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0.748.127.193.45

Accordo tra la Svizzera e la Finlandia concernente i trasporti aerei Conchiuso a Berna il 7 gennaio 1959 Approvato dall’Assemblea federale il 21 giugno 1961 Entrato in vigore il 13 settembre 1961

(Stato 10 giugno 1997)0.748.127.193.451ro

Traduzione2

Il Consiglio federale della Confederazione svizzera
e
il Governo della Repubblica Finlandese,

desiderosi d’incrementare la cooperazione internazionale nel settore degli aerotrasporti, essendosi pertanto determinati a conchiudere un accordo inteso a stabilire dei servizi aerei tra i loro territori rispettivi ed oltre,

hanno designato i loro plenipotenziari, i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

b. Ciascuna Parte designa una o più imprese d’aerotrasporti per l’esercizio dei ser-vizi convenuti.

a. Per esercitare i servizi aerei internazionali, designati nell’allegato, le Parti contraenti, salve restando le disposizioni del presente accordo, si concedono reciprocamente il diritto:

  1. di sorvolare il territorio dell’altra Parte;
  2. di effettuarvi scali non commerciali, utilizzando gli aeroporti e i sussidi al volo previsti per il traffico internazionale;
  3. d’imbarcarvi o sbarcarvi, in traffico internazionale e, nei punti menzionati in allegato, passeggeri, posta e merci.

Art. 2

a. Con riserva del disposto dell’articolo 7, la necessaria autorizzazione d’esercitare dev’essere rilasciata alla o alle imprese designate da ciascuna Parte. b. Tuttavia le imprese designate, prima d’essere autorizzate a iniziare i servizi convenuti, possono essere invitate a dimostrare, all’autorità aeronautica dell’altra Parte, ch’esse soddisfano le condizioni poste dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati, da detta autorità, ai servizi aerei internazionali.

Art. 3

a. La capacità di trasporto offerta dalle imprese designate dev’essere adeguata alla domanda. b. Le imprese designate devono, sui percorsi comuni, prendere in considerazione i loro interessi reciproci, evitando d’arrecare difficoltà ingiustificate ai rispettivi servizi. c. I servizi convenuti sono essenzialmente intesi ad offrire una capacità di trasporto, commisurata alla domanda, tra la Parte cui appartiene l’impresa designata e i Paesi di destinazione. e. Nell’esercizio dei servizi convenuti tra le Parti, le imprese designate godono di possibilità uguali ed eque.

d. Il diritto d’imbarcare e sbarcare, sul territorio d’una Parte e nel punti menzionati in allegato, persone o cose del traffico internazionale diretto o proveniente da Paesi terzi, dev’essere esercitato giusta il principio dello sviluppo armonico, proclamato dalle Parti, nonchè in modo tale che la capacità venga adattata:

  1. alla domanda di prestazioni di trasporto per o dal territorio della Parte che ha designato l’impresa;
  2. alle esigenze di un esercizio economico dei servizi convenuti;
  3. alla domanda di prestazioni di trasporto da parte delle regioni attraversate, tenuto conto dei servizi locali e regionali.

Art. 4

a. Le tariffe devono risultare modiche, ancorchè compilate in vista di un esercizio sano, normalmente attivo, e graduate secondo le caratteristiche di ciascun servizio, come la rapidità e la comodità; esse dovranno inoltre riflettere le raccomandazioni dell’IATA. In mancanza di dette raccomandazioni, le imprese designate si consulteranno con le imprese dei Paesi terzi che servono le stesse linee; le intese che ne risultassero dovranno essere proposte per approvazione alle autorità aeronautiche delle Parti. b. Se le imprese designate non arrivano a un’intesa, o se le autorità aeronautiche d’una Parte contraente non approvano le tariffe, la soluzione va ricercata mediante accordi tra le autorità aeronautiche delle due Parti. Permanendo delle divergenze, si deve ricorrere alla procedura arbitrale disposta all’articolo 8. c. Nessuna tariffa, nuovo o modificata, può essere applicata quando manchi l’accordo delle autorità aeronautiche di una Parte, salvo restando il caso previsto alla lettera e dell’articolo 8. Durante l’allestimento di una nuova tariffa, conforme alle disposizioni del presente articolo, permangono in vigore le tariffe già applicate.

