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0.748.127.194.70

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica del Kazakistan
concernente il traffico aereo di linea

RU 2001 1584

Traduzione1

Concluso il 5 agosto 1993
Entrato in vigore mediante scambio di note il 12 agosto 1997

(Stato 26 giugno 2001)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Kazakistan,

d’appresso nel presente accordo detti «Parti»,

Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 2 ,

animati dal desiderio, a complemento della summenzionata Convenzione, di concludere un accordo inteso a stabilire trasporti aerei regolari,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, sempre che dal contesto non risulti diversamente:

  1. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato giusta l’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti contraenti;
  2. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per il Governo della Repubblica del Kazakistan, il Ministero dei Trasporti, rappresentato dal Dipartimento del traffico aereo, o qualsiasi altra autorità legalmente autorizzata a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  3. la locuzione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei designata e autorizzata conformemente all’articolo 3 del presente Accordo;
  4. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni di applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per l’emissione o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le rimunerazioni e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.

Art. 2 Diritti commerciali

Le Parti si accordano l’un l’altra i seguenti diritti specificati nel presente Accordo per l’apertura dei servizi aerei internazionali regolari:

  1. sorvolare, senza atterrarvi, il loro territorio;
  2. effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. imbarcare e sbarcare su detto territorio e nei punti specificati nell’Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte;
  4. imbarcare e sbarcare sul territorio di Stati terzi e nei punti specificati nell’Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali, a destinazione di o provenienti da punti specificati nell’Allegato del presente Accordo sul territorio dell’altra Parte.
  5. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

Nessun disposto del presente articolo conferisce all’impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare dietro rimunerazione sul territorio dell’altra Parte passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

Art. 3 Autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di notificare all’altra l’avvenuta designazione di un’impresa di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti.

Una volta ricevuta la designazione e fatte salve le disposizioni dei numeri 4 e 5 del presente articolo, le autorità aeronautiche dell’altra Parte accordano senza indugio all’impresa designata la necessaria autorizzazione d’esercizio.

Ciascuna Parte ha il diritto di comunicare per scritto all’altra Parte che ritira la designazione di una simile impresa e che ne designa un’altra al posto suo.

Da un’impresa designata dall’altra Parte è possibile esigere che provi di essere in grado di soddisfare le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente e ragionevolmente applicati, in conformità delle disposizioni della Convenzione, che disciplinano l’esercizio dei servizi aerei internazionali.

Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare di accordare l’autorizzazione d’esercizio di cui al numero 2 del presente articolo, oppure, nei limiti ch’essa ritenga necessari, condizionare l’attuazione, da parte di un’impresa designata, dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, in ogni caso laddove la Parte menzionata non sia convinta che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo dell’impresa appartengano alla Parte che l’ha designata.

Dopo la designazione e l’autorizzazione, l’impresa può, in ogni momento, esercitare qualsiasi servizio convenuto, sempre che sia in vigore una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell’articolo 11 del presente Accordo.

Art. 4 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte è autorizzata a revocare o a sospendere un’autorizzazione d’esercizio per l’esercizio, a opera dell’impresa designata dell’altra, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di sottoporre l’esercizio di questi diritti alle condizioni ch’essa reputa necessarie se:

  1. non le viene addotta la prova che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini,
  2. l’impresa ha disatteso le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, oppure se
  3. l’impresa si astiene in altra maniera dal comportarsi conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al numero 1 del presente articolo risultassero necessari per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto può essere esercitato solamente dopo consultazione con l’altra Parte.

Art. 5 Applicazione di leggi e regolamenti

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale , o i loro voli, sono applicabili all’impresa designata dell’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – come quelli concernenti le modalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari – sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e invii postali trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dell’altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.

Nessuna Parte ha il diritto di favorire la propria impresa rispetto a quella designata dell’altra quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.

