
Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1), modificato da:
- regolamento (UE) n. 285/2010 della Commissione (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 19);
- regolamento delegato (UE) 2020/1118 della Commissione (GU L 243 del 29.7.2020, pag. 1).
Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1) (art. 1–12), modificato da:
- regolamento (CE) n. 793/2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 50);
- regolamento (UE) 2020/459 (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 1);
- regolamento delegato (UE) 2020/1477 della Commissione (GU L 338 del 15.10.2020, pag. 4);
- regolamento (UE) 2021/250 (GU L 58 del 19.2.2021, pag. 1). L’articolo 10 bis paragrafi 1 e 4 del regolamento (CEE) n. 95/93, quale modificato dall’articolo 1 paragrafo 6 del regolamento (UE) 2021/250 è applicabile in Svizzera dal 20.2.2021;
- regolamento delegato (UE) 2021/1889 della Commissione (GU L 384 del 29.10.2021, pag. 20);
- regolamento delegato (UE) 2022/255 della Commissione (GU L 42 del 23.2.2022, pag. 1);
- regolamento (UE) 2022/2038 (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 14).
Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11, modificata da:
- decisione (UE) 2024/1254 (GU L, 2024/1254, 30.4.2024).
Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36), articoli 1–9 e 11–23 e articolo 25, modificata da:
- decisione (UE) 2024/1254 (GU L, 2024/1254, 30.4.2024).
Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 47) modificato da:
- regolamento (UE) 2024/1230 (GU L, 2024/1230, 29.4.2024).
2. Regole di concorrenza
Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio , del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) (art. 1–13 e 15–45) (nella misura in cui tale regolamento è pertinente per l’applicazione del presente Accordo. L’aggiunta di tale regolamento non incide sulla ripartizione dei compiti prevista dal presente Accordo.)
Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18), modificato da:
- regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione (GU L 171 dell’1.7.2008, pag. 3).
Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio , del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1)
(art. 1–18, 19 par. 1 e 2 e 20–23).
Con riferimento all’articolo 4 paragrafo 5 del regolamento sulle concentrazioni, tra la Comunità europea e la Svizzera si applica quanto segue:
- con riferimento a una concentrazione, quale definita all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell’articolo 1 del medesimo regolamento e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri della CE e della Confederazione Svizzera, le persone o le imprese di cui all’articolo 4 paragrafo 2 del citato regolamento possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione CE, presentando una richiesta motivata, affinché la concentrazione sia esaminata dalla Commissione;
- la Commissione europea trasmette senza indugio alla Confederazione Svizzera tutte le richieste presentate ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 139/2004 e del precedente paragrafo;
- qualora la Confederazione Svizzera esprima parere negativo in merito alla richiesta di rinvio del caso, l’autorità svizzera della concorrenza mantiene la propria competenza e il caso non è rinviato dalla Confederazione Svizzera ai sensi del presente paragrafo.
Nel rispetto dei termini di cui all’articolo 4 paragrafi 4 e 5, all’articolo 9 paragrafi 2 e 6 e all’articolo 22 paragrafo 2 del regolamento sulle concentrazioni:
- la Commissione europea trasmette senza indugio all’autorità svizzera della concorrenza tutti i documenti pertinenti ai sensi dell’articolo 4 paragrafi 4 e 5, dell’articolo 9 paragrafi 2 e 6 e dell’articolo 22 paragrafo 2;
- il calcolo dei termini di cui all’articolo 4 paragrafi 4 e 5, all’articolo 9 paragrafi 2 e 6 e all’articolo 22 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004 decorre, per la Confederazione Svizzera, dal ricevimento dei documenti pertinenti da parte dell’autorità svizzera della concorrenza.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 della Commissione del 20 aprile 2023 recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e che abroga il regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 22).
Direttiva 2006/111/CE della Commissione , del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese (versione codificata) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17).
Regolamento (CE) n. 487/2009 del Consiglio , del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione dell’articolo 81 paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (versione codificata) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 148 dell’11.6.2009, pag. 1).
3. Sicurezza aerea (safety)
Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1), modificato da:
- regolamento delegato (UE) 2021/1087 della Commissione (GU L 236 del 5.7.2021, pag. 1);
- regolamento (UE) 2024/1689 (GU L, 2024/1689, 12.7.2024);
- regolamento delegato (UE) 2025/870 della Commissione (GU L, 2025/870, 5.5.2025).
L’Agenzia esercita, anche in Svizzera, i poteri che le sono stati conferiti in conformità delle disposizioni del regolamento.
La Commissione esercita, anche in Svizzera, i poteri decisori che le sono stati conferiti ai sensi dell’articolo 2 paragrafi 6 e 7, dell’articolo 41 paragrafo 6, dell’articolo 62 paragrafo 5, dell’articolo 67 paragrafi 2 e 3, dell’articolo 70 paragrafo 4, dell’articolo 71 paragrafo 2, dell’articolo 76 paragrafo 4, dell’articolo 84 paragrafo 1, dell’articolo 85 paragrafo 9, dell’articolo 104 paragrafo 3 lettera i), dell’articolo 105 paragrafo 1 e dell’articolo 106 paragrafi 1 e 6.
Nonostante l’adattamento orizzontale previsto al secondo trattino dell’allegato dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» contenuti nelle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 citate all’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139 non si intendono estesi alla Svizzera.
Nessuna disposizione del regolamento in questione deve essere interpretata nel senso di un trasferimento all’AESA del potere di agire a nome della Svizzera nell’ambito di accordi internazionali per scopi diversi dall’assistenza nell’adempimento degli obblighi che ad essa incombono ai sensi di tali accordi.
