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0.748.127.192.81

Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea concernente i trasporti aerei regolari Conchiuso il 15 dicembre 1975 Approvato dall’Assemblea federale il 29 settembre 1976 Entrato in vigore con scambio di note il 20 novembre 1976

RU 1976 2768; FF 1976 I 377

Traduzione1

(Stato 20 agosto 1990)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Corea,

considerato che la Svizzera e la repubblica di Corea fanno parte della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944,

animati dal desiderio di sviluppare la cooperazione internazionale nel settore dei trasporti aerei, e

animati dal desiderio di conchiudere un accordo inteso a stabilire servizi regolari tra i due Paesi e oltre,

hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Per l’applicazione del presente Accordo e dell’Allegato:

  1. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;
  2. l’espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio aeronautico federale2 e, per la Repubblica di Corea, il Ministero dei trasporti o, in ambedue i casi, qualsiasi ente o persona autorizzata ad assumere le funzioni attualmente esercitate da dette autorità;
  3. l’espressione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 3 del presente Accordo per svolgere i servizi aerei convenuti.

L’allegato è parte integrante del presente Accordo, e qualsiasi suo riferimento includerà l’allegato stesso, salve disposizioni contrarie.

Art. 2

Le Parti s’accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per l’apertura dei servizi aerei sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

Salve restando le disposizioni del presente Accordo, l’impresa designata di ciascuna Parte fruisce, nell’esercizio dei servizi internazionali:

  1. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte,
  2. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. del diritto d’imbarcare e sbarcare, in traffico internazionale, su detto territorio e nei punti specificati nell’Allegato, passeggeri, merci e posta.

Nessun disposto del paragrafo 2 del presente articolo, potrà essere considerato come conferente all’impre3sa designata di una Parte il diritto di imbarcare, sul territorio dell’altra, passeggeri, merci o posta mediante rimunerazione o locazione e diretti in un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

Art. 3

Ciascuna Parte ha il diritto di designare un’impresa di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti. La designazione avviene per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti.

appena informata della designazione, ciascuna Parte accorda senza indugio all’impresa designata dall’altra la necessaria autorizzazione d’esercizio, salvi le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l’impresa designata dall’altra provi d’essere in grado di soddisfare alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l’esercizio dei servizi aerei internazionali.

Ciascuna Parte può rifiutare l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure, nei limiti ch’essa ritenga necessari, condizionare l’attuazione, ad opera dell’impresa designata, dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora non avesse la prova che una quota preminente della proprietà nonché il controllo effettivo impresa stessa appartengono alla Parte che l’ha designata o ai suoi cittadini.

Ricevuta l’autorizzazione d’esercizio prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, l’impresa designata può iniziare in ogni momento, ad esercitare qualsiasi servizio convenuto, sempreché sia entrato in vigore, per il servizio di cui si tratta, la tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell’articolo 10.

Art. 4

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare un’autorizzazione d’esercizio o di sospendere l’esercizio, ad opera dell’impresa designata dell’altra, dei diritti menzionati nell’articolo 2, oppure di sottoporne l’attuazione alle condizioni ch’essa reputa necessarie se:

  1. non ha la prova che una quota preminente della proprietà nonché il controllo effettivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o ai suoi cittadini, o se
  2. l’impresa non si è conformata alle leggi e ai regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, o se
  3. l’impresa non svolge i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo risultassero immediatamente necessari per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, o per ragioni di sicurezza della navigazione aerea, tale diritto potrà essere esercitato solamente dopo consultazione con l’altra Parte.

Art. 5

Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle Parti.

L’impresa designata di ciascuna Parte deve tener conto degli interessi dell’impresa designata dell’altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti.

La capacità di trasporto offerta dalle imprese designate dev’essere adeguata alla domanda di traffico.

I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l’impresa e i punti serviti sulle linee indicate.

Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti nel traffico internazionale fra il territorio dell’altra Parte e i territori di Paesi terzi devi essere esercitato giusta i principi generali di sviluppo normale ammessi dalle due Parti e alla condizione che la capacità sia adeguata:

  1. alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l’impresa;
  2. alla domanda di traffico delle regioni attraversate, considerati i servizi locali e regionali;
  3. alle esigenze d’uno svolgimento economico dei servizi convenuti.

