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0.748.127.194.58

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Giamaica concernente il traffico aereo di linea

RU 2022 442

Traduzione

Concluso il 12 dicembre 2013
Entrato in vigore mediante scambio di note il 12 dicembre 2020

(Stato 12 dicembre 2020)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Giamaica

(qui di seguito «Parti»):

animati dal desiderio di promuovere un sistema di trasporti aerei internazionale basato sulla libera concorrenza tra le imprese di trasporti aerei in un mercato sottoposto a minime ingerenze e normative da parte dei Governi;

animati dal desiderio di agevolare l’ampliamento delle opportunità di servizi aerei internazionali;

riconoscendo che servizi aerei internazionali efficaci e concorrenziali promuovono il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica;

desiderando dar modo alle imprese di trasporti aerei di offrire ai passeggeri e ai trasportatori prezzi e servizi concorrenziali su mercati liberalizzati;

animati dal desiderio di assicurare il più elevato livello di sicurezza e protezione del trasporto aereo internazionale e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone e dei beni, incidono negativamente sul funzionamento del trasporto aereo e minano la fiducia del pubblico nella sicurezza dell’aviazione civile; e

in quanto Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 1 ,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, sempre che non sia disposto altrimenti:

  1. il termine «la Convenzione» e la locuzione «la Convenzione di Chicago» indicano la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e includono ogni Allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
  2. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e per la Giamaica, il Ministro competente per l’aviazione civile o l’autorità dell’aviazione civile o, in entrambi i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  3. il termine «Accordo» comprende il relativo Allegato come pure tutte le modifiche dell’Allegato o del presente Accordo;
  4. la locuzione «imprese di trasporti aerei designate» una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 5 del presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei convenuti;
  5. la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei sulle linee indicate per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro;
  6. «le locuzioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «impresa di trasporti aerei» e «scalo non commerciale» hanno il senso che assegna loro l’articolo 96 della Convenzione;
  7. il termine «territorio», in relazione a uno Stato, ha il senso che assegna ad esso l’articolo 2 della Convenzione;
  8. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per agenti o la vendita di titoli di trasporto, tuttavia senza rimunerazione e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali;
  9. la locuzione «tasse di utilizzazione» indica la tassa che le autorità competenti possono richiedere o sono autorizzate a richiedere all’impresa di trasporti aerei per la messa a disposizione degli impianti e dei servizi aeroportuali, delle installazioni per la navigazione aerea (inclusi gli impianti per i sorvoli) o dei relativi servizi e impianti per gli aeromobili, il loro equipaggio, i passeggeri e il carico.

Art. 2 Applicabilità della Convenzione di Chicago

Le disposizioni del presente Accordo sono soggette a quelle della Convenzione di Chicago, sempre che tali disposizioni siano applicabili ai servizi aerei internazionali.

Art. 3 Concessione di diritti

Ciascuna Parte accorda all’altra i diritti specificati nel presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato al presente Accordo. Tali servizi e linee sono denominati di seguito «servizi convenuti» e «linee indicate».

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio di servizi aerei internazionali le imprese di trasporti aerei designate di ciascuna Parte fruiscono:

  1. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. del diritto di imbarcare e sbarcare su detto territorio e nei punti specificati nell’Allegato al presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte;
  4. del diritto di imbarcare e sbarcare sul territorio di Stati terzi e nei punti specificati nell’Allegato al presente Accordo passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte specificati nell’Allegato al presente Accordo.

Nessun disposto del presente Accordo conferisce alle imprese di trasporti aerei designate di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell’altra Parte, dietro rimunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e inconsuete, le imprese di trasporti aerei designate di una Parte non sono in grado di esercitare un servizio sulle linee da esse abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per facilitare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato, segnatamente accordando, durante il periodo reputato necessario, i diritti per facilitare un esercizio duraturo.

Art. 4 Esercizio dei diritti

Le imprese di trasporti aerei designate fruiscono di condizioni di concorrenza pari ed eque per la fornitura dei servizi convenuti contemplati nel presente Accordo.

