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0.748.127.194.76

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo dello Stato del Kuwait concernente i
trasporti aerei

RU 2014 131

Traduzione1

Concluso il 28 giugno 2010

Entrato in vigore mediante scambio di note il 29 settembre 2013

(Stato 27 maggio 2015)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo dello Stato del Kuwait

preso atto che la Svizzera e lo Stato del Kuwait fanno parte della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 2 ;

animati dal desiderio di sviluppare il più possibile la cooperazione internazionale nel settore dei trasporti aerei;

animati dal desiderio di concludere un accordo inteso a stabilire servizi aerei regolari tra i loro territori e oltre;

hanno designato i loro plenipotenziari che, debitamente autorizzati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:

  1. il termine «la Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e include ogni Allegato adottato conformemente all’articolo 90 di detta Convenzione e ogni emendamento agli allegati o alla Convenzione adottato conformemente agli articoli 90 e 94 di quest’ultima;
  2. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e per lo Stato del Kuwait, la Direzione generale dell’aviazione civile o, in entrambi i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  3. la locuzione «impresa di trasporti aerei designata» (di seguito: impresa designata) indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 5 del presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei convenuti;
  4. le locuzioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «impresa di trasporti aerei» e «scalo non commerciale» hanno il senso che assegna loro l’articolo 96 della Convenzione;
  5. la locuzione «tassa di utilizzazione» indica una tassa imposta alle imprese di trasporti aerei per la messa a disposizione degli aeroporti, la fornitura di servizi di navigazione aerea o di prestazioni per la sicurezza dell’aviazione, oppure per l’offerta di installazioni.

Fatte salve disposizioni contrarie, in tutte le indicazioni il termine «Accordo» si riferisce sempre anche all’Allegato.

Art. 2 Concessione di diritti

Ciascuna Parte accorda al’l’altra Parte i diritti specificati nel presente Accordo e intesi a stabilire servizi aerei sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato al presente Accordo. Tali servizi e linee sono denominati di seguito «servizi convenuti» e «linee indicate».

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, l’impresa designata da ciascuna Parte fruisce dei seguenti diritti nell’esercizio di un servizio convenuto su una linea indicata:

  1. sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. imbarcare e sbarcare in traffico internazionale, su detto territorio e nei punti serviti sulle linee indicate nell’Allegato, passeggeri, merci e invii postali.

Nessuna disposizione del paragrafo 1 del presente articolo conferisce all’impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell’altra Parte, dietro remunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

Art. 3 Esercizio dei diritti

Le imprese designate delle Parti fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle due Parti.

L’impresa designata di ciascuna Parte deve tenere conto degli interessi dell’impresa designata dell’altra Parte per non pregiudicare indebitamente i servizi convenuti di quest’ultima impresa.

I servizi convenuti, esercitati dalle imprese designate delle Parti, devono essere strettamente connessi alle esigenze della collettività quanto a tali servizi.

I servizi convenuti, esercitati dalle imprese designate delle Parti, mirano soprattutto a offrire, a un coefficiente d’utilizzazione ragionevole, capacità di trasporto corrispondenti alle esigenze attuali e ragionevolmente prevedibili del traffico passeggeri, merci e postale fra il territorio della Parte che ha designato l’impresa e i punti serviti sulle linee indicate.

L’offerta di trasportare passeggeri, merci e invii postali che devono essere imbarcati o sbarcati nei punti serviti sulle linee indicate nel territorio di Stati diversi da quelli che hanno designato l’impresa di trasporti aerei, deve tenere conto dei principi generali che regolano le capacità di trasporto:

  1. la domanda di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l’impresa di trasporti aerei e i punti serviti sulle linee indicate;
  2. le esigenze di traffico nei territori attraversati, tenuto conto di altre prestazioni di trasporto offerte da imprese di trasporti aerei di Stati ubicati nella regione; e
  3. le esigenze dell’esercizio di un servizio di lungo corso.

Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti

Le leggi e i regolamenti di una Parte che disciplinano, sul suo territorio, l’entrata o l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili alle imprese designate dell’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti di una Parte che disciplinano, sul suo territorio, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali, come le formalità di entrata, uscita, emigrazione e immigrazione, nonché le prescrizioni doganali e sanitarie, sono applicabili ai passeggeri, agli equipaggi, ai bagagli, alle merci o agli invii postali trasportati dagli aeromobili delle imprese di trasporti aerei designate dell’altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.

