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0.748.127.197.27

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica araba siriana
concernente il traffico aereo di linea

RU 2005 1921

Traduzione1

Concluso il 22 agosto 2003

Entrato in vigore mediante scambio di note il 25 febbraio 2005

(Stato 3 maggio 2005)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica araba siriana

(qui di seguito «le Parti contraenti»);

desiderosi di promuovere un sistema internazionale di trasporti aerei basato sulla concorrenza tra le compagnie aeree su un mercato sottoposto a un minimo di interventi e di disciplinamenti statali;

desiderosi di facilitare lo sviluppo dei trasporti aerei internazionali;

riconoscendo che l’efficacia e la competitività dei servizi aerei internazionali promuovono il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica;

desiderosi di consentire alle imprese di trasporto aereo di offrire ai passeggeri e speditori di merci un ventaglio di prestazioni, e solleciti a incoraggiare ogni impresa di trasporto aereo a fissare e a introdurre prezzi innovativi e concorrenziali;

desiderosi di garantire il più alto livello di protezione e di sicurezza nei trasporti aerei internazionali, e riaffermando la loro profonda preoccupazione in merito ad atti e minacce che, diretti contro la sicurezza degli aeromobili, compromettono la sicurezza delle persone o dei beni, si ripercuotono sulle operazioni del trasporto aereo e minano la fiducia del pubblico nella sicurezza dell’aviazione civile; e

in quanto Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 2 ,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, sempre che non sia disposto altrimenti:

  1. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli allegati alla Convenzione, conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti contraenti;
  2. l’espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per la Repubblica araba siriana, il Ministro dei trasporti o la Direzione generale dell’aviazione civile o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a svolgere le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  3. l’espressione «imprese designate» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato e autorizzato conformemente all’articolo 5 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;
  4. l’espressione «servizi convenuti» designa i servizi aerei sulle linee indicate per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, separato o combinato;
  5. le espressioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «impresa di trasporti aerei» e «scalo non commerciale» hanno il significato loro attribuito dall’articolo 96 della Convenzione;
  6. il termine «territorio», riferito ad uno Stato, assume il significato dato dall’articolo 2 della Convenzione;
  7. il termine «tariffa» indica i prezzi richiesti dalle imprese designate per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per l’emissione o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le rimunerazioni e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.

L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.

Art. 2 Concessione di diritti

Le Parti contraenti si accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo intesi a stabilire l’esercizio dei servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell’allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, le imprese designate di ciascuna Parte contraente godono, nell’esercizio di servizi aerei internazionali:

  1. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte contraente;
  2. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. dei diritti specificati in altro modo nel presente Accordo.

Nessuna disposizione del presente articolo conferisce alle imprese designate di una Parte contraente il diritto di imbarcare contro rimunerazione, sul territorio dell’altra Parte contraente, passeggeri, il loro bagaglio, merce o invii postali a destinazione di un altro punto del territorio di quest’altra Parte contraente.

Se, in seguito a conflitto armato, disordini o sviluppi politici o circostanze speciali e inconsuete, le imprese designate di una Parte contraente non sono in grado di esercitare un servizio sulle linee normali, l’altra Parte si adopera per facilitare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato, in particolare concedendo per tale periodo i diritti necessari per facilitare un esercizio duraturo.

Art. 3 Esercizio dei diritti

Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti in conformità del presente Accordo.

Nessuna delle Parti contraenti limita il diritto delle imprese designate di effettuare trasporti in traffico internazionale fra il territorio dell’altra Parte contraente e i territori di Stati terzi.

Ciascuna Parte contraente autorizza ogni impresa designata a fissare le frequenze e le capacità dei servizi aerei internazionali offerti sulla base di considerazioni commerciali. In virtù di questo diritto, nessuna delle Parti contraenti limita unilateralmente il volume del traffico, le frequenze, il numero delle destinazioni o la regolarità dei servizi, il tipo o i tipi di aeromobili utilizzati dalle imprese designate dell’altra Parte, salvo che per motivi doganali, tecnici, operativi o ambientali, a condizioni analoghe e conformi all’articolo 15 della Convenzione.

Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte contraente, l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, si applicano anche agli aeromobili delle imprese designate dell’altra Parte contraente.