Nell’esercizio dei servizi convenuti, le imprese di trasporti aerei designate delle Parti devono tenere conto degli interessi delle imprese di trasporti aerei designate dell’altra Parte al fine di non pregiudicare indebitamente i servizi convenuti di queste ultime imprese serventi le stesse linee o parti di esse.

Ciascuna Parte permette alle imprese di trasporti aerei designate di determinare liberamente, in base a considerazioni commerciali, la frequenza e la capacità dei servizi aerei internazionali da esse offerti sul mercato. In conformità a questo diritto, nessuna Parte può limitare unilateralmente il volume di traffico, le frequenze, il numero di destinazioni, la regolarità dei servizi oppure il tipo di aeromobili utilizzati dalle imprese di trasporti aerei designate dell’altra Parte, eccetto che per ragioni doganali, tecniche, operative o ambientali, a condizioni analoghe e conformi all’articolo 15 della Convenzione.

Ciascuna Parte adotta tutte le misure appropriate, nei limiti delle sue attività, al fine di evitare qualsiasi forma di discriminazione o di pratiche concorrenziali sleali che si ripercuotono svantaggiosamente sulla posizione concorrenziale delle imprese di trasporti aerei designate dell’altra Parte.

Art. 5 Applicazione di leggi e regolamenti

Le leggi e i regolamenti di una Parte che disciplinano, sul suo territorio, l’entrata o l’uscita di aeromobili impiegati nel trasporto aereo internazionale o l’esercizio e la navigazione di tali aeromobili durante la permanenza all’interno del proprio territorio si applicano agli aeromobili utilizzati dalle imprese di trasporti aerei designate dell’altra Parte e devono essere osservati da tali aeromobili all’entrata, all’uscita e durante la permanenza sul territorio della prima Parte.

Le leggi e i regolamenti che disciplinano sul territorio di una Parte l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi o merci degli aeromobili (quali i regolamenti riguardanti l’ingresso, lo sdoganamento, l’immigrazione, i passaporti, la materia doganale e le misure sanitarie [quarantena] o, nel caso della posta, i regolamenti postali) devono essere osservati da, o per conto di, tali passeggeri e equipaggi, nonché di invii postali e merci delle imprese di trasporti aerei designate dell’altra Parte all’entrata, all’uscita e durante la permanenza sul territorio dell’altra Parte.

Nessuna Parte ha il diritto di favorire le proprie imprese di trasporti aerei rispetto a quelle designate dell’altra Parte nell’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel presente articolo.

Art. 6 Designazione e autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di designare una o più imprese di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti. Le designazioni sono oggetto di notifica scritta per via diplomatica all’altra Parte.

Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, l’altra Parte che ha ricevuto la notifica accorda senza indugio alle imprese di trasporti aerei designate dell’altra Parte la necessaria autorizzazione d’esercizio.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che le imprese di trasporti aerei designate dell’altra Parte provino d’essere in grado di adempiere alle condizioni prescritte per l’esercizio dei servizi aerei internazionali in virtù delle leggi e dei regolamenti applicati abitualmente da dette autorità, in conformità con le disposizioni della Convenzione.

Ciascuna Parte è autorizzata a rifiutare l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo o a imporre le condizioni che essa reputa necessarie per l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 3 del presente Accordo, qualora detta Parte non abbia la prova che:

  1. nel caso di un’impresa di trasporti aerei designata dalla Giamaica:(i)l’impresa di trasporti aerei ha la sua sede principale sul territorio della Giamaica ed è titolare di un certificato di operatore aereo (COA) valido rilasciato dalla Giamaica, oppure(ii)se la lettera a(i) del presente paragrafo non è applicabile, l’impresa di trasporti aerei ha la sua stabile organizzazione sul territorio della Giamaica, appartiene direttamente oppure mediante partecipazione di maggioranza a uno Stato membro della Comunità caraibica ed è soggetta al controllo effettivo di questo Stato membro secondo l’accordo rivisto di Chaguaramas e/o in ogni caso appartiene a un cittadino di detto Stato, ha ricevuto un’autorizzazione d’esercizio valida e un certificato di operatore aereo (COA) da detto Stato membro, l’effettivo controllo delle autorità su quest’impresa è esercitato e mantenuto da detto Stato membro e l’autorità aeronautica competente è chiaramente stabilita nella designazione;
  2. nel caso di un’impresa di trasporti aerei designata dalla Svizzera:
  3. l’impresa di trasporti aerei ha la sua sede principale sul territorio della Svizzera ed è titolare di un certificato di operatore aereo (COA) valido rilasciato dalla Svizzera.

Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le imprese di trasporti aerei designate possono esercitare in ogni momento i servizi convenuti.

Art. 7 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare, sospendere temporaneamente o limitare l’autorizzazione d’esercizio, a opera delle imprese di trasporti aerei designate dell’altra Parte, dei diritti menzionati nell’articolo 3 del presente Accordo, oppure di imporre le condizioni che reputa necessarie per l’esercizio di questi diritti se:

  1. nel caso di un’impresa di trasporti aerei designata dalla Giamaica:(i)l’impresa di trasporti aerei non ha la sua sede principale sul territorio della Giamaica e non è titolare di un certificato di operatore aereo (COA) valido rilasciato dalla Giamaica, oppure(ii)se la lettera a(i) del presente paragrafo non è applicabile, l’impresa di trasporti aerei non ha la sua stabile organizzazione sul territorio della Giamaica, non appartiene direttamente oppure mediante partecipazione di maggioranza a uno Stato membro della Comunità Caraibica e non è soggetta al controllo effettivo di questo Stato membro secondo il Trattato rivisto di Chaguaramas e/o in ogni caso non appartiene a un cittadino di detto Stato, non ha ricevuto un’autorizzazione d’esercizio valida e un certificato di operatore aereo (COA) da detto Stato membro, l’effettivo controllo delle autorità su quest’impresa non è esercitato e mantenuto da detto Stato membro e l’autorità aeronautica competente non è chiaramente stabilita nella designazione;
  2. nel caso di un’impresa di trasporti aerei designata dalla Svizzera:
  3. l’impresa di trasporti aerei non ha la sua sede principale sul territorio della Svizzera e non è titolare di un certificato di operatore aereo (COA) valido rilasciato dalla Svizzera; oppure
  4. le suddette imprese hanno disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti; oppure se
  5. le suddette imprese non esercitano i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

I diritti conferiti dal presente articolo possono essere esercitati solamente dopo consultazione dell’’altra Parte. sempre che non siano necessarie misure urgenti per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti.

Art. 8 Sicurezza dell’aviazione

Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i loro obblighi reciproci di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti di intervento illeciti è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il carattere generale dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963 2 , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 1970 3 , della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 4 , del relativo Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 5 , della Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento, firmato a Montreal il 1° marzo 1991 6 , e di ogni altra convenzione o protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.

Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni per la navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto tali disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri, o che hanno la sede di attività principale o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

Ciascuna Parte conviene che tali esercenti di aeromobili siano invitati a osservare le disposizioni contenute nel paragrafo 3 del presente articolo e concernenti la sicurezza dell’aviazione, che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o la permanenza sul territorio di quest’altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché siano effettivamente applicati sul proprio territorio provvedimenti appropriati per proteggere gli aeromobili e garantire l’ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte prende favorevolmente in considerazione qualsiasi richiesta proveniente dall’altra Parte di adottare misure speciali di sicurezza per far fronte ad una minaccia specifica.

In caso di un’effettiva cattura illecita o di una minaccia di cattura illecita di un aeromobile civile o di altri atti illeciti nei confronti della sicurezza dei loro passeggeri, dell’equipaggio, degli aeromobili, degli aeroporti o delle installazioni per la navigazione aerea, le Parti si assistono reciprocamente, facilitando le comunicazioni e altre misure appropriate per porre fine con rapidità e certezza a un simile incidente o a una simile minaccia di incidente.