Nessuna Parte ha il diritto di favorire le proprie imprese di trasporti aerei rispetto a quelle designate dell’altra Parte nell’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel presente articolo.

Art. 5 Designazione e autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di designare tante imprese di trasporti aerei quante ne desidera per l’esercizio dei servizi convenuti. Tali designazioni sono oggetto di notifica scritta tra le autorità aeronautiche delle due Parti.

Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, la Parte che ha ricevuto la notifica della designazione accorda senza indugio all’impresa designata dell’altra Parte la necessaria autorizzazione d’esercizio.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l’impresa designata dall’altra Parte provi di essere in grado di adempiere alle condizioni prescritte per l’esercizio dei servizi aerei internazionali in virtù delle leggi e dei regolamenti applicati abitualmente da dette autorità in conformità con le disposizioni della Convenzione. 4. 3 Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare di accettare la designazione di un’impresa di trasporti aerei e di sospendere o revocare la concessione a detta impresa dei diritti di cui al paragrafo 2 dell’articolo 2 del presente Accordo, oppure vincolare l’esercizio di detti diritti da parte di quest’ultima alle condizioni che reputa necessarie, qualora non avesse la prova che la parte sostanziale della proprietà e il controllo effettivo dell’impresa di trasporti aerei appartengano alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini.

L’impresa di trasporti aerei così designata e autorizzata può iniziare a esercitare i servizi convenuti in ogni momento, sempre che sia in vigore, per i servizi in questione, una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell’articolo 17 del presente Accordo.

Art. 6 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio

1. 4 Ciascuna Parte ha la facoltà di sospendere un’impresa designata dall’esercizio dei diritti di cui al paragrafo 2 dell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di vincolarla alle condizioni che reputa necessarie, se l’impresa designata non si conforma alle leggi e ai regolamenti della Parte che le ha accordato i diritti oppure se, in altro modo, essa disattende le condizioni prescritte in virtù del presente Accordo per l’esercizio dei servizi convenuti.

A meno che la sospensione o il condizionamento non siano urgenti al fine di evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti o non siano dettati da motivi di sicurezza, tale diritto può essere esercitato solamente previa consultazione dell’altra Parte.

Nel caso di misure adottate da una Parte nel quadro del presente articolo, i diritti che il presente Accordo conferisce all’altra Parte rimangono inalterati.

Art. 7 Sicurezza dell’aviazione

Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i loro obblighi reciproci di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti di intervento illeciti sono parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963 5 , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 1970 6 , della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 7 , del relativo Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 8 , e di ogni altra convenzione o protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.

Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri e membri d’equipaggio, degli aeroporti, delle installazioni e dei servizi di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione civile e, sempre che le applichino, alle misure raccomandate stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come allegati alla Convenzione. Le Parti esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri o che hanno la sede principale delle proprie attività o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione. Il riferimento a standard di sicurezza nel presente paragrafo comprende le deroghe comunicate dalle Parti interessate.

Ciascuna Parte provvede affinché vengano applicati in modo efficace sul proprio territorio provvedimenti appropriati per proteggere gli aeromobili, controllare a raggi X i passeggeri e i loro bagagli a mano, nonché garantire un’adeguata ispezione dei membri dell’equipaggio, delle merci (compresi i bagagli a mano) e delle provviste di bordo, prima e durante l’imbarco o il carico e affinché tali provvedimenti siano adeguati a un’accresciuta minaccia. Ciascuna Parte conviene che la sua impresa di trasporti aerei designata possa essere tenuta a osservare le disposizioni contenute nel paragrafo 3 del presente articolo concernenti la sicurezza dell’aviazione che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul territorio di quest’altra Parte. Ciascuna Parte esamina inoltre con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra Parte di prendere ragionevoli provvedimenti di sicurezza speciali per fronteggiare una particolare minaccia.

In caso di incidente o minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri e membri d’equipaggio, degli aeroporti o degli impianti e dei servizi di navigazione aerea, le Parti si aiutano facilitando il traffico reciproco e altri provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a un simile incidente o a una simile minaccia di incidente.

