Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, sempre che non sia disposto altrimenti:
- il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli allegati alla Convenzione, conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti contraenti;
- l’espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per la Repubblica araba siriana, il Ministro dei trasporti o la Direzione generale dell’aviazione civile o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a svolgere le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
- l’espressione «imprese designate» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato e autorizzato conformemente all’articolo 5 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;
- l’espressione «servizi convenuti» designa i servizi aerei sulle linee indicate per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, separato o combinato;
- le espressioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «impresa di trasporti aerei» e «scalo non commerciale» hanno il significato loro attribuito dall’articolo 96 della Convenzione;
- il termine «territorio», riferito ad uno Stato, assume il significato dato dall’articolo 2 della Convenzione;
- il termine «tariffa» indica i prezzi richiesti dalle imprese designate per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per l’emissione o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le rimunerazioni e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.
L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.