Art. 6 Esercizio dei diritti

L’offerta di trasporto proposta sui servizi convenuti sottostà alle seguenti condizioni:

  1. Le imprese designate delle Parti fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate.
  2. Nell’esercitare i servizi convenuti, l’impresa designata di ciascuna Parte deve tenere conto degli interessi dell’impresa designata dell’altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti serventi la stessa linea o parte di essa.
  3. I servizi convenuti messi a disposizione dalle imprese designate delle Parti sono strettamente connessi alle necessità di trasporto del pubblico sulle linee indicate e mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alle attuali e ragionevolmente prevedibili necessità di trasporto per passeggeri, bagagli, merci e invii postali fra il territorio della Parte che ha designato l’impresa e i Paesi dell’ultimo luogo di destinazione del traffico.
  4. Il diritto al trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali che vengono imbarcati e sbarcati in punti sulle linee indicate nel territorio di Stati diversi da quello che ha designato l’impresa deve essere esercitato conformemente ai principi generali che la capacità sia adeguata:a)alla domanda di traffico tra il luogo di origine e il luogo di destinazione;b)alla domanda di traffico dei territori attraversati dall’impresa, considerati i servizi locali e regionali forniti dalle imprese degli Stati situati in detti territori;c)alle esigenze d’esercizio dei servizi a lungo corso.

Art. 7 Riconoscimento di certificati e licenze

I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte sono riconosciuti dall’altra Parte durante la loro validità.

Ciascuna Parte si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere, per la circolazione sopra il proprio territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini da qualsiasi altro Stato.

Art. 8 Esonero da dazi e tasse

All’entrata nel territorio dell’altra Parte, gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata di una Parte nonché le loro attrezzature normali, le riserve di carburanti e lubrificanti e le provviste di bordo (ivi comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi) sono esonerati da ogni dazio o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

Sono parimenti esenti da questi dazi e tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi:

  1. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati sulle linee indicate dell’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio e le normali attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati sulle linee indicate;
  3. i carburanti e lubrificanti destinati al rifornimento degli aeromobili impiegati sulle linee indicate dall’impresa designata dell’altra Parte, anche quando detti approvvigionamenti sono utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati;
  4. i documenti necessari all’impresa designata da una Parte, ivi compresi i biglietti di passaggio, i titoli di trasporto aereo e il materiale di pubblicità, come anche ogni veicolo, materiale e attrezzatura utilizzati dall’impresa designata per esigenze commerciali e operative all’interno dell’aeroporto, a condizione che suddetti materiale e attrezzatura servano al trasporto dei passeggeri e della merce.
  5. Il materiale menzionato alle lettere a, b, c può, su richiesta, essere posto sotto la vigilanza o il controllo delle autorità doganali.

Le normali attrezzature di bordo nonché i prodotti e gli approvvigionamenti a bordo degli aeromobili impiegati dall’impresa designata di una Parte possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte.

Art. 9 Transito diretto

I passeggeri, i bagagli, le merci e gli invii postali in transito diretto sul territorio di una Parte, che non abbandonano la zona dell’aeroporto loro riservata sono sottoposti al massimo a un controllo doganale semplificato. Fanno eccezione le misure di sicurezza connesse ad azioni violente, alla pirateria aerea nonché al contrabbando di sostanze stupefacenti.

Bagagli, merci e invii postali in transito diretto saranno esonerati da dazi ed emolumenti analoghi.

Art. 10 Sicurezza dell’aviazione

Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i loro obblighi reciproci di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti di intervento illeciti fanno parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963 3 , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 1970 4 , della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 5 , del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 6 , e di ogni altra convenzione relativa alla sicurezza dell’aviazione civile alla quale le Parti aderiscono.

Le Parti si accordano mutuamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

Ciascuna Parte conviene che detti esercenti possono essere tenuti a osservare, nei loro Paesi rispettivi, le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza dell’aviazione al momento dell’entrata, dell’uscita o durante il soggiorno sul territorio dell’altra Parte, di cui si tratta nel numero 3 del presente articolo. Ciascuna Parte vigila affinché vengano effettivamente applicati sul suo territorio provvedimenti per proteggere qualsiasi aeromobile e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggio, dei bagagli a mano, delle merci e delle provviste di bordo prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina anche con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra di prendere ragionevoli provvedimenti di sicurezza speciali per fronteggiare una particolare minaccia.