Se una Parte ha ragionevole motivo di ritenere che l’altra abbia derogato alle disposizioni previste nel presente articolo, la prima Parte può chiedere che siano subito avviate consultazioni con quest’altra Parte. Queste consultazioni mirano a giungere a un’intesa sui provvedimenti adeguati al fine di eliminare le ragioni dirette della preoccupazione e, nell’ambito degli standard dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, di adottare le misure necessarie a creare le condizioni di sicurezza appropriate.

Ciascuna Parte intraprende tutte le misure necessarie che reputa attuabili al fine di garantire che un aeromobile oggetto di una cattura illecita o di altri atti illeciti e atterrato sul suo territorio venga trattenuto al suolo, a meno che il decollo non si renda indispensabile a seguito di motivi superiori di protezione della vita umana. Sempre che attuabili, simili misure vanno adottate sulla base di colloqui reciproci.

Art. 8 Sicurezza dei documenti di viaggio

Ciascuna Parte si dichiara disposta ad adottare i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza dei suoi passaporti e di altri documenti di viaggio.

A tal fine, ciascuna Parte si dichiara disposta a svolgere controlli sulla produzione, il rilascio, la verifica e l’uso legali di passaporti e di altri documenti di viaggio o di identità rilasciati da questa Parte o su suo mandato.

Ciascuna Parte si dichiara altresì disposta ad avviare o a migliorare le procedure atte a garantire che i documenti di viaggio e di identità da essa rilasciati siano di qualità tale da non poter essere facilmente utilizzati in modo abusivo e da non poter essere modificati, riprodotti o rilasciati illegalmente.

Secondo gli obiettivi summenzionati, ciascuna Parte rilascia i propri passaporti e altri documenti di viaggio conformemente ai pertinenti documenti dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Ciascuna Parte si dichiara poi disposta a scambiare ulteriori informazioni pratiche sui documenti di viaggio falsificati o contraffatti e a collaborare con l’altra Parte allo scopo di rafforzare le misure contro l’uso illegale di documenti di viaggio, compresi la falsificazione e la contraffazione di documenti di viaggio, l’uso di documenti di viaggio falsificati o contraffatti, l’uso di documenti di viaggio validi da parte di impostori, l’abuso di documenti di viaggio autentici da parte dei loro legittimi titolari a scopo di reato, l’uso di documenti di viaggio scaduti o revocati e l’uso di documenti di viaggio ottenuti in modo fraudolento.

Art. 9 Passeggeri non ammessi e privi di documenti e persone espulse

Ciascuna Parte si dichiara disposta ad effettuare controlli efficaci alla frontiera.

A questo scopo, ciascuna Parte si dichiara disposta ad applicare gli standard e le raccomandazioni dell’Allegato 9 («Facilitation») della Convenzione concernente i passeggeri non ammessi e privi di documenti e le persone espulse, al fine di rafforzare la collaborazione nella lotta alla migrazione illegale.

Secondo gli obiettivi summenzionati, ciascuna Parte si dichiara disposta a rilasciare o accettare, a seconda dei casi, la lettera relativa a «documenti di viaggio fraudolenti, falsificati o contraffatti o a documenti autentici esibiti da impostori», come sancito nell’appendice 9 b) dell’Allegato 9, quando essa agisce in virtù dei pertinenti paragrafi del capitolo 3 dell’Allegato relativo al sequestro di documenti di viaggio illegali, falsificati o contraffatti.

Art. 10 Sicurezza tecnica

Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione.

Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti validi ai propri cittadini dall’altra Parte o da un altro Stato.

Ciascuna Parte può richiedere in ogni momento consultazioni sulle norme di sicurezza adottate dall’altra Parte per quanto riguarda i membri dell’equipaggio, gli aeromobili o il loro esercizio tecnico. Simili consultazioni devono svolgersi entro un termine di trenta (30) giorni dalla ricezione della domanda.

Se dopo tali consultazioni una Parte constata che, in questi settori, l’altra Parte non mantiene né applica efficacemente gli standard di sicurezza corrispondenti almeno alle norme minime stabilite a quel momento conformemente alla Convenzione, la prima Parte notifica all’altra le constatazioni e i passi necessari per adempiere a queste norme minime e l’altra Parte adotta le opportune misure per rimediarvi. Nel caso in cui l’altra Parte non adotti le misure adeguate entro quindici (15) giorni, o un termine più lungo se convenuto in tal modo, è dato il motivo per applicare l’articolo 6 del presente Accordo.

