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0.748.127.197.43

Accordo
tra la Confederazione svizzera e la Repubblica Ceca
concernente il traffico aereo

RU 2000 2267

Traduzione1

Concluso il 17 luglio 1996
Entrato in vigore mediante scambio di note il 4 aprile 1997

(Stato 19 settembre 2000)

Considerando che la Svizzera e la Repubblica Ceca fanno parte della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 2 ,

al fine di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo dei trasporti aerei, e
al fine di creare le basi necessarie per stabilire servizi aerei regolari,
il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ceca hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:

  1. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19443, e include ogni allegato adottato giusta l’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili dalle due Parti contraenti;
  2. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile, per la Repubblica Ceca il Ministero dei Trasporti o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  3. la locuzione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 8 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;
  4. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni di applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per l’emissione o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le rimunerazioni e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali;
  5. l’espressione «capacità» riferita a un servizio convenuto, indica la capacità dell’aeromobile impiegato in detto servizio, moltiplicata per la frequenza di voli durante un dato periodo su una linea o su una parte di una simile linea.

L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.

Art. 2 Concessione di diritti

Le Parti si accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per l’apertura dei servizi aerei internazionali regolari sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio di servizi aerei internazionali regolari l’impresa designata di ciascuna Parte fruisce del diritto di:

  1. sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. effettuare, su detto territorio dell’altra Parte, scali non commerciali;
  3. imbarcare e sbarcare su detto territorio e nei punti specificati nell’Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte;
  4. imbarcare e sbarcare sul territorio di Paesi terzi e nei punti specificati nell’Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali, a destinazione di o provenienti da punti specificati nell’Allegato del presente Accordo sul territorio dell’altra Parte.

Nessun disposto del presente articolo conferisce all’impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare dietro rimunerazione sul territorio dell’altra Parte passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e inconsuete, l’impresa designata di una Parte non è in grado di esercitare un servizio sulle sue linee normali, l’altra Parte si adopera per facilitare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato, segnatamente accordando durante tale periodo i diritti necessari per facilitare un esercizio economicamente sostenibile.

Art. 3 Esercizio dei diritti

Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle due Parti. L’esercizio dei diritti di traffico sulle linee convenute avviene nel quadro dei seguenti capoversi:

L’impresa designata di ciascuna Parte deve tenere conto degli interessi dell’impresa designata dell’altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti serventi la stessa linea o parte di essa.

I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l’impresa e i punti serviti sulle linee indicate.

Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti in traffico internazionale sulle linee indicate fra il territorio dell’altra Parte e i territori di Paesi terzi deve essere esercitato conformemente ai principi generali di sviluppo normale sostenuti dalle due Parti e a condizione che la capacità sia adeguata:

  1. alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l’impresa;
  2. alla domanda di traffico delle regioni attraversate, considerati i servizi locali e regionali;
  3. alle esigenze di una gestione economica dei servizi convenuti.

Nessuna della Parti ha il diritto di porre unilateralmente restrizioni all’esercizio dell’impresa designata dell’altra Parte, salvo secondo quanto previsto dal presente Accordo e dal suo Allegato o a condizioni uniformi quali quelle previste dalla Convenzione. Misure unilaterali possono essere prese soltanto dopo consultazione fra le autorità aeronautiche. I colloqui hanno luogo entro quattordici giorni dalla presentazione di una tale richiesta da parte di una delle due autorità aeronautiche.

Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili all’impresa designata dell’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – come quelli concernenti le modalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazione, la dogana, le formalità di controllo dei passaporti e i provvedimenti sanitari – sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e invii postali trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dell’altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.

Nessuna Parte ha il diritto di favorire la propria impresa rispetto a quella designata dell’altra quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.

Art. 5 Sicurezza dell’aviazione

Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i loro obblighi reciproci di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti di intervento illeciti fanno parte integrante del presente Accordo. Le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili 4 , firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili 5 , firmata all’Aia il 16 dicembre 1970, della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile 6 , firmata a Montreal il 23 settembre 1971, del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale 7 , firmato a Montreal il 24 febbraio 1988, e di ogni altra convenzione od ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiranno.

Le Parti si accordano mutuamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

Ciascuna Parte conviene che detti esercenti possono essere tenuti a osservare, nei loro Paesi rispettivi, le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza dell’aviazione, di cui si tratta nel numero 3 del presente articolo, che l’altra parte prescrive per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul suo territorio.

