Lexipedia

0.748.127.197.54

Accordo fra la Confederazione Svizzera e Trinità e Tobago concernenti i servizi aerei Conchiuso il 15 dicembre 1971 Approvato dall’Assemblea federale il 25 settembre 1973 Entrato in vigore con scambio di note il 14 gennaio 1974

RU 1974 672; FF 1973 I 496

Traduzione1

(Stato 14 gennaio 1974)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo di Trinità e Tobago

considerato che la Svizzera e Trinità e Tobago fanno parte della Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944,

animati dal desiderio di sviluppare la cooperazione internazionale nel settore dei trasporti aerei,

animati dal desiderio di conchiudere un accordo inteso a stabilire dei servizi regolari tra i territori dei due Paesi e oltre,

hanno designato i loro plenipotenziari che, debitamente autorizzati,

hanno convenuto quando segue:

Art. 1

Per l’applicazione del presente accordo e dell’allegato:

  1. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442,
  2. l’espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio aeronautico federale3 e, per Trinità e Tobago, il Ministro dell’aviazione civile o, in ambedue i casi, qualsiasi ente o persona autorizzata ad assumere le funzioni attualmente esercita da dette autorità;
  3. l’espressione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato, conformemente all’articolo 3 del presente accordo, per svolgere i servizi aerei convenuti;
  4. il termine «tariffa» è usato in un’accezione includente ogni tassa, pedaggio, spesa di trasporto, prezzo di biglietto aereo, nonché ogni condizione, disposizione, regola, ordinanza, prescrizione e prestazione relative al trasporto.

Art. 2

Le Parti s’accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente accordo per l’apertura dei servizi aerei sulle linee stabilite nell’allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati con le espressioni «servizi convenuti» e «linee indicate».

Salve restando le disposizioni del presente accordo, l’impresa designata da ciascuna Parte fruisce, nell’esercizio di servizi internazionali, dei seguenti diritti:

  1. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. del diritto d’imbarcare e sbarcare, su detto territorio, nei punti specificati nell’allegato, passeggeri, merci e posta del traffico internazionale.

Nessun disposto del presente articolo è interpretabile come se conferisse all’impresa designata d’una Parte il diritto d’imbarcare, nel territorio dell’altra, passeggeri merci e posta a destinazione d’un altro punto del territorio medesimo.

Art. 3

Ciascuna Parte ha il diritto di designare un’impresa di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti. La designazione avviene per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti.

Appena informata della designazione l’altra Parte accorda senza indugio all’impresa designata l’autorizzazione d’esercizio, salvo le disposizioni dei numeri 3 e 4 del presente articolo.

Ciascuna Parte ha il diritto di designare all’altra Parte un’impresa designata dall’altra di fornire la prova che essa soddisfa alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l’esercizio dei servizi aerei internazionali.

Ciascuna Parte può rifiutare l’autorizzazione d’esercizio, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure condizionare l’attuazione, ad opera dell’impresa designata, dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente accordo, qualora non avesse la prova che una parte sostanziale della proprietà nonché il controllo effettivo dell’impresa stessa appartengono alla Parte che l’ha designata o ai suoi cittadini.

Ricevuta che sia l’autorizzazione d’esercitare, prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, l’impresa così designata può iniziare, in ogni momento, ad esercitare i servizi convenuti, sempreché sia entrata in vigore, per i servizi in questione, la tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell’articolo 10.

Art. 4

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare un’autorizzazione d’esercizio o di sospendere l’esercizio ad opera dell’impresa designata dall’altra, dei diritti menzionati nell’articolo 2, oppure di sottoporre l’attuazione alle condizioni ch’essa reputa necessarie se:

  1. non ha la prova che la proprietà sostanziale nonché il controllo effettivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o ai suoi cittadini, o se
  2. l’impresa in questione non si è conformata alle leggi e ai regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, o se
  3. l’impresa non svolge i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo e suo Allegato.

Tranne ove la revoca, al sospensione o il condizionamento di cui al numero 1 del presente articolo risultassero urgenti per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto potrà essere esercitato solamente dopo consultazione con l’altra Parte.

Art. 5

Le imprese designate delle Parti fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti.

L’impresa designata di ciascuna Parte deve tener conto degli interessi dell’impresa designata dell’altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i suoi servizi convenuti.

La capacità di trasporto offerta dalle imprese designata dev’essere adeguata alla domanda di traffico.

I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla richiesta di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l’impresa e i punti serviti sulle linee indicate.

Il diritto di ciascuna impresa designata, di effettuare dei trasporti nel traffico internazionale fra il territorio dell’altra Parte e Paesi terzi, deve essere esercitato giusta i principi di sviluppo normale ammessi dalle due Parti e con la condizione che la capacità sia adeguata:

  1. alla richiesta di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l’impresa:
  2. alla richiesta di traffico delle regioni attraversate, considerati i servizi locali e regionali;
  3. alle esigenze d’uno svolgimento economico dei servizi convenuti.