Art. 6

Gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata di una Parte, come anche le loro attrezzature normali, riserve di carburanti e lubrificanti e loro provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, saranno, all’entrata nel territorio dell’altra Parte, esonerati da ogni diritto doganale, spese d’ispezione e altri diritti o tasse, alla condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

Vanno parimenti esonerati da questi diritti, spese e tasse, eccetto gli emolumenti per servizi resi:

  1. le provviste di bordo prese sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nel servizio internazionali dall’impresa designata dell’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio e le attrezzature normali di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale;
  3. i carburanti e lubrificanti per l’approvvigionamento degli aeromobili impiegati nel servizio internazionali dall’impresa designata dell’altra Parte, anche se detti approvvigionamenti vanno utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati.

L’attrezzatura normale di bordo, come anche i prodotti e approvvigionamenti a bordo degli aeromobili impiegati dall’impresa designata di una Parte, potranno essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questa. In tal caso essi saranno posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali.

Art. 7

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito sul territorio di una Parte contraente, se rimangono nella zona dell’aeroporto loro riservata, sono sottoposti a un controllo molto semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti da dazi e tasse analoghe.

Art. 8

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono pure applicabili all’impresa designata dell’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, merci o posta, segnatamente le modalità d’entrata, d’uscita, d’emigrazione e d’immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari, sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, merci e posta, trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dell’altra parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.

Ciascuna Parte si obbliga a non favorire le proprie imprese rispetto a quella designata dell’altra quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel presente articolo.

Per l’impiego degli aeroporti ed altre agevolazioni offerti da una Parte, l’impresa designata dell’altra non dovrà pagare tasse superiori a quelle riscotibili per gli aeromobili nazionali adibiti a servizi internazionali regolari.

L’impresa designata di una Parte avrà il diritto di tenere rappresentanze sul territorio dell’altra. Le rappresentanze potranno includere personale commerciale, operativo e tecnico.

Per quanto concerne l’attività commerciale della rappresentanza dell’impresa designata di una Parte sul territorio dell’altra, il principio di reciprocità si applicherà nei limiti delle leggi e regolamenti di quest’altra Parte.

Art. 9

I certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte sono riconosciuti dall’altra durante la loro validità.

Tuttavia ogni Parte si riserva il diritto di non riconoscere, per la circolazione sopra il proprio territorio, i brevetti d’idoneità e le licenzi rilasciati o convalidati ai suoi cittadini dall’altra Parte o da qualsiasi altro Stato.

Art. 10

Le tariffe dei servizi convenuti sono fissate a aliquote ragionevoli, tenendo conto tutti gli elementi determinanti, comprendenti le spese d’esercizio, un utile ragionevole, le caratteristiche di ogni servizio e le tariffe in uso presso altre imprese di trasporti aerei.

Le tariffe di cui al paragrafo 1 sono fissate quanto possibile mediante intesa fra le imprese designate e dopo consultazione delle altre imprese di aerotrasporti che servono, completamente o parzialmente, la stessa linea. Le imprese designate devono, per quanto possibile, attuare tale intesa secondo la procedura d’allestimento delle tariffe definita dall’organismo internazionale che formula proposte in materia.

Le tariffe così fissate saranno sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno trenta (30) giorni prima della loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva del consenso di dette autorità.

Se le imprese designate non possono intendersi o se le autorità aeronautiche d’una Parte non approvano la tariffa, le autorità aeronautiche delle due parti cercheranno di compilare la tariffa di comune intesa.

Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura arbitrale conformemente all’articolo 15.

Le tariffe stabilite resteranno in vigore fino a quando, giusta il presente articolo o l’articolo 15, saranno state fissate nuove tariffe, tuttavia non oltre dodici (12) mesi a contare dal giorno della negata approvazione da parte delle autorità aeronautiche di una delle Parti.

Art. 11

Ciascuna Parte s’impegna a garantire all’impresa designata dell’altra il diritto di trasferire alla sua sede le eccedenze d’introiti realizzate sul proprio territorio. La procedura per tale trasferimento dovrà nondimeno essere conforme alle leggi e regolamenti sui cambi della Parte sul cui territorio è realizzato il reddito. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo sarà applicabile.

Art. 12

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicheranno, a domanda, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il volume di traffico sui servizi convenuti.

Art. 13

Le Parti o le loro autorità aeronautiche potranno, in ogni momento, chiedere reciproche consultazioni.

La consultazione, chiesta da una Parte o dalle sue autorità aeronautiche, dovrà iniziare entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezioni della domanda.

Art. 14

Qualsiasi modificazione del presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti si saranno reciprocamente notificato l’adempimento delle loro formalità costituzionali, concernente la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali.

Ogni modificazione dell’Allegato può essere convenuta direttamente fra le autorità aeronautiche delle Parti. Essa entrerà in vigore dopo essere stata confermata mediante scambio di note diplomatiche.