Le leggi e i regolamenti che disciplinano sul territorio di una Parte contraente, l’entrata, la permanenza e l’uscita dei passeggeri, degli equipaggi, bagagli, invii postali o merci – segnatamente le modalità d’entrata, d’uscita, d’emigrazione e d’immigrazione, la dogana e le misure sanitarie – sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, bagagli, invii postali o merci trasportati dagli aeromobili delle imprese designate dell’altra Parte contraente quando questi aeromobili si trovano sul detto territorio.

Nessuna Parte contraente ha il diritto di favorire le proprie imprese rispetto a quelle designate dell’altra Parte nell’applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.

Art. 5 Designazione e autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte contraente è autorizzata a designare una o più imprese di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti. Tale designazione è oggetto di notifica per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti.

Salve restando le disposizioni dei numeri 3 e 4 del presente articolo, le autorità aeronautiche che hanno ricevuto la notifica di designazione accordano senza indugio alle imprese designate dall’altra Parte la necessaria autorizzazione d’esercizio.

Le autorità aeronautiche di una Parte contraente possono esigere dalle imprese designate dall’altra Parte contraente la prova di essere in grado di soddisfare le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro applicati per l’esercizio dei servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della Convenzione.

Ciascuna Parte contraente ha il diritto di rifiutare un’autorizzazione d’esercizio di cui al numero 2 del presente articolo oppure condizionare l’attuazione dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora detta Parte non abbia la prova che le imprese hanno la loro sede principale del proprio esercizio sul territorio della Parte contraente che le ha designate e che sono titolari di una licenza di vettore valida, rilasciata da detta Parte contraente.

Ricevuta l’autorizzazione di cui al numero 2 del presente articolo, le imprese designate possono iniziare in ogni momento l’esercizio dei servizi convenuti.

Art. 6 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte contraente ha il diritto di revocare un’autorizzazione d’esercizio, di sospendere l’esercizio dei diritti specificati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di sottoporre l’esercizio di questi diritti alle condizioni che reputa necessarie se:

  1. non è convinta che dette imprese hanno la sede principale del loro esercizio sul territorio della Parte contraente che le ha designate e che sono titolari di una licenza di vettore valida rilasciata da detta Parte contraente, o
  2. dette imprese non hanno osservato o hanno gravemente violato le leggi e i regolamenti della Parte contraente che ha concesso questi diritti, o
  3. dette imprese non esercitano i servizi convenuti alle condizioni stabilite nel presente Accordo.

Questi diritti possono essere esercitati unicamente dopo consultazione con l’altra Parte contraente, a meno che la revoca immediata, la sospensione o la determinazione delle condizioni previste al numero 1 del presente articolo non si rivelino necessarie per evitare nuove infrazioni alle leggi e regolamenti.

Art. 7 Sicurezza dell’aviazione

Conformemente ai loro diritti e obblighi, in virtù del diritto internazionale, le Parti contraenti confermano che il loro reciproco obbligo di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile da interventi illeciti, costituisce una componente essenziale del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963 3 , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili firmata all’Aia il 16 dicembre 1970 4 , della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 5 nonché del suo Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmata a Montreal il 24 febbraio 1988 6 e di ogni altra convenzione o protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiranno.

Le Parti contraenti si accordano reciprocamente, su domanda, ogni necessario sostegno per prevenire i dirottamenti d’aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di questi aeromobili, dei loro passeggeri e dei membri d’equipaggio, contro aeroporti e impianti di navigazione aerea, nonché ogni altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

Le Parti contraenti, nei loro rapporti reciproci, si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione civile, stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, se dette disposizioni si applicano alle Parti contraenti; esse esigono dagli esercenti di aeromobili da esse immatricolati, o dagli esercenti di aeromobili che hanno la sede principale della loro attività o la loro dimora abituale sul loro territorio, nonché dagli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, che si conformino a dette disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione.

Ciascuna Parte contraente conviene che detti esercenti possono essere sollecitati a osservare le disposizioni sulla sicurezza della navigazione aerea contenute nel numero 3 del presente articolo e che l’altra Parte contraente prescrive per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul suo territorio. Ciascuna Parte contraente vigila affinché sul suo territorio vengano applicati efficaci provvedimenti adeguati per proteggere gli aeromobili e garantire l’ispezione dei passeggeri, membri d’equipaggio, bagagli a mano, merci inclusi i bagagli e scorte di bordo prima e durante l’imbarco o il carico. Ciascuna Parte contraente esamina anche con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra Parte intesa a ottenere ragionevoli provvedimenti di sicurezza per fronteggiare una particolare minaccia.