Ciascuna Parte vigila affinché vengano effettivamente applicati sul suo territorio provvedimenti per proteggere qualsiasi aeromobile e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggio, dei bagagli a mano, delle merci e delle provviste di bordo prima e durante l’imbarco e il carico.

Ciascuna Parte esamina anche con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra di prendere ragionevoli provvedimenti di sicurezza speciali per fronteggiare una particolare minaccia.

In caso di incidente o minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, le Parti si adoperano per facilitare le comunicazioni e adottando tutti i provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a questo incidente o a questa minaccia di incidente.

Se una Parte ha fondate ragioni per ritenere che l’altra Parte si sia discostata dai provvedimenti di sicurezza previsti nel presente articolo, le autorità aeronautiche di questa Parte possono esigere l’avvio di colloqui immediati con le autorità aeronautiche di quest’altra Parte.

Art. 6 Passeggeri non ammessi

Su richiesta di una Parte, l’altra Parte autorizza le imprese di trasporti aerei che esercitano diritti di traffico in entrambi gli Stati ad adottare misure volte a garantire che siano trasportati soltanto passeggeri titolari dei documenti di viaggio necessari per entrare nello Stato desiderato o per attraversarlo.

Le autorità competenti di ogni Parte prendono in consegna per le verifiche del caso, dopo che è stata considerata non ammessa, la persona respinta nel loro punto di sbarco situato nel territorio dell’altra Parte, se suddetta persona già anteriormente, prima dell’imbarco, si trovava diversamente che non in transito diretto sul suo territorio. Le autorità competenti di una Parte non respingono una tale persona nel Paese nel quale già prima è stata considerata non ammessa.

Se una persona che è stata considerata non ammessa ha perso o distrutto i propri documenti di viaggio, una Parte accetta al loro posto un documento, certificante le circostanze dell’imbarco e dell’arrivo, rilasciato dalle autorità competenti dell’altra Parte, dove la persona è stata considerata non ammessa.

Queste disposizioni non sono intese a impedire alle autorità competenti di verificare ulteriormente una persona respinta, considerata non ammessa, al fine di accertare se eventualmente verrebbe accettata in uno Stato, o di adottare provvedimenti affinché sia trasferita, respinta o espulsa in uno Stato del quale essa è cittadina o dal quale può essere accettata in altra maniera.

Art. 7 Transito diretto

I passeggeri che si trovano in transito diretto attraverso il territorio di una Parte e che non lasciano la zona dell’aeroporto riservata loro a tale scopo saranno sottoposte solamente a un controllo semplificato. Ne saranno esclusi i casi con riferimento alle disposizioni relative alla sicurezza previste all’articolo 5 del presente accordo e i casi per impedire il trasporto di droghe e sostanze narcotiche. I bagagli e le merci in transito diretto saranno esonerati da dazi ed emolumenti analoghi.

Art. 8 Designazione e autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di designare un’impresa di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti. La designazione è notificata per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti. Sempreché non sia stato convenuto altrimenti fra le due Parti, su una singola rotta non è ammessa più di un’impresa designata della Parte in questione.

Fatte salve le disposizioni dei numeri 3 e 4 del presente articolo, le autorità aeronautiche che hanno ricevuto la notifica accordano senza indugio all’impresa designata dall’altra Parte la necessaria autorizzazione d’esercizio.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l’impresa designata dall’altra Parte provi di essere in grado di soddisfare le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente e ragionevolmente applicati, che disciplinano l’esercizio dei servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della Convenzione.

Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono rifiutare di accordare l’autorizzazione d’esercizio di cui al numero 2 del presente articolo, oppure, nei limiti ch’esse ritengano necessari, condizionare l’attuazione dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora non avessero la prova che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo dell’impresa appartengano alla Parte che l’ha designata.

Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al numero 2 del presente articolo, l’impresa designata può, in ogni momento, esercitare qualsiasi servizio convenuto, sempre che sia in vigore una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni degli articoli 16 e 18 del presente Accordo.

