Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione.
Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti validi ai propri cittadini dall’altra Parte o da un altro Stato.
Ciascuna Parte può richiedere in ogni momento consultazioni sulle norme di sicurezza adottate dall’altra Parte per quanto riguarda i membri dell’equipaggio, gli aeromobili o il loro esercizio tecnico. Simili consultazioni devono svolgersi entro un termine di trenta (30) giorni dalla ricezione della domanda.
Se dopo tali consultazioni una Parte constata che, in questi settori, l’altra Parte non mantiene né applica efficacemente gli standard di sicurezza corrispondenti almeno alle norme minime stabilite a quel momento conformemente alla Convenzione, la prima Parte notifica all’altra le constatazioni e i passi necessari per adempiere a queste norme minime e l’altra Parte adotta le opportune misure per rimediarvi. Nel caso in cui l’altra Parte non adotti le misure adeguate entro quindici (15) giorni, o un termine più lungo se convenuto in tal modo, è dato il motivo per applicare l’articolo 6 del presente Accordo.
Nonostante gli obblighi menzionati all’articolo 33 della Convenzione, è convenuto che qualsiasi aeromobile esercitato dall’impresa o da imprese di trasporti aerei di una Parte oppure, nel quadro di un contratto di leasing, a suo nome, per servizi da e verso il territorio dell’altra Parte, durante il soggiorno su detto territorio può essere ispezionato dai rappresentanti autorizzati di quest’altra Parte a bordo e nell’ambito dell’aeromobile in merito alla validità dei documenti dell’aeromobile e delle licenze degli equipaggi, nonché allo stato apparente dell’aeromobile e del suo equipaggiamento (nell’articolo denominata «ispezione dell’area di traffico»), a condizione che l’ispezione non causi ritardi eccessivi.
la Parte che effettua l’ispezione, in virtù dell’articolo 33 della Convenzione, è libera di desumere che le esigenze in base alle quali sono stati rilasciati o riconosciuti i certificati o i brevetti per questo aeromobile o per il suo equipaggio, oppure che le esigenze in base alle quali l’aeromobile è esercitato, non corrispondono alle esigenze minime oppure superano quelle stabilite conformemente alla Convenzione.
Se una simile ispezione o più ispezioni dell’area di traffico danno adito a seri motivi di temere che:
- un aeromobile o l’esercizio di un aeromobile non corrisponde alle esigenze minime stabilite a quel momento conformemente alla Convenzione, o che
- sussiste una lacuna a livello di manutenzione effettiva ed esecuzione delle esigenze di sicurezza stabilite a quel momento conformemente alla Convenzione,
Nel caso in cui, per un’ispezione dell’area di traffico, l’accesso a un aeromobile esercitato dall’impresa o da imprese di trasporti aerei di una Parte o a suo nome conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo sia negato da rappresentanti di questa o queste imprese di trasporti aerei, l’altra Parte è libera di desumere che sussistono seri motivi del genere di quelli menzionati nel paragrafo 6 del presente articolo e di trarne le conclusioni previste in quel paragrafo.
Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere o modificare subito l’autorizzazione d’esercizio di un’impresa o delle imprese di trasporti aerei dell’altra Parte nel caso in cui la prima Parte, a seguito di un’ispezione o di una serie di ispezioni dell’area di traffico, di un accesso negato per un’ispezione dell’area di traffico, di consultazioni o altrimenti, giunga alla conclusione che sono necessarie misure urgenti per la sicurezza dell’esercizio di un’impresa di trasporti aerei.
Tutte le misure intraprese da una Parte conformemente ai paragrafi 4 o 8 di cui sopra sono abrogate non appena vengono a mancare i motivi che ne hanno richiesto l’adozione.