In caso di incidente o minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, le Parti si adoperano per facilitare le comunicazioni e adottano tutti i provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a questo incidente o a questa minaccia di incidente.

Se una Parte si discosta dai provvedimenti di sicurezza previsti nel presente articolo, le autorità aeronautiche dell’altra Parte possono chiedere immediatamente l’avvio di negoziati con le autorità aeronautiche di questa Parte.

Art. 11 Tariffe

Le tariffe per i trasporti da o verso il territorio dell’altra Parte sono fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, comprendenti le spese d’esercizio, un utile ragionevole, le caratteristiche di ogni servizio, gli interessi degli utenti e le tariffe riscosse da altre imprese di trasporti aerei.

Le tariffe di cui al numero 1 del presente articolo sono fissate dalle imprese designate delle due Parti.

Intese tariffali conformemente al numero 1 del presente articolo sono raggiunte, per quanto possibile, conformemente alla procedura di fissazione delle tariffe definita dall’Associazione del trasporto aereo internazionale.

Le tariffe così fissate sono sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno trenta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore; questo termine può essere ridotto in casi speciali, fatto salvo il consenso di dette autorità.

Se le imprese designate non sono in grado di giungere a un’intesa su una tariffa o se per un altro motivo non può essere fissata una tariffa conformemente al numero 2 del presente articolo, oppure se le autorità aeronautiche di una Parte, durante i primi quindici giorni del termine di trenta giorni previsto al numero 4 del presente articolo, comunicano alle autorità aeronautiche dell’altra Parte la non approvazione della tariffa fissata conformemente al numero 2 del presente articolo, le autorità aeronautiche delle due Parti si adoperano per allestire la tariffa di comune intesa.

Se le autorità aeronautiche non sono in grado di giungere a un’intesa sull’approvazione della tariffa sottoposta loro conformemente al numero 4 del presente articolo o sulla fissazione di un tariffa conformemente al numero 5 del presente articolo, le Parti si adoperano per allestire la tariffa di comune intesa.

Nessuna tariffa entra in vigore fintanto che le autorità aeronautiche delle due Parti non l’hanno approvata.

Una tariffa già stabilita in conformità delle disposizioni del presente articolo rimane in vigore fino a quando, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, non è stata fissata una nuova tariffe, tuttavia non oltre dodici mesi a contare dal giorno della negata approvazione da parte delle autorità aeronautiche di una Parte.

Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte si adoperano per assicurarsi che le imprese designate si conformino alle tariffe fissate e depositate presso le autorità aeronautiche delle Parti, e che nessuna impresa proceda illegalmente a una qualunque riduzione di queste tariffe, mediante qualsivoglia mezzo, direttamente o indirettamente.

Art. 12 Trasferimento degli introiti

Ciascuna Parte autorizza l’impresa designata dell’altra Parte a trasferire nel suo Paese, in valute convertibili al tasso ufficiale effettivo il giorno del trasferimento, le eccedenze di introiti realizzate da detta impresa designata in relazione con il trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. I trasferimenti hanno luogo subito, al più tardi però entro sessanta giorni dalla data della richiesta.

Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, sono applicabili le disposizioni di tale accordo.

Art. 13 Attività commerciali

Fatti salvi le leggi e i regolamenti dell’altra Parte, l’impresa designata di una delle Parti ha adeguate possibilità di assumere personale commerciale e tecnico per l’esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate e di tenere rappresentanze sul territorio dell’altra Parte.

L’autorità designata di ciascuna Parte ha poi adeguate possibilità di emettere ogni tipo di titoli di trasporto aereo e di rendere pubblicamente nota e di promuovere la vendita sul territorio dell’altra Parte.

Art. 14 Tasse di utilizzazione

Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o imponibili dalle sue autorità competenti all’impresa designata dell’altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.

Art. 15 Approvazione degli orari

Almeno trenta giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti, l’impresa designata di una Parte sottopone i suoi orari all’approvazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Lo stesso disciplinamento s’applica a qualsiasi successiva modifica di orario.

Art. 16 Statistiche

Le autorità aeronautiche di una delle Parti comunicano alle autorità aeronautiche dell’altra Parte, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi o altre statistiche analoghe.