Ove le imprese designate convenissero d’operare in pool, giusta il capo XVI della Convenzione, ogni Parte potrebbe autorizzare l’altra ad esercitare sulle linee indicate, o su tratte delle medesime, i diritti esercitati della propria imprese designata.

Gli orari di servizio convenuti dovranno essere sottoposti all’approvazione delle autorità aeronautiche almeno trenta (30) giorni prima della data della loro entrata in vigore.

Art. 6

Gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata dell’una o dall’altra delle Parti come anche le loro attrezzature normali, riserve di carburanti e lubrificanti e loro provviste di bordo (comprese le derrate alimentari, bevande e tabacco) saranno, all’entrata nel territorio dell’altra parte, esonerati da ogni diritto doganale, spese d’ispezione e altri diritti o tasse, alla condizione che detti equipaggiamenti e riserve rimangono a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

Vanno parimente esonerati (eccetto le tasse per servizi prestati):

  1. le previste di bordo prese sul territorio dell’una o dell’altra Parte, nei limiti stabiliti autorità della rispettiva Parte, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale dall’impresa designata dall’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio e l’attrezzatura normale di bordo, importati sul territorio dell’una o dell’altra Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale;
  3. i carburanti e lubrificanti per l’approvvigionamento degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale dall’impresa designata dall’altra Parte, anche se detti approvvigionamenti vanno utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati.

Si potrà esigere che i beni, menzionati nelle lettere a, b e c, siano posti sotto vigilanza o controllo doganale.

L’attrezzatura normale di bordo, come anche i prodotti e approvvigionamenti a bordo degli aeromobili di una Parte, potranno essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con l’autorizzazione delle autorità doganali di questa. In tal caso essi saranno posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali.

Art. 7

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito sul territorio di una Parte contraente e che rimangono nella zona dell’aeroporto loro riservata, sono sottoposti a un controllo semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti da dazi e tasse simili.

Art. 8

Le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano, sul territorio di una delle Parti, l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono pure applicabili all’impresa designata dall’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una delle Parti, l’entrata, la permanenza, il transito e l’uscita di passeggeri, equipaggi, invii postali e merci, segnatamente le modalità d’entrata, d’uscita, d’emigrazione e d’immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari, sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, invii postali e merci, trasporti dagli aeromobili dell’impresa designata dall’altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.

Ciascuna Parte si obbliga a non favorire le proprie imprese rispetto a quella designata dall’altra quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.

Per l’impiego degli aeroporti ed altre attrezzature da una Parte, l’impresa designata dall’altra non dovrà pagare tasse superiori a quelle riscotibili per gli aeroporti nazionali adibiti ai servizi internazionali regolari.

L’impresa designata da una Parte avrà il diritto di tenere delle rappresentanze sul territorio dell’altra. Le rappresentanze potranno includere personale commerciale, operativo e tecnico.

Art. 9

I certificati di navigabilità, i brevetti e le licenze rilasciati o convalidati dall’una delle Parti devono essere riconosciuti, durante la loro validità, dall’altra Parte.

Tuttavia ogni Parte si riserva il diritto di non riconoscere, per la circolazione sul proprio territorio, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini dall’altra Parte o da uno Stato terzo.

Art. 10

Le tariffe sono fissate a prezzi ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione e, in particolare, delle spese d’esercizio, della realizzazione d’un utile normale, delle tariffe in uso presso le altre imprese di trasporti aerei e delle caratteristiche presentate da ogni singolo servizio.

Le tariffe di cui al numero 1, sono fissate, per quanto possibile, mediante accordo fra le imprese designate e dopo consultazione delle altre imprese di aerotrasporti che servono, completamente o parzialmente, le stesse linee. Le imprese designate devono, per quanto possibile, attuare tale accordo secondo la procedura d’allestimento delle tariffe definita dall’organismo internazionale, il quale deve fare proposte in materia.

Le tariffe così fissate saranno sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno 30 giorni prima della loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva dell’accordo di dette autorità.

Se le imprese designata non possono accordarsi o se le autorità aeronautiche d’una delle Parti non approvassero la tariffa, le autorità aeronautiche delle due Parti cercheranno di compilare la tariffa esse stesse, di comune accordo.

Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura arbitrale conformemente all’articolo 15.

Su riserva del numero 3, nessuna tariffa entrerà in vigore senza l’approvazione delle autorità aeronautiche d’ambedue le Parti.

Le tariffe già stabilite resteranno nondimeno in vigore fino a quando, giusta il presente articolo o l’articolo 15, saranno state fissate nuove tariffe, tuttavia non oltre 12 mesi a contare dal giorno della negata approvazione delle autorità aeronautiche di una delle Parti.