Art. 15

Qualsiasi controversia fra le parti inerente all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, se non può essere composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, sarà sottoposta, su domanda d’una delle Parti, a un tribunale arbitrale trimembre.

a tal fine, ciascuna parte designerà un arbitro e i due arbitri procederanno a cooptarne un terzo, cittadino d’un altro Stato, come presidente. Se, dopo due mesi a contare dal giorno in cui una Parte ha designato un arbitro, l’altra Parte non avrà designato il proprio oppure se, dopo un mese dalla designazione del secondo, i due arbitri non avranno ancora cooptato il residente, ciascuna Parte potrà chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (OACI) di procedere alle designazioni necessarie.

Il tribunale arbitrale stabilirà la propria procedura e deciderà circa la ripartizione delle relative spese.

Le Parti s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione presa in applicazione del presente articolo.

Art. 16

Il presente Accordo come anche i suoi emendamenti saranno registrati presso l’OACI.

Art. 17

Il presente Accordo sarà messo in concordanza con qualsiasi convenzione di carattere multilaterale che fosse ratificata dalle Parti.

Art. 18

Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare all’altra la sua decisione di disdire il presente Accordo; la notificazione va fatta simultaneamente all’OACI.

La disdetta diverrà effettiva alla fine di quel periodo d’orario nel corso del quale sarà giunto a scadenza un termine di dodici (12) mesi, sempreché la disdetta stessa non sia stata frattanto revocata di comune intesa.

Qualora l’altra Parte non riscontrasse la notificazione, si reputa l’abbia ricevuta quattordici (14) giorni dopo la ricezione da parte dell’OACI.

Art. 19

Il presente Accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della firma; esso entrerà in vigore non appena le due Parti si saranno notificate l’adempimento delle rispettive formalità costituzionali concernenti la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna il 15 dicembre 1975, in doppio esemplare, nelle lingue francese, coreana e inglese, i tre testi facenti parimente fede. In caso di divergenze quanto alla loro interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica di Corea:

P. Graber

Kun Pak

Allegato3

Tavola delle linee

Tavola I

Linee sulle quali l’impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei:

Linea A (Linea del Sud)

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Repubblica
di Corea

Punti oltre la Repubblica
di Corea

Punti in Svizzera

Vienna o Atene

o Istanbul

Il Cairo

o Beyrouth

Un punto in Arabia Saudita

Un punto nel

Golfo arabo

Teheran

Karachi o

Bombay o

Delhi o Colombo

Bangkok

Singapore o

Kuala Lumpur

Hong Kong o

Manila o Taïpeh

Due punti in
Repubblica di Corea

Linea B (Linea del Polo)

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Repubblica
di Corea

Punti oltre la Repubblica
di Corea

Punti
in Svizzera

Anchorage
Tokyo

Due punti in
Repubblica di Corea

Linea C (Linea della Siberia) 4

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Repubblica
di Corea

Punti oltre la Repubblica
di Corea

Punti
in Svizzera

Due punti
in Europa
Mosca
Pechino, Shanghai

Due punti in
Repubblica
di Corea

Un punto
in Giappone

Tavola II

Linee sulle quali l’impresa designata dalla Repubblica di Corea può esercitare servizi aerei:

Linea A (Linea del Sud)

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre la Svizzera

Punti in Corea

Hong Kong o
Manila o Taïpeh
Singapore o
Kuala-Lumpur
Bangkok
Karachi o
Bombay o Delhi
o Colombo
Teheran
Un punto nel
Golfo arabo
Un punto in
Arabia Saudita

Due punti
in Svizzera

Il Cairo
o Beyrouth
Atene o
Istanbul o Roma

Linea B (Linea del Polo)

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre la Svizzera

Punti in Corea

Due punti
in Europa

Due punti
in Svizzera

Linea C (Linea della Siberia) 5

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre la Svizzera

Punti in Corea

Pechino,
Shanghai, Mosca
Due punti
in Europa

Due punti
in Svizzera

Un punto
in Europa

Note

1. A scelta delle imprese designate possono essere tralasciati i punti lungo le linee indicate durante tutti i voli, in tutte le direzioni, o su taluni di essi (Linee A, B e C).

2. L’impresa designata di ciascuna Parte può terminare il suo servizio nei punti specificati non necessariamente nell’ordine in cui sono enumerati; può inoltre servire detti punti nella maniera da essa auspicata, ossia prima o dopo la sosta o punto di destinazione alla condizione che i servizi convenuti abbiano inizio al punto di origine sul territorio dell’altra Parte contraente.

3. Ciascuna impresa designata può servire punti non menzionati alla condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra detti punti e il territorio dell’altra Parte.