Art. 5

a. Per l’uso degli aeroporti e degli altri sussidi al volo offerti da una Parte, le imprese designate dall’altra Parte non devono pagare delle tasse superiori a quelle versate dagli aeromobili nazionali adibiti a servizi internazionali regolari. b. I carburanti e i pezzi di ricambio, imbarcati o montati, nel territorio di una Parte, sugli aeromobili delle imprese designate dall’altra Parte, e destinati esclusivamente ad essi, vanno esenti da dazio. Per quanto concerne altri diritti e tasse, i carburanti e i pezzi di ricambio devono essere trattati come quelli imbarcati o montati su ogni altro aeromobile adibito al traffico internazionale. c. Gli aeromobili che le imprese designate da una Parte usano per i servizi convenuti, come pure i carburanti, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, l’attrezzatura normale e le provviste ch’essi recano a bordo, vanno esenti, nel territorio dell’altra Parte, d’ogni dazio, diritto o tassa; ciò vale anche per gli approvvigionamenti destinati ad essere impiegati o consumati durante il volo sopra detto territorio.

Art. 6

a. Le leggi e i regolamenti che, rispetto al territorio di una Parte, disciplinano l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione internazionale nonchè il loro volo in transito, si applicano parimente alle imprese designate dell’altra Parte. b. Le leggi e i regolamenti che, rispetto al territorio di una Parte, disciplinano l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, colli postali o merci, segnatamente quanto alle formalità d’immigrazione, ai passaporti, alla dogana e alla quarantena, si applicano, su detto territorio, ai passeggeri, equipaggi, colli postali o merci trasportati dagli aeromobili delle imprese designate dell’altra Parte.

Art. 7

Ciascuna Parte si riserva il diritto di negare o revocare l’autorizzazione d’esercizio ad un’impresa designata dall’altra Parte, quando manchi la prova che la proprietà preponderante e il controllo effettivo di detta impresa sono nelle mani di cittadini dell’una o dell’altra Parte, oppure quando l’impresa abbia violato le leggi e i regolamenti, di cui all’articolo precedente, o disatteso agli obblighi previsti dal presente accordo.

Art. 8

a. Le Parti convengono in arbitri ogni controversia d’interpretazione ed applicazione del presente accordo o del suo allegato, impossibile da comporre mediante negoziati diretti. b. Le Parti designato all’uopo un tribunale arbitrale speciale oppure una persona o un organismo. c. Ciascuna Parte, ove sia mancata l’intesa sulla designazione dell’arbitro o sulla composizione del tribunale arbitrale prescelto, può adire, per la controversia, il Consiglio dell’OACI. d. Le Parte, si obbligano ad accettare le decisioni prese in applicazione del presente articolo. e. Le Parti assumono le spese della procedura arbitrale, dividendole per metà.

Art. 9

Il presente accordo ed ogni intesa successiva saranno registrati presso l’OACI.

Art. 10

Ove le Parti venissero ad essere vincolate da un accordo multilaterale, il presente accordo e il suo allegato dovranno essere adattati alle disposizioni di quello.

Art. 11

a. Le autorità aeronautiche delle Parti consulteranno di tanto in tanto per accertare, con spirito di stretta collaborazione, se i principi posti dal presente accordo siano applicati e se i suoi scopi siano sufficientemente realizzati. Esse si baseranno, segnatamente, sulle statistiche del traffico, attenenti ai servizi convenuti. b. Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicheranno reciprocamente, a domanda, le statistiche che consentono di farsi un’idea esatta del traffico concernente i servizi convenuti. c. Le autorità aeronautiche delle Parti potranno stabilire, di comune accordo, delle modificazioni alle tabelle delle aviolinee recate in allegato al presente accordo.

Art. 12

Ciascuna Parte potrà disdire il presente accordo, avvisandone per scritto, un anno prima, l’altra Parte contraente.

Art. 13

Il presente accordo sarà applicato provvisoriamente a contare dal giorno della firma ed entrerà in vigore non appena il Consiglio federale svizzero avrà notificato, per via diplomatica, la propria ratificazione al Governo della Repubblica finlandese. Fatto a Berna, il 7 gennaio 1959, in doppio esemplare, in lingua francese.

Per il
Consiglio Federale Svizzero:

Per il Governo
del Rep. Finlandia:

Max Petitpierre

Hugo Valvanne

Allegato3

Tavole delle linee

Tavola I

Linee sulle quali l’impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Finlandia

Punti oltre

Punti in Svizzera

Francoforte s. M.

due punti

o

Düsseldorf

o

Hannover

Copenhagen

Stoccolma

Tavola II

Linee sulle quali l’impresa designata dalla Finlandia può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre

Punti in Finlandia

Malmö

due punti

Copenhagen

Colonia

Francoforte s. M.

Note:

1. A scelta delle imprese designate possono essere tralasciati i punti lungo le linee indicate, durante tutti o taluni voli.

2. L’impresa designata di ciascuna Parte può servire punti intermedi non menzionati, a condizione che nessun servizio sia esercitato tra questi punti e il territorio dell’altra Parte.