In caso di incidente o di minaccia di dirottamento d’aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza dei passeggeri, dei membri d’equipaggio, degli aeromobili, degli aeroporti o degli impianti di navigazione aerea, le due Parti contraenti si adoperano per facilitare lo scambio di informazioni e adottano tutti i provvedimenti necessari per porre fine con rapidità e in modo sicuro a questo incidente o a questa minaccia di incidente.

Se una Parte contraente ha un motivo ragionevole di credere che l’altra Parte deroghi alle disposizioni del presente articolo, le sue autorità aeronautiche possono domandare consultazioni immediate con le autorità aeronautiche dell’altra Parte. Se non giungono a un’intesa soddisfacente entro quindici giorni dalla data di una tale domanda, vi è motivo sufficiente di differire, revocare o limitare le autorizzazioni d’esercizio e le omologazioni tecniche dell’impresa o delle imprese dell’altra Parte o di imporre condizioni. Se una situazione d’emergenza lo esige, una Parte contraente può prendere provvedimenti provvisori prima che siano trascorsi quindici giorni.

Art. 8 Sicurezza tecnica

Ciascuna Parte contraente riconosce la validità dei certificati di navigabilità, dei brevetti di idoneità e le licenze rilasciate o convalidate da una delle Parti per l’esercizio dei servizi aerei internazionali convenuti nel presente Accordo e tuttora vigenti, sempre che le esigenze richieste per l’ottenimento di detti documenti corrispondano almeno alle esigenze minime in vigore conformemente alla Convenzione.

Ciascuna Parte contraente si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere, per il sorvolo sul proprio territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciate o convalidate ai suoi cittadini dall’altra Parte contraente o da uno Stato terzo.

Ciascuna Parte contraente può chiedere consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dall’altra Parte agli impianti aeroportuali, ai membri d’equipaggio, agli aeromobili e alle operazioni dell’impresa designata. Se, al termine delle consultazioni, una delle Parti contraenti ritiene che l’altra Parte non mantiene né applica effettivamente in questi settori gli standard e le esigenze di sicurezza corrispondenti almeno alle norme minime stabilite nella Convenzione, essa comunica a quest’altra Parte le proprie costatazioni nonché gli opportuni provvedimenti volti a soddisfare tali esigenze minime affinché adotti adeguate misure per porvi rimedio. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di differire, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio rilasciata alle imprese designate dall’altra Parte contraente se l’altra Parte non adotta, entro un termine ragionevole, dette misure correttive.

Art. 9 Esonero da dazi e tasse

Gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dalle imprese designate di una Parte contraente, nonché i loro equipaggiamenti normali, le riserve di carburanti e lubrificanti e le provviste di bordo, ivi comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, sono esonerati, all’entrata nel territorio dell’altra Parte, da qualsiasi dazio o tassa, a condizione che detti equipaggiamenti, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

Sono parimenti esenti da questi dazi e tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi:

  1. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte contraente nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dalle imprese designate dell’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio e le normali attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte contraente per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati in servizio internazionale;
  3. i carburanti e i lubrificanti destinati al rifornimento degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dalle imprese designate di una Parte contraente, anche se questi approvvigionamenti vengono utilizzati durante il volo sopra il territorio della Parte contraente ove furono imbarcati;
  4. i documenti necessari alle imprese designate inclusi i biglietti di transito, le lettere di trasporto aereo e il materiale pubblicitario, come anche i veicoli, il materiale e le attrezzature utilizzati dalle imprese designate per fini commerciali e operativi all’interno dell’aeroporto, alla condizione che detto materiale e attrezzature siano adibiti al trasporto dei passeggeri e delle merci.

Le attrezzature normali di bordo, nonché le riserve e i prodotti a bordo degli aeromobili impiegati dalle imprese designate di una Parte contraente possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte soltanto con l’assenso delle autorità doganali di quest’ultima. Dette autorità doganali possono esigere che il materiale sia sottoposto a vigilanza fintanto che non sia riesportato o adibito ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali.

Gli esoneri previsti nel presente articolo sono applicati anche nei casi in cui le imprese designate di una Parte abbiano concluso, con una o più imprese, accordi sul prestito o il trasferimento nel territorio dell’altra Parte degli oggetti specificati nei numeri 1 e 2 del presente articolo, a condizione che dette imprese beneficino anche di tali esenzioni di quest’altra Parte

Art. 10 Transito diretto

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito attraverso il territorio di una Parte contraente, che non lasciano la zona dell’aeroporto loro riservata, sottostanno a un controllo assai semplificato, salvo qualora si tratti di misure di sicurezza in relazione con atti di violenza, di pirateria aerea o narcotraffico. I bagagli e le merci in transito diretto sono esonerati da dazi e altre tasse simili.