Se una Parte ha ragionevoli motivi di credere che l’altra Parte deroghi alle disposizioni in materia di sicurezza aerea del presente articolo, le autorità aeronautiche di questa Parte possono richiedere consultazioni immediate con le autorità aeronautiche dell’altra Parte. Se non pervengono a un’intesa soddisfacente entro quindici (15) giorni da tale domanda, è dato un motivo per differire, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio e l’omologazione tecnica delle imprese di quest’altra Parte o di vincolarle a oneri. Se una situazione d’emergenza lo esige, una Parte può prendere provvedimenti provvisori prima che siano trascorsi quindici (15) giorni.

Art. 9 Sicurezza tecnica

Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione.

Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti validi ai propri cittadini dall’altra Parte o da uno Stato terzo.

Ciascuna Parte può richiedere in ogni momento consultazioni sulle norme di sicurezza adottate dall’altra Parte per quanto riguarda i membri dell’equipaggio, gli aeromobili o il loro esercizio tecnico. Simili consultazioni devono svolgersi entro un termine di trenta (30) giorni dalla ricezione della domanda.

Se dopo tali consultazioni una Parte constata che, in questi settori, l’altra Parte non mantiene né applica efficacemente gli standard di sicurezza minimi validi al momento della Convenzione, la prima Parte notifica all’altra le constatazioni e i passi necessari per adempiere a queste norme minime e l’altra Parte adotta le opportune misure per rimediarvi. Nel caso in cui l’altra Parte non adotti misure adeguate entro quindici (15) giorni, o un termine più lungo se convenuto in tal modo, è dato un motivo per applicare l’articolo 7 del presente Accordo.

Nonostante gli obblighi menzionati all’articolo 33 della Convenzione, è convenuto che qualsiasi aeromobile esercitato dalle imprese di trasporti aerei designate di una Parte oppure, nel quadro di un contratto di leasing, a loro nome per servizi aerei da e verso il territorio dell’altra Parte, durante il soggiorno su detto territorio può essere ispezionato dai rappresentanti autorizzati di quest’altra Parte a bordo e intorno all’aeromobile in merito alla validità dei documenti dell’aeromobile e delle licenze degli equipaggi, nonché allo stato apparente dell’aeromobile e del suo equipaggiamento (nel presente articolo denominata «ispezione dell’area di traffico»), a condizione che l’ispezione non causi ritardi eccessivi.

la Parte che effettua l’ispezione, in virtù dell’articolo 33 della Convenzione, è libera di desumere che le esigenze in base alle quali sono stati rilasciati o riconosciuti i certificati o i brevetti per questo aeromobile o per il suo equipaggio, oppure che le esigenze in base alle quali l’aeromobile è esercitato, non corrispondono alle norme minime in vigore conformemente a questa Convenzione oppure le superano.

Se una simile ispezione dell’area di traffico o una serie di simili ispezioni dà adito a:

  1. seri motivi per temere che un aeromobile o l’esercizio di un aeromobile non corrisponda alle norme minime stabilite in quel momento sulla base della Convenzione; o
  2. seri motivi per temere che vi siano carenze nell’osservanza e nell’applicazione efficaci dei requisiti di sicurezza stabiliti conformemente alla Convenzione,

Nel caso in cui, per un’ispezione dell’area di traffico, l’accesso a un aeromobile esercitato dalle imprese di trasporti aerei designate di una Parte conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 sia negato dal rappresentante di queste imprese, l’altra Parte è libera di desumere che sussistono seri motivi del genere di quelli menzionati nel paragrafo 6 e di trarne le conclusioni previste in quel paragrafo.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere immediatamente o modificare l’autorizzazione di esercizio delle imprese di trasporti aerei designate dell’altra Parte nel caso in cui la prima Parte, a seguito di un’ispezione o di una serie di ispezioni dell’area di traffico, di un accesso negato per un’ispezione dell’area di traffico, di consultazioni o altrimenti, giunga alla conclusione che sono necessarie misure urgenti per la sicurezza dell’esercizio di un’impresa di trasporti aerei.

Tutte le misure adottate da una Parte conformemente ai paragrafi 4 o 8 sono abrogate appena vengono a mancare i motivi che ne hanno richiesto l’adozione.

