Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, sempre che non sia disposto altrimenti:
- il termine «Accordo» indica il presente Accordo, il suo Allegato e ogni successiva modifica;
- il termine «Allegato» indica l’Allegato del presente Accordo o modifiche dello stesso secondo l’articolo 20 del presente Accordo;
- il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include tutti gli allegati adottati conformemente all’articolo 90 della Convenzione e tutti gli emendamenti agli allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
- la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per le Filippine, il «Civil Aeronautics Board», o in ambedue i casi, qualsiasi persona o organo autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
- la locuzione «imprese designate» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato, conformemente all’articolo 5 del presente Accordo, per l’esercizio dei servizi aerei convenuti;
- la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei sulle linee indicate per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro;
- la locuzione «linee indicate» indica le linee indicate nelle tavole dell’Allegato al presente Accordo;
- le locuzioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «imprese di trasporti aerei» e «scali non commerciali» indicano quanto stabilito nell’articolo 96 della Convenzione;
- il termine «territorio», in relazione a uno Stato, indica quanto stabilito nell’articolo 2 della Convenzione;
- il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre remunerazioni supplementari per l’intermediazione o la vendita di titoli di trasporto, a esclusione della remunerazione e delle condizioni inerenti al trasporto degli invii postali;
- la locuzione «tasse di utilizzazione» indica la tassa che le autorità competenti impongono o sono autorizzate a imporre all’impresa di trasporti aerei per la messa a disposizione degli impianti e dei servizi aeroportuali, delle installazioni per la navigazione aerea o delle installazioni o servizi di sicurezza, inclusi i relativi servizi e impianti per gli aeromobili, il loro equipaggio, i passeggeri e le merci.
L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Sempre che non sia espressamente disposto altrimenti, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.