Ai fini del presente Accordo il testo del regolamento si intende adattato come segue:
- l’articolo 68 è così modificato:i)al paragrafo 1 lettera a), dopo le parole «l’Unione» sono inserite le parole «o la Svizzera»;ii)è aggiunto il paragrafo seguente:«4. L’Unione, ogni volta che negozia con un paese terzo la conclusione di un accordo che preveda la possibilità per uno Stato membro o per l’Agenzia di rilasciare certificati sulla base dei certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche del paese terzo in questione, cerca di ottenere con lo stesso paese l’offerta di un accordo analogo anche per la Svizzera. A sua volta la Svizzera cerca di concludere con i paesi terzi accordi corrispondenti a quelli dell’Unione.»;
- all’articolo 95 è aggiunto il paragrafo seguente:
- «3. In deroga all’articolo 12 paragrafo 2 lettera a) del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, i cittadini svizzeri che godono pienamente dei loro diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia.»;
- all’articolo 96 è aggiunto il paragrafo seguente:
- «La Svizzera applica all’Agenzia il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, riportato nell’allegato A del presente allegato, in conformità dell’appendice dell’allegato A.»;
- all’articolo 102 è aggiunto il paragrafo seguente:
- «5. La Svizzera partecipa pienamente al consiglio di amministrazione e all’interno di esso ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell’Unione europea, eccetto il diritto di voto.»;
- all’articolo 120 è aggiunto il paragrafo seguente:
- «13. La Svizzera partecipa al contributo finanziario di cui al paragrafo 1 lettera b) secondo la formula seguente:[tab]S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C[tab]dove:S =la parte del bilancio dell’Agenzia non coperta dai diritti e dagli oneri di cui al paragrafo 1 lettere c) e d)a =il numero di Stati associatib =il numero di Stati membri dell’UEc =il contributo della Svizzera al bilancio dell’ICAOC =il contributo totale degli Stati membri dell’UE e degli Stati associati al bilancio dell’ICAO.»;
- all’articolo 122 è aggiunto il paragrafo seguente:
- «6. Le disposizioni relative al controllo finanziario esercitato dall’Unione in Svizzera nei riguardi dei partecipanti alle attività dell’Agenzia sono stabilite nell’allegato B del presente allegato.»;
- l’allegato I del regolamento è esteso ai seguenti aeromobili, in quanto prodotti disciplinati dall’articolo 3 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione:
- A/c – [HB-JES] – tipo Gulfstream G-V
- A/c – [HB-ZDF] – tipo MD900;
- all’articolo 132 paragrafo 1, il riferimento al regolamento (UE) 2016/679 si intende fatto, per quanto riguarda la Svizzera, alla pertinente legislazione nazionale;
- l’articolo 140 paragrafo 6 non si applica alla Svizzera.
Regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione, del 14 luglio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le imprese disciplinate dai regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e che modifica i regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione (GU L 248 del 26.9.2022, pag. 18), modificato da:
- regolamento delegato (UE) 2025/22 della Commissione (GU L, 2025/22, 7.3.2025).
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione, del 27 ottobre 2022, che stabilisce le regole per l’applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi alla gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le organizzazioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011 e (UE) 2015/340 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e per le autorità competenti di cui ai regolamenti (UE) n. 748/2012, (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011, (UE) 2015/340 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 748/2012, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 139/2014, (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/340 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione (GU L 31 del 2.2.2023, pag. 1), modificato da:
- regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769 della Commissione (GU L 228 del 15.9.2023, pag. 19);
- regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109 della Commissione (GU L, 2024/1109, 23.5.2024).
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2117 della Commissione, del 12 ottobre 2023, che stabilisce le norme necessarie e i requisiti dettagliati per il funzionamento e la gestione di un repertorio di informazioni ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2023/2117, 13.10.2023), modificato da:
- regolamento di esecuzione (UE) 2025/663 della Commissione (GU L, 2025/663, 3.4.2025).
I riferimenti al regolamento (UE) 2016/679 contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2117 della Commissione si intendono fatti, per quanto riguarda la Svizzera, alla sua legislazione nazionale pertinente.
Regolamento delegato (UE) 2024/1403 della Commissione , del 12 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le condizioni e le procedure per l’accreditamento dei soggetti qualificati da parte dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (GU L, 2024/1403, 24.5.2024).
Regolamento delegato (UE) 2025/20 della Commissione, del 19 dicembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo requisiti per la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra e per le organizzazioni che li forniscono (GU L, 2025/20, 7.3.2025).
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/23 della Commissione, del 19 dicembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la sorveglianza dei servizi di assistenza a terra e delle organizzazioni che li forniscono (GU L, 2025/23, 7.3.2025).
Regolamento delegato (UE) 2025/1044 della Commissione, del 23 maggio 2025, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme e procedure dettagliate sul riconoscimento delle licenze e dei certificati di controllore del traffico aereo rilasciati da paesi terzi (GU L, 2025/1044, 6.8.2025).
Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1), modificato da:
- regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione (GU L 100 del 5.4.2012, pag. 1);
- regolamento (UE) n. 70/2014 della Commissione (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 25);
- regolamento (UE) n. 245/2014 della Commissione (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 33);
- regolamento (UE) 2015/445 della Commissione (GU L 74 del 18.3.2015, pag. 1);
- regolamento (UE) 2016/539 della Commissione (GU L 91 del 7.4.2016, pag. 1);
- regolamento (UE) 2018/1065 della Commissione (GU L 192 del 30.7.2018, pag. 21);
- regolamento (UE) 2018/1119 della Commissione (GU L 204 del 13.8.2018, pag. 13);
- regolamento (UE) 2018/1974 della Commissione (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 1);
- regolamento (UE) 2019/27 della Commissione (GU L 8 del 10.1.2019, pag. 1);
- regolamento di esecuzione (UE) 2019/430 della Commissione (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 66);
- regolamento di esecuzione (UE) 2019/1747 della Commissione (GU L 268 del 22.10.2019, pag. 23);
- regolamento di esecuzione (UE) 2020/359 della Commissione (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 82);
- regolamento delegato (UE) 2020/723 della Commissione (GU L 170 del 2.6.2020, pag. 1);
- regolamento di esecuzione (UE) 2020/2193 della Commissione (GU L 434 del 23.12.2020, pag. 13);
- regolamento di esecuzione (UE) 2021/1310 della Commissione (GU L 284 del 9.8.2021, pag. 15);
- regolamento di esecuzione (UE) 2021/2227 della Commissione (GU L 448 del 15.12.2021, pag. 39);
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/844 della Commissione (GU L 148 del 31.5.2022, pag. 24);
- regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione (GU L 31 del 2.2.2023, pag. 1);
- regolamento di esecuzione (UE) 2024/1111 della Commissione (GU L, 2024/1111, 23.5.2024);
- regolamento di esecuzione (UE) 2024/2076 della Commissione (GU L, 2024/2076, 25.7.2024);
- regolamento di esecuzione (UE) 2024/2857 della Commissione (GU L, 2024/2857, 12.11.2024);
- regolamento di esecuzione (UE) 2025/134 della Commissione (GU L, 2025/134, 29.1.2025).