Art. 11

Ciascuna Parte s’impegna di accordare all’impresa designata dell’altra Parte il trasferimento, al saggio ufficiale di cambio, degli eccedenti d’introito realizzati sul proprio territorio col trasporto di passeggeri, bagagli, merci ed invii postali effettuato da detta impresa. Se il servizio dei pagamenti tra le parti è disciplinato da un accordo speciale, questo sarà applicabile.

Art. 12

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicheranno a domanda, statistiche periodiche ed altri dati analoghi, concernenti il volume di traffico sui servizi convenuti.

Art. 13

Le Parti, o le loro autorità aeronautiche, potranno in ogni momento chiedere reciproche consultazioni per accertare che il presente accordo ed il suo allegato siano applicati ed eseguiti in modo soddisfacente.

La consultazione, chiesta da una Parte o dalle sue autorità aeronautiche, dovrà iniziare entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

Art. 14

Qualsiasi modificazione del presente accordo entrerà in vigore non appena le parti si saranno reciprocamente notificato l’adempimento delle loro formalità costituzionali, concernenti la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali.

Ogni modificazione dell’allegato può essere convenuta direttamente fra le autorità aeronautiche delle Parti. Essa entrerà in vigore dopo essere stata confermata mediante uno scambio di note diplomatiche.

Art. 15

Qualsiasi controversia fra le Parti inerente all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo, se non può essere composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, sarà sottoposta, su domanda d’una delle Parti, a un tribunale composto di tre arbitri.

In tal caso, ciascun Parte designerà un arbitro e i due arbitri procederanno a cooptarne un terzo, cittadino d’un altro Stato, come presidente. Se, dopo due mesi a contare dalla data in cui una Parte ha designato un arbitro, l’altra Parte non avrà designato il proprio oppure se, dopo un mese dalla designazione dei due arbitri, questi ultimi non avranno ancora cooptato il presidente, ciascun Parte potrà chiedere al presidente del Consiglio dell’OACI di procedere alle designazioni necessarie.

Il tribunale arbitrale stabilirà la propria procedura e deciderà circa la ripartizione delle relative spese.

Le Parti s’impegnano di conformarsi a qualsiasi decisione presa in applicazione del presente articolo.

Art. 16

Il presente accordo come anche i suoi emendamenti saranno registrati presso l’OACI.

Art. 17

Il presente accordo e il suo allegato devono essere messi in concordanza con qualsiasi convenzione di carattere multilaterale che vincolasse le Parti contraenti.

Art. 18

Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare all’altra l’intenzione di disdire il presente accordo. La notifica va fatta simultaneamente all’OACI.

La disdetta diverrà effettiva alla fine di quel periodo orario, nel corso del quale sarà giunto a scadenza un termine di 12 mesi, sempreché la disdetta stessa non sia stata frattanto revocata di comune intesa.

Qualora l’altra Parte non riscontrasse la notifica, si reputa l’abbia ricevuta 14 giorni dopo la ricezione da parte dell’OACI.

Art. 19

Il presente accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della firma, esso entrerà in vigore non appena le due Parti si saranno notificate l’adempimento delle rispettive formalità costituzionali concernenti la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali di tali atti.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Port of Spain il 15 dicembre 1971, in doppio esemplare, nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo egualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Roger Dürr

Per il Governo
di Trinità e Tobago:

Kamaluddin Mohammed

Allegato

Tavola delle linee

I

Linee che possono essere esercitate dall’impresa designata dalla Svizzera:

Punti di partenza

Punti intermedi: Uno o
più dei seguenti punti:

Destinazione

Punti oltre: Uno o
più dei seguenti punti:

Punti in Svizzera

Parigi, Bruxelles,

Amsterdam, Londra,

Madrid, Lisbona,

Sta Maria (Azzorre),

Casablanca, Las

Palmas, Tenerifa,

Dakar, Paramaribo,

Hamilton (Bermude),

Bridgetown

Un punto a

Trinità e Tobago

Panama, Bogota,

Quito, Guayaquil,

Lima, Santiago

del Cile

II

Linee che possono essere esercitate dall’impresa designata da Trinità e Tobago:

Punti di partenza

Punti intermedi: Uno o
più dei seguenti punti:

Destinazione

Punti oltre: Uno o
più dei seguenti punti:

Punti a

Trinità e Tobago

Barbados, St. Lucia,

Antigua, Martinica,

Guadalupa, Bermude,

Lisbona, Madrid,

Londra, Parigi,

Bruxelles, Amsterdam

Un punto in

Svizzera

Francoforte,

Copenaghen,

Stoccolma,

Oslo, Roma

Note

1. Alcuni punti possono essere tralasciati durante tutti o alcuni voli.

2. I punti, su qualsiasi linea indicata, non devono essere obbligatoriamente toccati nell’ordine stabilito, purché la rotta risulti comunque ragionevolmente diretta.

3. Punti non menzionati nella tavola possono essere toccati dall’impresa designata da una delle Parti, tuttavia senza diritto di traffico tra essi e il territorio dell’altra Parte, e meno che tali diritti non siano stati accordati espressamente.