Art. 10 Esenzione da dazi e tasse

Gli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale dalle imprese di trasporti aerei designate di una Parte, le normali attrezzature, le riserve di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, trasportati a bordo di siffatti immobili, sono esentati da tutte le tasse, tasse d’ispezione, imposte o tasse simili all’entrata nel territorio dell’altra Parte, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili fino alla loro riesportazione.

Sono inoltre esentati da questi dazi e tasse, fatte salve le tasse per i servizi resi:

  1. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali dalle imprese di trasporti aerei designate dell’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio (inclusi i motori) e le normali attrezzature di bordo importati nel territorio dell’altra Parte per l’approvvigionamento, la manutenzione o la riparazione di un aeromobile impiegato dalle imprese di trasporti aerei designate dell’altra Parte nei servizi aerei internazionali;
  3. carburante, lubrificanti e materiale tecnico di consumo importati o forniti nel territorio di una Parte per essere utilizzati nell’aeromobile impiegato nei servizi aerei internazionali dalle imprese di trasporti aerei designate dell’altra Parte, anche se tali merci sono destinate a essere utilizzate in un tratto della rotta sopra il territorio della Parte nella quale sono state imbarcate;
  4. i documenti necessari alle imprese di trasporti aerei designate di una Parte, inclusi i titoli di trasporto, le lettere di trasporto aereo e il materiale pubblicitario, nonché i veicoli, il materiale e le attrezzature utilizzati dalle imprese di trasporti aerei designate a fini commerciali e operativi solamente all’interno dell’aeroporto, a condizione che simile materiale e simili attrezzature servano al trasporto dei passeggeri e delle merci.

Le normali attrezzature di bordo, nonché il materiale e le provviste a bordo degli aeromobili impiegati dalle imprese di trasporti aerei designate di una Parte possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore sul territorio di questa Parte.

Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando le imprese di trasporti aerei designate di una Parte hanno concluso accordi con altre imprese per la locazione o il trasferimento, sul territorio dell’altra Parte, di oggetti specificati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Il presupposto è che anche quest’altra Parte accordi tali esenzioni a dette imprese di trasporti aerei.

Art. 11 Transito diretto

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte che rimangono nella zona dell’aeroporto riservata a questo scopo saranno sottoposti solamente a un controllo molto semplificato, a condizione che misure di sicurezza contro le azioni violente, le violazioni di confine, la pirateria aerea, il contrabbando di sostanze stupefacenti e i provvedimenti per il controllo dell’immigrazione non esigano diversamente. I bagagli e le merci in transito diretto sono esentati da dazi e altre tasse analoghe.

Art. 12 Tasse di utilizzazione

Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o ammesse all’imposizione dalle sue autorità competenti alle imprese di trasporti aerei designate dell’altra Parte, siano eque e adeguate.

Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni e dei servizi di navigazione aerea offerti da una delle Parti alle imprese di trasporti aerei designate dell’altra Parte non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali impiegati nel servizio internazionale.

Ciascuna Parte appoggia consultazioni tra le autorità o gli organi competenti in materia di tasse sul proprio territorio e le imprese di trasporti aerei designate che utilizzano i servizi e le installazioni e sostiene tali autorità od organi e le imprese di trasporti aerei designate nello scambio di informazioni necessarie a consentire una verifica precisa dell’adeguatezza delle tasse in conformità con i principi contenuti nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuna Parte appoggia le autorità competenti in materia a informare gli utenti, entro un termine ragionevole, su proposte intese a modificare le tasse di utilizzazione, affinché gli stessi possano esprimere il loro parere prima dell’applicazione delle modifiche.

Art. 13 Attività commerciale

In base al principio della reciprocità, le imprese di trasporti aerei designate di una Parte hanno il diritto, conformemente alle leggi e ai regolamenti dell’altra Parte relative all’entrata, alla dimora e all’impiego, di stabilire e di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate. Queste rappresentanze possono comprendere personale amministrativo, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.