Nonostante gli obblighi menzionati all’articolo 33 della Convenzione, è convenuto che qualsiasi aeromobile esercitato dall’impresa o da imprese di trasporti aerei di una Parte oppure, nel quadro di un contratto di leasing, a suo nome, per servizi da e verso il territorio dell’altra Parte, durante il soggiorno su detto territorio può essere ispezionato dai rappresentanti autorizzati di quest’altra Parte a bordo e nell’ambito dell’aeromobile in merito alla validità dei documenti dell’aeromobile e delle licenze degli equipaggi, nonché allo stato apparente dell’aeromobile e del suo equipaggiamento (nell’articolo denominata «ispezione dell’area di traffico»), a condizione che l’ispezione non causi ritardi eccessivi.

la Parte che effettua l’ispezione, in virtù dell’articolo 33 della Convenzione, è libera di desumere che le esigenze in base alle quali sono stati rilasciati o riconosciuti i certificati o i brevetti per questo aeromobile o per il suo equipaggio, oppure che le esigenze in base alle quali l’aeromobile è esercitato, non corrispondono alle esigenze minime oppure superano quelle stabilite conformemente alla Convenzione.

Se una simile ispezione o più ispezioni dell’area di traffico danno adito a seri motivi di temere che:

  1. un aeromobile o l’esercizio di un aeromobile non corrisponde alle esigenze minime stabilite a quel momento conformemente alla Convenzione, o che
  2. sussiste una lacuna a livello di manutenzione effettiva ed esecuzione delle esigenze di sicurezza stabilite a quel momento conformemente alla Convenzione,

Nel caso in cui, per un’ispezione dell’area di traffico, l’accesso a un aeromobile esercitato dall’impresa o da imprese di trasporti aerei di una Parte o a suo nome conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo sia negato da rappresentanti di questa o queste imprese di trasporti aerei, l’altra Parte è libera di desumere che sussistono seri motivi del genere di quelli menzionati nel paragrafo 6 del presente articolo e di trarne le conclusioni previste in quel paragrafo.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere o modificare subito l’autorizzazione d’esercizio di un’impresa o delle imprese di trasporti aerei dell’altra Parte nel caso in cui la prima Parte, a seguito di un’ispezione o di una serie di ispezioni dell’area di traffico, di un accesso negato per un’ispezione dell’area di traffico, di consultazioni o altrimenti, giunga alla conclusione che sono necessarie misure urgenti per la sicurezza dell’esercizio di un’impresa di trasporti aerei.

Tutte le misure intraprese da una Parte conformemente ai paragrafi 4 o 8 di cui sopra sono abrogate non appena vengono a mancare i motivi che ne hanno richiesto l’adozione.

Art. 11 Leasing

Ciascuna Parte può impedire l’uso di aeromobili presi in leasing per i servizi menzionati nel presente Accordo se non soddisfano le disposizioni degli articoli 7 (Sicurezza dell’aviazione ) e 10 (Sicurezza tecnica).

Fatto salvo il precedente paragrafo 1, le imprese designate di ciascuna Parte possono prendere in leasing aeromobili (oppure aeromobili ed equipaggi) da qualsiasi impresa di trasporti aerei, comprese altre imprese di trasporti aerei, a condizione che ciò non permetta all’impresa di trasporti aerei che concede gli aeromobili in leasing di esercitare diritti di traffico che non le spettano.

Art. 12 Esenzione da dazi doganali e altre tasse

Gli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale dall’impresa di trasporti aerei designata di una Parte, le normali attrezzature e i pezzi di ricambio, le riserve di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo (comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi) trasportati a bordo di siffatti aeromobili sono esentati da qualsiasi dazio doganale, tassa d’ispezione e altra tassa all’entrata nel territorio dell’altra Parte, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino alla loro riesportazione.

Le riserve di carburante e lubrificanti, i pezzi di ricambio, le normali attrezzature e parti di aeromobile che sono stati introdotti sul territorio di ciascuna Parte dall’impresa designata dell’altra Parte o a suo nome o che sono stati portati a bordo di un aeromobile esercitato da una simile impresa designata e che sono impiegati soltanto nell’esercizio di servizi aerei internazionali, sono esentati da qualsiasi tassa ed emolumento, compresi i dazi doganali e le tasse d’ispezione riscossi sul territorio della prima Parte, anche se dette riserve sono utilizzate nella parte del viaggio effettuato sopra il territorio della Parte nel quale sono state prese a bordo. Il materiale di cui sopra può essere posto sotto la vigilanza o il controllo delle autorità doganali.