Art. 11 Tasse di utilizzazione

Ciascuna Parte contraente si adopera affinché le tasse di utilizzazione imposte o imponibili dalle proprie autorità competenti alle imprese designate dell’altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.

Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti e degli impianti di navigazione aerea e dei servizi offerti da una delle Parti contraenti alle imprese designate dell’altra Parte non devono risultare superiori a quelle pagate dagli aeromobili nazionali adibiti ai servizi internazionali regolari.

Ciascuna Parte contraente promuove le consultazioni tra le sue autorità o gli organi competenti in materia di tasse sul suo territorio e le imprese designate che utilizzano i servizi e le attrezzature, e incoraggia queste autorità o organi e dette imprese designate a scambiarsi le informazioni che rendono possibile un esame preciso dell’adeguatezza delle tasse in conformità ai principi enunciati nei numeri 1 e 2 del presente articolo. Ciascuna Parte incoraggia le autorità competenti in materia a informare gli utenti entro un termine ragionevole su proposte volte a modificare le tasse di utilizzazione affinché gli stessi possano esprimere il loro parere prima dell’applicazione di nuove tasse.

Art. 12 Attività commerciali

Le imprese designate di una Parte contraente hanno il diritto di mantenere sul territorio dell’altra rappresentanze adeguate. Tali rappresentanze possono comprendere personale amministrativo, operativo e tecnico, trasferito o assunto in loco.

Per l’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente accordano l’appoggio necessario a un regolare funzionamento delle rappresentanze delle imprese designate dell’altra Parte.

In particolare, ciascuna Parte contraente accorda alle imprese designate dell’altra Parte il diritto di vendere direttamente e, a loro arbitrio per mezzo di agenti, titoli di trasporto aereo sul suo territorio. Ogni impresa ha il diritto di vendere detti titoli di trasporto e ogni persona è libera di acquistarli, in valuta locale o estera liberamente convertibile.

Le imprese di ciascuna Parte contraente hanno il diritto di concludere accordi di collaborazione come «blocked space», «code sharing» o altri accordi commerciali con le imprese designate di ciascuna Parte contraente.

Art. 13 Conversione e trasferimento degli introiti

Le imprese designate di una Parte contraente hanno il diritto di convertire e trasferire nel proprio Paese, al tasso ufficiale, eccedenze di introiti ragionevoli per rapporto al trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali registrato. Se i servizi di pagamento tra le Parti contraenti è disciplinato da un accordo speciale, si applica quest’ultimo.

Art. 14 Tariffe

Ciascuna Parte contraente può esigere che le tariffe per i servizi aerei internazionali esercitati in conformità del presente Accordo siano notificate o sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche.

Senza limitare l’applicazione delle normative generali in materia di concorrenza e di consumatori sul territorio di ognuna delle Parti, l’intervento delle Parti contraenti si limita a:

  1. ostacolare tariffe o pratiche discriminanti inique;
  2. proteggere i consumatori da tariffe esageratamente elevate o restrittive ottenute grazie all’abuso di una posizione dominante o a prezzi concertati tra le imprese di trasporto aereo; e
  3. a proteggere le imprese da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sussidi statali diretti o indiretti o ad aiuti.

Nessuna delle Parti contraenti intraprende misure unilaterali per impedire l’introduzione o il mantenimento di una tariffa proposta o applicata dalle loro imprese designate per i trasporti aerei internazionali tra i rispettivi territori. Se una delle Parti contraenti ritiene che una tariffa non è conforme alle considerazioni enunciate nel presente articolo, essa può chiedere l’apertura di negoziati e notificare all’altra Parte le ragioni del suo disaccordo entro i 14 giorni successivi alla notifica. Tali negoziati hanno luogo al più tardi 14 giorni dopo la ricezione della notifica. In assenza di reciproca intesa, la tariffa viene applicata o rimane in vigore.

Art. 15 Approvazione degli orari

Almeno 15 giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti, le Parti possono esigere che l’impresa designata di una Parte contraente sottoponga i suoi orari all’approvazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Analogo disciplinamento si applica a qualsiasi ulteriore modifica di orario.