In particolare ciascuna Parte accorda alle imprese di trasporti aerei designate dell’altra Parte il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul proprio territorio direttamente e, secondo il bisogno dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Le imprese di trasporti aerei designate sono autorizzate a vendere simili titoli di trasporto e ognuno è libero di acquistarli in moneta di quel territorio o in valute liberamente convertibili di altri Stati.

Le imprese di trasporti aerei designate di ciascuna Parte hanno il diritto di utilizzare i servizi e il personale di altre organizzazioni, imprese o imprese di trasporti aerei operanti sul territorio dell’altra Parte.

Con riserva delle leggi e dei regolamenti di ciascuna Parte, ciascuna impresa di trasporti aerei designata ha il diritto di provvedere da sola alle operazioni di assistenza a terra («autoassistenza») sul territorio dell’altra Parte oppure, a sua scelta, di scegliere tra i prestatori concorrenti che forniscono tutti o parte dei servizi di assistenza a terra. Se, in base alle leggi e ai regolamenti, l’autoassistenza è limitata o non è possibile e laddove non vi sia una concorrenza effettiva tra i prestatori dei servizi di assistenza a terra, ciascuna impresa di trasporti aerei designata è trattata secondo il principio della non discriminazione per quanto concerne l’accesso all’autoassistenza e ai servizi di assistenza a terra offerti da uno o più prestatori di detti servizi. Il diritto di ciascuna impresa di trasporti aerei designata di svolgere l’autoassistenza è soggetto, in base al principio della non discriminazione, solamente a vincoli specifici di disponibilità dovuti ai limiti di spazio all’aeroporto e alla necessità di garantire la sicurezza nello stesso.

Art. 14 Accordi di cooperazione

Nella prestazione o nell’offerta dei servizi convenuti sulle linee indicate, ciascuna impresa di trasporti aerei designata di una Parte può stipulare accordi di marketing, quali «joint venture», «blocked-space» o «code-sharing» con i seguenti soggetti:

  1. imprese di trasporti aerei di ciascuna Parte;
  2. imprese di trasporti aerei di uno Stato terzo; e
  3. un’impresa di trasporto di superficie di qualsiasi Paese;
  4. a condizione che tutte le imprese di trasporti aerei partecipanti:(i)dispongano della corrispondente autorizzazione, e(ii)adempiano le disposizioni applicabili di norma a questi accordi, e(iii)in relazione ai biglietti aerei da esse venduti informino il venditore al momento della vendita in merito a quale impresa di trasporti aerei esercita effettivamente ogni segmento della linea e all’impresa di trasporti aerei con la quale il venditore ha un rapporto contrattuale.

Le imprese di trasporti aerei designate devono sottoporre ogni proposta di accordo di cooperazione all’approvazione delle autorità aeronautiche di ciascuna Parte prima della prevista attuazione.

A prescindere da ogni altra disposizione di questo Accordo, le imprese di trasporti aerei e i fornitori indiretti di servizi di trasporto merci delle Parti sono autorizzati, senza alcuna restrizione, ad impiegare, in connessione con il trasporto aereo internazionale, qualsiasi servizio di trasporto merci di superficie da o verso qualsiasi punto situato sul territorio delle Parti o in Paesi terzi, compreso il trasporto da e verso tutti gli aeroporti dotati di installazioni doganali e compreso, laddove applicabile, il diritto di trasportare merci soggette a custodia o controllo a norma delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Le suddette merci, siano esse trasportate per via aerea o per via di superficie, hanno accesso alle formalità e ai controlli doganali e alle installazioni degli aeroporti. Le imprese di trasporti aerei possono scegliere di effettuare esse stesse il proprio trasporto di superficie ovvero di farlo eseguire in base ad accordi stipulati con altri trasportatori di superficie, compreso il trasporto di superficie effettuato da altre imprese di trasporti aerei e da fornitori indiretti di servizi di trasporto merci per via aerea. I suddetti servizi di trasporto intermodale di merci possono essere offerti ad un prezzo unico, comprensivo di tutto il trasporto combinato aria-superficie, sempre che i trasportatori non siano tratti in inganno circa le caratteristiche di tale trasporto.