I riferimenti al regolamento (UE) 2016/679 contenuti nei regolamenti (UE) 2024/1111 e (UE) 2024/2076 si intendono fatti, per quanto riguarda la Svizzera, alla sua legislazione nazionale pertinente.
Regolamento delegato (UE) 2020/723 della Commissione , del 4 marzo 2020, che stabilisce norme dettagliate per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati dei piloti rilasciati da paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 (GU L 170 del 2.6.2020, pag. 1).
Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4) (art. 1–3, 4 paragrafo 2, 5–11 e 13), modificato da:
- regolamento (CE) n. 1899/2006 (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 1);
- regolamento (CE) n. 1900/2006 (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 176);
- regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione (GU L 10 del 12.1.2008, pag. 1);
- regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione (GU L 254 del 20.9.2008, pag. 1).
Conformemente all’articolo 139 del regolamento (UE) 2018/1139, il regolamento (CEE) n. 3922/91 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione delle norme dettagliate, adottate a norma dell’articolo 32 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) 2018/1139, sui limiti dei tempi di volo e di servizio nonché sui requisiti relativi ai tempi di riposo per quanto riguarda gli aerotaxi, i servizi medici di emergenza e le operazioni di trasporto aereo commerciale a pilotaggio singolo.
Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35), modificato da:
- regolamento (UE) n. 376/2014 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);
- regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1);
- regolamento (UE) 2024/1230 (GU L, 2024/1230, 29.4.2024).
Regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull’organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 20).
Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15), modificato da:
- regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1);
- regolamento delegato (UE) 2023/661 della Commissione (GU L 83 del 22.3.2023, pag. 54).
Regolamento delegato (UE) 2023/660 della Commissione , del 2 dicembre 2022, che stabilisce norme particolareggiate per l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 473/2006 che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2023, pag. 47).
Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14), modificato da ultimo da:
- regolamento di esecuzione (UE) 2025/1144 della Commissione (GU L, 2025/1144, 4.6.2025).
Regolamento (UE) n. 1332/2011
della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 20), modificato da:
- regolamento (UE) 2016/583 della Commissione (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 7);
- regolamento di esecuzione (UE) 2025/343 della Commissione (GU L, 2025/343, 18.2.2025).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 646/2012 della Commissione , del 16 luglio 2012, che stabilisce norme attuative concernenti le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche irrogate per violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 29).
Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale o la dichiarazione di conformità di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per i requisiti in materia di idoneità delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1), modificato da:
- regolamento (UE) n. 7/2013 della Commissione (GU L 4 del 9.1.2013, pag. 36);
- regolamento (UE) n. 69/2014 della Commissione (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 12);
- regolamento (UE) 2015/1039 della Commissione (GU L 167 dell’1.7.2015, pag. 1);
- regolamento (UE) 2016/5 della Commissione (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 3);
- regolamento delegato (UE) 2019/897 della Commissione (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 1);
- regolamento delegato (UE) 2020/570 della Commissione (GU L 132 del 27.4.2020, pag. 1);
- regolamento delegato (UE) 2021/699 della Commissione (GU L 145 del 28.4.2021, pag. 1);
- regolamento delegato (UE) 2021/1088 della Commissione (GU L 236 del 5.7.2021, pag. 3);
- regolamento delegato (UE) 2022/201 della Commissione (GU L 33 del 15.2.2022, pag. 7);
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/203 della Commissione (GU L 33 del 15.2.2022, pag. 46);
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/1253 della Commissione (GU L 191 del 20.7.2022, pag. 45);
- regolamento delegato (UE) 2022/1358 della Commissione (GU L 205 del 5.8.2022, pag. 7);
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/1361 della Commissione (GU L 205 del 5.8.2022, pag. 127);
- regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione (GU L 248 del 26.9.2022, pag. 18);
- regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione (GU L 31 del 2.2.2023, pag. 1);
- regolamento delegato (UE) 2023/1028 della Commissione (GU L 139 del 26.5.2023, pag. 10);
- regolamento delegato (UE) 2024/1108 della Commissione (GU L, 2024/1108, 23.5.2024);
- regolamento di esecuzione (UE) 2024/1110 della Commissione (GU L, 2024/1110, 23.5.2024).
Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1), modificato da:
- regolamento (UE) n. 800/2013 della Commissione (GU L 227 del 24.8.2013, pag. 1);
- regolamento (UE) n. 71/2014 della Commissione (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 27);
- regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2014, pag. 17);
- regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione (GU L 123 del 24.4.2014, pag. 1);
- regolamento (UE) 2015/140 della Commissione (GU L 24 del 30.1.2015, pag. 5);
- regolamento (UE) 2015/1329 della Commissione (GU L 206 dell’1.8.2015, pag. 21);
- regolamento (UE) 2015/640 della Commissione (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18);
- regolamento (UE) 2015/2338 della Commissione (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 1);
- regolamento (UE) 2016/1199 della Commissione (GU L 198 del 23.7.2016, pag. 13);
- regolamento (UE) 2017/363 della Commissione (GU L 55 del 2.3.2017, pag. 1);
- regolamento (UE) 2018/394 della Commissione (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 1);
- regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione (GU L 188 del 25.7.2018, pag. 3), modificato da:–regolamento di esecuzione (UE) 2020/745 della Commissione (GU L 176 del 5.6.2020, pag. 11);
- regolamento di esecuzione (UE) 2018/1975 della Commissione (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 53);
- regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 della Commissione (GU L 229 del 5.9.2019, pag. 1), modificato da:–regolamento di esecuzione (UE) 2020/1176 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 10);
- regolamento di esecuzione (UE) 2019/1384 della Commissione (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 106);
- regolamento di esecuzione (UE) 2020/2036 della Commissione (GU L 416 dell’11.12.2020, pag. 24). L’allegato punti 4–6 del regolamento (UE) 2020/2036 è applicabile in Svizzera dal 31.12.2020;
- regolamento di esecuzione (UE) 2021/1062 della Commissione (GU L 229 del 29.6.2021, pag. 3);
- regolamento di esecuzione (UE) 2021/1296 della Commissione (GU L 282 del 5.8.2021, pag. 5);
- regolamento di esecuzione (UE) 2021/2237 della Commissione (GU L 450 del 16.12.2021, pag. 21);
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/414 della Commissione (GU L 85 del 14.3.2022, pag. 4);
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/790 della Commissione (GU L 141 del 20.5.2022, pag. 13);
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/2203 della Commissione (GU L 293 del 14.11.2022, pag. 3);
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/2502 della Commissione (GU L 325 del 20.12.2022, pag. 56);
- regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione (GU L 31 del 2.2.2023, pag. 1);
- regolamento di esecuzione (UE) 2023/217 della Commissione (GU L 30 del 2.2.2023, pag. 11);
- regolamento di esecuzione (UE) 2023/1020 della Commissione (GU L 137 del 25.5.2023, pag. 1);
- regolamento di esecuzione (UE) 2023/1754 della Commissione (GU L 224 del 12.9.2023, pag. 16);
- regolamento di esecuzione (UE) 2024/1111 della Commissione (GU L, 2024/1111, 23.5.2024);
- regolamento di esecuzione (UE) 2024/2076 della Commissione (GU L, 2024/2076, 25.7.2024);
- regolamento di esecuzione (UE) 2025/133 della Commissione (GU L, 2025/133, 29.1.2025);
- regolamento di esecuzione (UE) 2025/24 della Commissione (GU L, 2025/24, 7.3.2025).
I riferimenti al regolamento (UE) 2016/679 contenuti nei regolamenti (UE) 2024/1111 e (UE) 2024/2076 si intendono fatti, per quanto riguarda la Svizzera, alla sua legislazione nazionale pertinente.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione , del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell’applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 46).
Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1), modificato da:
- regolamento (UE) 2017/161 della Commissione (GU L 27 dell’1.2.2017, pag. 99);
- regolamento (UE) 2018/401 della Commissione (GU L 72 del 15.3.2018, pag. 17);
- regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:–regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);
- regolamento delegato (UE) 2020/1234 della Commissione (GU L 282 del 31.8.2020, pag. 1);
- regolamento delegato (UE) 2020/2148 della Commissione (GU L 428 del 18.12.2020, pag. 10);
- regolamento delegato (UE) 2022/208 della Commissione (GU L 35 del 17.2.2022, pag. 1);
- regolamento delegato (UE) 2022/697 della Commissione (GU L 130 del 4.5.2022, pag. 1);
- regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione (GU L 248 del 26.9.2022, pag. 18);
- regolamento delegato (UE) 2022/2074 della Commissione (GU L 280 del 28.10.2022, pag. 4);
- regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione (GU L 31 del 2.2.2023, pag. 1);
- regolamento delegato (UE) 2023/369 della Commissione (GU L 51 del 20.2.2023, pag. 23);
- regolamento di esecuzione (UE) 2024/894 della Commissione (GU L, 2024/894, 20.3.2024);
- regolamento delegato (UE) 2024/405 della Commissione (GU L, 2024/405, 11.4.2024);
- regolamento delegato (UE) 2024/1400 della Commissione (GU L, 2024/1400, 24.5.2024);
- regolamento delegato (UE) 2025/21 della Commissione (GU L, 2025/21, 7.3.2025).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 della Commissione , del 16 dicembre 2019, relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (UE) n. 319/2014 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 36).
Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18), modificato da:
- regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2082 della Commissione , del 26 novembre 2021, che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi (GU L 426 del 29.11.2021, pag. 32).
Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12), modificato da:
- regolamento (UE) 2016/1158 della Commissione (GU L 192 del 16.7.2016, pag. 21);
- regolamento delegato (UE) 2023/659 della Commissione (GU L 83 del 22.3.2023, pag. 38).
Regolamento(UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1), modificato da:
- regolamento (UE) 2015/1088 della Commissione (GU L 176 del 7.7.2015, pag. 4);
- regolamento (UE) 2015/1536 della Commissione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 16);
- regolamento (UE) 2017/334 della Commissione (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 13);
- regolamento (UE) 2018/750 della Commissione (GU L 126 del 23.5.2018, pag. 1);
- regolamento (UE) 2018/1142 della Commissione (GU L 207 del 16.8.2018, pag. 2);
- regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 1);
- regolamento di esecuzione (UE) 2019/1384 della Commissione (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 106);
- regolamento di esecuzione (UE) 2020/270 della Commissione (GU L 56 del 27.2.2020, pag. 20);
- regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 14);
- regolamento di esecuzione (UE) 2021/685 della Commissione (GU L 143 del 27.4.2021, pag. 6);
- regolamento di esecuzione (UE) 2021/700 della Commissione (GU L 145 del 28.4.2021, pag. 20). L’articolo 1 punto 1 e l’allegato I punti 5, 6 e 8 del regolamento (UE) 2021/700 sono applicabili in Svizzera dal 18.5.2021;
- regolamento di esecuzione (UE) 2021/1963 della Commissione (GU L 400 del 12.11.2021, pag. 18);
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/410 della Commissione (GU L 84 dell’11.3.2022, pag. 20);
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/1360 della Commissione (GU L 205 del 5.8.2022, pag. 115);
- regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione (GU L 31 del 2.2.2023, pag. 1);
- regolamento di esecuzione (UE) 2023/989 della Commissione (GU L 135 del 23.5.2023, pag. 53);
- regolamento di esecuzione (UE) 2023/1152 della Commissione (GU L 152 del 13.6.2023, pag. 5);
- regolamento di esecuzione (UE) 2025/111 della Commissione (GU L, 2025/111, 24.1.2025).
Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1), modificato da:
- regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione (GU L 31 del 2.2.2023, pag. 1);
- regolamento di esecuzione (UE) 2023/893 della Commissione (GU L 118 del 4.5.2023, pag. 1);
- regolamento di esecuzione (UE) 2023/2163 della Commissione (GU L, 2023/2163, 18.10.2023).
Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18), modificato da:
- regolamento di esecuzione (UE) 2019/133 della Commissione (GU L 25 del 29.1.2019, pag. 14);
- regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 14);
- regolamento di esecuzione (UE) 2021/97 della Commissione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 208). L’articolo 1 del regolamento (UE) 2021/97 è applicabile in Svizzera dal 26.2.2021, salvo il punto 1 dell’allegato I, applicabile in Svizzera dal 16.2.2021;
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/1254 della Commissione (GU L 191 del 20.7.2022, pag. 47);
- regolamento di esecuzione (UE) 2024/2954 della Commissione (GU L, 2024/2954, 2.12.2024).
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018 della Commissione, del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell’aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 163 del 30.6.2015, pag. 1), modificato da:
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/3 della Commissione (GU L 1 del 5.1.2022, pag. 3).
Decisione (UE) 2016/2357 della Commissione , del 19 dicembre 2016, concernente la mancanza di effettiva conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle relative norme di attuazione per quanto riguarda gli attestati emessi dall’Hellenic Aviation Training Academy (HATA) e le licenze di cui alla parte 66 rilasciate in base a tale regolamento (notificata con il numero C(2016) 8645) (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 72).
Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di palloni e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per palloni a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10), modificato da:
- regolamento di esecuzione (UE) 2020/357 della Commissione (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 34);
- regolamento di esecuzione (UE) 2021/1874 della Commissione (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 4).
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di alianti e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64), modificato da:
- regolamento di esecuzione (UE) 2020/358 della Commissione (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 57);
- regolamento di esecuzione (UE) 2021/1874 della Commissione (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 4).
Regolamento (UE) 2019/494 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 85I del 27.3.2019, pag. 11).
Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senzaequipaggio(GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 1), modificato da:
- regolamento delegato (UE) 2020/1058 della Commissione del 27 aprile 2020 (GU L 232 del 20.7.2020, pag. 1);
- regolamento delegato (UE) 2022/851 della Commissione del 22 marzo 2022 (GU L 150 dell’1.6.2022, pag. 21);
- regolamento delegato (UE) 2024/1108 della Commissione (GU L, 2024/1108, 23.5.2024);
- regolamento delegato (UE) 2025/1130 della Commissione (GU L, 2025/1130, 4.6.2025).
Per quanto riguarda i prodotti elencati all’articolo 2 paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) 2019/945, la Svizzera applica gli atti ivi richiamati in quanto inclusi nel presente allegato, anche secondo quanto di seguito indicato, restando tra l’altro inteso che il secondo trattino dell’allegato si applica anche agli atti seguenti:
- regolamento (CE) n. 765/2008, richiamato all’articolo 3 punto 9, all’articolo 15, all’articolo 19 paragrafo 2 e all’articolo 39 paragrafo 1 lettera a) del regolamento delegato (UE) 2019/945;
- regolamento (UE) n. 1025/2012, richiamato all’articolo 3 punto 20 e all’articolo 37 paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/945;
- direttiva 2009/48/CE, richiamata all’articolo 4 paragrafo 2 e all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), e all’allegato, parte 1, punto 10 del regolamento delegato (UE) 2019/945;
- direttiva 2006/42/CE, richiamata all’articolo 4 paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/945, compresa:–direttiva 73/23/CEE, richiamata all’articolo 1 paragrafo 2 lettera k) e all’allegato I, punto 1.5.1 della direttiva 2006/42/CE, tenendo presente che la direttiva 73/23/CEE è stata abrogata e che i riferimenti alla medesima devono intendersi fatti alle pertinenti disposizioni della direttiva 2014/35/UE;
- regolamento (UE) 2019/1020, compresi i riferimenti al medesimo contenuti all’articolo 5 paragrafo 3 e agli articoli 35 e 36 del regolamento delegato (UE) 2019/945, tenendo presente che i riferimenti alle disposizioni soppresse del regolamento (CE) n. 765/2008 devono intendersi fatti alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020, compresi anche:–regolamento (UE) 2019/515, richiamato all’articolo 8 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1020, per quanto riguarda i punti di contatto per i prodotti;–regolamento (CE) n. 765/2008, richiamato all’articolo 11 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2019/1020;–direttiva 2001/95/CE, richiamata all’articolo 20 paragrafo 4 e all’articolo 34 paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020, tenendo presente che la direttiva 2001/95/CE è stata abrogata e che i riferimenti alla medesima devono intendersi fatti alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2023/988.
I riferimenti all’«Unione» di cui all’articolo 1 paragrafo 1 (ultima parte della frase), all’articolo 3 punti 1, 2, 9, 12 (prima parte della frase) e 21, all’articolo 4 paragrafi 1 (ultima parte della frase) e 2 lettere a), b) e d), all’articolo 5 paragrafo 2, all’articolo 6, all’articolo 21 paragrafo 1 (ultima parte della frase), all’articolo 29 paragrafo 2, all’articolo 31 paragrafo 2 lettera p) del regolamento (UE) 2019/1020 si intendono estesi anche alla Svizzera.
I riferimenti al diritto dell’Unione di cui all’articolo 14 paragrafo 2 e all’articolo 17 del regolamento (UE) 2019/1020 si intendono fatti, per quanto riguarda la Svizzera, alla sua legislazione nazionale pertinente.