Per i voli supplementari, fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, l’impresa designata di una Parte contraente deve chiedere l’autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. In linea di massima, l’istanza è presentata almeno 2 giorni feriali prima del volo.

Art. 16 Statistiche

Le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si comunicano, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.

Art. 17 Consultazioni

Ciascuna Parte contraente può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito alla realizzazione, interpretazione, applicazione o modifica del presente Accordo. Dette consultazioni, che possono avere luogo tra autorità aeronautiche, devono iniziare entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda scritta, a meno che non sia stato convenuto altrimenti. Ciascuna Parte si prepara per questi negoziati, nel coro dei quali presenta prove utili a sostenere la sua posizione al fine di facilitare decisioni appropriate e realizzabili dal profilo economico, conoscendo appieno la situazione.

Art. 18 Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo, che non può essere composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, è sottoposta, su richiesta di una delle Parti contraenti a un tribunale arbitrale.

In tal caso, ciascuna Parte contraente designa un arbitro e i due arbitri cooptano un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro i due arbitri non si intendono sulla scelta del presidente, ciascuna Parte può chiedere al Presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.

Il tribunale arbitrale fissa la propria procedura e decide in merito alla ripartizione delle spese risultanti da detta procedura.

Le Parti contraenti si impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.

Art. 19 Modifiche

Se una delle Parti contraenti giudica auspicabile modificare qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, convenuta tra le Parti, è applicata provvisoriamente dal giorno della firma e entra in vigore non appena le due Parti si sono notificate reciprocamente l’adempimento delle formalità costituzionali.

Ogni modifica dell’Allegato al presente Accordo può essere convenuta direttamente tra le autorità aeronautiche delle Parti contraenti. Esse sono applicate provvisoriamente dal giorno in cui sono state convenute e entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.

In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al trasporto aereo che vincolasse le Parti contraenti, il presente Accordo sarà emendato conformemente alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 20 Denuncia

Ciascuna Parte contraente può, in ogni momento, notificare per scritto all’altra Parte di volere porre fine al presente Accordo. La notifica è fatta simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

La denuncia diverrà efficace l’ultimo giorno di un periodo d’orario sempreché siano trascorsi dodici mesi dalla ricezione della notifica. A meno che la denuncia non sia stata revocata di comune intesa prima della fine di tale periodo.

Qualora l’altra Parte contraente non attestasse di averla ricevuta, la notifica si reputa pervenuta quattordici giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ne ha ricevuto comunicazione.

Art. 21 Registrazione

Il presente Accordo e ogni ulteriore emendamento sono registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 22 Entrata in vigore

Il presente Accordo è applicabile provvisoriamente dal giorno della firma e sospende l’applicazione dell’Accordo del 26 maggio 1954 fra la Svizzera e la Siria concernente i servizi aerei civili regolari. Esso entra in vigore non appena le due Parti contraenti si saranno notificate l’adempimento delle formalità costituzionali che consentono la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali. Alla data della sua entrata vigore, il presente Accordo sostituisce l’Accordo tra le due Parti contraenti concernente i servizi aerei civili regolari del 26 maggio 1954 7 .

In fede di che , i sottoscritti debitamente autorizzati a tale effetto dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 22 agosto 2003, in doppio esemplare, nelle lingue inglese, tedesca e araba, i tre testi facendo parimenti fede. In caso di divergenze d’attuazione, d’interpretazione o d’applicazione, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica araba siriana:

Otto Arregger

Hussein Mahfoud

Allegato

Tavola delle linee

A. Linee sulle quali l’impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei:

Da due punti in Svizzera via punti intermedi verso ogni punto nella Repubblica araba siriana e punti oltre. 8

B. Linee sulle quali l’impresa designata dalla Repubblica araba siriana può esercitare servizi aerei:

Da punti nella Repubblica araba siriana via punti intermedi verso punti in Svizzera e punti oltre. 9

Note:

Le imprese designate delle Parti contraenti possono, a scelta, su ogni volo o su tutti i voli:

  1. Effettuare voli in una o nelle due direzioni;
  2. Combinare diversi numeri di volo per una sola e stessa operazione;
  3. Servire i punti intermedi, i punti oltre come anche i punti nei territori delle Parti contraenti sulle linee indicate, qualunque sia la combinazione e l’ordine;
  4. Omettere scali in qualsiasi punto.