Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione.
Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti validi ai propri cittadini dall’altra Parte o da un altro Stato.
Ciascuna Parte può domandare consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dall’altra Parte agli equipaggi, agli aeromobili o al loro esercizio. Siffatte consultazioni devono svolgersi entro un termine di trenta (30) giorni dopo la ricezione della domanda.
Se dopo tali consultazioni una Parte constata che, in questi settori, l’altra Parte non mantiene né applica efficacemente gli standard di sicurezza corrispondenti almeno alle norme minime stabilite a quel momento conformemente alla Convenzione, la prima Parte notifica all’altra le constatazioni e i passi necessari per adempiere a queste norme minime e l’altra Parte adotta le opportune misure per rimediarvi. Se l’altra Parte non adotta le misure adeguate entro quindici (15) giorni, o un termine più lungo se convenuto in tal modo, vi è ragione di applicare l’articolo 6 del presente accordo.
Indipendentemente dagli obblighi menzionati all’articolo 33 della Convenzione, è convenuto che qualsiasi aeromobile esercitato dall’impresa o da imprese di una Parte oppure, nel quadro di un contratto di leasing a loro nome, per servizi da e verso il territorio dell’altra Parte, durante il soggiorno su detto territorio può essere oggetto di un’ispezione (denominata nel presente articolo «ispezione dell’area di traffico») da parte di rappresentanti autorizzati di quest’altra Parte, a bordo o all’esterno dell’aeromobile, al fine di verificare la validità dei documenti dell’aeromobile e delle licenze degli equipaggi, nonché lo stato apparente dell’aeromobile e del suo equipaggiamento, a condizione che l’ispezione non causi ritardi esagerati.
la Parte che effettua l’ispezione, in virtù dell’articolo 33 della Convenzione, è libera di desumere che le esigenze in base alle quali sono stati rilasciati o riconosciuti i certificati o i brevetti per questo aeromobile o per il suo equipaggio, oppure che le esigenze in base alle quali l’aeromobile è esercitato, non corrispondono alle esigenze minime oppure superano quelle stabilite conformemente alla Convenzione.
Se una simile ispezione o più ispezioni dell’area di traffico danno adito a seri motivi di temere che:
- un aeromobile o l’esercizio di un aeromobile non corrisponde alle esigenze minime prescritte a quel momento dalla Convenzione, o che
- sussiste una lacuna a livello di manutenzione effettiva e di esecuzione delle esigenze minime di sicurezza prescritte a quel momento dalla Convenzione,
Nel caso in cui, per un’ispezione dell’area di traffico, l’accesso a un aeromobile esercitato dall’impresa o da imprese di una Parte o a suo nome conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo sia negato da rappresentanti di questa o queste imprese, l’altra Parte è libera di desumere che sussistono seri motivi del genere di quelli menzionati nel paragrafo 6 del presente articolo e di trarne le conclusioni previste in quel paragrafo.
Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere o modificare subito l’autorizzazione d’esercizio di un’impresa o delle imprese dell’altra Parte nel caso in cui la prima Parte, a seguito di un’ispezione o di una serie di ispezioni dell’area di traffico, di un accesso negato per un’ispezione dell’area di traffico, di consultazioni o altrimenti, giunga alla conclusione che sono necessarie misure urgenti per la sicurezza dell’esercizio di un’impresa di trasporti aerei.
Tutte le misure intraprese da una Parte conformemente ai paragrafi 4 o 8 di cui sopra sono abrogate non appena vengono a mancare i motivi che ne hanno richiesto l’adozione.