I riferimenti all’«Unione» di cui all’articolo 1 paragrafo 2, all’articolo 2 paragrafo 3, all’articolo 3 punti 14, 15, 18 e 19, all’articolo 6 paragrafo 1, all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a), all’articolo 8 paragrafi 1 e 2, all’articolo 9 paragrafo 1, all’articolo 35 paragrafo 1, all’articolo 36 paragrafo 3, all’articolo 38 paragrafo 2, e all’articolo 41 paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/945 e il primo riferimento all’«Unione» nel titolo della sezione 5 del medesimo regolamento si intendono estesi anche alla Svizzera.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo anormee procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 45), modificato da:
- regolamento di esecuzione (UE) 2020/639 della Commissione, del 12 maggio 2020 (GU L 150 del 13.5.2020, pag. 1);
- regolamento di esecuzione (UE) 2020/746 della Commissione, del 4 giugno 2020 (GU L 176 del 5.6.2020, pag. 13);
- regolamento di esecuzione (UE) 2021/1166 della Commissione, del 15 luglio 2021 (GU L 253 del 16.7.2021, pag. 49);
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/425 della Commissione, del 14 marzo 2022 (GU L 87 del 15.3.2022, pag. 20);
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/525 della Commissione, del 1° aprile 2022 (GU L 105 del 4.4.2022, pag. 3);
- regolamento di esecuzione (UE) 2024/1110 della Commissione (GU L, 2024/1110, 23.5.2024).
Per quanto riguarda i sistemi aeromobili senza equipaggio, la Svizzera applica gli atti richiamati nel regolamento (UE) 2019/947 in quanto inclusi nel presente allegato, anche secondo quanto di seguito indicato, restando tra l’altro inteso che il secondo trattino dell’allegato si applica anche all’atto seguente:
- direttiva 2009/48/CE, richiamata all’articolo 9 paragrafo 2 lettera a) e all’articolo 14 paragrafo 5 lettera a) punto ii) del regolamento (UE) 2019/947.
Il riferimento al regolamento (UE) 2016/679 contenuto nell’allegato, parte B, punto UAS.SPEC.050, punto 1 lettera a) iv) del regolamento (UE) 2019/947, si intende fatto, per quanto riguarda la Svizzera, alla sua legislazione nazionale pertinente.
Regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione , del 13 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per il mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti, e sull’approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti in tali compiti (GU L, 2024/1107, 23.5.2024).
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109 della Commissione , del 10 aprile 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l’autorità competente e le procedure amministrative per la certificazione, la sorveglianza e l’applicazione delle norme in relazione al mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 (GU L, 2024/1109, 23.5.2024).
Decisione di esecuzione (UE) 2024/2103 della Commissione , del 30 luglio 2024, relativa alla norma armonizzata per l’identificazione remota diretta degli aeromobili senza equipaggio elaborata a sostegno del regolamento delegato (UE) 2019/945 (GU L, 2024/2103, 1.8.2024).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1128 della Commissione , del 1° luglio 2019, relativa ai diritti d’accesso alle raccomandazioni di sicurezza e alle risposte registrate nel repertorio centrale europeo e che abroga la decisione 2012/780/UE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 112).
Regolamento delegato (UE) 2020/2034 della Commissione , del 6 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 416 dell’11.12.2020, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 della Commissione, del 22 aprile 2021, relativo a un quadro normativo per lo U-space (GU L 139 del 23.4.2021, pag. 161), modificato da:
- regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione (GU L 31 del 2.2.2023, pag. 1).
4. Sicurezza aerea (security)
Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72), modificato da:
- regolamento (UE) n. 18/2010 della Commissione (GU L 7 del 12.1.2010, pag. 3);
- regolamento (UE) 2024/1689 (GU L, 2024/1689, 12.7.2024).
Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7), modificato da:
- regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione (GU L 90 del 10.4.2010, pag. 1);
- regolamento (UE) n. 720/2011 della Commissione (GU L 193 del 23.7.2011, pag. 19);
- regolamento (UE) n. 1141/2011 della Commissione (GU L 293 dell’11.11.2011, pag. 22);
- regolamento (UE) n. 245/2013 della Commissione (GU L 77 del 20.3.2013, pag. 5).
Regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 17), modificato da:
- regolamento (UE) 2016/2096 della Commissione (GU L 326 dell’1.12.2016, pag. 7).
Regolamento (UE) n. 72/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 1), modificato da:
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/472 della Commissione (GU L 85 dell’1.4.2016, pag. 28).
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1), modificato da:
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/2426 della Commissione (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 5);
- regolamento di esecuzione (UE) 2017/815 della Commissione (GU L 122 del 13.5.2017, pag. 1);
- regolamento di esecuzione (UE) 2018/55 della Commissione (GU L 10 del 13.1.2018, pag. 5);
- regolamento di esecuzione (UE) 2019/103 della Commissione (GU L 21 del 24.1.2019, pag. 13), modificato da:–regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 della Commissione (GU L 208 dell’1.7.2020, pag. 43);
- regolamento di esecuzione (UE) 2019/413 della Commissione (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 98);
- regolamento di esecuzione (UE) 2019/1583 della Commissione (GU L 246 del 26.9.2019, pag. 15), modificato da:–regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 della Commissione (GU L 208 dell’1.7.2020, pag. 43);
- regolamento di esecuzione (UE) 2020/111 della Commissione (GU L 21 del 27.1.2020, pag. 1);
- regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 della Commissione (GU L 208 dell’1.7.2020, pag. 43);
- regolamento di esecuzione (UE) 2021/255 della Commissione (GU L 58 del 19.2.2021, pag. 23). L’allegato, punti 15, 18, 19 e 32 del regolamento (UE) 2021/255 è applicabile in Svizzera dall’11.3.2021;
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/421 della Commissione (GU L 87 del 15.3.2022, pag. 1);
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/463 della Commissione (GU L 94 del 23.3.2022, pag. 3);
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/1174 della Commissione (GU L 183 dell’8.7.2022, pag. 35), ad eccezione del nuovo punto 11.1.1, lettera b), dell’allegato del regolamento (UE) 2015/1998, quale introdotto dal punto 35 dell’allegato del regolamento (UE) 2022/1174;
- regolamento di esecuzione (UE) 2023/566 della Commissione (GU L 74 del 13.3.2023, pag. 47);
- regolamento di esecuzione (UE) 2024/1255 della Commissione (GU L, 2024/1255, 6.5.2024);
- regolamento di esecuzione (UE) 2024/2108 della Commissione (GU L, 2024/2108, 31.7.2024);
- regolamento di esecuzione (UE) 2025/920 della Commissione (GU L, 2025/920, 20.5.2025).
Decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione, del 16 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile contenenti le informazioni di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008 (non pubblicata nella GU), modificata da:
- decisione di esecuzione C(2017) 3030 della Commissione;
- decisione di esecuzione C(2018) 4857 della Commissione;
- decisione di esecuzione C(2019) 132 della Commissione, modificata da:–decisione di esecuzione C(2020) 4241 della Commissione;
- decisione di esecuzione C(2021) 996 della Commissione;
- decisione di esecuzione C(2022) 4638 della Commissione;
- decisione di esecuzione C(2023) 1569 della Commissione;
- decisione di esecuzione C(2024) 2826 della Commissione;
- decisione di esecuzione C(2025) 3014 della Commissione.
Decisione (UE) 2021/2147 della Commissione , del 3 dicembre 2021, relativa all’approvazione delle attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile con «marchio UE» (GU L 433 del 6.12.2021, pag. 25).
5. Gestione del traffico aereo
Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1), modificato da:
- regolamento (CE) n. 1070/2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).
La Commissione esercita in Svizzera i poteri a essa riconosciuti ai sensi dell’articolo 11.
Il regolamento (CE) n. 549/2004 è abrogato conformemente all’articolo 56 del regolamento (UE) 2024/2803 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 58 di quest’ultimo:
- conformemente all’articolo 58, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2024/2803, l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 549/2004 continuano ad applicarsi fino al 2 dicembre 2026;
- conformemente all’articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/2803, l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004, a eccezione del paragrafo 2 di tale articolo, e gli atti di esecuzione in base a esso adottati continuano ad applicarsi ai fini dell’attuazione dei sistemi di prestazioni e di tariffazione in relazione al terzo e quarto periodo di riferimento.
Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10), modificato da:
- regolamento (CE) n. 1070/2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).
La Commissione esercita nei confronti della Svizzera i poteri a essa riconosciuti ai sensi dell’articolo 15.
Il regolamento (CE) n. 550/2004 è abrogato conformemente all’articolo 56 del regolamento (UE) 2024/2803 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 58 di quest’ultimo:
- conformemente all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/2803, l’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 550/2004 continua ad applicarsi fino al 2 dicembre 2026;
- conformemente all’articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/2803, l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 550/2004 e gli atti di esecuzione in base a esso adottati continuano ad applicarsi ai fini dell’attuazione dei sistemi di prestazioni e di tariffazione in relazione al terzo e quarto periodo di riferimento.
Regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo all’attuazione del cielo unico europeo, (rifusione) (GU L, 2024/2803, 11.11.2024).
La Commissione esercita nei confronti della Svizzera i poteri a essa riconosciuti ai sensi degli articoli 22 e 24, dell’articolo 25, paragrafo 4, dell’articolo 27, paragrafo 4, dell’articolo 31, paragrafo 3, e dell’articolo 34.
Il riferimento al regolamento (UE) 2021/1119 contenuto all’articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/2803 si intende fatto, per quanto riguarda la Svizzera, alla sua legislazione nazionale pertinente.
Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione , del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 20).
Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1), modificato da:
- regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 12);
- regolamento (UE) n. 721/2014 del Consiglio (GU L 192 dell’1.7.2014, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1), modificato da:
- regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:–regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);
- regolamento di esecuzione (UE) 2021/665 della Commissione (GU L 139 del 23.4.2021, pag. 184);
- regolamento di esecuzione (UE) 2021/1338 della Commissione (GU L 289 del 12.8.2021, pag. 12);
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/938 della Commissione (GU L 209 del 10.8.2022, pag. 1);
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/2345 della Commissione (GU L 311 del 2.12.2022, pag. 58);
- regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione (GU L 31 del 2.2.2023, pag. 1);
- regolamento di esecuzione (UE) 2023/1771 della Commissione (GU L 228 del 15.9.2023, pag. 49);
- regolamento di esecuzione (UE) 2024/403 della Commissione (GU L, 2024/403, 11.4.2024);
- regolamento di esecuzione (UE) 2024/1111 della Commissione (GU L, 2024/1111, 23.5.2024);
- regolamento di esecuzione (UE) 2025/343 della Commissione (GU L, 2025/343, 18.2.2025).
Il riferimento al regolamento (UE) 2016/679 contenuto nel regolamento (UE) 2024/1111 si intende fatto, per quanto riguarda la Svizzera, alla sua legislazione nazionale pertinente.
Regolamento delegato (UE) 2023/1768 della Commissione, del 14 luglio 2023, che stabilisce norme dettagliate per la certificazione e la dichiarazione di sistemi e componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea (GU L 228 del 15.9.2023, pag. 1), modificato da:
- regolamento delegato (UE) 2024/1473 della Commissione (GU L, 2024/1473, 24.5.2024).
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769 della Commissione , del 12 settembre 2023, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per l’approvazione delle organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di sistemi e componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 (GU L 228 del 15.9.2023, pag. 19).
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1770 della Commissione , del 12 settembre 2023, recante disposizioni sugli impianti di bordo necessari per l’utilizzo dello spazio aereo del cielo unico europeo e sulle regole operative relative all’uso dello spazio aereo del cielo unico europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 29/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011, (UE) n. 1207/2011 e (UE) n. 1079/2012 (GU L 228 del 15.9.2023, pag. 39).
Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10), modificato da:
- regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1);
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/1006 della Commissione (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 8);
- regolamento di esecuzione (UE) 2017/2159 della Commissione (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 45).
Decisione C(2010)5134 della Commissione , del 29 luglio 2010, sulla designazione dell’organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo (non pubblicata nella GU).
Regolamento (UE) n. 176/2011 della Commissione , del 24 febbraio 2011, concernente le informazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo (GU L 51 del 25.2.2011, pag. 2).