Art. 15 Leasing

Ciascuna Parte può impedire l’uso di aeromobili presi in leasing per i servizi menzionati nel presente Accordo se non soddisfano le disposizioni degli articoli 8 (Sicurezza dell’aviazione) e 9 (Sicurezza tecnica).

Fatto salvo il precedente paragrafo 1, le imprese di trasporti aerei designate di ciascuna Parte possono prendere in leasing aeromobili (oppure aeromobili ed equipaggi) da qualsiasi impresa, incluse altre imprese di trasporti aerei, a condizione che ciò non permetta all’impresa che concede gli aeromobili in leasing di esercitare diritti di traffico che non le spettano.

Art. 16 Conversione e trasferimento degli introiti

Le imprese di trasporti aerei designate hanno il diritto di convertire e trasferire nel loro Paese, al tasso ufficiale, le eccedenze di introiti realizzate sulle spese locali con il trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

Art. 17 Tariffe

Ciascuna Parte può esigere che le tariffe per i servizi aerei internazionali esercitati conformemente al presente Accordo siano notificate o sottoposte alle sue autorità aeronautiche.

Senza limitare l’applicazione della normativa generale in materia di concorrenza e di consumatori sul territorio di ciascuna Parte, gli interventi delle Parti si limitano a:

  1. impedire tariffe o pratiche discriminanti inique;
  2. proteggere i consumatori da tariffe esageratamente elevate o eccessivamente restrittive ottenute con l’abuso di una posizione dominante o di accordi in materia di prezzi tra le imprese di trasporti aerei;
  3. proteggere le imprese di trasporti aerei da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sussidi statali diretti o indiretti o ad aiuti;
  4. proteggere le imprese di trasporti aerei da tariffe mantenute palesemente artificialmente basse con l’intento di impedire la concorrenza.

Nessuna delle Parti intraprende passi unilaterali per impedire l’introduzione o il mantenimento di una tariffa riscossa o proposta dalle imprese di trasporti aerei designate di una Parte per l’esercizio di servizi aerei internazionali tra i rispettivi territori. Se ritiene che una tariffa non sia conforme alle considerazioni enunciate nel presente articolo, una Parte può richiedere consultazioni e notificare all’altra le ragioni del proprio disaccordo entro un termine di quindici (15) giorni dalla ricezione della domanda. Simili consultazioni si svolgono al più tardi quindici (15) giorni dopo la ricezione della domanda. Se non si giunge a un’intesa, la tariffa viene applicata o rimane in vigore.

Art. 18 Approvazione degli orari

Ciascuna Parte può esigere che gli orari previsti dalle imprese di trasporti aerei designate dell’altra Parte siano notificati alle proprie autorità aeronautiche al più tardi sessanta (60) giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti. Lo stesso disciplinamento si applica a qualsiasi modifica significativa di orario.

Per i voli supplementari effettuati dalle imprese di trasporti aerei designate di una Parte al di fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, è necessaria la previa autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Di regola, l’istanza è presentata almeno due (2) giorni feriali prima del volo.

Art. 19 Statistiche

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano reciprocamente, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico relativo ai servizi convenuti.

Art. 20 Consultazioni

Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito all’attuazione, all’interpretazione, all’applicazione o alla modifica del presente Accordo. Simili consultazioni, che possono svolgersi tra le autorità aeronautiche, iniziano il più presto possibile, al più tardi però entro trenta (30) giorni dalla ricezione della domanda scritta dell’altra Parte, a meno che le Parti non abbiano convenuto diversamente. Ciascuna Parte si prepara per questi negoziati, nel corso dei quali presenta prove utili a sostenere la sua posizione, al fine di facilitare decisioni appropriate e realizzabili sotto il profilo economico avendo piena conoscenza della situazione.

Art. 21 Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo che non può venire composta in primo luogo mediante negoziati diretti o per via diplomatica, può, su richiesta di una delle Parti, essere sottoposta a un tribunale arbitrale.