Art. 9 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio

Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte hanno il diritto di revocare o di sospendere un’autorizzazione d’esercizio per l’esercizio, a opera dell’impresa designata dell’altra, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di sottoporre l’esercizio di questi diritti alle condizioni ch’essa reputa necessarie se:

  1. questa impresa non può provare che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini, oppure se
  2. l’impresa ha disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, oppure se
  3. l’impresa non esercita i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

A meno che la revoca, la sospensione o l’imposizione di condizioni giusta il numero 1 del presente articolo risultassero necessari per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto può essere esercitato solamente dopo consultazione con le autorità aeronautiche dell’altra Parte.

Art. 10 Riconoscimento di certificati e licenze

I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte sono riconosciuti dall’altra Parte durante la loro validità, purché simili certificati, brevetti e licenze corrispondano per lo meno, o siano superiori, ai requisiti minimi, come formulati dalla Convenzione.

Ciascuna Parte si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere, per la circolazione sopra il proprio territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini dall’altra Parte o da qualsiasi altro Stato.

Art. 11 Esonero da dazi e tasse

All’entrata nel territorio dell’altra Parte, gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata di una Parte, come anche le loro attrezzature normali, le riserve di carburanti e lubrificanti e le provviste di bordo, ivi comprese le derrate alimentari, le bevande, i tabacchi e altri oggetti trasportati a bordo di simili aeromobili e destinati alla vendita in quantità limitate ai passeggeri, sono esonerati da ogni dazio o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

Sono parimenti esenti da questi dazi e tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi:

  1. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio, ivi compresi i motori, e le normali attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati in servizio internazionale;
  3. i carburanti e lubrificanti destinati al rifornimento degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte, anche quando detti approvvigionamenti sono utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati;
  4. i documenti necessari all’impresa designata da una Parte, ivi comprese le riserve di biglietti di passaggio stampati, di titolo di trasporto aereo e di materiale stampato, che porta impresso il marchio dell’impresa, e l’usuale materiale di pubblicità, distribuito gratuitamente da questa impresa designata.

Le normali attrezzature di bordo, come anche i prodotti e gli approvvigionamenti a bordo degli aeromobili impiegati dall’impresa designata di una Parte possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte.

Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando l’impresa designata di una Parte ha concluso accordi con una o più imprese sulla locazione o il trasferimento di oggetti sul territorio dell’altra Parte, a condizione che detta impresa o dette imprese beneficino anche di tali esenzioni di quest’altra Parte.

Basandosi sulla reciprocità, ciascuna Parte accorda l’esonero dall’imposta sul valore aggiunto o da imposte indirette analoghe sulle merci e sui servizi forniti per l’impresa designata dall’altra Parte e che sono utilizzati per l’esercizio delle sue linee aeree internazionali. L’esonero dalle tasse può assumere la forma di un’eccezione o quella di un rimborso.

Art. 12 Tasse di utilizzazione

Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o imponibili dalle sue autorità competenti all’impresa designata dell’altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.

Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti e delle attrezzature e servizi di navigazione aerea offerti da una delle Parti all’impresa designata dell’altra non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali adibiti ai servizi internazionali regolari.

Nell’utilizzazione di aeroporti, aerovie, servizi di traffico aereo e di attrezzature connesse situati sotto il suo controllo, nessuna delle Parti privilegia una qualsiasi altra impresa straniera rispetto a un’impresa dell’altra Parte attiva nel traffico aereo internazionale.

Art. 13 Servizi di assistenza al suolo

Basandosi sulla reciprocità, ciascuna Parte accorda all’impresa designata dell’altra Parte, nel territorio di quest’altra Parte, il diritto di scegliere, per l’esecuzione totale o parziale dei servizi di assistenza al suolo, uno qualsiasi degli agenti debitamente abilitati in concorrenza fra loro, autorizzato dall’altra Parte a offrire simili servizi.

Art. 14 Attività commerciali

L’impresa designata di una delle Parti ha il diritto, per promuovere il traffico aereo e la vendita di servizi di traffico aereo, di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale commerciale, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.

Il personale è soggetto alle leggi e ordinanze applicabili nel territorio dell’altra Parte

Ciascuna Parte accorda all’impresa designata dell’altra il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul suo territorio, direttamente e, all’arbitrio dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Ciascuna impresa ha il diritto di vendere simili titoli di trasporto aereo e ognuno è libero di acquistarli, in moneta nazionale o in valute estere convertibili, ammesse in virtù delle vigenti ordinanze in materia di cambio di valute estere.