Art. 17 Consultazioni e modifiche

Nello spirito di una stretta collaborazione, di tanto in tanto le autorità aeronautiche delle Parti si consultano al fine di garantire la realizzazione e l’applicazione soddisfacente del presente Accordo. Dette consultazioni devono iniziare entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell’altra Parte, salvo che le Parti abbiano convenuto una proroga di tale termine.

Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, può chiedere l’avvio di negoziati con l’altra Parte. Simili modifiche convenute vengono approvate da ciascuna Parte in conformità con le loro procedure costituzionali.

Le modifiche all’Allegato possono essere convenute tra le autorità competenti delle Parti ed entrano immediatamente in vigore.

Art. 18 Composizione delle controversie

In caso di controversie sull’interpretazione o sull’applicazione del presente, le Parti si premurano in primo luogo di comporle mediante negoziati.

Se le Parti non giungono a un’intesa mediante negoziati, sottopongono la controversia per decisione a una persona o una corporazione/un ente; se non giungono a un’intesa in merito, la controversia è sottoposta, su richiesta di una delle Parti, a un tribunale arbitrale composto di tre arbitri. Un arbitro è designato da ciascuna Parte e il terzo è cooptato dai primi due. Ciascuna Parte designa il proprio arbitro entro un termine di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell’altra Parte, per via diplomatica, di far comporre la controversia da un tribunale arbitrale, e il terzo arbitro è cooptato entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Se una delle Parti tralascia di designare l’arbitro entro il termine stabilito, oppure se il terzo arbitro non è cooptato entro il termine stabilito, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di designare l’arbitro o gli arbitri, come richiede il caso. In ogni caso il terzo arbitro è cittadino di uno Stato terzo e funge da Presidente del tribunale arbitrale.

Le Parti si conformano a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del numero 2 del presente articolo.

Se e fintanto che una Parte non si conforma a una decisione pronunciata in virtù del numero 2 del presente articolo, l’altra Parte può limitare, sospendere o revocare tutti i diritti o i privilegi che ha concesso alla Parte in colpa.

Ciascuna Parte deve sostenere le spese e la rimunerazione del proprio arbitro risultanti dalla procedura arbitrale per il proprio arbitro; le spese del terzo arbitro e le spese necessarie per quest’ultimo nonché le spese della procedura arbitrale sono suddivise equamente fra le Parti.

Art. 19 Denuncia

Ciascuna Parte può, in ogni momento, per via diplomatica, notificare per scritto all’altra di voler porre fine al presente Accordo; la notificazione va fatta simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

In questo caso la denuncia diverrà efficace dodici mesi dopo la data della sua ricezione dall’altra Parte, sempre che essa non sia stata nel frattempo revocata di comune intesa. Qualora l’altra Parte non attestasse di averla ricevuta, la notificazione si reputa pervenuta quattordici giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ne ha ricevuto comunicazione.

Art. 20 Registrazione

Il presente Accordo, come tutti gli emendamenti successivi, saranno registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente Accordo sarà applicato dal giorno della sua firma ed entrerà in vigore appena saranno adempiute le relative formalità costituzionali.

In fede di che, i plenipotenziari firmatari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo

Fatto a Berna, il 5 agosto 1993, in doppio esemplare, nelle lingue tedesca, kazaka e inglese, i tre testi facendo parimenti fede. In caso di divergenze prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica del Kazakistan:

André Auer

Isingarin Nigmatzhan Kabataevitch

Allegato

Tavole delle linee

Tavola I

Linee sulle quali l’impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Kazakistan

Punti oltre il Kazakistan

Punti in Svizzera

Nessuno

Punti in Kazakistan

Nessuno

Tavola II

Linee sulle quali l’impresa designata dal Kazakistan può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre la Svizzera

Punti in Kazakistan

Nessuno

Punti in Svizzera

Nessuno

Note:

Punti intermedi e punti oltre sulle linee specificate possono essere serviti dalle imprese designate di ciascuna parte senza l’esercizio di diritti di traffico in 5 a libertà.

L’eventuale esercizio di diritti di traffico in 5 a libertà può essere convenuto tra le autorità aeronautiche delle due Parti.