In tal caso, ciascuna Parte designa un arbitro entro trenta (30) giorni dalla ricezione della domanda scritta dell’altra Parte; i due arbitri procedono alla cooptazione di un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due (2) mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non ha ancora designato il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s’intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.

Il tribunale arbitrale fissa i limiti della sua attività nonché la sua procedura e decide in merito alla suddivisione delle spese procedurali.

Il tribunale arbitrale si adopera per prendere una decisione scritta entro trenta (30) giorni dalla conclusione dell’audizione o, se non vi è stata audizione, entro trenta (30) giorni dalla ricezione di entrambe le repliche. Tale decisione è presa a maggioranza.

Le Parti si conformano a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.

Per quanto e fintanto che una delle Parti non si conforma alla decisione pronunciata secondo il capoverso 4 del presente articolo, l’altra Parte può limitare, sospendere o revocare i diritti e i privilegi che ha conferito alla Parte inadempiente in virtù del presente Accordo.

Art. 22 Modifiche

Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica entra in vigore non appena le due Parti si sono notificate reciprocamente l’adempimento delle formalità di legge.

Modifiche dell’Allegato al presente Accordo possono essere convenute direttamente tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modifiche sono applicate provvisoriamente dal giorno in cui sono state convenute ed entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.

In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al traffico aereo che vincoli ciascuna delle Parti, il presente Accordo, su riserva delle consultazioni tra le Parti, sarà emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 23 Denuncia

Ciascuna Parte può notificare per iscritto e per via diplomatica all’altra Parte di voler denunciare il presente Accordo. La notifica va inviata simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

La denuncia diventa efficace alla fine di un periodo d’orario, trascorso un termine di ricevimento della notifica di dodici (12) mesi, a meno che la denuncia non venga revocata di comune intesa fra le Parti prima dello scadere di questo termine.

Se l’altra Parte non attesta di averla ricevuta, la denuncia si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ne ha ricevuto comunicazione.

Art. 24 Registrazione

Il presente Accordo e tutti i suoi emendamenti sono registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 25 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore non appena le due Parti si sono notificate mediante scambio di note diplomatiche l’adempimento delle formalità giuridiche che consentono la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali. Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo del 7 novembre 1974 7 tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Giamaica concernente i trasporti aerei regolari.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Durban, il 12 dicembre 2013, in doppio esemplare, nelle lingue inglese e tedesca, i due testi facendo ugualmente fede. In caso di divergenze di attuazione, di interpretazione o di applicazione, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Laurence Fontana Jungo

Per il
Governo della Giamaica:

Norma Taylor Roberts

Allegato

Tavole delle linee

I. Linee sulle quali le imprese di trasporti aerei designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti di scalo intermedi

Punti in Giamaica

Punti oltre la Giamaica

Svizzera

Tutti i punti

Tutti i punti

Tutti i punti

II. Linee sulle quali le imprese di trasporti aerei designate dalla Giamaica possono esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti di scalo intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre la Svizzera

Giamaica

Tutti i punti

Tutti i punti

Tutti i punti

Note

Ogni impresa di trasporti aerei designata di una Parte può a sua discrezione su determinati o su tutti i voli:

  1. eseguire voli in una direzione o in entrambe;
  2. combinare diversi numeri di volo all’interno di un volo;
  3. servire punti all’esterno dei territori, punti di scalo intermedio e punti al di là, nonché punti nei territori delle Parti in qualsiasi combinazione e ordine;
  4. rinunciare a atterraggi in un determinato punto o in determinati punti;
  5. trasferire, in tutti i punti, traffico tra i propri aeromobili; e
  6. servire punti al di fuori di ogni punto nel suo territorio, con o senza cambiamento di aeromobile o cambiamento di numero di volo rendendo noti e offrendo tali servizi al pubblico come voli diretti;

senza limiti di direzione o limiti geografici o perdita dei diritti di effettuare trasporti, ammissibili in altro modo nel quadro del presente Accordo, a condizione che questo servizio aereo serva un punto nel territorio dell’altra Parte che ha designato l’impresa.