Per l’applicazione del presente Accordo e dell’Allegato:
- il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;
- l’espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio aeronautico federale2 e, per la Repubblica di Corea, il Ministero dei trasporti o, in ambedue i casi, qualsiasi ente o persona autorizzata ad assumere le funzioni attualmente esercitate da dette autorità;
- l’espressione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 3 del presente Accordo per svolgere i servizi aerei convenuti.
L’allegato è parte integrante del presente Accordo, e qualsiasi suo riferimento includerà l’allegato stesso, salve disposizioni contrarie.