Le normali attrezzature di bordo, i pezzi di ricambio, le parti di aeromobile e le riserve di carburante e lubrificanti che si trovano a bordo degli aeromobili di una Parte possono essere scaricati sul territorio dell’altra Parte soltanto previa approvazione delle autorità doganali di questa Parte, le quali possono chiedere che detto materiale sia posto sotto la loro vigilanza fino a che non venga riesportato o fino a che per esso non sia stato deciso altrimenti conformemente alle disposizioni doganali.

I documenti necessari alle imprese designate di una Parte, inclusi i titoli di trasporto, le lettere di trasporto aereo e il materiale pubblicitario, nonché i veicoli, il materiale e le attrezzature utilizzati dalle imprese designate a fini commerciali e operativi all’interno dell’aeroporto sono parimenti esentati da qualsiasi dazio doganale, tassa d’ispezione o altra tassa, a condizione che simile materiale e simili attrezzature servano al trasporto dei passeggeri e delle merci.

Art. 13 Transito diretto

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte che rimangono nella zona dell’aeroporto loro riservata sono sottoposti solamente a un controllo molto semplificato, a condizione che misure di sicurezza contro le azioni violente, la pirateria aerea e il contrabbando di sostanze stupefacenti non esigano diversamente. I bagagli e le merci in transito diretto sono esentati da dazi e altre tasse analoghe.

Art. 14 Tasse di utilizzazione

Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o ammesse all’imposizione dalle sue autorità competenti alle imprese designate dell’altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.

Le tasse per l’utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni o dei servizi di navigazione aerea offerti da una delle Parti alle imprese designate dell’altra Parte non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali impiegati nei servizi internazionali.

Art. 15 Attività commerciale

Le imprese designate di una Parte hanno il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate che possono comprendere personale amministrativo, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.

Per l’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte prendono tutti i provvedimenti del caso per assicurare che le rappresentanze dell’impresa designata dell’altra Parte funzionino in modo adeguato.

In particolare, ciascuna Parte accorda alle imprese designate dell’altra Parte il diritto di vendere titoli di trasporto sul proprio territorio direttamente e per il tramite di agenti, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti. Le imprese di trasporti aerei sono autorizzate a vendere simili titoli di trasporto e ognuno è libero di acquistarli in moneta di quel territorio o in valute liberamente convertibili di altri Stati.

Art. 16 Conversione e trasferimento degli introiti

Le imprese designate hanno il diritto di convertire e trasferire nel loro Paese, al tasso ufficiale, le eccedenze di introiti realizzate sulle spese locali con il trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il traffico dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

Art. 179 Tariffe

Le tariffe per i servizi convenuti sono fissate a prezzi ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione e, in particolare, delle spese d’esercizio, della realizzazione di un utile normale, delle caratteristiche particolari presentate da ogni servizio aereo e delle tariffe applicate da altre imprese di trasporti aerei.

Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono, nella misura del possibile, fissate d’intesa fra le imprese designate delle due Parti e dopo consultazione delle altre imprese di trasporti aerei che servono, completamente o parzialmente, la stessa linea. Le imprese designate devono raggiungere tale accordo se possibile secondo la procedura di allestimento delle tariffe seguita dall’Associazione del trasporto aereo internazionale o da un’altra organizzazione internazionale analoga.

Le tariffe così fissate soggiacciono all’approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti e devono essere loro sottoposte per approvazione almeno trenta (30) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. In casi speciali tale termine può essere ridotto, fatta salva l’approvazione di dette autorità.

Se le imprese designate non riescono a raggiungere un’intesa o se le autorità aeronautiche di una Parte non approvano le tariffe, le autorità aeronautiche delle due Parti provvedono a fissare la tariffa di comune accordo.

Se il disaccordo persiste, la controversia è sottoposta alla procedura arbitrale conformemente all’articolo 23 del presente Accordo.

Le tariffe già fissate restano in vigore fino a quando non vengono stabilite nuove tariffe conformemente alle disposizioni del presente articolo o dell’articolo 23 del presente Accordo.

Art. 18 Approvazione degli orari

Ciascuna Parte può esigere che gli orari previsti dalle imprese designate dell’altra Parte siano sottoposti alle proprie autorità aeronautiche al più tardi quindici (15) giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti. Lo stesso disciplinamento si applica a qualsiasi successiva modifica di orario.

