Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti contraenti riaffermano che il loro obbligo reciproco di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti di intervento illeciti fanno parte integrante del presente Accordo. Senza limitare la portata dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti contraenti agiscono, in particolare, conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963 , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 1970 , e della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 , e di ogni altra convenzione o protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti contraenti aderiscono.
Le Parti contraenti si accordano reciprocamente, su domanda, ogni necessario sostegno per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di questi aeromobili, dei loro passeggeri e equipaggi, degli aeroporti e degli impianti e servizi di navigazione aerea, nonché ogni altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.
Le Parti contraenti, nei loro rapporti reciproci, si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti contraenti; esse esigono dagli esercenti di aeromobili da esse immatricolati, o dagli esercenti di aeromobili che hanno la sede principale della loro attività o la loro dimora abituale sul loro territorio, nonché dagli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, che si conformino a dette disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione.
Ciascuna Parte contraente conviene che detti esercenti possono essere tenuti a osservare le disposizioni sulla sicurezza della navigazione aerea contenute nel numero 3 del presente articolo e che l’altra Parte contraente prescrive per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul suo territorio. Ciascuna Parte contraente vigila affinché sul suo territorio vengano applicati efficaci provvedimenti per proteggere gli aeoromobili e garantire l’ispezione dei passeggeri, dei membri d’equipaggio, dei bagagli a mano, delle merci inclusi i bagagli e le scorte di bordo prima e durante l’imbarco o il carico. Ciascuna Parte contraente esamina con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra Parte contraente intesa a ottenere ragionevoli provvedimenti speciali di sicurezza per fronteggiare una particolare minaccia.
In caso di incidente o di minaccia di incidente, di cattura illecita d’aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di questi aeromobili, dei loro passeggeri e dei membri d’equipaggio, degli aeroporti o degli impianti e servizi di navigazione aerea, le Parti contraenti si adoperano per facilitare lo scambio di informazioni e adottano tutti i provvedimenti necessari per porre fine con rapidità e in modo sicuro a questo incidente o a questa minaccia di incidente.