Art. 15 Conversione e trasferimento degli introiti

Ciascuna impresa designata ha il diritto di convertire e trasferire nel suo Paese, al tasso applicato per l’esecuzione o i trasferimenti, le eccedenze di introiti realizzate sulle spese locali col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

Art. 16 Tariffe

Le tariffe che l’impresa designata di una Parte applica per i servizi contemplati nel presente Accordo, vanno fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, comprendenti gli interessi degli utenti, le spese d’esercizio, le particolari caratteristiche di ogni servizio, i tassi di commissione, un utile ragionevole, le tariffe di altre imprese e altre considerazioni di ordine economico sugli avvenimenti di mercato.

Le autorità aeronautiche fanno attenzione in particolare alle tariffe contro le quali possono essere sollevate obiezioni in virtù del fatto che sono insensatamente discriminanti, eccessivamente elevate o limitanti attraverso tasse causate dall’abuso di una posizione dominante, artatamente basse a seguito di un aiuto, o di un sostegno, diretto o indiretto, o esagerate.

Le tariffe, se possibile, sono sottoposte all’approvazione almeno quattordici giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Le autorità aeronautiche approvano o rifiutano le tariffe sottoposte per il trasporto di sola andata o di andata e ritorno fra i territori delle due Parti che iniziano nel loro proprio territorio. Nel caso di un rifiuto, notificano la non approvazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il prima possibile o almeno entro quattordici giorni dalla ricezione delle tariffe.

Nessuna delle Parti intraprende unilateralmente provvedimenti atti a impedire l’introduzione delle tariffe proposte o il mantenimento di quelle esistenti per il trasporto fra i territori delle due Parti che inizia nel territorio dell’altra Parte.

L’impresa designata di una Parte comunica su richiesta alle autorità aeronautiche dell’altra Parte le tariffe per i trasporti che iniziano nel territorio di quest’altra Parte e che attraverso le rotte stabilite conducono in Stati terzi.

A prescindere dal precedente capoverso 4, le autorità aeronautiche di una parte possono notificare la loro non approvazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il più rapidamente possibile o almeno entro quattordici giorni dal momento della ricezione delle tariffe se ritengono che una tariffa per il trasporto verso il proprio territorio rientri nelle categorie menzionate a tale scopo nel capoverso 2.

Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono esigere negoziati su ogni tariffa oggetto della non approvazione. Simili negoziati devono avere luogo entro 30 giorni dalla ricezione di una richiesta in tal senso. Se le Parti raggiungono un’intesa, ciascuna di esse si adopera al meglio per attuarla efficacemente. Se non si giunge a un’intesa, prevale la decisione di quella Parte dal cui territorio inizia il trasporto.

Per i trasporti fra i territori delle Parti, le autorità aeronautiche autorizzano l’impresa designata dell’altra Parte a uguagliare ogni tariffa per la medesima coppia di città, attualmente ammessa all’applicazione da parte di un’impresa di ciascuna Parte o da parte di un’impresa di uno Stato terzo.

Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte hanno il diritto di indagare le violazioni delle tariffe e le violazioni delle condizioni di vendita commesse da ogni singola impresa.

Art. 17 Computer Reservation System

Le Parti si accordano affinché, nei loro rispettivi territori, i sistemi di prenotazione computerizzata (CRS) siano gestiti in modo che

  1. gli interessi degli utenti di prodotti del traffico aereo siano protetti da qualsiasi abuso dell’informazione CRS, ivi comprese interpretazioni fuorvianti e che
  2. trovino applicazione le regole di comportamento CRS per la distribuzione di prodotti internazionali di servizio concernenti il passeggero e la merce, accettate dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e dalla Commissione Europea per l’aviazione civile.

Art. 18 Approvazione degli orari

Almeno quarantacinque giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti, l’impresa designata di una Parte sottopone l’orario previsto all’approvazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Lo stesso disciplinamento s’applica a qualsiasi successiva modifica di orario.

Se un’impresa designata intende eseguire voli supplementari, fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, deve chiedere l’autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte, dopo averlo concordato con l’impresa designata di quest’altra Parte. Solitamente, l’istanza dev’essere presentata almeno due giorni feriali prima dell’esecuzione di questi voli

Nel caso in cui non sia possibile giungere a un’intesa fra le due imprese designate, la questione è risolta fra le autorità aeronautiche delle due Parti.

Art. 19 Statistiche

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.