Decisione C(2011) 4130 della Commissione , del 7 luglio 2011, sulla nomina del gestore di rete per la gestione del traffico aereo (ATM) e le funzioni di rete del Cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (non pubblicata nella GU).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1), modificato da:
- regolamento (UE) 2015/340 della Commissione (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1);
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione (GU L 196 del 21.7.2016, pag. 3);
- regolamento di esecuzione (UE) 2017/835 della Commissione (GU L 124 del 17.5.2017, pag. 35);
- regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:–regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);
- regolamento di esecuzione (UE) 2020/886 della Commissione (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 14);
- regolamento di esecuzione (UE) 2021/666 della Commissione (GU L 139 del 23.4.2021, pag. 187);
- regolamento di esecuzione (UE) 2023/1772 della Commissione (GU L 228 del 15.9.2023, pag. 79);
- regolamento di esecuzione (UE) 2024/379 della Commissione (GU L, 2024/379, 26.1.2024);
- regolamento di esecuzione (UE) 2024/404 della Commissione (GU L, 2024/404, 11.4.2024);
- regolamento di esecuzione (UE) 2024/1111 della Commissione (GU L, 2024/1111, 23.5.2024).
Il riferimento al regolamento (UE) 2016/679 contenuto nel regolamento (UE) 2024/1111 si intende fatto, per quanto riguarda la Svizzera, alla sua legislazione nazionale pertinente.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all’assetto di governance e all’indicazione di incentivi a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123 del 4.5.2013, pag. 1), modificato da:
- regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione (GU L 36 del 2.2.2021, pag. 10).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione , del 1° febbraio 2021, relativo all’istituzione del progetto comune uno a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 36 del 2.2.2021, pag. 10).
Ai fini del presente Accordo, l’allegato del regolamento si intende adattato come segue:
- al punto 1.2.1., dopo la lettera (r), è aggiunta la lettera seguente: «(s) Zürich Kloten.»;
- al punto 2.2.1., dopo la lettera (r), è aggiunta la lettera seguente: «(s) Zürich Kloten.»;
- al punto 2.2.2., dopo la lettera (r), è aggiunta la lettera seguente: «(s) Zürich Kloten.»;
- al punto 2.2.3, dopo le lettere (bb) sono aggiunte le lettere seguenti: «(cc) Ginevra; (dd) Zürich Kloten.».
Decisione di esecuzione (UE) 2024/1663 della Commissione , del 12 giugno 2024, relativa alla condivisione iniziale delle informazioni sulla traiettoria nel progetto comune uno istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 (GU L, 2024/1663, 14.6.2024).
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 della Commissione, del 18 luglio 2018, che stabilisce requisiti per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la navigazione basata sulle prestazioni (GU L 189 del 26.7.2018, pag. 3), modificato da:
- regolamento di esecuzione (UE) 2025/520 della Commissione (GU L, 2025/520, 21.3.2025).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione , del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l’attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1), modificato da:
- regolamento di esecuzione (UE) 2021/1880 della Commissione (GU L 380 del 27.10.2021, pag. 1);
- regolamento di esecuzione (UE) 2024/3128 della Commissione (GU L, 2024/3128, 17.12.2024).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/709 della Commissione , del 6 maggio 2019, relativa alla nomina del gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) del cielo unico europeo (notificata con il numero C(2019) 3228) (GU L 120 dell’8.5.2019, pag. 27).
La decisione di esecuzione (UE) 2019/709 della Commissione continua ad applicarsi fino alla fine del quarto periodo di riferimento o fino all’adozione di un atto di esecuzione in conformità dell’articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/2803, se questa data è precedente.
Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione , del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020–2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).
Decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 della Commissione , del 12 giugno 2024, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il quarto periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2029 (GU L, 2024/1688, 17.6.2024).
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2718 della Commissione , del 6 dicembre 2023, che approva il piano strategico della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo per il periodo 2025–2029 e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/2167 (GU L, 2023/2718, 8.12.2023).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/2168 della Commissione , del 17 dicembre 2019, relativa alla nomina del presidente e dei membri del consiglio di gestione della rete, nonché dei loro supplenti, e dei membri della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi, nonché dei loro supplenti, per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento 2020–2024 (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 90).
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione , del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020–2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).
6. Ambiente e inquinamento acustico
Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (art 1–12 e 14–18) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 85 del 28.3.2002, pag. 40).
[Si applicano le modifiche dell’allegato I, derivanti dall’allegato II, capitolo 8 (Politica dei trasporti), sezione G (Trasporto aereo), punto 2 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica Ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea].
Direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell’utilizzazione degli aerei di cui all’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 374 del 27.12.2006, pag. 1).
Regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (ReFuelEU Aviation) (GU L, 2023/2405, 31.10.2023).
Per la Svizzera il regolamento (UE) 2023/2405 entra in vigore il 1° gennaio 2026.
Nonostante la direttiva (UE) 2018/2001 non rientri nell’ambito di applicazione del presente accordo, la Svizzera applica le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 richiamate nel regolamento (UE) 2023/2405 salvo l’articolo 31 bis, che è da intendersi riferito, per quanto riguarda la Svizzera, alla sua legislazione nazionale.
I riferimenti alla direttiva 2003/87/CE contenuti nel regolamento (UE) 2023/2405 si intendono fatti, per quanto riguarda la Svizzera, all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra .
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3170 della Commissione, del 18 dicembre 2024, che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il sistema volontario di etichettatura ambientale per la stima delle prestazioni ambientali dei voli, istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio (etichetta sulle emissioni di volo) (GU L, 2024/3170, 31.12.2024).
Per la Svizzera il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3170 della Commissione entra in vigore il 1° gennaio 2026.
Nonostante la direttiva (UE) 2018/2001 non rientri nell’ambito di applicazione del presente accordo, la Svizzera applica le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 richiamate nel regolamento (UE) 2024/3170.
Il riferimento alla direttiva 2003/87/CE contenuto nel regolamento (UE) 2024/3170 si intende fatto, per quanto riguarda la Svizzera, all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra .
7. Protezione dei consumatori
Direttiva 90/314/CEE del Consiglio , del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59) (art. 1–10).
Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29) (art. 1–11), modificata da:
- direttiva 2011/83/UE (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli (GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1) (art. 1–8), modificato da:
- regolamento (CE) n. 889/2002 (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 2).
Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).
(art. 1–18)
Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).
8. Varie
Direttiva 2003/96/CE del Consiglio , del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).
(art. 14 par. 1 lett. b) e par. 2)
9. Allegati
- Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
- Disposizioni in materia di controllo finanziario esercitato dall’Unione europea per quanto riguarda i partecipanti svizzeri alle attività dell’AESA.