b. Ciascuna Parte designa un’impresa di trasporti aerei (dappresso «impresa designata») per l’esercizio dei servizi convenuti.
a. Le parti contraenti (dappresso «Parti»), per esercitare i trasporti aerei internazionali specificati dall’allegato, salvo restando le disposizioni del presente accordo, si concedono reciprocamente i seguenti diritti:
- sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
- effettuare scali non commerciali sul territorio citato;
- imbarcare e scaricare passeggeri, colli postali e merci, sullo stesso territorio, nel traffico internazionale e nei punti specificati dall’allegato.