Per l’applicazione del presente Accordo, sempre che il contesto non richieda una diversa accezione:
- il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include tutti gli allegati adottati conformemente all’articolo 90 della Convenzione e tutti gli emendamenti agli allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti divengano effettivi o siano stati adottati dalle due Parti contraenti;
- l’espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Confederazione Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile o qualsiasi persona o istituzione autorizzata a esercitare qualsivoglia funzione attualmente attribuita a detta autorità e, per gli Emirati Arabi Uniti, l’Autorità dell’aviazione civile generale o qualsiasi persona o istituzione autorizzata a esercitare qualsivoglia funzione attualmente attribuita all’Autorità dell’aviazione civile generale nell’ambito dell’aviazione civile o qualsiasi persona o istituzione autorizzata a esercitare qualsivoglia funzione attualmente attribuita a dette autorità in relazione al presente Accordo;
- l’espressione «imprese designate» indica una o più imprese di trasporti aerei designate e autorizzate conformemente all’articolo 3 del presente Accordo;
- il termine «territorio», in relazione a uno Stato, indica quanto stabilito nell’articolo 2 della Convenzione;
- le espressioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «imprese di trasporti aerei» e «scali non commerciali» indicano quanto stabilito nell’articolo 96 della Convenzione;
- il termine «Allegato» indica gli Allegati al presente Accordo reputati parte integrante del presente Accordo e qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti gli Allegati, salvo esplicita disposizione contraria;
- il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre remunerazioni supplementari per l’intermediazione o la vendita di titoli di trasporto, a esclusione della remunerazione e delle condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.