Per i voli supplementari effettuati dalle imprese designate di una Parte al di fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, è necessaria la previa autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Di regola, l’istanza è presentata almeno due (2) giorni feriali prima del volo.

Art. 19 Statistiche

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano reciprocamente, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico relativo ai servizi convenuti.

Art. 20 Protezione dell’ambiente

Le Parti sostengono la necessità di proteggere l’ambiente promuovendo lo sviluppo sostenibile dell’aviazione. Relativamente all’esercizio dei servizi aerei tra i rispettivi territori, le Parti convengono di attenersi ai principi e alle direttive per la protezione dell’ambiente emanati dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 21 Consultazioni

In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle Parti si consultano, di tanto in tanto, per accertarsi che i principi definiti nel presente Accordo siano applicati e che i suoi scopi siano realizzati in modo soddisfacente.

Art. 22 Modifiche

Se reputa opportuno modificare una disposizione qualsiasi del presente Accordo, una Parte può chiedere all’altra Parte di avviare consultazioni. Tali consultazioni devono iniziare entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della domanda. Ciascuna modifica così convenuta entra in vigore non appena le due Parti si sono notificate il rispettivo adempimento delle formalità giuridiche.

Le autorità aeronautiche delle due Parti possono convenire direttamente le modifiche dell’Allegato al presente Accordo che entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.

Il presente Accordo e l’Allegato devono essere messi in concordanza con qualsiasi convenzione multilaterale che venisse a vincolare le due Parti.

Art. 23 Composizione delle controversie

In caso di controversie fra le Parti sull’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, le Parti si impegnano in primo luogo a giungere a una soluzione negoziale.

Se non pervengono a un’intesa, le Parti possono sottoporre la vertenza al giudizio di persone od organismi oppure, su richiesta di una delle Parti, di un tribunale arbitrale composto di tre membri così designati: ciascuna Parte designa un arbitro e i due arbitri procedono alla cooptazione del presidente che dovrà essere cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due (2) mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato l’arbitro, l’altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro i due arbitri non si sono intesi sulla scelta del presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle nomine necessarie.

Il tribunale stabilisce le proprie norme procedurali.

Le Parti si impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.

Il tribunale decide sulla ripartizione delle spese risultanti dalla procedura.

Art. 24 Denuncia

Ciascuna Parte può, in ogni momento, informare l’altra della propria intenzione di disdire il presente Accordo; la notifica va fatta simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale. In tal caso la disdetta ha effetto dopo dodici (12) mesi dalla consegna della notifica all’altra Parte, sempre che nel frattempo essa non sia stata ritirata di comune accordo. Qualora l’altra Parte non confermasse la notifica, si reputa che essa l’abbia ricevuta dopo quattordici (14) giorni dalla ricezione da parte dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 25 Registrazione

Il presente Accordo e ogni successivo emendamento sono registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 26 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore non appena le due Parti si sono notificate l’un l’altra l’adempimento delle formalità giuridiche che consentono la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali. Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo del 24 gennaio 1968 10 tra la Confederazione Svizzera e il Kuwait concernente i trasporti aerei regolari.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Montego Bay (Giamaica) il 28 giugno 2010, in doppio esemplare, in lingua tedesca, inglese e araba, i tre testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di attuazione, di interpretazione o di applicazione, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Laurence Fontana Jungo

Per il
Governo dello Stato del Kuwait:

Eng. Nabil Al-Zamel

Allegato

Tavole delle linee

Tavola delle linee I

Linee sulle quali le imprese di trasporti aerei designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei con pieni diritti di traffico:

Punti di partenza

Punti di scalo intermedi

Punti in Kuwait

Punti oltre il Kuwait

Punti in Svizzera

Tutti i punti

Tutti i punti

Tutti i punti

Tavola delle linee II

Linee sulle quali le impresa designate dal Kuwait possono esercitare servizi aerei con pieni diritti di traffico:

Punti di partenza

Punti di scalo intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre la Svizzera

Kuwait

Tutti i punti

Tutti i punti

Tutti i punti in Europa e tutti i punti negli USA* e/o in Canada*

  1. Diritti di traffico in 5a libertà verso gli USA (ad eccezione di Washington D.C. e di New York) e/o verso il Canada possono essere esercitati solamente via Ginevra e/o Basilea.