Art. 20 Consultazioni

Nello spirito di una stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle due Parti si incontrano di tanto in tanto per garantire detta collaborazione in tutti i settori interessati dall’applicazione del presente Accordo.

Ciascuna Parte, o le sue autorità aeronautiche, può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito a ogni problema inerente al presente Accordo. Dette consultazioni devono iniziare entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell’altra Parte, salvo diverso accordo fra le Parti.

Art. 21 Composizione delle controversie

In caso di controversie inerenti all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, le autorità aeronautiche delle Parti si adoperano in primo luogo per comporle mediante negoziati.

Se le autorità aeronautiche non giungono a un’intesa, la controversia va risolta mediante negoziati fra le Parti.

Se la controversia non può essere composta ai sensi del precedente capoverso 2, ciascuna Parte può sottoporla a un tribunale arbitrale.

In tal caso, ciascuna parte designa un arbitro; i due arbitri cooptano un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s’intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie. Se il Presidente è cittadino di una delle Parti, il suo Vicepresidente procede alla designazione necessaria.

Il tribunale arbitrale prende le sue decisioni a maggioranza. Le decisioni sono vincolanti per le Parti. Ciascuna Parte deve sostenere le spese del proprio membro e della propria rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese per il Presidente e tutte le altre spese sono sostenute in parti uguali dalle Parti. Per tutte le altre questioni che lo riguardano, il tribunale arbitrale fissa le proprie procedure.

Art. 22 Modifiche

Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, convenuta tra le Parti, è applicata provvisoriamente dal giorno della firma ed entra in vigore appena le due Parti si sono notificate l’adempimento delle formalità costituzionali.

L’Allegato può essere modificato per convenzione diretta tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modifiche sono applicate provvisoriamente dal giorno in cui sono state convenute ed entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.

In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al trasporto aereo, che vincolasse ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarà emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 23 Denuncia

Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all’altra di voler porre fine al presente Accordo; la notificazione va fatta simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

La denuncia diverrà efficace l’ultimo giorno di un periodo d’orario, sempreché siano trascorsi dodici mesi dalla sua ricezione e a meno che la denuncia non sia revocata di comune intesa prima della fine di tale periodo.

Qualora l’altra Parte non attestasse di averla ricevuta, la notificazione si reputa pervenuta quattordici giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ne ha ricevuto comunicazione.

Art. 24 Registrazione presso l’Organizzazione dell’aviazione civile
internazionale

Il presente Accordo, e ogni ulteriore emendamento, saranno registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 25 Entrata in vigore

Il presente Accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della sua firma. Ciascuna Parte comunica all’altra Parte mediante nota diplomatica che le formalità costituzionali che consentono l’entrata in vigore del presente Accordo sono adempite. L’Accordo entrerà poi in vigore il giorno della rimessa dell’ultima di queste due comunicazioni.

Non appena il presente Accordo entrerà in vigore, diverrà caduco, per quanto riguarda la Svizzera e la Repubblica Ceca, l’Accordo provvisorio sulle aviolinee tra la Svizzera e la Cecoslovacchia 8 , conchiuso a Berna il 10 settembre 1947.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Praga, il 17 luglio 1996, in doppio esemplare, nelle lingue tedesca, ceca e inglese, i tre testi facendo parimenti fede. In caso di divergenze di realizzazione, di interpretazione o di applicazione, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica Ceca:

Emanuel Jenny

Oldrich Gorgol

Allegato

Tavole delle linee

Tavola I

Linee sulle quali l’impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti nella Repubblica Ceca

Punti oltre la Repubblica Ceca

Punti in Svizzera

Nessuno

Punti nella
Repubblica Ceca

Nessuno

Tavola II

Linee sulle quali l’impresa designata dalla Repubblica Ceca può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre la Svizzera

Punti nella
Repubblica Ceca

Nessuno

Punti in Svizzera

Nessuno

Note

1. I punti stabiliti nell’Allegato possono essere serviti in ogni ordine e in ogni combinazione senza qualsivoglia, premesso che simili servizi concordino con l’articolo 3 del presente Accordo.

2. Sempreché non sia stato convenuto altrimenti dalle autorità aeronautiche, ciascuna impresa designata può servire punti intermedi e punti oltre non menzionati nell’Allegato del presente Accordo, a condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra detti punti e il territorio dell’altra Parte.