Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione.
Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti validi ai propri cittadini dall’altra Parte.
Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono domandare in qualsiasi momento consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dalle autorità aeronautiche dell’altra Parte agli impianti aeroportuali, all’equipaggio, agli aeromobili o al loro esercizio. Siffatte consultazioni devono svolgersi entro un termine di trenta (30) giorni dopo la ricezione della domanda.
Se, dopo siffatte consultazioni, le autorità aeronautiche di una Parte constatano che in uno di tali settori le autorità aeronautiche dell’altra Parte non mantengono né applicano efficacemente gli standard di sicurezza corrispondenti almeno ai requisiti minimi stabiliti a tal momento in base alla Convenzione, le autorità aeronautiche della prima Parte devono informare le autorità aeronautiche dell’altra Parte su queste constatazioni e notificare loro i passi ritenuti necessari per adempiere a queste norme minime, e le autorità aeronautiche dell’altra Parte devono prendere adeguate misure per rimediarvi. Nel caso in cui le autorità aeronautiche dell’altra Parte non prendano misure adeguate entro quindici (15) giorni, o un termine più lungo se convenuto in tal modo, è dato il motivo per applicare l’articolo 6 del presente Accordo.
Nonostante gli obblighi menzionati all’articolo 33 della Convenzione, è convenuto che qualsiasi aeromobile esercitato da imprese designate di una Parte oppure, nel quadro di un mandato a loro nome, per servizi da e verso il territorio dell’altra Parte, può essere oggetto di un’ispezione (denominata nel presente articolo «ispezione dell’area di traffico»), durante il soggiorno su detto territorio, dai rappresentanti autorizzati dell’altra Parte, a bordo o intorno all’aeromobile stesso, in merito alla validità dei documenti dell’aeromobile e delle licenze degli equipaggi, nonché allo stato apparente dell’aeromobile e delle sue attrezzature, a condizione che l’ispezione non causi ritardi esagerati.
le autorità aeronautiche della Parte che effettua l’ispezione, in virtù dell’articolo 33 della Convenzione, sono libere di desumere che i requisiti in base ai quali sono stati rilasciati o riconosciuti i certificati o i brevetti per questo aeromobile o per il suo equipaggio, oppure che i requisiti in base ai quali l’aeromobile è esercitato, non corrispondono oppure non superano i requisiti minimi prescritti conformemente alla Convenzione.
Se una simile ispezione dell’area di traffico o diverse di queste ispezioni dell’area di traffico danno adito a seri motivi di temere che:
- un aeromobile o l’esercizio di un aeromobile non corrisponde alle esigenze minime prescritte nella Convenzione; o che
- sussiste una lacuna a livello di manutenzione effettiva ed applicazione dei requisiti minimi di sicurezza prescritti nella Convenzione,
Nel caso in cui l’accesso per un’ispezione dell’area di traffico a un aeromobile esercitato da imprese di una Parte o a suo nome conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo sia negato da rappresentanti di queste imprese, le autorità aeronautiche dell’altra Parte sono libere di desumere che sussistono seri motivi del genere di quelli menzionati nel paragrafo 6 del presente articolo e di trarne le conclusioni previste in quel paragrafo.
Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte si riservano il diritto di sospendere o modificare subito, a titolo temporaneo, l’autorizzazione d’esercizio di un’impresa designata dell’altra Parte nel caso in cui, a seguito di un’ispezione dell’area di traffico, di una serie d’ispezioni, di un negato accesso per un’ispezione dell’area di traffico, di consultazioni o altrimenti, le autorità aeronautiche della prima Parte giungano alla conclusione che sono necessarie misure urgenti per la sicurezza dell’esercizio di un’impresa di trasporti aerei.
Tutte le misure adottate dalle autorità aeronautiche di una Parte in applicazione dei paragrafi 4 o 8 di cui sopra sono abrogate non appena vengono a mancare i motivi che hanno richiesto l’adozione di tali misure.